Lo Statuto
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – SCOPO
Art. 1 - E’ costituita l'associazione culturale "FABRATERNI".
Art. 2 - Essa ha sede in Ceccano, attualmente in Via Roma 2 , ed ha durata illimitata.
Art. 3 - L'associazione ha lo scopo di diffondere e favorire l'arricchimento culturale degli iscritti mediante l'organizzazione di convegni, tavole rotonde, mostre, viaggi di istruzione, manifestazioni culturali, folkloristiche e sportive, e quant’altro previsto nei fini dell'associazione.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 4 - II patrimonio è costituito: a) dai beni immobili che diverranno di proprietà dell'associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Le entrate dell'associazione sono costituite: a) dalle quote sociali; d) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse; e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Art. 5 - L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno, ed il primo al 31.12.1990. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal consiglio di amministrazione il Bilancio consuntivo, che sarà approvato dall'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.
SOCI
Art. 6 - Sono soci le persone od enti la cui domanda di ammissione scritta verrà accettata dal consiglio di amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione entro il 31 gennaio. Qualora, entro tale termine, l'associato non avesse versato la quota, decade dalla qualità di socio.
Art. 7 - La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità. La morosità verrà dichiarata dal consiglio, la indegnità verrà sancita dal collegio dei probiviri.
AMMINISTRAZIONE
Art. 8 - L'associazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da un presidente, un vice presidente e da 7 consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti il segretario e il cassiere. Gli amministratori durano in carica 2 anni e sono rieleggibili. Non sono ammessi compensi a favore, tuttavia hanno diritto al rimborso delle spese sostenute.
Art. 9 - Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti ti dei terzi ed in giudizio.
Art. 10 - Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'associazione.
Art. 11 - I soci sono convocati in assemblea dal presidente, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del Bilancio, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio oppure mediante affissione, nell'albo dell'associazione, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'assemblea può essere anche convocata su domanda firmata da almeno un terzo dei soci. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.
Art. 12 - L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione, sulla nomina del Presidente, del vice presidente, dei membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale (composto da tre memori) dei probiviri. Delibera inoltre sulle modifiche dello statuto, compresa la quota di partecipazione, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge e per statuto.
Art. 13 - Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri dell'organo organizzativo, mediante delega scritta e nel limite di due (2) deleghe per ogni socio. Nel caso dell'approvazione del bilancio e delle deliberazioni in merito a responsabilità degli amministratori, non sono ammesse deleghe.
Art. 14 - L'assemblea è presieduta dal presidente, in mancanza dal vice presidente. Il presidente nomina un segretario ed, eventualmente, due scrutatori. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed, in genere il diritto di intervenire all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige il processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori.
Art. 1 5 - Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C.
Art. 16 - La vita dell'associazione sarà disciplinata da apposito regolamento interno che verrà approvato dall'assemblea dei soci.
SCIOGLIMENTO
Art. 17 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
CONTROVERSIE
Art. 18 - Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dei quattro probiviri da nominarsi dall'assemblea. Essi giudicheranno ex bono et equo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.