torna alla pagina precedentevai alla pagina successivaLa Città dei Filosofi - Quaderno 12/4 - 2001

Parte decima

La costituzione assoluta

L’ordine positivo legale ha trovato nelle nostre società il proprio fondamento nelle costituzioni. Il testo del filosofo tedesco del diritto Carl Schmitt propone una riflessione sul concetto di costituzione, mettendone in discussione i significati più consueti, e ovvi, a partire dalla funzione di fondamento dell’intero sistema legislativo.

La parola “costituzione” ha più di un significato. In una accezione generale della parola tutto, uomini e cose, aziende e società, è in una “costituzione” e tutto ciò che è possibile può avere una costituzione. Da ciò non vien fuori nessun concetto specifico. La parola “costituzione” deve essere limitata alla costituzione dello Stato, cioè all’unità politica di un popolo, se la si vuol rendere intellegibile. Con questa limitazione può indicare lo Stato stesso, e precisamente il singolo concreto Stato in quanto unità politica o come un particolare concreto modo e forma dell’esistenza statale; allora significa la condizione generale dell’unità e dell’ordinamento politico. “Costituzione” può però significare anche un sistema chiuso di norme e in tal caso indica ugualmente una unità, anche se non concretamente esistente, ma soltanto pensata, ideale. In tutti e due i casi il concetto di costituzione è assoluto, poiché indica un tutto (effettivo o pensato). Accanto a questo è oggi prevalente un modo di esprimersi che chiama costituzione una serie di leggi fatte in un determinato modo. Costituzione e legge costituzionale sono trattate alla stessa stregua. In questo modo ogni singola legge costituzionale più passare come costituzione. Il concetto diventa pertanto relativo; esso non concerne più un tutto, un ordinamento e unità, ma alcune varie o molte disposizioni legislative formate secondo un procedimento speciale.
La definizione usuale dei manuali è: costituzione = norma o legge fondamentale. Cosa significhi “fondamento”, rimane per lo più oscuro; speso significa soltanto, quasi come una parola d’ordine, qualcosa di politicamente assai importante o di inviolabile, così come si parla pure confusamente di diritti fondamentali.
C. Schmitt, Dottrina della costituzione, tr. it. Giuffrè, Milano 1984, pp. 150-151.

Esercizi:

la costituzione è assoluta se indica un tutto, l’unità del tutto si basa su un unico fondamento, ma ………………………………………………………………………………….

allora………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………

[INDICE DEL MODULO]