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Costituzione della
Repubblica italiana |
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Ordinamento della Repubblica
Titolo III - Il Governo
SEZIONE I - Il Consiglio dei Ministri
- Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del
Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei
Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di
assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente
della Repubblica.
- Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna
Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata
per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il
Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto
contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo
non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere
firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione.
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica
generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di
indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando
l'attività dei Ministri. I Ministri sono responsabili collegialmente
degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti
dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza
del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l'organizzazione dei ministeri.
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, anche se
cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria,
previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei
deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
SEZIONE II - La pubblica amministrazione
- I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici
sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti
dalla legge.
- I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se
non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al
diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari
di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i
rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
SEZIONE III - Gli organi ausiliari
- Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto,
nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle
categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza
numerica e qualitativa. E organo di consulenza delle Camere e del
Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite
dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla
elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi
ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
- Il Consiglio di Stato è organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione. La Corte dei conti esercita il controllo
preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello
successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei
casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro
eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro
componenti di fronte al Governo.
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