Parte nona
L’ordine positivo
Nell’età contemporanea la riflessione sui temi della legittimazione e del fondamento delle leggi è continuata, da un lato mantenendo un riferimento con le posizioni espresse dalla tradizione filosofico-giuridica, dall’altro proponendo nuove soluzioni collegate con la realtà storica e lo sviluppo teorico del Novecento.
La tendenza prevalente è quella di accentuare l’aspetto formale del diritto, cioè il fatto che per convenzione si riconosce alla legge il suo carattere prescrittivo, indipendentemente da un contenuto fondato o sulla volontà divina o sulla natura umana.
Il primo testo proposto è di Hans Kelsen, filosofo austriaco del diritto, vissuto nel Novecento. In esso si ritrovano una ricostruzione storica del passaggio dal diritto divino al diritto naturale al diritto positivo e le ragioni per cui “l’ordine positivo legale” si giustifica da sé.
Il concetto di “legge naturale” in quanto ordine legale naturale è essenzialmente legato all’idea che la natura è una creazione di Dio, che le sue leggi sono espressione della volontà di Dio, e quindi norme: di conseguenze, queste leggi hanno un fondamento simile alle leggi sociali, cioè legali, la cui vera essenza risulta dall’ordine di natura.
Quando la causalità si emancipa dal contrappasso e la legge di natura dalla norma sociale, la natura e la società appaiono come due sistemi completamente diversi. E’ possibile immaginare un sistema di norme che regolino la condotta umana e organizzino la società in un ordine completamente diverso dalla leggi della natura, senza ricorrere alla finzione del libero arbitrio e senza contraddire quindi al principio di causalità. Da questo punto di vista, la società e la natura sono due sistemi diversi, e la loro diversità sta in questo che i fenomeni, e in paticolar modo la condotta umana, vengono interpretati in base a due tipi di “leggi” essenzialmente diversi. Non è più possibile la nozione di una legge naturale (nel senso di ordine legale “naturale”), cioè di una legge della società naturale il cui ordine corrisponda a quello della natura. Ciò è incompatibile con presupposto dualismo di natura e società. Il concetto di legge naturale - come abbiamo visto - presume un dualismo in seno alla natura concepita come una società universale: la società umana, reale, imperfetta, è in contrasto con la società cosmica, ideale. E’ questo l’antagonismo fra l’uomo e Dio, fra il mondo empirico e il mondo trascendente. Quando l’interpretazione causale della natura si libera da quella normativa (che intendeva la natura come creazione di Dio, regolata dalla volontà divina) scompare dalla sfera della scienza l’antagonismo fra mondo empirico e mondo trascendente. Quindi non è più necessario immaginare un ordine naturale che stia dietro, o sopra, l’ordine positivo legale.
H. Kelsen, Società e natura. Ricerca sociologica, tr. it. Einaudi, Torino 1953, pp. 402-404.
Esercizi:
riporta le definizioni dei termini tecnici di cui non
conosci il significato, ricorrendo a dizionari;
sintetizza in un testo breve (massimo cinque righe) le ragioni che giustificano la tesi conclusiva: quindi non è più necessario immaginare un ordine naturale che stia dietro, o sopra, l’ordine positivo legale