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Costituzione della
Repubblica italiana |
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Ordinamento della Repubblica
Titolo V - Le Regioni, le Province, i Comuni
- La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.
- Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e
funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.
- Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al
Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e
condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati
con leggi costituzionali.
- La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei
limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato,
sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse
nazionale e con quello di altre Regioni:
- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti
dalla Regione;
- circoscrizioni comunali;
- polizia locale urbana e rurale;
- fiere e mercati;
- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria e ospedaliera;
- istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
- musei e biblioteche di enti locali;
- urbanistica;
- turismo ed industria alberghiera;
- tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- navigazione e porti lacuali;
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere;
- caccia;
- pesca nelle acque interne;
- agricoltura e foreste;
- artigianato;
- altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere
di emanare norme per la loro attuazione.
- Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie
elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse
esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della
Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato
può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni
amministrative. La Regione esercita normalmente le sue funzioni
amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti
locali o valendosi dei loro uffici.
- Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti
stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza
dello Stato, delle Province dei Comuni. Alle Regioni sono attribuiti
tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni
delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni
normali. Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per
valorizzare il Mezzogiorno le Isole, lo Stato assegna per legge a
singole Regioni contributi speciali. La Regione ha un proprio demanio
e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della
Repubblica.
- La Regione non può istituire dazi d'importazione o
esportazione o transito fra le Regioni. Non può adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione
delle persone e delle cose fra le Regioni. Non può limitare il
diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio
nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
- Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e
il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà
legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre
funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare
proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo
esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la
Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le
funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.
- Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e
di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge
della Repubblica. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un
Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro
Consiglio regionale. Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e
un ufficio di presidenza per i propri lavori. I consiglieri regionali
non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei
voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente ed i
membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi
componenti.
- Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la
Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme
relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola
l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle
leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è deliberato dal
Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è
approvato con legge della Repubblica.
- Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della
Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo
Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
- Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della
Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato,
nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge
può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo
effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della
deliberazione da parte del Consiglio regionale. Nella Regione sono
istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo
l'ordinamento stabilito da leggi della Repubblica. Possono istituirsi
sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
- Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti
contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non
corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il
Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Può
essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare
una maggioranza, non sia in grado di funzionare. Può essere altresì
sciolto per ragioni di sicurezza nazionale. Lo scioglimento è
disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita
una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Col decreto
di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini
eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre
mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della
Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del
nuovo Consiglio.
- Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al
Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo,
deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La
legge è promulgata nei dieci giorni dall'apposizione del visto ed
entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione.
Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il
Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in
vigore non sono subordinate ai termini indicati. Il Governo della
Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio
regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli
interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al
Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici
giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità
davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di
interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di
chi sia la competenza.
- Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei
principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne
determinano le funzioni.
- Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di
decentramento statale e regionale. Le circoscrizioni provinciali
possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente
amministrative per un ulteriore decentramento.
- Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge
della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di
legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti
locali. In casi determinati dalla legge può essere esercitato il
controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti
deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.
- Sono costituite le seguenti Regioni:
- Piemonte;
- Valle d'Aosta;
- Lombardia;
- Trentino-Alto Adige;
- Veneto;
- Friuli-Venezia Giulia;
- Liguria;
- Emilia-Romagna;
- Toscana;
- Umbria;
- Marche;
- Lazio;
- Abruzzi;
- Molise;
- Campania;
- Puglia;
- Basilicata;
- Calabria;
- Sicilia;
- Sardegna.
- Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali,
disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove
Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano
richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo
delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con
referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con
referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,
consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano
staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
- Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione
di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi
della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi
istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni.
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