Il Presidente
Costituzione, art. 74: "Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la Legge, può, con messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la Legge, questa deve essere promulgata".
Da cui si deduce l'importanza delle 'motivazioni' del Presidente di questa Repubblica.
Costituzione, art. 83: "Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri (+3 delegati/Regione, 1 solo per la Valle d'Aosta) ... L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta".
Ne segue - nella realtà di questo Paese - che il Presidente della Repubblica rappresenta un compromesso politico, un dato consociativo tra Deputati e Senatori dei vari Partiti politici e delle cordate collegate; pertanto, nella migliore delle ipotesi, una "radice cubica della delega elettorale", nella realtà niente a che vedere con i cittadini e con le esigenze della Repubblica.
Costituzione, art. 84: "Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni d'età e goda dei diritti civili e politici".
Chi l'ha mai visto applicato?!
"L'ufficio di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione di Presidente sono determinati per Legge".
Questo sì che l'abbiamo visto applicato!
Costituzione, art. 87: "Il Presidente della Repubblica
- è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale
- può inviare messaggi alle Camere
- indice elezioni di nuove Camere e ne fissa la prima riunione
- autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge del Governo
- promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti
- indice il Referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione
- nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato
- accredita e riceve i rappresentanti diplomatici
- ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere
- ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa, costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere
- presiede il Consiglio superiore della Magistratura
- può concedere grazia e commutare le pene
- conferisce le onorificenze della Repubblica".Non esistendo un'unità nazionale in questo paese, il Presidente della Repubblica rappresenta "NIENTE".
Quanto al resto, un serio espletamento delle funzioni elencate richiederebbe una preparazione tecnica e politica tali ed una volontà talmente indipendente dalle Camere che conferma la vacuità del precedente art. 84 e di questo stesso, laddove esso stabilisce una tale dipendenza del Presidente dalle Camere e dal Governo che la funzione più praticabile resta quella burocratica e cerimoniale che vediamo ogni giorno, ossia una cosa che potrebbe più economicamente essere svolta dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri.
Di ciò fanno fede i successivi Artt. 88,89,90.Costituzione, art. 88: "Il Presidente può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse (non negli ultimi 6 mesi del mandato settennale)".
Costituzione, art. 89: "Nessun atto del Presidente è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri".Costituzione, art. 90: "Il Presidente non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri".
F. G. Urbon
14 Giugno 2005 - Ieri sera dai TG si è appreso che il "Capo dello Stato" (più realisticamente il Presidente "onorario" della Repubblica), si è rivolto all'Istituzione giuridicamente competente per dirimere la questione: "la concessione della grazia è appannaggio esclusivo del Presidente della Repubblica oppure dipende dall'autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia?!"
Ora, in effetti, la Costituzione (vedi sopra) non dice che il Presidente "concede la grazia e commuta le pene", ma che egli "può concedere grazia e commutare le pene", cosa ben diversa e possibilistica, anche se poi non è detto dove sarebbe la limitazione.
Finalmente, ecco che il Presidente della Repubblica svolge un ruolo attivo e quasi rivoluzionario! Sarà preoccupato per gli aspetti istituzionali o perché Castelli sembra volergli togliere anche quel poco di lavoro che dovrebbe giustificare il suo immenso costo specifico?!
F. G. Urbon
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