Origini: Il decreto legislativo 626/94 è il frutto del recepimento
di 8 direttive emanate dalla Comunità Europea:
391/89 Misure generali di salute e sicurezza 654/89 Prescrizioni minime di sicurezza dei luoghi di lavoro 655/89 Requisiti minimi delle attrezzature di lavoro 656/89 Requisiti minimi dei mezzi di protezione individuale 269/90 Movimentazione carichi pesanti 270/90 Prescrizioni minime di sicurezza per l'attività a
videoterminale 394/90 Protezione da esposizione ad agenti cancerogeni 679/90 Protezione da esposizione ad agenti biologici Tutti i paesi della Comunità Europea sono obbligati a trasformare
in leggi proprie queste direttive. Il 19/3/1996 è uscito il D.Lgs. 242/96 che ha integrato il
testo precedente. Questa guida è il riassunto del testo integrato. Altre norme in materia di sicurezza: D.P.R. 547/55 norme di prevenzione infortunistica D.P.R. 303/56 norme di igiene del lavoro D.Lgs. 277/91 protezione dei lavoratori da agenti chimici fisici
e biologici inoltre ... vi sono norme generali dello stato italiano che possono essere fatte
valere in materia di salute sul lavoro: Costituzione dello Stato Italiano artt.32 - 35 - 41 Codice Civile art. 2087 Codice Penale artt.437 - 451 - 590 Statuto dei Lavoratori art. 9
Disposizioni
Generali Art. 4
Entro il 1 luglio
1996 per aziende termoelettriche, impianti nucleari, esplosivi ed entro
il 1 gennaio 97 per tutte le altre aziende, il datore di lavoro deve valutare
tutti i rischi presenti in azienda, reparto per reparto, lavoratore per
lavoratore, e scriverli in un apposito registro (RAPPORTO di VALUTAZIONE
AZIENDALE). Deve inoltre individuare i provvedimenti che intende adottare
per risolvere i problemi (deve quindi fare proposte per risolvere i problemi). Nel rapporto di valutazione aziendale vanno anche indicate tutte
le misure che il datore di lavoro ritiene opportune per garantire un miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza.
Le aziende che occupano fino a 10 addetti e le aziende familiari
sono esonerate dall’obbligo di redigere il documento di valutazione dei
rischi, sostituendolo con un’autocertificazione ove si dichiari che l’azienda
ha provveduto a valutare i rischi e adottato le misure necessarie a rimuoverli.
I
nuovi protagonisti della sicurezza
1) SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE AZIENDALE artt. 8-9-10
COSA E': Persona o gruppo di persone dipendenti e nominate dal Datore di
Lavoro per attuare in azienda o nell'unità produttiva quanto previsto dal decreto. Il responsabile di tale servizio deve possedere competenze e capacità
adeguate. Il datore di lavoro può avvalersi anche di competenze esterne
per integrare il lavoro svolto dall’equipe interna. Nelle seguenti realtà è obbligatoria l’individuazione
del servizio all’interno dell’azienda: aziende industriali
con più di 200 dipendenti aziende classificate
a rischio centrali termoelettriche laboratori o impianti
nucleari azienda di esplosivi
o munizioni industrie estrattive
con oltre 50 dipendenti nelle strutture di
ricovero e cura "ospedali"
A volte può essere lo stesso DATORE DI LAVORO ad assumere
tale ruolo: - aziende industriali o artigiane fino a 30 dipendenti - aziende agricole fino a 10 addetti fissi - aziende della pesca fino a 20 dipendenti - altre aziende fino a 200 dipendenti Il datore di lavoro deve, però, aver sostenuto un corso con
rilascio di attestato COSA FA: collabora col datore
di lavoro a valutare i rischi nel luogo di lavoro elabora procedure
di bonifica e miglioramento delle condizioni ambientali propone programmi
di formazione ed informazione per i lavoratori
2) RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA artt. 18-19
CHI E': una o più
persone elette o designate dai lavoratori nell'ambito delle RSU 1 rls in aziende fino a 15 dip. (eletto fra i lavoratori o su base
territoriale) 1 rls in aziende da 16 a 200 dip. (eletto in ambito RSU) 3 rls in aziende da 201 a 1000 dip. (eletto in ambito RSU) 6 rls in aziende oltre a 1000 dip. (eletto in ambito RSU) La durata del mandato del/degli rls è di tre anni. L’azienda è tenuta a fornire adeguata formazione agli Rls,
da svolgere durante l’orario di lavoro con moduli formativi della durata
almeno di 32 ore e i cui oneri sono a totale carico del Datore di lavoro. Il modulo formativo dovrà essere svolto secondo i criteri
stabiliti dagli Organismi Paritetici Provinciali. (Vedi allegato pag. 40) Deve inoltre disporre di un adeguato monte ore da utilizzare per
svolgere il suo ruolo. > 12 ore annue aziende fino a 5 dipendenti > 30 ore annue aziende da 6 a 15 dipendenti > 40 ore annue aziende oltre i 15 dipendenti per ogni rls
COSA FA: riceve schede di sicurezza
dei prodotti e tutto il materiale inerente la sicurezza (es. registro infortuni) controlla l'applicazione
delle leggi in materia di sicurezza partecipa alla riunione
annuale per la programmazione dei piani di sicurezza si confronta costantemente
col servizio di prevenzione e protezione segnala al servizio
di prevenzione aziendale i fattori di rischio riscontrati nell'azienda può ricorrere
all'organo di vigilanza propone soluzioni
di bonifica
è consultato preventivamente in relazione
a: nomina del servizio
di prevenzione e protezione nomina della squadra
antincendio nomina della squadra
primo soccorso valutazione dei rischi programmazione-realizzazione-verifica
dei piani di prevenzione formazione e informazione
dei lavoratori N.B. Per questa casistica, nonchè per le visite e verifiche
effettuate dalle autorità competenti e per le riunioni periodiche tenute con i referenti aziendali
per la sicurezza, non viene utilizzato il previsto monte ore annuale
a disposizione degli Rls. In base agli accordi Interconfederali applicativi del D.L.gs. 626/94
ogni atto di consultazione deve risultare a verbale. Gli Rls devono avere il tempo necessario per poter esprimere eventuali
considerazioni sulle materie oggetto della consultazione.
3) MEDICO
COMPETENTE art. 17
CHI E': Trattasi di
medico con particolari requisiti professionali ; l'elenco dei medici abilitati risulta da un apposito elenco depositato
presso la Regione Non può più essere un medico del servizio pubblico
(Medicina del Lavoro) se effettua anche attività di vigilanza. COSA FA: 1) collabora con il servizio di prevenzione e protezione aziendale
ad effettuare la valutazione dei rischi (solo se il medico era già
previsto prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 626) 2) sulla base dei rischi individuati redige un protocollo sanitario
ad hoc per ciascun lavoratore programmando gli accertamenti diagnostici
da effettuare 3) comunica al Datore di Lavoro i risultati degli accertamenti sanitari
segnalando i casi di inidoneità temporanea o assoluta ed indicando quali
sono le mansioni da vietare 4) comunica al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il
risultato anonimo e collettivo degli accertamenti sanitari 5) compila, per ciascun lavoratore, una cartella sanitaria e di
rischio in cui vanno periodicamente trascritti tutti gli esiti degli
esami effettuati: all'atto del licenziamento questa verrà consegnata al lavoratore 6) informa ciascun lavoratore degli esiti degli accertamenti 7) deve visitare gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno
4) SQUADRA
DI PRIMO SOCCORSO E PREVENZIONE INCENDI art. 12
CHI E': Si tratta di un gruppo di lavoratori, scelti dal Datore di Lavoro,
che vengono appositamente formati sulle norme antincendio e di primo soccorso Il rappresentante dei lavoratori alla sicurezza deve essere consultato
prima della nomina della squadra
COSA FA: viene appositamente addestrata ad intervenire in caso di infortunio
per un primo soccorso o deve prevedere le procedure necessarie al fine di evitare la propagazione
di incendi
Obblighi
del Datore di Lavoro
1) LA VALUTAZIONE
DEI RISCHI artt. 4-9
Si tratta del
principale obbligo del Datore di Lavoro da cui discendono i numerosi altri
obblighi previsti dal decreto Il servizio di prevenzione e protezione aziendale, avvalendosi eventualmente
delle competenze di esperti esterni all'azienda, deve effettuare la valutazione
dei rischi che consiste in:
Individuazione di tutti
i fattori di rischio presenti in azienda distinti per reparto e postazione
di lavoro. fattori di rischio = rumore, vibrazioni, gas tossici ecc. Individuazione dei
lavoratori esposti ai fattori di rischio Valutazione dei possibili
rischi associati ai fattori individuandone la gravità rischi = ipoacusia da rumore, malattie angioneurotiche da vibrazioni, malattie da inalazione di gas tossici ecc.. Valutazione della
conformità delle misure di sicurezza in essere rispetto alle norme
di buona tecnica definite dalla Comunità Europea Individuazione delle
misure di bonifica da adottare in base alla priorità, indicando
i tempi di realizzo Verifica della efficacia
delle misure adottate o adozione di nuove e sostitutive modifiche Programmazione delle
future valutazioni
LISTA INDICATIVA DELLE FONTI
CHE RICHIEDONO LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO:
uso di attrezzature e macchinari: -parti rotanti, in movimento non protette che possono schiacciare,bucare,
urtare, colpire ecc.. -pericoli di incendi o esplosioni -movimenti di macchine e veicoli
prassi lavorative e disposizione
interna degli uffici -mansioni che richiedono movimenti, posture scomode e disagevoli -spazi limitati, superfici pericolose (bordi taglienti, parti sporgenti, superfici umide, punte..) -lavori in altezza, stabilità della postazione ecc.. impiego di elettricità -apparecchiatura di manovra -uso di utensili elettrici -impianti elettrici, linee di alimentazione ecc.. esposizione a sostanze pericolose
per la salute -inalazione, ingerimento, assorbimento di... -mancanza di ossigeno, -sostanze reattive stabili ecc.. esposizione ad agenti fisici
-onde elettromagnetiche, radiazioni ionizzanti e non, -esposizione a laser, rumore, ultrasuoni, vibrazioni, fluidi sotto
pressione, sostanze/strumenti caldi o freddi ecc.. esposizione ad agenti biologici -presenza di allergeni e manipolazione di microrganismi non intenzionale
ecc.. fattori ambientali e microclima -illuminazione -presenza di agenti inquinanti ecc. interazione del luogo di lavoro
con fattore umano -dipendenza dalle conoscenze degli operatori, dalle informazioni
che hanno ricevuto.. -adeguatezza dei mezzi di protezione personale
fattori psicofisici: -stress da lavoro -dimensioni del luogo di lavoro organizzazione del lavoro -turni, lavoro notturno, continuità -fattori vari -rischi provocati da altre persone (polizia, guardie, cassiere,
ecc) -lavoro con animali -lavoro in atmosfere pressurizzate, in condizioni atmosferiche difficili -luoghi di lavoro che variano ecc.. esempio:
Valutazione dei fattori di rischio di un macchinario: controllare che: - tutti i dispositivi di sicurezza predisposti dal fabbricante siano
sempre operativi, - la progettazione ergonomica dell'attrezzatura e del luogo di lavoro
sia adeguata alla persona che svolge il lavoro, - lo stress fisico e psicologico cui è sottoposto il lavoratore
sia accettabile - l'attrezzatura rispetti le specifiche di progettazione fornite
dal fabbricante una volta installata nel luogo e nelle circostanze
di utilizzo
2) INFORMAZIONE
ai LAVORATORI art. 21
Ciascun lavoratore riceve, in orario di lavoro un' adeguata informazione
su :
Rischi nell'
impresa in generale Le misure tecniche
ed organizzative adottate per prevenire i rischi Rischi derivanti
dalla mansione specifica Leggi
inerenti la sicurezza sul lavoro e disposizione aziendali Pericoli legati
all' utilizzo di sostanze pericolose Procedure di
evacuazione in caso d' incendio Procedure di
primo soccorso Nominativo del
R.p.S. aziendale e del Medico Competente Nominativi dei
colleghi addetti al gruppo antincendio e primo soccorso
3) FORMAZIONE dei LAVORATORI
art. 22
Ogni lavoratore riceve, in orario di lavoro, una formazione adeguata
in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento al proprio
posto di lavoro. La formazione deve avvenire: all' assunzione ad ogni trasferimento
o cambiamento di mansioni al momento dell' introduzione
di nuove tecnologie, nuovi macchinari, nuove sostanze o preparati
pericolosi.
Il R..l.S. riceve, in orario di lavoro, una formazione adeguata su normativa di igiene e sicurezza del lavoro rischi specifici esistenti in azienda per metterlo in grado di conoscere
le tecniche di controllo e prevenzione dei rischi.
Luoghi di
lavoro Art. 30
1) VIE
di USCITA e di EMERGENZA art. 33 Decorrenza : 1 Gennaio 1997 Oppure entro
6 mesi dall’ottenimento della concessione ad eseguire i lavori
Tutti i locali devono essere collegati a: VIA DI EMERGENZA:
percorso senza ostacoli che immette in LUOGO SICURO: al riparo
da incendi od altri pericoli attraverso una USCITA DI EMERGENZA
= passaggio verso un luogo sicuro
Tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente devono quindi essere presenti le seguenti condizioni minime : - altezza delle porte = 2 mt. - le porte devono essere dotate di manigliere antipanico - deve esserci una segnaletica che indichi vie ed uscite di
emergenza - le vie ed uscite di emergenza devono essere sgombre da qualsiasi
ostacolo - se localizzate in luogo buio, deve esistere una illuminazione
di emergenza, deve cioè essere presente un' illuminazione
sufficiente anche in caso di guasto dell' impianto elettrico principale - se l' edificio è occupato da: più di 5 lavoratori e utilizzato interamente per lavorazioni
che presentano pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio: -devono essere presenti due scale distinte e di facile accesso 2) VIE di CIRCOLAZIONE, ZONE
di PERICOLO, PASSAGGI art. 33 Decorrenza : 1 Gennaio 1997
Le vie(comprese scale, scale fisse, banchine) devono potere essere
usate agevolmente da pedoni e veicoli senza danneggiare i lavoratori che operano nelle loro vicinanze
Se sulle vie circolano
mezzi di trasporto, occorre una distanza di sicurezza per i pedoni Quelle vie destinate
ai veicoli devono essere distanti da porte, portoni, passaggi, corridoi,
scale per pedoni
Se sussistono rischi di cadute dall' alto rischi di caduta dei lavoratori rischi legati al tipo di lavorazione: deve essere vietato
l' accesso ai lavoratori non autorizzati e occorre proteggere adeguatamente
gli addetti autorizzati I pavimenti non devono
presentare buche o sporgenze e devono essere in condizioni tali da
rendere sicuro il transito Gli ostacoli che non
possono essere eliminati devono essere adeguatamente segnalati
N.B. Per vie di circolazione sono da intendersi anche quelle
esterne all’azienda purchè sul terreno dell’impresa.
3) PAVIMENTI, MURI, SOFFITTI,
FINESTRE, SCALE, MARCIAPIEDI MOBILI, BANCHINE e RAMPE di CARICO
art. 33 Decorrenza : 1 Gennaio 1997
Non è possibile
(salvo che non sia strettamente necessario) adibire a luogo di lavoro
temporaneo o continuativo quei luoghi che presentino le seguenti caratteristiche: a) luoghi non difesi dagli AGENTI ATMOSFERICI e sprovvisti di isolamento
termico sufficiente b) luoghi SENZA aperture sufficienti per un rapido RICAMBIO DELL'
ARIA c) luoghi non ben asciutti e/o non difesi dall' UMIDITÀ d) luoghi con PAVIMENTI SDRUCCIOLEVOLI, con PROTUBERANZE e/o con
PIANI INCLINATI PERICOLOSI Nei locali ove possano
versarsi sul pavimento SOSTANZE PUTRESCIBILI, il pavimento deve avere SUPERFICIE UNITA, COMPATTA ED IMPERMEABILE,
con pendenza sufficiente ad avviare i liquidi verso lo scarico. Qualora il PAVIMENTO si mantenga BAGNATO deve essere munito di graticolato
e di palchetti, se i lavoratori non sono forniti di CALZATURE IMPERMEABILI. PARETI TRASPARENTI
O TRASLUCIDE e vetrate devono essere SEGNALATE e si deve evitare
che andando in FRANTUMI possano colpire i lavoratori. FINESTRE, LUCERNARI,
E DISPOSITIVI DI VENTILAZIONE devono poter essere MANOVRATI dai lavoratori
in SICUREZZA. Se aperti non devono costituire un pericolo. L' ACCESSO AI TETTI
costruiti con materiali non resistenti può essere autorizzato SOLO se si effettua IN SICUREZZA. SCALE E MARCIAPIEDI
MOBILI devono possedere dispositivi di ARRESTO DI EMERGENZA facilmente
IDENTIFICABILI LE BANCHINE DI CARICO
devono avere ALMENO UN' USCITA, se SUPERANO I 25 mt. DI LARGHEZZA
devono avere UN' USCITA A CIASCUNA ESTREMITÀ.
4) PORTE e PORTONI
art. 33 (solo per luoghi realizzati/utilizzati dopo il 1/01/1993) Decorrenza : 1 Gennaio 1997
Devono consentire una
rapida uscita e devono essere apribili dall' interno. Se la lavorazione
eseguita è pericolosa (rischio di esplosione o di incendio) deve
esserci una porta ogni 5 lavoratori avente una larghezza minima di
cm. 120 che deve aprirsi verso l'esterno. Nei locali adibiti
a lavorazioni non pericolose, le porte devono aprirsi nel verso dell’esodo
ed avere i seguenti requisiti minimi di larghezza: fino a 25 lavoratori 1 porta con larghezza minima
mt. 0,80 da 26 a 50 lavoratori 1 porta con larghezza minima
mt. 1,20 da 51 a 100 lavoratori 2 porte con larghezza minima
mt. 0,80-1,20 oltre i 100 1 porta in più
ogni 50 lavoratori con larghezza minima mt. 1,20 E’ prevista una tolleranza
in meno del 5% per le porte da mt. 1,20 del 2% per porte da mt. 0,80
Nei locali adibiti
a magazzino non sono ammesse saracinesche a rullo e porte scorrevoli o
girevoli come uniche vie d' uscita. Porte e portoni apribili
nei due sensi devono essere trasparenti In prossimità
di porte destinate alla circolazione dei veicoli, devono esserci porte
destinate ai pedoni, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro Porte e portoni scorrevoli,
che si aprano verso l' alto o ad azionamento meccanico devono essere
sicure.
* Per i luoghi di lavoro utilizzati prima del 27/11/94 non
si applicano le disposizioni relative alla larghezza delle porte. Tuttavia
la larghezza delle porte deve essere conforme alla concessione edilizia.
5) AERAZIONE dei
LUOGHI di LAVORO CHIUSI art. 33 Decorrenza: 1 Gennaio 1997 I lavoratori devono
poter disporre di ARIA SALUBRE IN SUFFICIENZA anche ottenuta con
impianti di aerazione Se viene utilizzato
un IMPIANTO DI AERAZIONE, deve sempre essere funzionante:ogni eventuale
guasto che possa compromettere la salute dei lavoratori, deve essere segnalato
da un SISTEMA DI CONTROLLO Se gli impianti utilizzati
sono costituiti da CONDIZIONATORI D'ARIA o da VENTILAZIONE MECCANICA,
i lavoratori non devono essere esposti a correnti di aria fastidiose Qualsiasi SEDIMENTO
O SPORCIZIA deve essere ELIMINATO rapidamente se costituisce un pericolo
per la salute
ALTEZZA, CUBATURA, SUPERFICIE Limiti per locali di produzione in aziende industriali con più
di 5 lavoratori Altezza: non inferiore a mt. 3 Cubatura: non inferiore a metri cubi 10 per lavoratore Superficie: almeno mq. 2 per lavoratore > I valori di cubatura e superficie si intendono LORDI senza deduzione
di mobili e impianti fissi > Per i locali destinati ad uffici di tutti i tipi di aziende valgono
le norme urbanistiche.
6) TEMPERATURA dei LOCALI
art. 33 Decorrenza : 1 Gennaio 1997
La temperatura deve
essere adeguata all' organismo umano, tenuto conto degli sforzi fisici
imposti al lavoratore durante l'orario di lavoro. Occorre tenere conto
del grado di umidità e del movimento dell' aria. Finestre, lucernari
e pareti devono evitare un soleggiamento eccessivo. Se non è possibile
o conveniente modificare una temperatura non idonea, occorre dotare i
lavoratori di mezzi idonei per difendersi dalle temperature troppo alte
o tropo basse. In alternativa devono essere installate misure tecniche localizzate. Mense, spogliatoi,
locali di pronto soccorso, locali di riposo e locali per il personale di
sorveglianza, devono avere una temperatura idonea.
7) ILLUMINAZIONE
art . 33 Decorrenza : 1 Gennaio 1997
I locali devono essere
illuminati con sufficiente luce naturale, a meno che non si tratti di locali
sotterranei, o che la necessità delle lavorazioni non richieda diversamente I locali devono possedere
dispositivi per una illuminazione artificiale adeguata a salvaguardare
salute e sicurezza dei lavoratori Gli impianti d' illuminazione
devono essere installati in modo da non arrecare rischio ai lavoratori
(infortunio) Nei luoghi ad elevato
rischio infortunistico deve essere prevista un' illuminazione di
sicurezza che sopperisca a guasti dell' impianto d' illuminazione artificiale
principale Gli impianti d' illuminazione
devono essere in buono stato di manutenzione, cioè tenuti in
buone condizioni di pulizia ed efficienza
8 LOCALI DI RIPOSO
art. 33 Decorrenza : 1 Gennaio 1997
Quando salute e sicurezza dei lavoratori lo richiedano, i lavoratori
devono disporre di un locale di riposo facilmente accessibile, con tavoli
e sedie in numero sufficiente e differenziati fra fumatori e non.
L' ORGANO DI VIGILANZA PUÒ DISPORRE CHE CERTE LAVORAZIONI
POSSANO ESSERE SVOLTE IN POSIZIONE SEDUTA OGNI QUALVOLTA QUESTO SIA POSSIBILE
SENZA PREGIUDICARE IL LAVORO.
Donne in gravidanza o che allattano devono potersi riposare in posizione
distesa.
Attrezzature
di lavoro Art. 34 e D.L. 359
Il Decreto
Legislativo 359 del 4 agosto 1999, entrato in vigore il 19 aprile 2000,
ha ulteriormente disciplinato il tema delle attrezzature di lavoro introducendo
alcuni nuovi obblighi a carico dei datori di lavoro: Vediamoli:
Le attrezzature indicate nella tabella seguente devono essere periodicamente
sottoposte a verifiche da parte del personale della ditta al fine di garantire
il buon funzionamento del macchinario: verifica di prima installazione
e verifiche periodiche devono risultare da un registro e tenute a disposizione
dell’Organo di vigilanza per almeno 5 anni dopo l’ultima registrazione,
o fino alla messa fuori esercizio del macchinario. Un documento attestante
l’esecuzione dell’ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di
lavoro ovunque siano utilizzate.
Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica: 1) scale aeree ad inclinazione variabile; 2) ponti mobili sviluppabili su carro; 3) ponti sospesi muniti di argano; 4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere >
50 cm; 5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento; 6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione; 7) gru e apparecchi di sollevamento di portata > 200 kg; 8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei
piani inclinati; 9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi; 10) elementi di ponteggio; 11) ponteggi metallici fissi; 12) argani dei ponti sospesi; 13) funi dei ponti sospesi; 14) armature degli scavi; 15) freni dei locomotori; 16) micce; 17) materiali recuperati da costruzioni sceniche; 18) opere sceniche; 19) riflettori e batterie di accumulatori mobili; 20) teleferiche private; 21) elevatori trasferibili; 22) ponteggi sospesi motorizzati; 23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati; 24) ascensori e montacarichi in servizio privato; 25) apparecchi a pressione semplici; 26) apparecchi a pressione di gas; 27) generatori e recipienti di vapore d'acqua; 28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati; 29) forni per oli minerali; 30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda; 31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti
Il datore di
lavoro, in caso disponga di attrezzature mobili, (muletti, camion, ecc.)
è tenuto a: Disporre regole di
circolazione del traffico dei mezzi in manovra nei luoghi di lavoro Adottare misure per
evitare che i pedoni si trovino a circolare in zone ove circolano mezzi
semoventi; se la presenza dei lavoratori a piedi è necessaria, evitare
che essi subiscano danni. Garantire che il
trasporto dei lavoratori su attrezzature mobili mosse meccanicamente
avvenga solo in luogo sicuro. (abitacolo?)
Il datore di lavoro
in caso disponga di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi deve
verificare che: Gli accessori di sollevamento
siano scelti in funzione dei carichi da movimentare…. Non si produca collisione
fra i carichi di più attrezzature di lavoro che operano in zone
attigue Le operazioni di aggancio
e di sganciamento si svolgano in sicurezza Siano garantite
misure di sicurezza in caso di interruzione di corrente elettrica durante
il sollevamento di un carico non guidato Sia evitato il ribaltamento
dei mezzi di sollevamento in caso di pessime condizioni atmosferiche.
I sistemi di comando, devono essere sicuri anche tenuto conto
dei guasti, dei disturbi
e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all’uso progettato
della attrezzatura. Le attrezzature
devono essere disposte in maniera tale che sia assicurato sufficiente
spazio tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostante
che tutte le
sostanze che servono al funzionamento della macchina siano immesse ed estratte
in modo sicuro. Dispositivi
di Protezione Individuale Art. 40 Per DPI si intende l'attrezzatura e l'abbigliamento necessario per
proteggere il lavoratore dai rischi SONO QUINDI ESCLUSI I NORMALI INDUMENTI DI LAVORO
I DPI devono essere forniti solo dopo l'adozione di misure tecniche
di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro, che consentano di ridurre il rischio alla
fonte.
DOPO IL 31/12/1998 I DPI DOVRANNO AVERE IL MARCHIO CE (requisiti di omologazione europea)
caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale: -idoneo allo stato
di salute del singolo lavoratore, -idoneità al
rischio da prevenire, -non costituire un
rischio aggiuntivo
Obblighi del Datore di lavoro deve acquistarli o sostituirli ogni volta che variano le condizioni
di lavoro o che siano danneggiati deve addestrare i lavoratori all'utilizzo
dei DPI e informarli delle funzioni degli stessi deve garantirne le condizioni
d'igiene nel caso siano destinati a più persone
Movimentazione
dei carichi Art.47
Deve essere evitata
la necessità di movimentazione manuale dei carichi : sollevamento - trasporto - spinta Qualora non sia possibile
adottare sistemi meccanici il datore di lavoro deve adottare provvedimenti
organizzativi per eliminare o ridurre quanto più possibile il rischio
di lesioni dorso-lombari Il datore di
lavoro deve sottoporre ad accertamento sanitario preventivo e periodico
tutti i lavoratori interessati Il datore di lavoro
deve informare i lavoratori del peso dei carichi e del modo corretto di
maneggiarli LIMITI: 30 kg. per uomini adulti (D.Lgs 626/94) 20 kg. per donne adulte (Legge 653/34)
Restano inoltre in vigore i limiti definiti per adolescenti e fanciulli
(Legge 977/67) e donne in gravidanza (Legge 1204/71).
Uso di attrezzatture
munite di video terminali Art. 50
Decorrenza: 1
Gennaio 1997
Si applica a tutti i lavoratori che utilizzino una attrezzatura con
VDT in modo sistematico almeno 4 ore giornaliere consecutive In tali postazioni il datore di lavoro deve valutare i seguenti
rischi: affaticamento visivo, postura coatta, affaticamento fisico e mentale
I lavoratori rientranti in questo capitolo di hanno diritto a 15
minuti di pausa ogni 2 ore di lavoro
Prima di essere adibiti
all'uso di VDT, i lavoratori devono essere sottoposti a una visita
medica alla schiena e ad un esame della vista a cura del medico competente. Se dall'esame risulta necessario un mezzo di correzione per la vista,
l'onere è a carico del datore di lavoro. Le visite vanno ripetute ogni due anni.
Le donne in gravidanza
addette all'uso continuo di videoterminali, possono segnalare il loro caso
alla Medicina del Lavoro che valuterà la possibilità
di disporre l'astensione anticipata dal lavoro tre mesi prima del parto
Agenti
cancerogeni Art. 60
Si definiscono
agenti cancerogeni, tutti i preparati o sostanze che portano sull'etichetta
la sigla R45 (può provocare il cancro) o R49 (può provocare
il cancro per inalazione) oppure tutte le seguenti lavorazioni:
-produzione di auramina
col metodo Michelr -lavorazioni che espongono
agli idrocarburi aromatici (IPA) presenti nella fuliggine, nel catrame,
nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone -lavorazioni che espongono
alle polveri, fumo e nebbie che si producono durante il raffinamento
del nichel a temperature elevate -processo agli acidi
forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
obblighi del Datore di lavoro Il D.L. è
tenuto a ridurre al minimo la presenza di agenti cancerogeni nell'ambiente
di lavoro privilegiando sostanze o preparati NON cancerogeni Quando ciò non è possibile deve usare agenti cancerogeni
in un sistema chiuso La valutazione del rischio deve includere, fra le altre cose, anche
una ricerca tesa ad identificare sostanze/preparati meno nocivi. La valutazione dei rischi deve essere ripetuta almeno ogni 3 anni. I lavoratori devono essere informati circa la natura dei rischi
ed il modo di prevenirli.
inoltre il datore di lavoro
limita al minimo i
lavoratori esposti anche isolando le lavorazioni ove si utilizzano tali
agenti assicura che gli agenti
vengano utilizzati o non si accumulino in quantità superiore a quella
necessaria progetta e sorveglia
le lavorazioni evitando emissioni nell'aria o facendo sì che le
emissioni siano il più vicino possibile al punto di aspirazione
localizzata provvede alla misurazione
degli agenti cancerogeni per verificare l'efficacia degli aspiratori elabora procedure di
emergenza in caso di incidenti assicura che la raccolta,
immagazzinamento e lo smaltimento siano effettuate in condizioni
sicure valuta con il medico
competente misure protettive e particolari misure igieniche
esposizione accidentale
evacuazione immediata
dei lavoratori accesso riservato
alle persone autorizzate informazione all'organo
di vigilanza ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sulle
misure adottate per ridurre le conseguenze dell'evento
accertamenti sanitari
sorveglianza sanitaria in caso di accertamenti che presentino anomalie può essere
previsto l'allontanamento dal luogo di lavoro qualora più lavoratori esposti allo stesso agente presentino
gli stessi disturbi, deve essere disposta una nuova valutazione di
quel posto di lavoro compresa la misurazione della concentrazione
dell'agente cancerogeno nell'aria deve essere predisposto un apposito registro per tutti i lavoratori
potenzialmente esposti tenuto dal Datore di lavoro aggiornato dal
medico competente Qualora il lavoratore cessi l'attività, il D.L. deve darne
comunicazione immediata all'organo di vigilanza (USL)
registrazione dei tumori
TUTTE LE FIGURE MEDICHE (MEDICI, ISTITUTI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI
PUBBLICI E PRIVATI..) CHE VENGANO A CONOSCENZA DI NEOPLASIE DI POSSIBILE
ORIGINE PROFESSIONALE DEVONO DARNE COMUNICAZIONE AL ISPELS INVIANDO
LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA E ANATOMOPATOLOGICA CORREDATA DA ANAMNESI
LAVORATIVA.
Agenti biologici
Art. 73
In tutte le attività in cui i lavoratori possano essere soggetti
alla esposizione anche accidentale di microorganismi che possono causare
intossicazioni, infezioni o allergie, il Datore di lavoro deve adottare
determinate misure di prevenzione. Sono suddivisi in 4 categorie in base alla pericolosità e
al rischio di contagio 1) agente con poche probabilità di causare malattie all'uomo 2) agente con limitata probabilità di propagazione e per
il quale sono disponibili misure di profilassi e terapeutiche 3) agente che può causare malattie gravi e per il quale non
sono disponibili misure di profilassi efficaci 4) agente che può causare malattie gravi e con elevato rischio
di propagazione nella comunità e per il quale non sono disponibili
efficaci misure di profilassi o terapeutiche L'attività che espone a tali fattori di rischio deve essere
comunicata, e con essa le misure di prevenzione adottate, all'organo di
vigilanza;
il delegato alla sicurezza
può accedere a tale documentazione. il rapporto di valutazione
deve essere redatto ogni volta che cambia la natura della attivita'
ed almeno ogni 3 anni
misure TECNICHE da adottare a tutela della
salute limitazione al minimo
dei lavoratori esposti al rischio
progettazione adeguata
dei posti di lavoro utilizzazione del
segnale del rischio biologico studio di procedure
per evitare e fronteggiare l'uscita di un agente biologico predisporre mezzi
per raccolta e smaltimento di rifiuti
misure IGIENICHE da adottare a tutela della
salute servizi sanitari adeguati
provvisti di docce e detergenti sanitari antisettici spogliatoi con possibilità
di riporre gli indumenti di lavoro separatamente dagli indumenti
civili disinfestazione dei
DPI dopo ogni utilizzo sostituzione o riparazione
immediata dei DPI disinfestazione, pulizia
o distruzione (se necessario) degli indumenti di lavoro ogni volta che
il lavoratore lascia il posto di lavoro evitare l'assunzione
di cibi, fumo e bevande nelle zone a rischio
sorveglianza sanitaria I lavoratori esposti sono sottoposti a sorveglianza a cura del
medico competente e possono eventualmente essere sottoposti a vaccinazioni dopo aver ricevuto informazioni sui vantaggi o
meno della stessa
registri degli esposti agli eventi accidentali -I lavoratori che effettuano attività con esposizione a rischi
biologici rientranti nel gruppo 3?o 4? (più pericolosi) devono
essere iscritti in apposito registro tenuto dal D.L. e aggiornato dal
medico competente. -eventuali malattie o decessi devono essere comunicati all'ISPELS
il quale tiene registri appositi.
Elenco indicativo delle attività che
espongono ad agenti biologici
1) attività
in industrie alimentari 2) attività
in agricoltura 3) attività
a contatto con animali e prodotti di origine animale 4) attività
nei servizi sanitari compresi unità di isolamento e post-mortem 5) attività
nei laboratori veterinari, clinici e diagnostici, esclusi i laboratori
di diagnosi microbiologica 6) attivita in impianti
di smaltimento rifiuti e raccolta rifiuti speciali potenzialmente infetti 7) attività
negli impianti per la depurazione delle acque di scarico
Sanzioni
Art. 89
PER I DATORI DI LAVORO E I DIRIGENTI -non predispongono e non aggiornano le misure di prevenzione
al fine di garantire il massimo livello di sicurezza possibile nell'ambiente
di lavoro; -se non adottano in generale misure di controllo per le situazioni
di rischio di emergenza, consentendo l'accesso nelle zone a rischio
ai soli lavoratori appositamente addestrati sanzioni analoghe per inosservanza delle norme relative a: -Adeguamento Luoghi di lavoro, -Inosservanza delle pause per i videoterminalisti PER I SOLI DATORI DI LAVORO Sono erogate sanzioni analoghe in caso di inosservanza di alcuni
degli articoli relativi a: -Dispositivi di protezione indiviuale -Attrezzature di lavoro, -Movimentazione manuale dei carichi, -Agenti cancerogeni, -Agenti biologici
ARRESTO DA 3 A SEI MESI O AMMENDA DA 3 MILIONI
A 7 MILIONI
PER I DATORI DI LAVORO E I DIRIGENTI
-se non designano i lavoratori facenti parte la squadra
antincendio e primo soccorso, -se nell'adibire un lavoratore ad una mansione non tengono conto
delle sue caratteristiche fisiche, -se non informa il medico della natura dei processi produttivi e
dei fattori di rischio esistenti in azienda PER I SOLI DATORI DI LAVORO: -sono erogate sanzioni analoghe nel caso in cui svolgendo essi direttamente
i compiti dei servizi di prevenzione e protezione non li effettuino
secondo le norme, .....inoltre nei casi in cui non garantiscano a ciascun lavoratore
la formazione legata sui fattori di rischio presenti nel ciclo produttivo
ARRESTO DA 2 A QUATTRO MESI O AMMENDA DA UNO
A CINQUE MILIONI
IL DATORE DI LAVORO in caso di inadempienza ad obblighi minori
SANZIONE AMMINISTRATIVA E PECUNIARIA DA UN
MILIONE
I PREPOSTI -qualora nell'ambito del loro ruolo non garantiscano il necessario
controllo sulla applicazione delle norme previste dal
Dlgs 626/94
ARRESTO FINO A DUE MESI O AMMENDA DA 500.000
A DUE MILIONI
PER I PROGETTISTI GLI INSTALLATORI FABBRICANTI E COMMERCIANTI -nel caso in cui vendano o concedano a noleggio, in uso o in locazione
finanziaria macchine o attrezzature o impianti non conformi alle
norme vigenti -sono previste anche sanzioni minori
ARRESTO FINO A SEI MESI O AMMENDA 15 MILIONI
A SESSANTA MIILIONI
PER IL MEDICO COMPETENTE -se non fornisce a ciascun lavoratore le informazioni relative
al risultato degli accertamenti sanitari
ARRESTO FINO AD UN MESE O AMMENDA DA 500.000
A TRE MILIONI
PER IL MEDICO COMPETENTE -se non effettua gli accertamenti sanitari e non esplica
le attività connesse agli accertamenti stessi
ARRESTO FINO A DUE MESI O AMMENDA DA UN MILIONE
A SEI MILIONI
PER I LAVORATORI -se non osservano le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva
ed individuale -se non utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature
, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi e, i mezzi di
trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonchè i dispositivi
di sicurezza; -non utilizzano in modo appropriato i dispositivi di sicurezza messi
a loro disposizione - non segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente
o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere
precedenti nonchè le eventuali condizioni di pericolo di cui
vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito
delle loro conoscenze e possibilità, per eliminare o ridurre
tali deficienze o pericoli dandone notizia al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza; -rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza
o di segnalazione o di controllo -non segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente
o al preposto qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso
di agenti biologici -se si rifiutano di far parte della squadra antincendio senza un
giustificato motivo Segue...........
AMMENDA DA 400.000 A 1.200.000
PER I LAVORATORI compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono
di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza
propria o di altri lavoratori; -non si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; -non contribuiscono assieme al datore di lavoro, ai dirigenti ed
ai preposti,all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità
competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute
dei lavoratori durante il lavoro. -non si sottopongono a programmi di formazione o addestramento organizzati
dal datore di lavoro,
AMMENDA DA 200.000 A 600.000
PER I LAVORATORI -nel caso non abbandonino immediatamente i luoghi di lavoro
in cui si sono verificate uscite di agenti biologici o cancerogeni -non segnalano immediatamente al datore di lavoro qualsiasi infortunio
verificatosi per fuoriuscita di un agente biologico In tali zone possono accedere solo gli addetti agli interventi di
riparazione ed altre operazioni necessarie muniti di mezzi di protezione
individuale.
AMMENDA DA 200.000 A 600.000
PER CHIUNQUE -se si assumono cibi o bevande o si fuma nelle zone in cui esiste
rischio di esposizione ad agenti biologici o cancerogeni
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 100.000
A 300.000