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Costituzione della
Repubblica italiana |
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Diritti e doveri del cittadino
Titolo I - Rapporti civili
- La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma
alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né
qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per
atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi
previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza,
indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica
sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere
comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se
questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si
intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E punita ogni
violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della
carcerazione preventiva.
- Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire
ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi
stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela
della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi
di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali
sono regolati da leggi speciali.
- La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni
altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione
può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziario
con le garanzie stabilite dalla legge.
- Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che
la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di
sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni
politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dai territorio della
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
- I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e
senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non
è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere
dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per
comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
- I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge
penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare.
- Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede
religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne
propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto,
purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
- Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto
d'una associazione od istituzione non possono essere causa di
speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali
per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di
attività.
- Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si
può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che
la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In
tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il
tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della
stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia
giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro
ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende
revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme
di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica. Sono vietati le pubblicazioni a stampa, gli
spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon
costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni.
- Nessuno può essere privato, per motivi politici, della
capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
- Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere
imposta se non in base alla legge.
- Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in
ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non
abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi
davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i
modi per la riparazione degli errori giudiziari.
- Nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza
di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi
previsti dalla legge.
- L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto
ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non
può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
- La responsabilità penale è personale. L'imputato non è
considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la
pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di
guerra.
- I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici
sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrati, dagli atti compiuti in violazione di diritti. In tali
casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti
pubblici.
Titolo II - Rapporti etico-sociali
- La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato
sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
- E dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed
educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di
incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i
loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio
ogni tutela giuridica e sociale, confutabile con i diritti dei
membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti
per la ricerca della paternità.
- La Repubblica agevola con misure economiche e altre
provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti
relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge
la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo.
- La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.
- L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce
scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il
diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri
per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse
piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto
un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole
o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio
professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti
stabiliti dalle leggi dello Stato.
- La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita
per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo
diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Titolo III - Rapporti economici
- La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei
lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti
dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano
all'estero.
- Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La
durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi.
- La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro,
le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di
lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione
familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata
protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il
lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con
speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto
alla parità di retribuzione.
- Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I
lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed
i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono
organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza
privata è libera.
- L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere
imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici
locali o centrali, secondo le norme di legge. E' condizione per la
registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un
ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno
personalità giuridica,. Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di
lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle
categorie alle quali il contratto si riferisce.
- Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo
regolano.
- L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in
contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i
programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali.
- La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono
allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è
riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di
acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la
funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà
privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge
stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e
testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
- A fini di utilità generale la legge può riservare
originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo
indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori
o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si
riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a
situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse
generale.
- Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di
stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli
alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione
secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica
delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostruzione
delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La
legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
- La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a
carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La
legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e
ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le
finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell'artigianato.
- Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in
armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il
diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti
stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
- La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue
forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e
indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del
Paese.
Titolo IV - Rapporti politici
- Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno
raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e
segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non
può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di
sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale
indicati dalla legge.
- Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in
partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la
politica nazionale.
- Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per
chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
- Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere
agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La legge
può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive,
parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto
di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare
il suo posto di lavoro.
- La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio
militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il
suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino,
né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze
armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
- Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è
informato a criteri di progressività.
- Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica
e di osservare la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono
affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con
disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla
legge.
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