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Costituzione della
Repubblica italiana |
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Ordinamento della Repubblica
Titolo II - Il Presidente della Repubblica
- Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in
seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati
per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia
assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un
solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo
per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea.
Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
- Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino
che abbia compiuto cinquant'anni di età e goda dei diritti civili e
politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile
con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente
sono determinati per legge.
- Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera
dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati
regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le
Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione,
la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle
Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente
in carica.
- Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che
egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del
Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni
del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei
deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica
entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le
Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
- Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e
rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei
casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla
legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze
armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo
la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere
grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della
Repubblica.
- Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro
Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può
esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato,
salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei
mesi della legislatura.
- Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non
è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la
responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri
indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del
Consiglio dei ministri.
- Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti
compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto
tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo
in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza
assoluta dei suoi membri.
- Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni,
presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della
Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
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