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Costituzione della
Repubblica italiana |
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Ordinamento della Repubblica
Titolo IV - La Magistratura
SEZIONE I - Ordinamento giurisdizionale
- La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici
sono soggetti soltanto alla legge.
- La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati
ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento
giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o
giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi
giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie,
anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla
magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione
diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
- Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti delle
pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari
materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte
dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e
nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo
di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di
pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da
appartenenti alle Forze armate.
- La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente
da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è
presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di
diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di
Cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti
i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e
per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari
di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni
di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti
designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in
carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non
possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi
professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio
regionale.
- Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo
le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le
assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei magistrati.
- Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge
sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche
elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a
giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della
magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di
cassazione, per meriti insigni, professori ordinari d'università in
materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio
e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
- I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati
o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non
in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura,
adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite
dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro
della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I
magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di
funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei
suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
- Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura
sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei
giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso
di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della
giustizia.
- L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia
giudiziaria.
- Ferme le competenze del Consiglio superiore della
magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione
e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
SEZIONE II - Norme sulla giurisdizione
- Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o
speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di
legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei
tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione
è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
- Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione
penale.
- Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre
ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o
amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa
o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate
categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione
possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e
con gli effetti previsti dalla legge stessa.
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