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Costituzione della
Repubblica italiana |
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Disposizioni transitorie e finali
- Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio
dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e
ne assume il titolo.
- Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non
sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione
soltanto i componenti delle due Camere.
- Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono
nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i
deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di
legge per essere senatori e che:
- sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee
legislative;
- hanno fatto parte del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre
elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
- sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei
deputati del 9 novembre 1926;
- hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque
anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la
difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della
Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della
Consulta nazionale. Al diritto di essere nominati senatori si può
rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione
della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto
di nomina a senatore.
- Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come
Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in
base alla sua popolazione.
- La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto
concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o
modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle
Camere.
- Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si
procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione
attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato,
della Corte dei conti e dei tribunali militari. Entro un anno dalla
stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale
supremo militare in relazione all'articolo 111.
- Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento
giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad
osservarsi le norme dell'ordinamento vigente. Fino a quando non entri
in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie
indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle
norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
- Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle
amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in
vigore della Costituzione. Leggi della Repubblica regolano per ogni
ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni
statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al
riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra
gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che
esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro
l'esercizio. Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni
di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni
centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la
formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di
necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli
enti locali.
- La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della
Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali
e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
- Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116,
si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della
parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche
in conformità con l'articolo 6.
- Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si
possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a
modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il
concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'art. 132,
fermo restando tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni
interessate.
- E vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del
disciolto partito fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite
con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della
Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla
eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
- I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non
possono ricoprire uffici pubblici, né cariche elettive. Agli ex re di
casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono
vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. I beni,
esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle
loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato.
I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi,
che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
- I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli
esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.
L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei
modi stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione della
Consulta araldica.
- Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in
legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,
sull'ordinamento provvisorio dello Stato.
- Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede
alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi
costituzionali che non siano state finora esplicitamente o
implicitamente abrogate.
- L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per
deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del
Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla
legge per la stampa. Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere
l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia
necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza
dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo,
del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98. In tale periodo le
Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative
rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con
eventuali osservazioni e proposte di emendamenti. I deputati possono
presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta
scritta. L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma
del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta
motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
- La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello
Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte
dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il
testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun
Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno
1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione. La
Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. La
Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge
fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi
dello Stato.
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