Il Federalismo nella "Visione" del CentroDestra

 

Legenda:

-          le frasi tra [] sono passaggi aggiunti dalla riforma

-          P.d.R. = Presidente della Repubblica

-          N.d.R. = Nota del Redattore

 

Nuovo comma 1 dell'art. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato federale della Repubblica.

 

Nuovo art. 56

La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

La Camera dei Deputati è composta da 518 Deputati elettivi, 18 dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai Deputati a vita di cui all’art. 59.

Sono eleggibili a Deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i 21 anni di età.

 

Nuovo art. 57

Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da 252 Senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale.

 

Nuovo art. 58

Sono eleggibili a Senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i 25 anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all’interno della Regione, o sono stati eletti Senatori o Deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni.

 

Nuovo comma 1 dell'art. 59

Istituzione dei Deputati a vita in luogo dei Senatori a vita.

 

Nuovo comma 2 dell'art. 59

Il Presidente della Repubblica può nominare Deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei Deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a 3.

 

Nuovo art. 60

La Camera dei Deputati è eletta per 5 anni.

I Senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi Senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

 

Nuovo art. 64

... Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono valide se non sono presenti Senatori espressi da almeno 1/3 delle Regioni ... Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l’espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all’articolo 70, secondo comma ...

 

Nuovo comma 1 dell'art 65

La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, 3° comma, determina i casi d’ineleggibilità e d’incompatibilità con l’ufficio di Deputato o di Senatore.

 

Nuovo art. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte d’ineleggibilità e d’incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio regolamento.

L’insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte d’ineleggibilità e d’incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti.

 

Nuovo art. 70 (formazione delle Leggi)

... Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all’esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l’attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei Deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all’articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro 30 giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte. L’autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al 4° comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei Deputati ai sensi del secondo periodo del 2° comma ...

 

Nuovo comma 1 dell'art. 71

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere [nell’ambito delle rispettive competenze] ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

 

Nuovo art. 83 (Il Presidente della Repubblica)

Il Presidente della Repubblica è eletto dall’Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei Deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall’Assemblea regionale ...

 

Nuovo comma 1 dell'art. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto i 40 anni d'età ...

 

Nuovo art. 87 (funzioni del Presidente della Repubblica)

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell’unità federale della Repubblica.

-          Può inviare messaggi alle Camere

-          Indice le elezioni della Camera dei Deputati e quelle dei Senatori e fissa la prima riunione della Camera dei Deputati

-          Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti

-          Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione

-          Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato [e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro]

-          Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere

-          Ha il comando delle Forze armate

-          Presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge

-          Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere

-          Presiede il Consiglio superiore della magistratura [e ne nomina il Vice Presidente nell’ambito dei componenti eletti dalle Camere]

-          Può concedere grazia e commutare le pene

-          Conferisce le onorificenze della Repubblica

-          [Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui all’articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti costituzionali] ...

 

Nuovo art. 88 (il vecchio recitava:”Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi 6 mesi del suo mandato”)

Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei Deputati ed indice le elezioni nei seguenti casi:

a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;

b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;

c) in caso di dimissioni del Primo ministro;

d) nel caso di cui all’articolo 94, terzo comma.

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del 1° comma, qualora alla Camera dei Deputati, entro i 20 giorni successivi, sia presentata e approvata con votazione per appello nominale dai Deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell’attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato.

 

Nuovo comma 2° dell'art. 89

Gli atti (del P.d.R.; NdR) che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla Legge sono controfirmati anche dal Primo Ministro.

 

Nuovo art. 92

Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

[La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all’elezione della Camera dei Deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l’elezione dei Deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.]

Il Presidente della Repubblica[, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei Deputati,] nomina il Primo ministro.

 

Nuovo art. 94 - Il Governo (Il vecchio articolo recitava: il Governo deve avere la fiducia delle 2 Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro 10 giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per averne la fiducia. Il voto contrario di una o entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno 1/10 dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione”)

Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro 10 giorni dalla nomina.

La Camera dei Deputati si esprime con un voto sul programma.

Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei Deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento.

La votazione ha luogo per appello nominale.

In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette.

Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

In qualsiasi momento la Camera dei Deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l’approvazione di una mozione di sfiducia.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno 1/5 dei componenti della Camera dei Deputati, non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti.

Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei Deputati ed indice le elezioni.

Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di Deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni.

In tale caso si applica l’articolo 88, secondo comma.

Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei Deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione.

La mozione non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale.

 

Nuovo art. 95

[I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.]

Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile, garantisce l’unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.

 

Nuovo art. 96 - (Sui reati ministeriali. Il vecchio 96 recitava: “Il Presidente del Consiglio e i Ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni”)

Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

 

Modifiche all’articolo 114 (Titolo V, Regioni, Province, Comuni)

La denominazione del Titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato».

Al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che esercitano le loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà».

Il 3° comma è sostituito dal seguente: «Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio».

 

Articolo 116, 1° comma, addendum sull'approvazione degli Statuti regionali speciali concordata con le Regioni interessate e soppressione del 3° comma.

 

Artt. 117, 118, 120, 122, 123, 126, 127, 131, 133

Accentramento dell'attività legislativa dallo Stato, dai Comuni e dalle Province verso le Regioni con possibilità di supplenza dello Stato per le funzioni regionali.

 

Nuovo art. 135 (Corte Costituzionale)

La Corte costituzionale è composta da 15 giudici.

4 sono nominati dal Presidente della Repubblica (in precedenza 5; NdR).

4 sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative (in precedenza 5; NdR).

3 sono nominati dalla Camera dei Deputati.

4 sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (in precedenza al Parlamento nell’insieme spettavano 5 nomine) ...

 

Art. 138 (Revisioni della Costituzione, Leggi costituzionali e Referendum)

Abrogazione del 3° comma, che recitava: “Non si fa luogo a Referendum se la Legge è stata approvata in seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza dei 2/3.

 

Disposizioni transitorie e finali

...

Applicabilità: la prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale ...

 

 

Articoli e commi collaterali

 

Nuovo art. 61 - L’elezione della Camera dei Deputati.

 

Nuovo comma 1 dell'art. 63 - Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato federale della Repubblica.

 

Nuovo art. 67

Ogni Deputato e ogni Senatore (precedentemente: “ogni membro del Parlamento”; NdR) rappresenta la Nazione [e la Repubblica] ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

 

Nuovo art. 69

I membri delle Camere ricevono un’identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, 3° comma. La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche.

 

Nuovo art. 72 - Procedure legislative ed organizzazione per Commissioni

 

2° comma dell’articolo 73 - Procedure legislative in casi particolari

 

2° comma per l'articolo 76 - Governo e progetti di Decreti legislativi

 

Nuovo art. 80 - Ratifica dei trattati internazionali

 

Nuovo comma 1 dell'art. 81 - Bilanci e rendiconto

 

Addendum all'art. 82 - Commissioni parlamentari d’inchiesta

 

Nuovi 2° e 3° comma dell'art. 85 - Convocazione dell’Assemblea della Repubblica

 

Nuovo 1° comma dell'art. 86 - Supplenza del Presidente della Repubblica

 

Nuovo art. 91 - Giuramento del Presidente della Repubblica

 

Nuovo art. 93 - Giuramento del Primo ministro e dei ministri

 

Art. 98-bis - Istituzione per Legge di Autorità indipendenti di vigilanza e garanzia in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato; tali Autorità riferiscono alle Camere.

 

Art. 104 (Elezione del Consiglio superiore della magistratura) - Modificati i criteri elettivi dei componenti e soppressa la vice-presidenza.

 

 


 

 

RIFORMA DELLA COSTITUZIONE E REFERENDUM DI GIUGNO

 

 

Osservazioni sui contenuti del progetto di RIFORMA DELLA COSTITUZIONE IN SENSO “FEDERALISTA”, proposto dal CentroDestra e sottoposto al Referendum confermativo del 25 Giugno 2006:

 

-          Irrisoria la diminuzione da 630 a 521 (art. 56), del numero dei Deputati (518 + i 3 max “a vita”), che in Italia è vergognosamente straripante (cfr.:4 conti sul Parlamento italiano” in questo sito).

-          La riforma introduce il Deputato a vita (art. 56) in luogo del Senatore a vita. Se queste munifiche “elargizioni” erano motivate al Senato solo dall’interesse della classe politica ad allestire per stessa più pensioni regali che fosse possibile sulle tasche della popolazione, nel caso della Camera dei Deputati, dove l’età media sarebbe consistentemente bassa (vedi appresso), si perde anche questa misera motivazione.

-          L’età minima per i Deputati passa a 21 anni (art. 56). Basso il limite di età di 21 anni per i Deputati. È misterioso come fa uno di 21 anni, che non s’è ancora laureato e magari campa con mamma e papà, a diventare un efficace Deputato del Popolo. Dato poi che per accumulare i prestigiosi titoli richiesti dalla nomina presidenziale a Deputato a vita ci vuole di norma tra 40 e 50 anni, che faranno questi matusa in una Camera piena di sbarbatelli?!

-          Si stabilisce il carattere di rappresentanza regionale del Senato (artt. 57 e 60). Il Senato della Repubblica, organo molto particolare, che dai tempi antichi intende rappresentare esperienza e saggezza politica per tutta la Repubblica, finisce con il rappresentare non la Repubblica nel suo insieme, ma delle entità territoriali minori e i loro interessi.

-          Irrisoria anche la diminuzione del numero di Senatori dall’assurdo 315 (cfr.:4 conti sul Parlamento italiano” in questo sito) a 252 (art. 57).

-          Il limite d’età per i Senatori diventa 25 anni (art. 58). Assurdamente basso questo limite d’età, che fa sorgere legittimi interrogativi sull’idoneità anche di tali candidati al ruolo politico in questione e diminuisce ulteriormente il significato del Senato.

-          I Deputati a vita sono nominati dal Presidente della Repubblica in numero non superiore a 3 (art. 59, commi 1 e 2). Anche se pochi, come già osservato, non se ne giustifica la presenza se non per creare privilegi per dei casi speciali, cosa della quale questo paese non avverte certo la mancanza.

-          Si subordina l’autorità del Senato a quella della Camera dei Deputati e del Governo (art. 70), così come le osservazioni del Presidente della Repubblica sono attualmente subordinate alla volontà del Parlamento, che, se vuole, può ignorarle del tutto.

-          Anziché andare nella direzione di un Presidente della Repubblica eletto a suffragio universale, alla faccia della Democrazia si prosegue in direzione opposta, ossia quella della doppia delega (art. 83). Inoltre, anche qui,  il requisito d’età del Presidente della Repubblica (40 anni) è incomprensibile (art. 84 comma 1). Poiché in seguito si vede che il ruolo di Presidente della Repubblica è ancora più povero di contenuti che in precedenza, non si capisce di quale utilità possa essere alla Repubblica, in simile ruolo, un candidato 10 anni  più giovane, anziché 20 anni più anziano.

-          L’articolo 88 e il comma 2 dell’art. 89 accrescono il ruolo preminente del Primo Ministro e della Camera dei Deputati rispetto al già povero ruolo del Presidente della Repubblica e, cosa più rilevante, il ruolo della Maggioranza politica nella designazione del Primo Ministro.

-          Si stabilisce il ruolo di segretario della Camera dei Deputati affidato al Presidente della Repubblica per quanto attiene la nomina del Primo Ministro e, cosa più rilevante, il collegamento stretto tra il Primo Ministro e la Maggioranza politica (art. 92), cosa che rende il Primo Ministro e il Governo pressoché autonomo dalla Camera dei Deputati.

-          Si nota la scomparsa del Senato da ogni ruolo di controllo sulla formazione del Governo, si rivede la percentuale minima per la sfiducia (20% anziché 10%) e si ribadisce il ruolo di segretario della Camera dei Deputati affidato al Presidente della Repubblica per quanto attiene la nomina del Primo Ministro (art. 94).  Complessivamente, c’è un rafforzamento della posizione del Primo Ministro, del Governo e dei rapporti tra la Camera dei Deputati e il Governo stesso, perché la carica di Primo Ministro e quindi la istituzione del  Governo è funzionale alla Maggioranza politica presente nella Camera dei Deputati, come già visto in precedenza, e viceversa.

-          Si definisce il ruolo dirigente del Primo Ministro in tutta l’attività di Governo (art. 95).

-          Si proteggono Primo Ministro e Ministri, anche dopo la cessazione dell’incarico, dalla perseguibilità da parte della giurisdizione ordinaria per reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni (art. 96).

-          Tutte le modifiche al Titolo V sono mirate al potenziamento delle amministrazioni regionali, con l’aggiunta del concetto di Roma/Regione, anziché all’alleggerimento della struttura gerarchica dello Stato con l’auspicabile eliminazione di Province e Regioni (cfr.:Quanto guadagnano i cosiglieri regionali” in questo sito). Nella fattispecie, l’art. 117 istituisce perfino una POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE, altra cosa della quale il Paese non avverte certo la mancanza.

-          Le nomine per la Corte Costituzionale vengono a dipendere più dalla Camera dei Deputati e dal Senato federale che dalle cariche istituzionali, ossia sono determinate più politicamente che istituzionalmente.

 

 

Conclusioni

Questa riforma appare il contrario esatto di ciò che potrebbe essere considerato progresso verso una diminuzione del costo sociale della Costituzione e un aumento della sua efficacia e della sua ispirazione autenticamente democratica.

Un paese che dice di viaggiare verso la Federazione europea non può avere tanto Apparato da poter amministrare da solo tutta l’Eurasia, dalla Francia alla Siberia, altrimenti, fatte le proporzioni, l’Europa dovrebbe dotarsi di un apparato sufficiente a governare il Sistema solare.

L’Italia non è gli Stati Uniti d’America o d’Europa, ma un piccolo Stato in una Federazione di Stati e, come tale, in base a diffusi criteri di rappresentatività ed economia, adottati ad esempio dagli Stati Uniti d’America, generalmente accettati come leaders del sistema repubblicano-democratico, può al massimo dotarsi di un Governatore operativo eletto dal Popolo, di un Consiglio di Stato di 134 membri eletti dal Popolo, di Dipartimenti per le varie funzioni pubbliche, di autonomie locali a livello comunale.

Le Regioni, superata la ristretta visione medioevale del territorio, non possono ragionevolmete assurgere al ruolo di realtà amministrative potenti come uno Stato.

Le Province poi sono delle autentiche vergogne, scempi organizzativi, esempi di ridondanza e di conflitto di in-competenze.

Queste due realtà, utili finora solo come ricettacolo di costi vertiginosi, di incompetenze e di mafia (cfr.: “Quanto guadagnano i consiglieri regionali” in questo sito), dovranno, prima o poi, essere eliminate (si spera più prima che poi per una questione di bilancio e di efficienza amministrativa), ma intanto questa riforma giunge a concepire una Polizia Amministrativa regionale, come se non avessimo già un esercito tale, tra Polizia, Carabinieri, Finanza, Vigili urbani, Vigili del Fuoco, Vigili provinciali e Vigili aggiunti, da rendere incomprensibile il tasso di criminalità di questo paese.

D’altronde, la riforma non s’occupa del decentramento fiscale, di gran lunga il più importante, perché potrebbe finalmente stabilire che i luoghi di raccolta delle tasse sono i Comuni, dove le ricchezze sono prodotte e che i Comuni trasferiscono verso la struttura centrale le debite quote del gettito, non il contrario, cosa che  crea una dipendenza soffocante e mafiosa delle realtà produttive dallo Stato centrale pletorico e  parassitario.

In realtà, dunque, la riforma del CentroDestra è una riformaccia concepita in fretta e durante una notte di bagordi alberghieri da 4 loschi figuri, tra i quali non a caso un Calderoli e un Nania, e che stravolge, peggiorandone i costi, il vecchio ordinamento, mortificandone le già problematiche Istituzioni al solo scopo di accentrare il potere politico e legislativo nelle mani del Primo Ministro e della sua Maggioranza politica, aumentandone il controllo anche sulla Corte costituzionale, spogliando ulteriormente di significato la figura del Presidente della Repubblica e impoverendo per ragioni strategiche il ruolo del Senato, che diventa la risposta pseudo-federale alle pressioni della Lega Nord.

In tutto ciò si legge non il desiderio di progresso della Repubblica verso una forma più efficace di Governo, ma la smania di potere assoluto dei soggetti che l’hanno ispirata e concepita, soggetti che con la loro stessa esistenza inducono a considerare con cautela perfino il passaggio auspicabile verso una copia conforme degli Stati americani con tutte le loro istituzioni autenticamente democratiche.

Queste sono le ragioni tecniche  e morali per cui al Referendum confermativo del prossimo Giugno questo tentativo di riforma PSEUDO-FEDERALISTA (pseudo=falso) della Costituzione dovrebbe essere sventato con un NO, SECCO E MAGGIORITARIO, perché al Popolo non servono le riforme che servono a questa gente!

Fortunatamente, l’eventuale applicabilità di questa riforma è nella legislazione successiva a quella in cui la riforma stessa fosse eventualmente ratificata e diventasse parte della Costituzione della Repubblica e ciò lascia qualche tempo per prendere i giusti provvedimenti liquidatori.

Al momento il CentroSinistra non sembra avere né le qualità né l’interesse per una riforma efficace della Costituzione, ma di certo non ha neanche l’interesse a favorire quelle forme di Dittatura degli Imbecilli che sembrano piacere al CentroDestra, quindi, laddove il Referendum confermasse questa riforma pseudo-federalista, c’è da sperare che il CentroSinistra non commetta lo stesso grave errore commesso sul conflitto d’interessi, ossia di non fare nulla in questo caso per abrogarla.

 

F. G. Urbon

 

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