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Costituzione della
Repubblica italiana |
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Ordinamento della Repubblica
Titolo I - Il Parlamento
SEZIONE I - Le Camere
- Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune
dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla
Costituzione.
- La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e
diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta. Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione
dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo
censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti.
- Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il
numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici. Nessuna regione
può avere un numero di senatori inferiori a sette; il Molise ne ha
due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni,
previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si
effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale
risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti e
dei più alti resti.
- I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli
elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono
eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il
quarantesimo anno.
- E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato
Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può
nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la
Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario.
- La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono
eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere
prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
- Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta
giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non
oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite
le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
- Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo
di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in
via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente
della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si
riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto
anche l'altra.
- Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e
l'Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta
comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della
Camera dei deputati.
- Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza
assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia
ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono
deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di
ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente
la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una
maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte
delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere
alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
- La legge determina i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. Nessuno
può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
- Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi
componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di
incompatibilità.
- Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita
le sue funzioni senza vincolo di mandato.
- I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le
opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun
membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale;
né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà
personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare,
salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale
è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura. Eguale
autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in
detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza
anche irrevocabile.
- I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita
dalla legge.
SEZIONE II - La formazione delle leggi
- La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle
due Camere.
- L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun
membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da
legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi,
mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di
un progetto redatto in articoli.
- Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le
norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla
Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione
finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i
disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì
stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni
di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in
modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche
in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il
disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo
dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono
che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia
sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di
voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori
delle Commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione
diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di
legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di
delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
- Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro
un mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza
assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è
promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate
subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso.
- Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge,
può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova
deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa
deve essere promulgata.
- E indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione,
totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge,
quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di
bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum
tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La
proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le
modalità di attuazione del referendum.
- L'esercizio della funzione legislativa non può essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare
decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi
straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la
sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge,
deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere
che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono
entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se
non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
- Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al
Governo i poteri necessari.
- L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a
maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni
suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede
l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro
applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono
applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del
disegno di legge.
- Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o
regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od
oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
- Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del
bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non
superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di
approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e
nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte.
- Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico
interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una
commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari
gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli
esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
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