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Costituzione della
Repubblica italiana |
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Ordinamento della Repubblica
Titolo VI - Garanzie costituzionali
SEZIONE I - La Corte costituzionale
- La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative
alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi
forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di
attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le
Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il
Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
- La Corte costituzionale è composta di quindici giudici
nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo
del Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte
costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori
ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo
venti anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono
nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno
del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla
scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi
componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente
che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in
ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio
di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del
Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della
professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla
legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri
tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per
l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni
mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina
dei giudici ordinari.
- Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di
una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa
di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle
Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo
ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
- Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme,
i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della
Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie
per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le
decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna
impugnazione.
SEZIONE II - Revisione della Costituzione.
Leggi costituzionali
- Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate
a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella
seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum
popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne
facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge
sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la
legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle
Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
- La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale.
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