DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre
1994 n . 626 (1) Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
(G.U. n . 265, 12 novembre 1994, Supplemento Ordinario) (1) A norma dell'art. 6, comma 10, L. 13 maggio 1999, n . 133, le prestazioni
rese dal medico competente ai sensi del presente decreto legislativo devono
intendersi ricomprese tra quelle sanitarie di cui al n . 18 dell'art. 10, D.P.R.
26 ottobre 1972, n . 633.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 19 febbraio 1992, n . 142, ed in particolare l'articolo 43,
recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio nn.
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante
il lavoro; Vista la legge 22 febbraio 1994, n . 146, recante proroga del termine della
delega legislativa contemplata dall'art . 43 della citata legge n . 142 del
1992, nonché delega al Governo per l'attuazione delle direttive particolari
già adottate, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE,
successivamente alla medesima legge 19 febbraio 1992, n . 142;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 7 luglio 1994; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 16 settembre 1994; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione
pubblica e gli affari regionali;
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Campo di applicazione)
1 . Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori
di attività privati o pubblici. 2 . Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione
civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di
quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli
istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione
di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree
archeologiche dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari, e dei
mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono
applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio
espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione
pubblica (1).
3 . Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n .
877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le
norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti. 4 . Le disposizioni di cui al presente decreto, si applicano nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione. 4-bis . Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3
e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i
preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti
all'osservanza delle disposizioni del presente decreto (2).
4-ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il
datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'art . 4, commi 1, 2, 4,
lettera a ), e 11 primo periodo (2 ).
(1) Comma sostituito dall'art . 1, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n . 242
e, successivamente, modificato dall'art . 9, comma 22, D.L. 1° ottobre 1996, n
. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n . 608. (2) Comma aggiunto dall'art . 1, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n . 242.
Art. 2 (Definizioni) (1)
1 . Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un
datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con
rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori
di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per
conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di
orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati
presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte
professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione
ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali
si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente
periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero di
lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione
dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità
produttiva, quale definita ai sensi della lettera i ), in quanto titolare dei
poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n . 29, per datore di
lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo
sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone,
sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di
prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità
produttiva; d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale
o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre
specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della
sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica;
2) docenza o libera docenza, in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in
igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; 3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n . 277; e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata
dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate; f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone,
eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato
rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o
previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i
rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e
dell'integrità dell'ambiente esterno; h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e
potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione
di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.
(1) Articolo sostituito dall'art . 2, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996,
n . 242. Art. 3 (Misure generali di tutela)
1 . Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza
dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo; c) riduzione dei rischi alla fonte; d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in
modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed
organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di
lavoro; e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno
pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro,
nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e
produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo; g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale; h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono
essere, esposti al rischio; i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di
lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici; m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi
sanitari inerenti la sua persona; n) misure igieniche; o) misure di protezione collettiva ed individuale; p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione
dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori
ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la
salute sul luogo di lavoro; t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2 . Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante
il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori
.
Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e delpreposto) (1)
1 . Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per
la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari. 2 . All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro
elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute
durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei
dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla
lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento e' custodito presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva. 4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8; b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o
esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8; c) nomina, nei casi previsti dall'art . 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, e in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori
in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e,
comunque, di gestione dell'emergenza; b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi
e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del
lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della
prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e
delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio
grave e specifico; f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti,
nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuale messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi
previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi
all'attività produttiva; h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da
prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave e immediato; m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la
sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute
e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed
alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche
adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare
l'ambiente esterno; o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni
sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel
registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale
dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di
abbandono e di ripresa del lavoro . Il registro è redatto conformemente al
modello approvato con decreto dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la Commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n . 547, e successive
modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di
vigilanza . Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in
conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti ;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art
. 19, comma 1, lettere b), c) e d); q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e
immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle
dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle
persone presenti.
6 . Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed
elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui
sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza. 7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono
rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai
fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8 . Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità
produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne
consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di
lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta. 9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro
il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni
dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti
documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle
attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n . 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo
di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso,
alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende
estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il
deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di
ricovero e cura sia pubbliche sia private .
10 . Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o
più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del
lavoro, possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è
possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in
aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a
quello indicato nell'allegato I; b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della
visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del
medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori,
allorché si modificano le situazioni di rischio .
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'allegato
I, il datore di lavoro delle aziende familiari nonché delle aziende che
occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e
3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta
effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad
essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per
la sicurezza . Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le
aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette
a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori
produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e
dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.
12 . Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione
necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali
e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici
uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro
fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente
decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte
dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta
del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha
l'obbligo giuridico.
(1) Articolo sostituito dall'art . 3, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n .
242. Art. 5 (Obblighi dei lavoratori)
1 . Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della
propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su
cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente
alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2 . In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed
individuale; b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili,
le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre
attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro
disposizione; d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto
le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c ), nonché le
altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e
possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone
notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo; f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di
loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori; g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai
preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità
competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei
lavoratori durante il lavoro .
Art. 6 (Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitorie degli
installatori)
1 . I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano
i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al
momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché
dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (1). 2 . Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione
in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza .
Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di
certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano
accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti
dalla legge (2).
3 . Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi
tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché
alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri
mezzi tecnici per la parte di loro competenza.
(1) Comma modificato dall'art . 4, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n . 242. (2) Comma sostituito dall'art . 4, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n . 242.
Art. 7 (Contratto di appalto o contratto d'opera)
1 . Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a
lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in
appalto o contratto d'opera; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività.
2 . Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3 . Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il
coordinamento di cui al comma 2 . Tale obbligo non si estende ai rischi
specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi (1 ).
(1) Comma sostituito dall'art . 5, D.Lgs. 19 marzo 1996, n . 242. Capo II
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Art. 8
(Servizio di prevenzione e protezione)
1 . Salvo quanto previsto dall'art . 10, il datore di lavoro organizza
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di
prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda,
secondo le regole di cui al presente articolo. 2 . Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti
di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di
attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la
sicurezza.
3 . I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente,
possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo
svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a
causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico. 4 . Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di
persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali
necessarie per integrare l'azione di prevenzione o protezione (1).
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei
seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n . 175 e successive modifiche,
soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6
del decreto stesso; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti e laboratori nucleari; d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 dipendenti; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private (2).
6 . Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti
all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il
datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza (3). 7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche
dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a
prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.
8 . Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e
capacità adeguate. 9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto
con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici
requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il
numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7. 10 . Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non
è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità
sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona
designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno
ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione
nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione; b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.
(1) Comma sostituito dall'art . 6, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n . 242. (2) Comma sostituito dall'art . 6, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n . 242. (3) Comma sostituito dall'art . 6, comma 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n . 242.
Art. 9 (Compiti del servizio di prevenzione e protezione)
1 . Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali
provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi
e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della
specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive
e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di
tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di
sicurezza di cui all'art. 11; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
2 . Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione
informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure
preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali; e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3 . I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine
ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni
di cui al presente decreto.
4 . Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di
lavoro .
Art. 10 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro deicompiti di prevenzione
e protezione dai rischi)
1 . Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e
di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva
informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle
condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui
all'art. 8, comma 4. 2 . Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1,
deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute
sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e
trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:
a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi; b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1,
2, 3 e 11 (1); c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie
professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre
anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga
documentazione prevista dalla legislazione vigente;
d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro .
(1) Lettera sostituita dall'art . 7, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n .
242.
Art. 11 (Riunione periodica di prevenzione e protezione dairischi)
1 . Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15
dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una
riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente ove previsto; d) il rappresentante per la sicurezza.
2 . Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei
partecipanti:
a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3; b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale; c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della
sicurezza e della protezione della loro salute.
3 . La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative
variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la
programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla
sicurezza e salute dei lavoratori. 4 . Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15
dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione.
5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è
tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione. Capo III
1 . Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q ), il
datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in
materia di pronto soccorso, salvataggio lotta antincendio e gestione
dell'emergenza; b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di
cui all'art. 4, comma 5, lettera a) (1); c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave
ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare; d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni
affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non
può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro,
abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in
caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella
di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore
gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale
pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2 . Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di
lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva. 3 . I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la
designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e
disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei
rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
4 . Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate,
astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
(1) Lettera sostituita dall'art . 7, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n .
242.
Art. 13 (Prevenzione incendi)
1 . Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n . 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori
occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono
definiti:
a) i criteri diretti ad individuare: 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le
conseguenze qualora esso si verifichi ; 2) misure precauzionali di esercizio; 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature
antincendio; 4) criteri per la gestione delle emergenze ; b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione
antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la
sua formazione.
2 . Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai
Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Art. 14 (Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave edimmediato)
1 . Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può
essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa,
non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi
conseguenza dannosa.
2 . Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e
nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende
misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio
per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Art. 15 (Pronto soccorso)
1 . Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle
dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico
competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto
soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre
eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari
rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori
infortunati. 2 . Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o
più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3 . Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i
requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in
relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai
fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente e il Consiglio
superiore di sanità.
4 . Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le
disposizioni vigenti in materia. Capo IV
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 16 (Contenuto della sorveglianza sanitaria) (1)
1 . La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla
normativa vigente. 2 . La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e
comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della
valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori
ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica .
3 . Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal
medico competente .
(1) Con sentenza 21 novembre 1997, n. 354, la Corte costituzionale ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente
articolo, sollevata dal Pretore di Biella in riferimento agli artt. 35 e 38
della
Costituzione.Art. 17 (Il medico competente)
1 . Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle
situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la
tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori; b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16; c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui
all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di
rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto
professionale; e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti
sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a
lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche
dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti
sanitari di cui alla lettera B) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia
della documentazione sanitaria; g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai
rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli
accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati; h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa
alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui
risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei
pareri di competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le
visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai
rischi professionali; l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di
pronto soccorso di cui all'art. 15; m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI .
2 . Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della
collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta
gli oneri. 3 . Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui
all'art. 16, comma 2, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea
o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il
lavoratore (1). 4 . Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta
giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di
vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata
con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro.
6 . Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro,
questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo
svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività
di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza (1 ).
(1) Comma modificato dall'art . 8, D.Lgs. 19 marzo 1996, n . 242. Capo V
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEILAVORATORI
Art. 18 (Rappresentante per la sicurezza)
1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il
rappresentante per la sicurezza. 2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il
rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro
interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per
la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale
ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai
lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla
contrattazione collettiva di riferimento.
3 . Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il
rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito
delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è
eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno. 4 . Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante
per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per
l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al
comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti,
stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione
del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4 . Per
le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica
sentite la organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. 6 . In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il
seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200
dipendenti; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000
dipendenti; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti
dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.
Art. 19 (Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza)
1 . Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione
dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva; c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione,
all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei
lavoratori; d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui
all'art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle
inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti,
l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie
professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista
dall'art . 22; h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate
dalle autorità competenti; l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11; m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione; n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso
della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure
di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi
impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute
durante il lavoro.
2 . Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario
allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi
necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. 3 . Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono
stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. 4 . Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a
causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si
applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della
sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro
degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o ). Art. 20 (Organismi paritetici)
1 . A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di
orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei
lavoratori . Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito
a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti. 2 . Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o
partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali,
territoriali o aziendali.
3 . Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n .
29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata
nel medesimo articolo.
Capo VI
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 21 (Informazione dei lavoratori)
1 . Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva
un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività
dell'impresa in generale; b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le
normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi
sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e
dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio,
l'evacuazione dei lavoratori; f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico
competente; g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli
articoli 12 e 15.
2 . Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1,
lettere a ), b), c ), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3 .
Art. 22 (Formazione dei lavoratori)
1 . Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i
lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al
proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni (1). 2 . La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie,
di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3 . La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. 4 . Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in
materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito
di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza devono essere adeguatamente formati (2). 6 . La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al
comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui
all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a
carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti
minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e
dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle
dimensioni e della tipologia delle imprese.
(1) Comma sostituito dall'art . 9, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n . 242. (2) Comma sostituito dall'art . 9, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n . 242. Capo VII
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICAAMMINISTRAZIONE Art. 23 (Vigilanza) (1)
1 . La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall'Unità sanitaria locale
e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque
minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. 2 . Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla
legislazione vigente all'Ispettorato del lavoro, per attività lavorative
comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in
materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'Ispettorato del lavoro
che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza
dell'Unità sanitaria locale competente per territorio .
3 . Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro 12 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4 . Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e
marittima e alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto
riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in
ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per
le Forze armate e per le forze di polizia; i predetti servizi sono competenti
altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe
esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di
attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della sanità. L'amministrazione della
giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia,
anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi
istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.
(1) Articolo sostituito dall'art . 10, D.Lgs. 19 marzo 1996, n .
242.
Art. 24 (Informazione, consulenza, assistenza)
1 . Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero
dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i
propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, per mezzo degli Ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici
della direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale,
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli
enti di patronato svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti
delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive
associazioni dei datori di lavoro (1).
2 . L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che
svolgono attività di controllo e di vigilanza .
(1) Comma sostituito dall'art . 11, D.Lgs. 19 marzo 1996, n . 242.
Art. 25 (Coordinamento)
1 . Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare
unità ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale
nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori e di radioprotezione (1 ).
(1) Comma modificato dall'art . 12, D.Lgs. 19 marzo 1996, n . 242.
Art. 26 (Commissione consultiva permanente per laprevenzione degli infortuni e
l'igiene del lavoro)
1 . L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n . 547, è sostituito dal seguente:"Art. 393. (Costituzione della
commissione). 1 . Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è
istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del lavoro . Essa è presieduta dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei
rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da:
a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria,
uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica; b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza del lavoro; c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità; d) un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: sanità; industria;
commercio ed artigianato; interno; funzione pubblica; trasporti; risorse
agricole, alimentari e forestali; ambiente;
e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla
Conferenza Stato-regioni; f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni
e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio
nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente; g) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
h) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative a livello nazionale; i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su
designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente
rappresentative a livello nazionale. 2. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente. 3. All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire comitati speciali
permanenti dei quali determina la composizione e la funzione.
4 . La commissione può chiamare a far parte dei comitati di cui al comma
3 persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni
professionali, dell'università e degli enti di ricerca, in relazione alle
materie trattate. 5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate
da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 6 . I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono
nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su
designazione degli organismi competenti e durano in carica tre anni.".
2 . L'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n . 547, è sostituito dal seguente: "Art. 394. (Compiti della commissione). 1 . La commissione consultiva
permanente ha il compito di: a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e
salute sul posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo; b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione
vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti la
sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori, nonché per il
coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;
c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle
misure preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro; d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza; e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi
alla normativa CEE da attuare a livello nazionale; f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art . 48 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n . 277; g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art . 8 del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n . 77;
h) esprimere parere sul riconoscimento di conformità alle prescrizioni
per la sicurezza e la salute dei lavoratori di norme tecniche; i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli
ispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attività comportanti
rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1,
lettera g ), n . 4, della legge 19 febbraio 1991, n . 142, secondo le modalità
di cui all'art. 402; l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale o del Ministero della sanità o delle regioni, su qualsiasi questione
relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei
lavoratori.
2 . La relazione di cui al comma precedente, lettera a ), è resa pubblica
ed è trasmessa alle commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti delle
regioni. 3 . La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, può chiedere
dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi.".
3 . L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n . 547, è soppresso. Art. 27 (Comitati regionali di coordinamento)
1 . Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza
Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati
criteri generali relativi all'individuazione di organi operanti nella materia
della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare
uniformità di interventi ed il necessario raccordo con la commissione
consultiva permanente .
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di
cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.
Art. 28 (Adeguamenti al progresso tecnico)
1 . Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente:
a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza
(1 ); Riconoscimenti di conformità b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea per le parti in cui
modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre
direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;
c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente
tecnica e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso
tecnologico.
(1) Lettera sostituita dall'art . 14, D.Lgs. 19 marzo 1996, n . 242.
Capo VIII
STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLEMALATTIE
PROFESSIONALI
Art. 29 (Statistiche degli infortuni e delle malattieprofessionali)
1 . L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli
infortuni ed alle malattie professionali anche con strumenti telematici. 2 . L'ISPESL e l'INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per
assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art .
8, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n . 517, nonché per
verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per
studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno
degli infortuni e delle malattie professionali.
3 . I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative
ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa sono
individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione dei
casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e
gravità e loro successivi aggiornamenti. 4 . Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono
essere individuati criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione
a particolari rischi.
5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative
ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonché ad altre
malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono
individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base
delle norme di buona tecnica. Titolo II LUOGHI DI LAVORO Art. 30
(Definizioni)
1 . Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo
si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area
della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il
lavoro.
2 . Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto; b) ai cantieri temporanei o mobili; c) alle industrie estrattive; d) ai pescherecci; e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o
forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda.
3 . Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di
sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate nell'allegato II. 4 . I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso,
di eventuali lavoratori portatori di handicap. 5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di
circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od
occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.
6 . La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro
già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure
idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di
igiene personale.
Art. 31 (Requisiti di sicurezza e di salute) (1)
1 . Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e
fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n . 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n . 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle
prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1°
gennaio 1997. 2 . Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento
concessorio o autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente iniziare il
procedimento diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro
sei mesi dalla data del provvedimento stesso.
3 . Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, il datore di
lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta misure
alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
4 . Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di
cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per
la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma 3 . Le misure, nel
caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza
competente per territorio. (1) Articolo sostituito dall'art . 15, D.Lgs. 19 marzo 1996, n . 242.
Art. 32 (Obblighi del datore di lavoro)
1 . Il datore di lavoro provvede affinché:
a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad
uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di
consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza; b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a
regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente
possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute
dei lavoratori; c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a
regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o
all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al
controllo del loro funzionamento. Art. 33 (Adeguamenti di norme)
1 . L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n . 547, è sostituito dal seguente: "Art. 13 (Vie e uscite di emergenza). - 1 . Ai fini del presente decreto
si intende per: a) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle
persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro; b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro; c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro
dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza.
2 . Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire
di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro. 3 . In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati
rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori. 4 . Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di
emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro
ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate,
nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti
luoghi.
5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e
larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio. 6 . Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono
essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter
essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che
abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. 7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se
non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente.
8 . Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato
adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le
porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale. 9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte
che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter
essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti. 10 . Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita
segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi
appropriati.
11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono
essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che
entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico. 12 . Gli edifici che siano costruiti o adattati interamente per lavorazioni
che comportano un numero di lavoratori superiore a 25, ed in ogni caso quando le
lavorazioni ed i materiali ivi utilizzati presentino pericoli di esplosione o di
incendio e siano adibiti nello stesso locale più di 5 lavoratori, devono avere
almeno due scale distinte di facile accesso. Per gli edifici già costruiti si
dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la impossibilità
accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure
e cautele ritenute più efficienti.
13 . Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non
si applica la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un
numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.". 2 . L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n .
547, è sostituito dal seguente: "Art. 14 . (Porte e portoni). - 1 . Le porte dei locali di lavoro
devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione,
consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili
dall'interno durante il lavoro.
2 . Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino rischi di
esplosione e di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel
locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve
essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20. 3 . Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al
comma 2, la larghezza minima delle porte è la seguente: a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano
fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di
m 0,90;
b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano
in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente
larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo; c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in
numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente
larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,90, che
si aprano entrambe nel verso dell'esodo;
d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano
in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il
locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo
avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi
occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza
rispetto a 100. 4 . Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche essere
minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.
5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è
applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). 6 . Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all'art. 13,
comma 5, coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 13, comma 5. 7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le
porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale,
quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.
8 . Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla
circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia
sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo
visibile ed essere sgombre in permanenza. 9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o
essere muniti di pannelli trasparenti. 10 . Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo
all'altezza degli occhi.
11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non
sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori
possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono
essere protette contro lo sfondamento. 12 . Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che
impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere. 13 . Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un
sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
14 . Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare
senza rischi di infortuni per i lavoratori . Essi devono essere muniti di
dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e
poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire
automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica. 15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere
contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente
alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento,
dall'interno senza aiuto speciale.
16 . Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere
aperte. 17. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si
applicano le disposizioni dei commi precedenti. I locali di lavoro e quelli
adibiti a deposito devono essere provvisti di porte di uscita che abbiano la
larghezza di almeno m 1,10 e che siano in numero non inferiore ad una per ogni
50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa fra 10 e 50. Il
numero delle porte può anche essere minore, purché la loro larghezza
complessiva non risulti inferiore.".
3 . L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n
. 547, è sostituito dal seguente: "Art. 8 (Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi). 1
. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di
carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli
possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro
destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di
circolazione non corrano alcun rischio.
2 . Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone
ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di
impresa. 3 . Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto,
dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente. 4 . Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una
distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale. 5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per
garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione
deve essere evidenziato.
6 . Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della
natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di
cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire
che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone. 7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori
autorizzati ad accedere alle zone di pericolo. 8 . Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.
9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al
passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in
condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e
dei mezzi di trasporto. 10 . I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che
ostacolano la normale circolazione. 11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente
eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un
pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli
ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.".
4 . L'intestazione del titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n . 303, è sostituita dalla seguente:"Titolo
IIDisposizioni particolari". 5. Nell'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n . 303, dopo le parole " da destinarsi al lavoro nelle
aziende" è soppressa la parola "industriali". 6 . L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n .
303, è sostituito dal seguente: "Art. 9 (Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi). 1 . Nei luoghi di
lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e
degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di
aria salubre in quantità sufficiente.
2 . Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre
mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema
di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei
lavoratori. 3 . Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di
ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non
siano esposti a correnti d'aria fastidiosa. 4 . Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo
immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria
respirata deve essere eliminato rapidamente.".
7. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n
. 303, è sostituito dal seguente: "Art. 11 (Temperatura dei locali). - 1 . La temperatura nei locali di
lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro,
tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai
lavoratori. 2 . Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener
conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità
ed il movimento dell'aria concomitanti.
3 . La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di
sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso
deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali. 4 . Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da
evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo
di attività e della natura del luogo di lavoro. 5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente,
si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte
o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di
protezione.".
8 . L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n
. 303, è sostituito dal seguente :"Art. 10 (Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro ).
- 1 . I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale ed essere
dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per
salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori. 2 . Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di
circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione
previsto non rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.
3 . I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti
a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di
un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità. 4 . Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale
devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di
efficienza.". 9. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n .
303, è sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali
scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico). - 1 . A meno che non
sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato
adibire a lavori continuativi i locali chiusi che non rispondono alle seguenti
condizioni: a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un
isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e
dell'attività fisica dei lavoratori;
b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria; c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità; d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter
essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene. 2 . I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o
piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli. 3 . Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento
sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed
impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i
punti di raccolta e scarico.
4 . Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si
mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di
graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili. 5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali
di lavoro devono essere a tinta chiara. 6 . La pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti
completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle
vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da
materiali di sicurezza ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di
circolazione succitati, in modo tale che i lavoratori non possono entrare in
contatto con le pareti, nè essere feriti qualora esse vadano in frantumi.
7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter
essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza .
Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un
pericolo per i lavoratori. 8 . Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con
l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentono la loro pulitura senza
rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori
presenti nell'edificio ed intorno ad esso.
9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente
resistenti può essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che
permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza. 10 . Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza,
devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere
dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili. 11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei
carichi trasportati.
12 . Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è
tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza
devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità. 13 . Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i
lavoratori possono cadere.". 10 . L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n .
303, è sostituito dal seguente: "Art. 14 (Locali di riposo). - 1 . Quando la sicurezza e la salute dei
lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i
lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.
2 . La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale
lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti
possibilità di riposo durante la pausa. 3 . I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati
di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei
lavoratori. 4 . Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione
dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo. 5. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e
non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale
altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del
lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige. In
detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non
fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
6 . L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori
continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a
sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro. 7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di
riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.". 11. L'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n .
303, è sostituito dal seguente: "Art. 40 (Spogliatoi e armadi per il vestiario). - 1 . Locali
appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei
lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando
per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in
altri locali.
2 . Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e
convenientemente arredati. 3 . I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente,
essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi
dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili. 4 . Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a
ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di
lavoro.
5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con
sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od
incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od
infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono
essere separati da quelli per gli indumenti privati. 6 . Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre
delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.".
12 . Gli articoli 37 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n . 303, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 37 (Docce e lavabi ). - 1 . Docce sufficienti ed appropriate
devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o
la salubrità lo esigono. 2 . Devono essere previsti locali per le docce separati per uomini e donne o
un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce o i lavabi e gli spogliatoi
devono comunque facilmente comunicare tra loro.
3 . I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per
permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni
appropriate di igiene. 4 . Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi
detergenti e per asciugarsi. 5. Devono essere previsti lavabi separati per uomini e donne ovvero
un'utilizzazione separata dei lavabi, qualora ciò sia necessario per motivi di
decenza. Art. 39 (Gabinetti e lavabi ). - 1 . I lavoratori devono disporre, in
prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi,
delle docce o lavabi, di locali speciali dotati di un numero sufficiente di
gabinetti e di lavabi, con acqua corrente calda, se necessario, e dotati dimezzi
detergenti e per asciugarsi.
Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati.". 13 . L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n
. 547, è sostituito dal seguente: "Art. 11 (Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni). -
1 . I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la
caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa. 2 . Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate
altre misure o cautele adeguate.
3 . I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti
all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività
devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei
veicoli può avvenire in modo sicuro. 4 . Le disposizioni di cui all'art. 7 e le disposizioni sulle vie di
circolazione e zone di pericolo sono altresì applicabili alle vie di
circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che
portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la
regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle
banchine di carico.
5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo si
applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni. 6 . I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con
luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente. 7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono
essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i
lavoratori: a) sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la
caduta di oggetti;
b) non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi,
quali gas, vapori, polveri; c) possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o
possono essere soccorsi rapidamente; d) non possono scivolare o cadere.".
14 . Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre
mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Art. 34
(Definizioni)
1 . Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono
per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od
impianto destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa
connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori
servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la
manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di
una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce
un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
Art. 35 (Obblighi del datore di lavoro)
1 . Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature
adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini
della sicurezza e della salute. 2 . Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate
per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da
parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere
utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l'uso
delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi
4-bis e 4-ter. (1)
3 . All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro
prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse. c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto
conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione
all'uso progettato dell'attrezzatura. (2)
4 . Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le
attrezzature di lavoro siano:
a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante; b) utilizzate correttamente; c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la
rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario,
da apposite istruzioni d'uso. c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli
utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente
spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili
circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano
essere addotte o estratte in modo sicuro. (3)
4-bis . Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di
attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che:
a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per
attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro; b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i
lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro
semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di
lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi
subiscano danno da tali attrezzature; c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse
meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine,
e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità
dell'attrezzatura sia adeguata;
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione,
siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una
quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori . (4)
4-ter. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di
attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che:
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei
carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle
condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della configurazione
dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento siano
contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le
caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso; gli accessori di
sollevamento siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o
deteriorati;
b) allorché due o più attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di
lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure
appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle
attrezzature di lavoro stesse; c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore
aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con
la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il
controllo diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente
progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la
sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare
simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento
di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una procedura d'uso per
garantire il buon coordinamento degli operatori; e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione
parziale o totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure appropriate
per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non
devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di
pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la
massima sicurezza;
f) allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto
tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo così i
lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro
che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate
adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che
impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro . (4)
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente,
provvede affinché le attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a
verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche
periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine
di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento. (4) 4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono
tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di
cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio
dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione
dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste
sono utilizzate.
5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o
responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di
lavoro si assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo
incaricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore
interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.
(4)
(1) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359, a
decorrere da sei mesi dalla sua pubblicazione nella G.U. (2) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359, a
decorrere da sei mesi dalla sua pubblicazione nella G.U. (3) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359, a
decorrere da sei mesi dalla sua pubblicazione nella G.U. (4) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 4, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359, a
decorrere da sei mesi dalla sua pubblicazione nella G.U. Art. 36 (Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro)
1 . Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono
soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela
della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili. 2 . Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime
giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è stata
costruita e messa in servizio. (1) 3 . Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, stabilisce modalità e procedure
per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2 . (2)
4 . Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n . 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli
dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di
lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.". 5. Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n
. 547, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Qualora i mezzi di cui al comma 1 svolgano anche la funzione di
allarme essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilità
di errore.". 6 . Nell'art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n . 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto di
manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto.". 7. Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n
. 303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Un'attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da
proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza
corrispondenti a tali pericoli. Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas,
vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di
appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte
corrispondente a tali pericoli.". 8 . Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
8-bis . Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato
XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto
allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998
e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie
concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per
l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente. (3) 8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non
vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano
un livello di sicurezza equivalente. (3)
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo
1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n . 459,
a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle
effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino
modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal
costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, secondo periodo, del predetto decreto . (3)
(1) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359, a
decorrere da sei mesi dalla sua pubblicazione nella G.U. (2) Comma modificato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359, a
decorrere da sei mesi dalla sua pubblicazione nella G.U. (3) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359, a
decorrere da sei mesi dalla sua pubblicazione nella G.U.
Art. 37 (Informazione)
1 . Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro
a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di
ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle
conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di
utilizzazione delle attrezzature di lavoro; b) alle situazioni anormali prevedibili.
1-bis . Il datore di lavoro provvede altresì a informare i
lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di
lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente
circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di
tali attrezzature. (1)
2 . Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili
ai lavoratori interessati.
(1) Comma inserito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359, a
decorrere da sei mesi dalla sua pubblicazione nella G.U.
Art. 38 (Formazione ed addestramento)
1 . Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una
formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono
un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali
attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad
altre persone.
Art. 39 (Obblighi dei lavoratori)
1 . I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di
addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro. 2 . I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro
disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed
all'addestramento ricevuti. 3 . I lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al
preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature
di lavoro messe a loro disposizione. Titolo IV
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Art. 40
(Definizioni)
1 . Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o
la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a
tale scopo. 2 . Non sono dispositivi di protezione individuale:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente
destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze
di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine
pubblico; d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto
stradali; e) i materiali sportivi; f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori
nocivi.
Art. 41 (Obbligo di uso)
1 . I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere
evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi
di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione
del lavoro .
Art. 42 (Requisiti dei DPI)
1 . I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo
4 dicembre 1992, n . 475. 2 . I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un
rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3 . In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI,
questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso
simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi
corrispondenti. Art. 43 (Obblighi del datore di lavoro)
1 . Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere
evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano
adeguati ai rischi di cui alla lettera a ), tenendo conto delle eventuali
ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal
fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI
disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione
significativa negli elementi di valutazione (1).
2 . Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui
all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per
quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio; b) frequenza dell'esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI.
3 . Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti
previsti dall'art . 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2. 4 . Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene,
mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie; b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo
casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano
l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate
affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari
utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo
protegge; f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni
adeguate su ogni DPI; g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico
addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n .
475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito .
(1) Lettera modificata dall'art . 18, D.Lgs. 19 marzo 1996, n . 242.
Art. 44 (Obblighi dei lavoratori)
1 . I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e
addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai
sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g ), e 5. 2 . I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente
all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente
organizzato. 3 . I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in
materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei
DPI messi a loro disposizione. Art. 45 (Criteri per l'individuazione e l'uso) 1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di
riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4. 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività e
dei fattori specifici di rischio, indica:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità
delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.
Art. 46 (Norma transitoria)
1 . Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di
emergenza destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31
dicembre 2004, possono essere impiegati:
a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n . 475;
b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto
prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della
Comunità europea.
Titolo V
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Art. 47
(Campo di applicazione)
1 . Le norme del presente titolo si applicano alle attività che
comportano la movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra l'altro, di
lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro. 2 . Si intendono per:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di
sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del
sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le
loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli,
comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;
b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture
osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare. Art. 48 (Obblighi dei datori di lavoro)
1 . Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o
ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per
evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei
lavoratori. 2 . Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi
ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative
necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi
adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione
manuale di detti carichi, in base all'allegato VI.
3 . Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un
carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro
organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più
possibile sicura e sana. 4 . Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di
salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle
caratteristiche del carico in base all'allegato VI; b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni
dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio,
delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale
attività comporta, in base all'allegato VI;
c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti
alle attività di cui al presente decreto.
Art. 49 (Informazione e formazione)
1 . Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in
particolare per quanto riguarda:
a) il peso di un carico; b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto
di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica; c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono
se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli
elementi di cui all'allegato VI.
2 . Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1 . Titolo VI USO DI ATTREZZATURE MUNITE DIVIDEOTERMINALI Art. 50
(Campo di applicazione)
1 . Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative
che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali. 2 . Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine; b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto; c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da
parte del pubblico; d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di
utilizzazione prolungata in un posto di lavoro; e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le
attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o
delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato (1 ).
(1) Comma modificato dall'art . 19, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n .
242. Art. 51 (Definizioni)
1 . Ai fini del presente titolo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal
tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di
videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione
dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali,
le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il
modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro,
nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di
videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore
consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54, per tutta
la settimana lavorativa (1 ).
(1) Lettera modificata dall'art . 19, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n .
242.
Art. 52 (Obblighi del datore di lavoro)
1 . Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui
all'art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2 . Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi
riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della
somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
Art. 53 (Organizzazione del lavoro)
1 . Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi
comportanti l'uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro
che consente di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle
operazioni .
Art. 54 (Svolgimento quotidiano del lavoro)
1 . Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore
consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause
ovvero cambiamento di attività. 2 . Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione
collettiva anche aziendale. 3 . In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di
cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici
minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4 . Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite
temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la
necessità. 5. E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al
termine dell'orario di lavoro. 6 . Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa
della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti
gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto
di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante
dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi
che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro. Art. 55 (Sorveglianza sanitaria)
1 . I lavoratori, prima di essere addetti alle attività di cui al
presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali
malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal
medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la
necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici (1). 2 . In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori
vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni; b) non idonei.
3 . I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori
che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età sono sottoposti a visita
di controllo con periodicità almeno biennale. 4 . Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta,
ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva,
confermata dal medico competente.
5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione
in funzione dell'attività svolta è a carico del datore di lavoro .
(1) Comma modificato dall'art . 19, comma 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n .
242. Art.56 (Informazione e formazione)
1 . Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in
particolare per quanto riguarda:
a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello
stesso di cui all'art. 52; b) le modalità di svolgimento dell'attività; c) la protezione degli occhi e della vista.
2 . Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3 . Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida d'uso dei
videoterminali.
Art. 57 (Consultazione e partecipazione)
1 . Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il
rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano
mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui
al presente titolo.
Art. 58
(Adeguamento alle norme)
1 . I posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto devono essere conformi alle prescrizioni
dell'allegato VII.
2 . I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto devono essere adeguati a quanto prescritto al comma
1 entro il 1° gennaio 1997 (1 ).
(1) Comma modificato dall'art . 19, comma 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n .
242. Art. 59
(Caratteristiche tecniche)
1 . Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento di
direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all'allegato VII in
funzione del progresso tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche
internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di
videoterminali. Titolo VII
PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 60
(Campo di applicazione)
1 . Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle
quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni a causa
della loro attività lavorativa. 2 . Le norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate
dal:
a) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n . 962; b) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n . 77; c) decreto legislativo 15 agosto 1991, n . 277, capo III.
3 . Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle
radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica.
Art. 61 (Definizioni)
1 . Agli effetti del presente decreto si intende per agente cancerogeno:
a) una sostanza alla quale, nell'allegato 1 della direttiva n. 67/548/CEE,
è attribuita la menzione R 45: "Può provocare il cancro" o la
menzione R 49: "Può provocare il cancro per inalazione"; b) un preparato su cui, a norma dell'art. 3, paragrafo 5, lettera j), della
direttiva n. 88/379/CEE deve essere apposta l'etichetta con la menzione R 45:
"Può provocare il cancro" o con la menzione R 49: "Può
provocare il cancro per inalazione" (1);
c) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII
nonché una sostanza od un preparato prodotti durante un processo previsto
all'allegato VIII.
(1) Lettera modificata dall'art . 20, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n .
242.
Capo II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 62 (Sostituzione e riduzione)
1 . Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente
cancerogeno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò è
tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che
nelle condizioni in cui viene utilizzato non è o è meno nocivo alla salute e
eventualmente alla sicurezza dei lavoratori. 2 . Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno il
datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente
cancerogeno avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò è tecnicamente
possibile.
3 . Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il
datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia
ridotto al più basso valore tecnicamente possibile .
Art. 63 (Valutazione del rischio)
1 . Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua
una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni, i risultati della quale
sono riportati nel documento di cui all'art. 4, comma 2 (1). 2 . Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche
delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di
agenti cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della
capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di
assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo
stato solido, se in massa compatta o in scaglie o informa polverulente e se o
meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la
fuoriuscita.
3 . Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di
cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente titolo,
adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. 4 . Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato con i seguenti
dati:
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o
preparati cancerogeni o di processi industriali di cui all'allegato VIII, con
l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni; b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni prodotti ovvero
utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti; c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti
cancerogeni; d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi
di protezione individuale utilizzati; f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni
e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma
1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della
sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni
dall'ultima valutazione effettuata.
6 . Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al
comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3 .
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle
varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni
non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni in
attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non
sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità
predette; b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono
essere esposti ad agenti cancerogeni, anche isolando le lavorazioni in aree
predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza,
compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai
lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con
la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare (1);
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è
emissione di agenti cancerogeni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente
possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni deve avvenire il più vicino
possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto
dell'art. 4, comma 5, lettera n ). L'ambiente di lavoro deve comunque essere
dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale; d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare l'efficacia
delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le
esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con
metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato
VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n . 277;
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle
attrezzature e degli impianti; f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare
esposizioni elevate; g) assicura che gli agenti cancerogeni sono conservati, manipolati,
trasportati in condizioni di sicurezza; h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento
degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni,
avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori
ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive
particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a
taluni agenti cancerogeni presenta rischi particolarmente elevati.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1996, n . 399, ha
dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale
della presente lettera, sollevata dal Tribunale di Torino in riferimento agli
artt. 3 e 32 della Costituzione. Art. 65 (Misure igieniche)
1 . Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed
adeguati; b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi
da riporre in posti separati dagli abiti civili; c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi
in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo
altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova
utilizzazione.
2 . E' vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro di
cui all'art. 64, lettera b) (1 ).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1996, n . 399, ha
dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale del
presente comma, sollevata dal Tribunale di Torino in riferimento agli artt. 3 e
32 della Costituzione.
Art. 66 (Informazione e formazione)
1 . Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle
conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto
riguarda:
a) gli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, la loro
dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i
rischi supplementari dovuti al fumare; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e
dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare
per ridurre al minimo le conseguenze.
2 . Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. 3 . L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima
che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute,
con frequenza almeno quinquiennale, e comunque ogni qualvolta si verificano
nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei
rischi.
4 . Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i
contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni siano etichettati in
maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le
altre indicazioni devono essere conformi al disposto della legge 29 maggio 1974,
n . 256, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 67
(Esposizione non prevedibile)
1 . Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono
comportare un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta
quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa
dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza. 2 . I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui
possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre
operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di
protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di
lavoro . In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere
permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo
strettamente necessario.
3 . Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza il
verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate per
ridurre al minimo le conseguenze.
Art. 68
(Operazioni lavorative particolari)
1 . Nel caso di determinate operazione lavorative, come quella di
manutenzione, per le quali, nonostante l'adozione di tutte le misure di
prevenzione tecnicamente applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante
dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree
anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed
alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione
individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette
operazioni.
2 . La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in
ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le necessità delle lavorazioni.
Capo III
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 69
(Accertamenti sanitari e norme preventive eprotettive specifiche)
1 . I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63 ha
evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. 2 . Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta
misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle
risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. 3 . Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del
lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n . 277.
4 . Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori
esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia
imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di
lavoro. 5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro
effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 63; b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione
dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle misure adottate (1).
6 . Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni
sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo
all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività lavorativa.
(1) Comma sostituito dall'art . 20, comma 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n .
242. Art. 70
(Registro di esposizione e cartelle sanitarie) (1)
1 . I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale
è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno
utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro
è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il
tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto
registro. 2 . Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza sul lavoro ed all'organo di vigilanza competente
per territorio e comunica loro ogni 3 anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi
ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; b) consegna a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro
di cui al comma 1; c) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro
e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto
di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 69, con le eventuali variazioni
sopravvenute dall'ultima comunicazione delle relative annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1 . Consegna all'Istituto superiore per
la prevenzione e sicurezza sul lavoro le relative cartelle sanitarie e di
rischio;
d) in caso di cessazione di attività dell'azienda consegna il registro di
cui al comma 1 all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro
copia dello stesso all'organo di vigilanza competente per territorio. Consegna
all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro le cartelle
sanitarie e di rischio; e) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato
attività con esposizione al medesimo agente, richiede all'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia delle annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria
e di rischio;
f) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le
relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e
nella cartella sanitaria e di rischio ed al rappresentante per la sicurezza i
dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
3 . Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e
le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno
fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza sul lavoro fino a 40 anni dalla cessazione di ogni
attività che espone ad agenti cancerogeni. 4 . La documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è custodita e trasmessa con
salvaguardia del segreto professionale. 5. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle
cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della
sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione consultiva permanente.
6 . L'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza trasmette
annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze
dei requisiti di cui al comma 1 .
(1) Articolo sostituito dall'art . 20, comma 4, D.Lgs. 19 marzo
1996, n . 242. Art. 71
(Registrazione dei tumori)
1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli
istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di
neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti
cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica
ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa. 2. Presso l'ISPESL è tenuto, ai fini di analisi aggregate, un archivio
nominativo dei casi di neoplasia di cui al comma 1.
3 . Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione consultiva permanente, sono determinate le
caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di neoplasia
accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e
l'archiviazione, nonché le modalità di registrazione di cui al comma 2, e le
modalità di trasmissione di cui al comma 1.
4 . Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione
CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1 .
Art. 72 (Adeguamenti normativi)
1. Nelle attività con uso di sostanze o preparati ai quali è attribuita
dalla direttiva comunitaria la menzione R 45: "Può provocare il
cancro" o la menzione R 49: "Può provocare il cancro per
inalazione", il datore di lavoro applica le norme del presente titolo.
2 . Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità, sentita la commissione consultiva permanente e la commissione
tossicologica nazionale, è aggiornato periodicamente l'elenco delle sostanze e
dei processi di cui all'allegato VIII in funzione del progresso tecnico,
dell'evoluzione di normative e specifiche internazionali e delle conoscenze nel
settore degli agenti cancerogeni. Titolo VIII PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo I Art. 73
(Campo di applicazione)
1 . Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività
lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.
2 . Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme
comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e
sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.
Il comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n . 91, è
soppresso (1 ).
(1) Comma sostituito dall'art . 21, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n .
242. Art. 74
(Definizioni)
1 . Ai sensi del presente titolo si intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente
modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare
infezioni, allergie o intossicazioni; b) microorganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in
grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule
derivate da organismi pluricellulari.
Art. 75
(Classificazione degli agenti biologici)
1 . Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a
seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche
probabilità di causare malattie in soggetti umani; b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in
soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che
si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche; c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi
in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente
biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci
misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare
malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori
e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono
disponibili, di norma, efficaci misure, profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può
essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati,
esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.
3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei
gruppi 2, 3, 4. Art. 76
(Comunicazione)
1 . Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano
uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza
territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima
dell'inizio dei lavori:
a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare; b) il documento di cui all'art. 78, comma 5.
2 . Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di
attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è
tenuto alla comunicazione di cui al comma 1. 3 . Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si
verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione
significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni
qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di
lavoro in via provvisoria.
4 . Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui
al comma 1. 5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di
microorganismi geneticamente modificati appartenenti al gruppo II, come definito
all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n . 91, il documento di cui al
comma 1, lettera b), è sostituito da copia della documentazione prevista per i
singoli casi di specie dal predetto decreto.
6 . I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla
comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici
del gruppo 4 .
Art. 77
(Autorizzazione)
1 . Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della
propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di
autorizzazione del Ministero della sanità. 2 . La richiesta di autorizzazione è corredata da:
a) le informazioni di cui all'art. 76, comma 1; b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3 . L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito il
parere dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è
rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per
l'autorizzazione ne comporta la revoca. 4 . Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1
informa il Ministero della sanità di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4
utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente
biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli
adempimenti di cui al comma 4.
6 . Il Ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza competente
per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute
nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4 . Il Ministero della sanità
istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei
quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai
commi 1 e 4 . Capo II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Art. 78
(Valutazione del rischio)
1 . Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'art. 4,
comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle
caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in
particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono
presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XI o,
in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle
conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2; b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte; c) dei potenziali effetti allergici e tossici; d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore,
che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria
competente che possono influire sul rischio; f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2 . Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica,
ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive
di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni
lavorative (1). 3 . Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1
in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della
sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni
dall'ultima valutazione effettuata.
4 . Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo
nell'allegato IX, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare
con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori
agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86,
qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure
non è necessaria. 5. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti
dati:
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di
esposizione ad agenti biologici; b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a); c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi; d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive
e protettive applicate; e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi
di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di
un difetto nel contenimento fisico.
6 . Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima
dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai
dati di cui al comma 5.-
(1) Comma sostituito dall'art . 21, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n .
242. Art. 79
(Misure tecniche, organizzative, procedurali)
1 . In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78
evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure
tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi
ad agenti biologici. 2 . In particolare, il datore di lavoro:
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di
attività lavorativa lo consente; b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al
rischio di agenti biologici; c) progetta adeguatamente i processi lavorativi; d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione
individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione; e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione
accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato X, e
altri segnali di avvertimento appropriati; g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di
origine umana ed animale; h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti; i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori
del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile; l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo
smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di
contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei
rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni
di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro .
Art. 80
(Misure igieniche)
1 . In tutte le attività nelle quali in valutazione di cui all'art. 78
evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di
docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e
antisettici per la pelle; b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti
idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili; c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e
puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire
quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da
agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro,
conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se
necessario, distrutti.
2 . E' vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro in
cui c'è rischio di esposizione .
Art. 81
(Misure specifiche per le strutture sanitarie eveterinarie)
1 . Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede
di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza
di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi
campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo
di attività svolta. 2 . In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro
definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di
manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la
comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.
3 . Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o
potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4,
le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di
infezione sono indicate nell'allegato XII. Art. 82
(Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari)
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6,
nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini
di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da
laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro
adotta idonee misure di contenimento in conformità all'allegato XII. 2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:
a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2; b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento,
se l'agente appartiene al gruppo 3; c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento,
se l'agente appartiene al gruppo 4.
3 . Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile
contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad
animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro
adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di
contenimento. 4 . Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non
ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la
salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a
quelle del terzo livello di contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della
sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure di
contenimento più elevate.
Art. 83
(Misure specifiche per i processi industriali)
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6,
nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e
4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate
nell'allegato XIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'art. 82, comma 2.
2 . Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può
far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro
adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento. Art. 84
(Misure di emergenza)
1 . Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione
nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i
lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono
accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare
gli idonei mezzi di protezione. 2 . Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza
territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la
sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che
intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione
creatasi.
3 . I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di
agenti biologici.
Art. 85
(Informazioni e formazione)
1 . Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78
evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni,
in particolare per quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di
protezione individuale ed il loro corretto impiego; e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del
gruppo 4; f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare
per ridurne al minimo le conseguenze.
2 . Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. 3 . L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima
che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con
frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4 . Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su
cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.
Capo III SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 86
(Prevenzione e controllo)
1 . I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei
rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria. 2 . Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta
misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi
sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non
sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da
somministrare a cura del medico competente; b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art.
8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n . 277.
2-bis . Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori
esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile
a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro
(1). 2-ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro
effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 78 (1).
2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate
informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di
sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che
comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati
nell'allegato XI, nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e
della non vaccinazione (1 ).
(1) Comma aggiunto dall'art . 21, comma 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n . 242.
Art. 87
(Registri degli esposti e degli eventi accidentali)
1 . I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo
3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di
essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di
esposizione individuale. 2 . Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1
e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a
detto registro.
3 . Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di
sanità, all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e
all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi, ogni tre
anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni
intervenute (1); b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro
e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto
di lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo l'aggiornamento
dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle
sanitarie e di rischio (1);
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto
superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio, copia
del registro di cui al comma 1 e all'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché le cartelle sanitarie e
di rischio (1); d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che
comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia
delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché
copia della cartella sanitaria e di rischio (2);
e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le
relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e
nella cartella sanitaria e di rischio ed al rappresentante per la sicurezza i
dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1 (2).
4 . Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e
le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a
risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla
cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti
per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che
danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono
avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni (3).
5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa
con salvaguardia del segreto professionale. 6 . I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle
cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della
sanità e del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione
consultiva permanente (4).
7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di
sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1 .
(1) Lettera sostituita dall'art . 21, comma 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n .
242. (2) Lettera modificata dall'art . 21, comma 5, D.Lgs. 19 marzo 1996, n . 242. (3) Comma modificato dall'art . 21, comma 5, D.Lgs. 19 marzo 1996, n . 242. (4) Comma sostituito dall'art . 21, comma 6, D.Lgs. 19 marzo 1996, n . 242.
Art. 88
(Registro dei casi di malattia e di decesso)
1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di
decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici. 2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che
refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono
all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica. 3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello e le
modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di
trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
4 . Il Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta,
informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1 .
Titolo IX SANZIONI Art. 89
(Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e daidirigenti) (1)
1 . Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4,
commi 2, 4, lettera a ), 6, 7 e 11, primo periodo; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma
5, lettera a ); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter. 2 . Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d),
e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1;
22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2,
4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter38; 41; 43, commi 3, 4, lettere
a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56,
comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68;
69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81,
commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1, 2; (2)
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione
a lire 5 milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c),
5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1,
lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56,
comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77,
comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.
3 . ll datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni per la violazione
degli articoli 4, commi 5, lettera o ), e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi 2 e 3;
87, commi 3 e 4 .
(1) Articolo sostituito dall'art . 22, D.Lgs. 19 marzo 1996, n .
242. (2) Lettera modificata dall' art. 6, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n . 359,
a decorrere da sei mesi dalla sua pubblicazione nella G.U.
Art. 90
(Contravvenzioni commesse dai preposti) (1)
1. I preposti sono puniti:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 2
milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l),
n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e), e 4; 15, comma 1; 30, commi
3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5;
36, comma 8-ter41; 43, commi 3, 4, lettere a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55,
commi 1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69,
commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1
e 2; (2)
b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire 300 mila a lire 1
milione per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere c ), f), g ), i) e
m); 7, commi 1, lettera b), e 3; 9, comma 2; 12, comma 1, lettere a) e c ); 21;
37; 43, comma 4, lettere c ), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi
1 e 4; 85, commi 1 e 4 .
(1) Articolo sostituito dall'art . 23, D.Lgs. 19 marzo 1996, n .
242. (2) Lettera modificata dall'art . 6, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n . 359,
a decorrere da sei mesi dalla sua pubblicazione nella G.U. Art. 91
(Contravvenzioni commesse dai progettisti, daifabbricanti e dagli
installatori) (1)
1 . La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con l'arresto fino a sei
mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta milioni.
2 . La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto fino
ad un mese o con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni.
(1) Rubrica sostituita dall'art . 24, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996,
n . 242.
Art. 92
(Contravvenzioni commesse dal medico competente)
1 . Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d ), h) e
l); 69, comma 4; 86, comma 2 bis (1);
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e ), f),
g) ed i ), nonché del comma 3 (2 ).
(1) Lettera modificata dall'art . 24, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n .
242. (2) Lettera modificata dall'art . 24, comma 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n . 242. Art. 93
(Contravvenzioni commesse dai lavoratori) (1)
1 . I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a
lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 12,
comma 3, primo periodo; 39; 44; 84, comma 3 (2);
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire
duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2;
84, comma 1 .
(1) Articolo modificato dall'art . 27, comma 13, D.Lgs. 19 dicembre
1994, n . 758. (2) Lettera modificata dall'art . 24, comma 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n . 242.
Art. 94
(Violazioni amministrative)
1 . Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e 80,
comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a
lire trecentomila. Titolo X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 95 (Norma transitoria)
1 . In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non
oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente
i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza
del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando
l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a
), b) e c ).
Art. 96
(Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4)
1 . E' fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine
di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto .
Art. 96bis
(Attuazione degli obblighi) (1)
1 . Il datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di cui
all'art. 1 è tenuto a elaborare il documento di cui all'art. 4, comma 2, del
presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività.
(1) Articolo inserito dall'art . 25, D.Lgs. 19 marzo 1996, n . 242.
Art. 97
(Obblighi d'informazione)
1 . Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla
commissione:
a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni
dei titoli I, II, III e IV; c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle
disposizioni dei titoli V e VI.
2 . Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni
parlamentari.
Art. 98
(Norma finale)
1 . Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal
presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni ed igiene del lavoro .
Allegato I
Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto daparte del datore di
lavoro dei compiti di prevenzione eprotezione dai rischi (art. 10) (1)
1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 addetti 2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti (2) (2) 3. Aziende della pesca fino a 20 addetti 4. Altre aziende fino a 200 addetti (1) Allegato modificato dall'art . 26, D.Lgs. 19 marzo 1996, n . 242. (2) (1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n . 175, e successive modifiche, soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli artt. 4 e 6 del decreto
stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le
aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione
ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di
ricovero e cura sia pubbliche sia private.
(2) Addetti assunti a tempo indeterminato. Allegato II
Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi dilavoro 1 . RILEVAZIONE E LOTTA ANTINCENDIO
A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature
presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti,
nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di
lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e
se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme. I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente
accessibili e utilizzabili. Essi devono essere oggetto di una segnaletica
conforme alla normativa vigente.
Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere
durevole.
2. LOCALI ADIBITI AL PRONTO SOCCORSO
Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la
frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali
adibiti al pronto soccorso. I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di
materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con
barelle. Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa
vigente. Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i
luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere
facilmente accessibile.
Allegato III
Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di
attrezzature di protezione individuale n.d.r.:(da ricercare nel materiale cartaceo)
Allegato IV
Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione
individuale (3) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA TESTA
- Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di
lavori pubblici, industrie varie); - Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie,
retine con o senza visiera); - Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc.,
in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.).
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'UDITO
- Palline e tappi per le orecchie; - Caschi (comprendenti l'apparato auricolare); - Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria; - Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza; - Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di
intercomunicazione.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO
- Occhiali a stanghette; - Occhiali a maschera; - Occhiali di protezione contro i raggi x, i raggi laser, le radiazioni
ultraviolette, infrarosse, visibili; - Schermi facciali; - Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o
adattabili a caschi protettivi).
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive; - Apparecchi isolanti a presa d'aria; - Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile; - Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori; - Scafandri per sommozzatori.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA
- Guanti: contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); contro le aggressioni chimiche; per elettricisti e antitermici; - Guanti a sacco; - Ditali; - Manicotti; - Fasce di protezione dei polsi; - Guanti a mezze dita; - Manopole.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE
- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza; - Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido; - Scarpe con protezione supplementare della punta del piede; - scarpe e soprascarpe con suola anticalore; - scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore; - scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo; - scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni; - scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti; - stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche; - zoccoli; - ginocchiere; - dispositivi di protezione amovibili del collo del piede; - ghette; - suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione); - ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA PELLE
- Creme protettive/pomate.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL TRONCO E DELL'ADDOME
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni
meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.); - giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni
chimiche; - giubbotti termici; - giubbotti di salvataggio; - grembiuli di protezione contro i raggi X; - cintura di sicurezza del tronco.
DISPOSITIVI DELL'INTERO CORPO
- Attrezzature di protezione contro le cadute; - attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti
tutti gli accessori necessari al funzionamento); - attrezzature con freno "ad assorbimento di energia cinetica"
(attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al
funzionamento); - dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).
INDUMENTI DI PROTEZIONE
- Indumenti di lavoro cosiddetti " di sicurezza " (due pezzi e
tute); - indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni,
tagli, ecc.); - indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche; - indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi
infrarossi; - indumenti di protezione contro il calore; - indumenti di protezione contro il freddo; - indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva; - indumenti antipolvere;
- indumenti antigas; - indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.), fluorescenza di
segnalazione, catarifrangenti; - coperture di protezione.
(3) Allegato modificato dall'art . 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n . 242. Allegato V
Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di
attività per i quali può rendersi necessario mettere adisposizione
attrezzature di protezione individuale (4) 1 . PROTEZIONE DEL CAPO (PROTEZIONE DEL CRANIO) ELMETTI DI PROTEZIONE
- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di
impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di
armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di
demolizione; - Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande
altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie
e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche; - Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera;
- Lavori in terra e in roccia; - Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di
spostamento di ammassi di sterile; - Uso di estrattori di bulloni; - Brillatura mine; - Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e
nastri trasportatori; - Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in
acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di
fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie;
- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e
condotte; - Costruzioni navali; - Smistamento ferroviario; - Macelli.
2. PROTEZIONE DEL PIEDE SCARPE DI SICUREZZA CON SUOLA IMPERFORABILE
- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali; - Lavori su impalcature; - Demolizioni di rustici; - Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio e
smontaggio di armature; - Lavori in cantieri edili e in aree di deposito; - Lavori su tetti.
SCARPE DI SICUREZZA SENZA SUOLA IMPERFORABILE
- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture di grande altezza,
piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio,
altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru,
caldaie, e impianti elettrici; - Costruzioni di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di
aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche; - Lavori di trasformazione e di manutenzione; - Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi,
stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti
di pressatura a caldo e di trafilatura;
- Lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di
discarica; - Lavorazione e finitura di pietre; - Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura; - Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica; - Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria della
ceramica; - Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali
da costruzione; - Movimentazione e stoccaggio; - Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di
conserve;
- Costruzioni navali; - Smistamento ferroviario.
SCARPE DI SICUREZZA CON TACCO O CON SUOLA CONTINUA E CON INTERSUOLA
IMPERFORABILE
- Lavori sui tetti.
SCARPE DI SICUREZZA CON INTERSUOLA TERMOISOLANTE
- Attività su e con masse molto fredde o ardenti.
SCARPE DI SICUREZZA A SLACCIAMENTO RAPIDO
- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.
3. PROTEZIONE DEGLI OCCHI O DEL VOLTO OCCHIALI DI PROTEZIONE, VISIERE O MASCHERE DI PROTEZIONE
- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura; - Lavori di mortasatura e di scalpellatura; - Lavorazione e finitura di pietre; - Uso di estrattori di bulloni; - Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiale che
producono trucioli corti; - Fucinatura a stampo; - Rimozione e frantumazione di schegge; - Operazioni di sabbiatura; - Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti
corrosivi; - Impiego di pompe a getto liquido;
- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle
stesse; - Lavori che comportano esposizione al calore radiante; - Impiego di laser.
4. PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE AUTORESPIRATORI
- Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali
riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di
carenza di ossigeno; - Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno; - Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di
altoforno; - Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che
se ne sprigionino fumo di metalli pesanti; - Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la
formazione di polveri;
- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione; - Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito della rete
fognaria; - Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita
del refrigerante.
5. PROTEZIONE DELL'UDITO OTOPROTETTORI
- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli; - Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici; - Attività del personale a terra negli aeroporti; - Battitura di pali e costipazione del terreno; - Lavori nel legname e nei tessili
6. PROTEZIONE DEL TRONCO, DELLE BRACCIA E DELLE MANI INDUMENTI PROTETTIVI
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti
corrosivi; - Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o
comunque un'esposizione al calore; - Lavorazione di vetri piani; - Lavori di sabbiatura; - Lavori in impianti frigoriferi.
INDUMENTI PROTETTIVI DIFFICILMENTE INFIAMMABILI
- Lavori di saldatura in ambienti ristretti.
GREMBIULI IMPERFORABILI
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli; - Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi
in direzione del corpo.
GREMBIULI DI CUOIO
- Saldatura; - Fucinatura; - Fonditura.
BRACCIALI
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.
- SALDATURA;
- MANIPOLAZIONE DI OGGETTI CON SPIGOLI VIVI, ESCLUSI I CASI IN CUI
SUSSISTA IL RISCHIO CHE ILGUANTO RIMANGA IMPIGLIATO NELLE MACCHINE;
- MANIPOLAZIONE A CIELO APERTO DI PRODOTTI ACIDI E ALCALINI.
GUANTI A MAGLIA METALLICA
- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli; - Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e
macellazione; - Sostituzione di coltelli nelle taglierine.
7. INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE
- Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo.
8. INDUMENTI FOSFORESCENTI
- Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei
lavoratori.
9. ATTREZZATURA DI PROTEZIONE ANTICADUTA (IMBRACATURE DI SICUREZZA)
- Lavori su impalcature; - Montaggio di elementi prefabbricati; - Lavori su piloni.
10. ATTACCO DI SICUREZZA CON CORDA
- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru; - Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori; - Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione; - Lavori in pozzi e in fogne.
11. PROTEZIONE DELL'EPIDERMIDE
- Manipolazione di emulsioni; - Concia di pellami.
(4) Allegato modificato dall'art . 28, D.Lgs. 19 marzo 1996, n . 242. Allegato VI
Elementi di riferimento 1. CARATTERISTICHE DEL CARICO
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra
l'altro dorso-lombare nei casi seguenti: - il carico è troppo pesante (kg 30); - è ingombrante o difficile da afferrare; - è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; - è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato
ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; - può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare
lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
2. SFORZO FISICO RICHIESTO
Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei
seguenti casi: - è eccessivo; - può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; - può comportare un movimento brusco del carico; - è compiuto con il corpo in posizione instabile.
3. CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE DI LAVORO
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le
possibilità di rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi: - lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo
svolgimento dell'attività richiesta; - il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di
scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore; - il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la
movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona
posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la
manipolazione del carico a livelli diversi; - il pavimento o il punto di appoggio sono instabili; - la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.
4. ESIGENZE CONNESSE ALL'ATTIVITÀ
L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se
comporta una o più delle seguenti esigenze: - sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo
frequenti o troppo prolungati; - periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente; - distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; - un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal
lavoratore.
FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO
Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi: - inidoneità fisica a svolgere il compito in questione; - indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal
lavoratore; - insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione. Allegato VII
Prescrizioni minime (5)
Osservazione preliminare Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di
realizzare gli obiettivi del titolo VI e qualora gli elementi esistano sul posto
di lavoro e non contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinseche della
mansione.
1. ATTREZZATURE
a) Osservazione generale L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per
i lavoratori. b) Schermo I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma
chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i
caratteri e le linee. L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da
altre forme d'instabilità. La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo
devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del
videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.
Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente
per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore. E' possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano
regolabile. Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia
all'utilizzatore. c) Tastiera La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire
al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare
l'affaticamento delle braccia o delle mani.
Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un
appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore. La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi. La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere
ad agevolare l'uso della tastiera stessa. I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere
leggibili dalla normale posizione di lavoro. d) Piano di lavoro Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di
dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo,
della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.
Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere
collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa
e degli occhi. E' necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione
comoda. e) Sedile di lavoro Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa
libertà di movimento ed una posizione comoda. I sedili debbono avere altezza
regolabile. Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino.
2. AMBIENTE
a) Spazio Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi
sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti
operativi. b) Illuminazione L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro)
devono garantire un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo
schermo e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle
esigenze visive dell'utilizzatore. Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature
devono essere evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto di
lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro
caratteristiche tecniche.
c) Riflessi e abbagliamenti I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali
le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le
attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo. Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura
regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro. d) Rumore Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve
essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di
lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione
verbale.
e) Calore Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un
eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori. f) Radiazioni Tutte le radiazioni, eccenzion fatta per la parte visibile dello spettro
elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di
vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. g) Umidità Si deve fare in modo da ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente.
3. INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO
All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o
allorché questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni che
implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà
conto dei seguenti fattori: a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere; b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello
di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo
quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro
svolgimento; d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo
adeguato agli operatori; e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare
all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.
(5) Allegato modificato dall'art . 29, D.Lgs. 19 marzo 1996, n . 242.
Allegato VIII
Elenco di sistemi, preparati e procedimenti
1. Produzione di aurammina col metodo Michler. 2. Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella
fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone. 3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il
raffinamento del nichel a temperature elevate. 4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
Allegato IX
Elenco esemplificativo di attività lavorative chepossono comportare la
presenza di agenti biologici
1. Attività in industrie alimentari. 2. Attività nell'agricoltura. 3. Attività nelle quali vi è contatto con animali e/o con prodotti di
origine animale. 4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post
mortem. 5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i
laboratori di diagnosi microbiologica. 6. Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti
speciali potenzialmente infetti. 7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.
Allegato X
Segnale di rischio biologico n.d.r. :( da ricercare nel materiale cartaceo) Allegato XI
Elenco degli agenti biologici classificati
1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto
che possono provocare malattie infettive in soggetti umani. I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a
fianco di ciascun agente in apposita colonna. Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e
piante di cui è noto che non hanno effetto sull'uomo. In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici
classificati non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati.
2 . La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto
esercitato dagli stessi su lavoratori sani. Essa non tiene conto dei particolari
effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata da altre
cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa,
stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella
sorveglianza sanitaria di cui all'art. 95. 3 . Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2, 3, 4
dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.
Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per
l'uomo, l'elenco comprende le specie più frequentemente implicate nelle
malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica che altre
specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute
dell'uomo. Quando un intero genere è menzionato nell'elenco degli agenti biologici, è
implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla
classificazione. 4 . Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il
contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è
necessariamente applicato a meno che la valutazione del rischio da esso
rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda.
5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non
figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti
almeno al gruppo 2, a meno che sia provato che non possono provocare malattie
nell'uomo. 6 . Taluni agenti classificati nel gruppo 3 ed indicati con asterisco (*) o
con doppio asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un rischio di
infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall'aria. Nel caso di
particolari attività comportanti l'utilizzazione dei suddetti agenti, in
relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati può
risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13
dell'allegato XII ed ai punti 2, 3, 5 dell'allegato XIII, assicurare i livelli
di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2.
7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei
parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo del parassita che possono
essere infettivi per l'uomo. 8 . L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che
possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è
disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per
almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori che hanno operato in attività con
rischio di esposizione a tali agenti.
Tali indicazioni sono: A: possibili effetti allergici; D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere
conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima attività
comportanti rischio di esposizione; T: produzione di tossine; V: vaccino efficace disponibile.
Agente Biologico Classificazione Rilievi Adenoviridae 2 Arenaviridae Virus Junin 4 Virus Lassa 4 Virus della coriomeningite linfocitaria (ceppi neurotropi) 3 Virus della coriomeningite linfocitaria (altri ceppi) 2 Virus Machupo 4 Virus Mopeia e altri virus Tacaribe 2 Astroviridae 2 Bunyaviridae Virus Bunyamwera 2 Virus Oropouche 3 Virus dell'encefalite Californiana 2 Hantavirus: Hantaan (febbre emorragica coreana) 3 Seoul-Virus 3 Puumala-Virus 2 Prospect Hill-Virus 2 Altri hantavirus 2 Nairovirus: Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo 4 Virus Hazara 2 Phlebovirus: Febbre della Valle del Rift 3 V Febbre a flebotomi 2 Virus Toscana 2 Altri bunyavirus noti come patogeni 2 Caliciviridae Norwalk-Virus 2 Altri Caliciviridae 2 Coronaviridae 2 Filoviridae Virus Ebola 4 Virus di Marburgo 4 Flaviviridae Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle Murray) 3 Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa centrale 3(**) V Absettarov 3 Hanzalova 3 Hypr 3 Kumlinge 3 Virus della dengue tipi 1-4 3 Virus dell'epatite C 3(**) D Encefalite B giapponese 3 V Foresta di Kyasanur 3 V Louping ill 3(**) Omsk (a) 3 V Powassan 3 Rocio 3 Encefalite verno-estiva russa (a) 3 V Encefalite di St. Louis 3 V Virus Wesselsbron 3(**) Virus della Valle del Nilo 3 Febbre gialla 3 V Altri flavivirus noti per essere patogeni 2 Hepadnaviridae Virus dell'epatite B 3(**) V, D Virus dell'epatite D (Delta) (b) 3(**) V, D Herpesviridae Cytomegalovirus 2 Virus d'Epstein-Barr 2 Herpesvirus simiae (B virus) 3 Herpes simplex virus tipi 1 e 2 2 Herpesvirus varicella-zoster 2 Virus lifontropo B dell'uomo (HBLV-HHV6) 2 Orthomyxoviridae Virus influenzale tipi A, B e C 2 V (c) Orthomyxoviridae trasmesse dalle zecche: Virus Dhori e Thogoto 2 Papovaviridae Virus BK e JC 2 D (d) Papillomavirus dell'uomo 2 D (d) Paramyxoviridae Virus del morbillo 2 V Virus degli orecchioni 2 V Virus della malattia di Newcastle 2 Virus parainfluenzali tipi 1-4 2 Virus respiratorio sinciziale 2 Parvoviridae Parvovirus dell'uomo (B 19) 2 Picornaviridae Virus della congiuntivite emorragica (AHC) 2 Virus Coxsackie 2 Virus Echo 2 Virus dell'epatite A (enterovirus dell'uomo tipo 72) 2 V Virus della poliomelite 2 V Rhinovirus 2 Poxviridae Buffalopox virus (e) 2 Cowpox virus 2 Elephantpox virus (f) 2 Virus del nodulo dei mungitori 2 Molluscum contagiosum virus 2 Monkeypox virus 3 V Orf virus 2 Rabbitpox virus (g) 2 Vaccinia virus 2 Variola (major & minor) virus 4 V Whitepox virus ("variola virus") 4 V Yatapox virus (Tana & Yaba) 2 Reoviridae Coltivirus 2 Rotavirus umano 2 Orbivirus 2 Reovirus 2 Retroviridae (h) Virus della sindrome di immunodeficienza umana (AIDS) 3 D Virus di leucemie umane e cellule T (HTLV) tipi 1 e 2 3 D Rhabdoviridae Virus della rabbia 3(**) V Virus della stomatite vescicolosa 2 Togaviridae Alfavirus: Encefalomielite equina dell'America dell'est 3 V Virus Bebaru 2 Virus Chikungunya 3(**) Virus Everglades 3(**) Virus Mayaro 3 Virus Mucambo 3(**) Virus Ndumu 3 Virus O'nyong-nyong 2 Virus del fiume Ross 2 Virus della foresta di Semliki 2 Virus Sindbis 2 Virus Tonate 3(**) Encefalomielite equina del Venezuela 3 V Encefalomielite equina dell'America dell'ovest 3 V Altri alfavirus noti 2 Rubivirus (rubella) 2 V Togaviridae 2 Virus non classificati Virus dell'epatite a trasmissione amatica non ancora identificata 3(**) D Virus dell'epatite E 3(**) Agenti non classici associati con (i): Malattia di Creutzfeldt-Jakob 3(**) D(d) Sindrome di Gerstmann-Sträussler-Scheinker 3(**) D(d) Kuru 3(**) D(d) (*) Vedi introduzione, punto 5. (**) Vedi introduzione, punto 6. (a) Tick-borne encephalitis. (b) Il virus dell'epatite D esercita il suo potere patogeno nel lavoratore
soltanto in caso di infezione simultanea o secondaria rispetto a quella
provocata dal virus dell'epatite B. La vaccinazione contro il virus dell'epatite
B protegge pertanto i lavoratori non affetti dal virus dell'epatite B contro il
virus dell'epatite D (Delta). (c) Soltanto per i tipi A e B. (d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con questi
agenti. (e) Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere "buffalopox"
e una variante del virus "vaccinia". (f) Variante del "Cowpox". (g) Variante di "Vaccinia". (h) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata da
retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un
contenimento di livello 3 per i lavori che comportano un'esposizione di tali
retrovirus. (i) Non è comprovata l'esistenza nell'uomo di infezioni dovute agli agenti
responsabili dell'encefalite bovina spongiforme. E' comunque raccomandato il
livello di contenimento 2 quale misura di protezione per i lavori in
laboratorio. PARASSITI
Agente Biologico Classificazione Rilievi Aspergillus fumigatus 2 A Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) 3 Candida albicans 2 A Coccidioides immitis 3 A Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans) 2 A Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora) 2 A Emmonsia parva var. parva 2 Emmonsia parva var. crescens 2 Epidermophyton floccosum 2 A Fonsecaea compacta 2 Fonsecaea pedrosoi 2 Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatus) 3 Histoplasma capsulatum duboisii 3 Madurella grisea 2 Madurella mycetomatis 2 Microsporum spp 2 A Neotestudina rosatii 2 Paracoccidioides brasiliensis 3 Penicilium marneffei 2 A Sporothrix schenckii 2 Trichophyton rubrum 2 Trichophyton spp 2 Allegato XII
Specifiche sulle misure di contenimento e sui livellidi contenimento
Nota preliminare: Le misure contenute in questo allegato debbono essere
applicate in base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i
lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi.
A B Misure di contenimento Livelli di contenimento 2 3 4 1. La zona di lavoro deve essere separata da No Racc. Sì qualsiasi altra attività nello stesso edificio 2. L'aria immessa nella zona di lavoro e No Sì, sull'aria Sì,
sull'aria l'aria estratta devono essere filtrate at- estratta immessa e su traverso un ultrafiltro (HEPA) o un filtro quella estratta simile 3. L'accesso deve essere limitato alle perso- Racc. Sì Sì, attraverso ne autorizzate una camera di compensazione 4. La zona di lavoro deve poter essere chiusa No Racc. Sì a tenuta per consentire la disinfezione 5. Specifiche procedure di disinfezione Sì Sì Sì 6. La zona di lavoro deve essere mantenuta No Racc. Sì ad una pressione negativa rispetto a quel- la atmosferica 7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio, Racc. Sì Sì roditori ed insetti 8. Superfici idrorepellenti e di facile pulitura Sì, per il Sì, per il
banco Sì, per il banco banco di di lavoro, l'arredo di lavoro, l'arredo, lavoro e il pavimento i muri, il pavimento e il soffitto 9. Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai Racc. Sì Sì solventi, ai disinfettanti 10. Deposito sicuro per agenti biologici Sì Sì Sì, deposito sicuro 11. Finestra d'ispezione o altro dispositivo che Racc. Racc. Sì permetta di vederne gli occupanti 12. I laboratori devono contenere l'attrezzatura No Racc. Sì a loro necessaria 13. I materiali infetti, compresi gli animali, de- Ove op- Sì, quando l'in-
Sì vono essere manipolati in cabine di sicu- portuno fezione è veico- rezza, isolatori o altri adeguati contenitori lata dall'aria 14. Inceneritori per l'eliminazione delle carcas- Racc. Sì (disponibile)
Sì, sul posto se di animali 15. Mezzi e procedure per il trattamento dei ri- Sì Sì Sì, con steriliz- fiuti zazione 16. Trattamento delle acque reflue No Facoltativo Sì Allegato XIII
Specifiche per processi industriali AGENTI BIOLOGICI DEL GRUPPO 1
Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini
spenti, si osserveranno i principi di una buona sicurezza ed igiene
professionali.
AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI 2, 3 E 4
Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di
contenimento da diverse categorie tra quelle sottoindicate, in base ad una
valutazione di rischio connessa con un particolare processo o parte di esso.
Misure di contenimento Livelli dicontenimento 2 3 4 1. Gli organismi vivi devono essere manipola- Sì Sì Sì ti in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente 2. I gas di scarico del sistema chiuso devono ridurre al evitare le evitare
le essere trattati in modo da: minimo le emissioni emissioni emissioni 3. Il prelievo di campioni, I'aggiunta di materia- ridurre al evitare le
evitare le li in un sistema chiuso e il trasferimento di minimo le emissioni emissioni organismi vivi in un altro sistema chiuso de- emissioni vono essere effettuati in modo da: 4. La coltura deve essere rimossa dal sistema inattivati inattivati con
inattivati con chiuso solo dopo che gli organismi vivi so- con mezzi mezzi chimici
mezzi chimici no stati: collaudati o fisici col- o fisici col- laudati laudati 5. I dispositivi di chiusura devono essere pre- ridurre al evitare le evitare
le visti in modo da: minimo le emissioni emissioni emissioni 6. I sistemi chiusi devono essere collocati in Facoltativo Facoltativo Sì e
costruita una zona controllata all'uopo a) Vanno previste segnalazioni di pericolo Facoltativo Sì biologico b) E' ammesso solo il personale addetto Facoltativo Sì
attraversocamere dicondizionamento c) Il personale deve indossare tute di prote- Sì, tute da Sì Ricambio zione lavoro completo d) Occorre prevedere una zona di deconta- Sì Sì Sì minazione e le docce per il personale e) Il personale deve fare una doccia prima No Facoltativo Sì di uscire dalla zona controllata f) Gli effluenti dei lavandini e delle docce de- No Facoltativo Sì vono essere raccolti e inattivati prima del- l'emissione g) La zona controllata deve essere adegua- Facoltativo Facoltativo Sì tamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione atmosferica h) La pressione ambiente nella zona con- No Facoltativo Sì trollata deve essere mantenuta al di sotto di quella atmosferica i) L'aria in entrata e in uscita dalla zona No Facoltativo Sì controllata deve essere filtrata con ultrafiltri (HEPA) j) La zona controllata deve essere concepita No Facoltativo Sì in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita dal sistema chiuso k) La zona controllata deve poter essere si- No Facoltativo Sì gillata in modo da rendere possibili le fumi- gazioni l) Trattamento degli effluenti prima dello Inattivati Inattivati
con Inattivati con smaltimento finale con mezzi mezzi chimici mezzi fisici collaudati o fisici collaudati collaudati Allegato XIV
Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica:(6)
1) scale aeree ad inclinazione variabile; 2) ponti mobili sviluppabili su carro; 3) ponti sospesi muniti di argano; 4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere > 50 cm; 5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento; 6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione; 7) gru e apparecchi di sollevamento di portata > 200 kg; 8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani
inclinati; 9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;
10) elementi di ponteggio; 11) ponteggi metallici fissi; 12) argani dei ponti sospesi; 13) funi dei ponti sospesi; 14) armature degli scavi; 15) freni dei locomotori; 16) micce; 17) materiali recuperati da costruzioni sceniche; 18) opere sceniche; 19) riflettori e batterie di accumulatori mobili; 20) teleferiche private; 21) elevatori trasferibili; 22) ponteggi sospesi motorizzati; 23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati; 24) ascensori e montacarichi in servizio privato;
25) apparecchi a pressione semplici; 26) apparecchi a pressione di gas; 27) generatori e recipienti di vapore d'acqua; 28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati; 29) forni per oli minerali; 30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda; 31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti.
(6) Allegato aggiunto dall'art . 7, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n .
359, a decorrere da sei mesi dalla sua pubblicazione nella G.U.. Allegato XV
Prescrizioni supplementari applicabili alleattrezzature di lavoro
specifiche. (7)
0 . Osservazione preliminare. Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per
l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente. Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in
esercizio, esse non richiedono necessariamente l'adozione delle stesse misure
corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro
nuove. 1 . Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o
non semoventi.
1.1 . Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione
d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e suoi accessori e
traini possa provocare rischi specifici, l'attrezzatura di lavoro deve essere
attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di
trasmissione d'energia. Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere
presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i
lavoratori.
1.2 . Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra
attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando
al suolo, si devono prevedere possibilità di fissaggio. 1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo
devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da
un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro: a) mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di
ribaltarsi di più di un quarto di giro,
b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente
attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento
possa continuare oltre un quarto di giro, c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente. Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di
lavoro. Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di
lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura
di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.
Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di
ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il
suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei
lavoratori trasportati. 1.4 . I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono
essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad
esempio: a) installando una cabina per il conducente; b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello
elevatore;
c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di
ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e
talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo; d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul
sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello
elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso. 1.5 . Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può
comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in
moto non autorizzata; b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre
al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento
simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia; c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza
l'impongano, di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o
automatici che ne consenta la frenatura e l'arresto in caso di guasto del
dispositivo di frenatura principale;
d) quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per
garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per
migliorare la visibilità; e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno o in
luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro
da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori; f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sè o a causa dei loro
carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i
lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno
che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza sufficientemente
ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono
arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo; h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali
possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono
essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non
siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto. 2 . Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al
sollevamento di carichi.
2.1 . Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo
da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di
un'utilizzazione sicura. Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una
segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non
ingenerare alcuna possibilità di confusione. 2.2 . Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono
essere di natura tale: a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento
oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione
accidentale;
b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente
nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.
(7) Allegato aggiunto dall'art . 7, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n .
359, a decorrere da sei mesi dalla sua pubblicazione nella G.U..