Parte ottava
I diritti dichiarati
La riflessione dei filosofi sulla opportunità o necessità di garanzie che rendano possibili la convivenza ha individuato nella legge e nello stato la forma prevalente della regolazione dei rapporti sociali e politici. L’insieme delle differenti posizioni espresse trova collocazione in un atto fondativo nel corso delle rivoluzioni liberali di Settecento.
Riportiamo alcuni passi particolarmente significativi della Dichiarazione di indipendenza e della Costituzione degli Stati Uniti d’America e della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, approvata dall’Assemblea nazionale francese.
(1776)
Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America
(Il capoverso iniziale)
Quando nel corso degli umani eventi si rende necessario ad un popolo sciogliere
i vincolo politici che lo avevano legato ad un altro ed assumere tra le altre
potenze della terra quel posto distinto ed eguale cui ha diritto per Legge
naturale e divina, un giusto rispetto per le opinioni dell’umanità richiede
che esso renda note le cause che lo costringono a tale secessione. Noi riteniamo
che le seguenti verità siano di per se stese evidenti, che tutti gli uomini
sono stati creati uguali, che essi sono stati dotati dal loro Creatore di alcuni
Diritti inalienabili, che fra questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca
delle Felicità. Che allo scopo di garantire questi diritti, sono creati fra gli
uomini i Governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei
governati. Che ogni qual volta una qualsiasi forma di Governo tende a negare
tali fini, è Diritto del popolo modificarlo o distruggerlo, e creare un nuovo
Governo, che si fondi su quei principi e che abbia i propri poteri ordinati in
quelle guisa che gli sembri più idonea al raggiungimenti della sua sicurezza e
felicità.
(1787)Costituzione degli Stati Uniti d’America
(Il capoverso iniziale)
Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di creare un’Unione ancor più
perfetta, di garantire la giustizia, di assicurare la tranquillità interna, di
provvedere alla difesa comune, di promuovere il benessere generale e di
salvaguardare per noi stessi e per la nostra posterità i doni della libertà
decretiamo e stabiliamo questa Costituzione degli stati Uniti d’America.
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789)
Art. 1. - Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nel diritti. Le distinzioni sociali non possono esser fondate che sull’utilità comune.
Art. 2. - Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione.
Art. 3. - Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa.
(…)
Art. 6. - La legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca.
(…)
Esercizi:
identifica nei pronunciamenti politico-giuridici i concetti che possono esser riportati alla elaborazione teorica dei filosofi dell’età moderna, facendo riferimento ai testi di Hobbes, Locke e Rousseau.