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Il manuale online per il delegato alla sicurezza


 


 
 

Decreti Legislativi 626/94 e 242/96 

Origini:
Il decreto legislativo 626/94 è il frutto del recepimento di 8 direttive emanate dalla Comunità Europea:

 

391/89 Misure generali di salute e sicurezza
654/89 Prescrizioni minime di sicurezza dei luoghi di lavoro
655/89 Requisiti minimi delle attrezzature di lavoro
656/89 Requisiti minimi dei mezzi di protezione individuale
269/90 Movimentazione carichi pesanti
270/90 Prescrizioni minime di sicurezza per l'attività a videoterminale
394/90 Protezione da esposizione ad agenti cancerogeni
679/90 Protezione da esposizione ad agenti biologici
Tutti i paesi della Comunità Europea sono obbligati a trasformare in leggi proprie queste direttive.
Il 19/3/1996 è uscito il D.Lgs. 242/96 che ha integrato il testo precedente. Questa guida è il riassunto del testo integrato.
Altre norme in materia di sicurezza:
D.P.R. 547/55 norme di prevenzione infortunistica
D.P.R. 303/56 norme di igiene del lavoro
D.Lgs. 277/91 protezione dei lavoratori da agenti chimici fisici e biologici
inoltre ...
vi sono norme generali dello stato italiano che possono essere fatte valere in materia di salute sul lavoro:
Costituzione dello Stato Italiano   artt.32 - 35 - 41
Codice Civile      art. 2087
Codice Penale     artt.437 - 451 - 590
Statuto dei Lavoratori   art. 9

Disposizioni Generali Art. 4

Entro il 1 luglio 1996 per aziende termoelettriche, impianti nucleari, esplosivi ed entro il 1 gennaio 97 per tutte le altre aziende, il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi presenti in azienda, reparto per reparto, lavoratore per lavoratore, e scriverli in un apposito registro (RAPPORTO di VALUTAZIONE AZIENDALE). Deve inoltre individuare i provvedimenti che intende adottare per risolvere i problemi (deve quindi fare proposte per risolvere i problemi).
Nel rapporto di valutazione aziendale vanno anche indicate tutte le misure che il datore di lavoro ritiene opportune per garantire un miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
 

Le aziende che occupano fino a 10 addetti e le aziende familiari sono esonerate dall’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi, sostituendolo con un’autocertificazione ove si dichiari che l’azienda ha provveduto a valutare i rischi e adottato le misure necessarie a rimuoverli.

I nuovi protagonisti della sicurezza


 

1) SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE   artt. 8-9-10

COSA E':
Persona o gruppo di persone dipendenti e nominate dal Datore di Lavoro per attuare in
azienda o nell'unità produttiva quanto previsto dal decreto.
Il responsabile di tale servizio deve possedere competenze e capacità adeguate.
Il datore di lavoro può avvalersi anche di competenze esterne per integrare il lavoro  svolto dall’equipe interna.
Nelle seguenti realtà è obbligatoria l’individuazione del servizio all’interno dell’azienda:
aziende industriali con più di 200 dipendenti
aziende classificate a rischio
centrali termoelettriche
laboratori o impianti nucleari
azienda di esplosivi o munizioni
industrie estrattive con oltre 50 dipendenti
nelle strutture di ricovero e cura "ospedali"

A volte può essere lo stesso DATORE DI LAVORO ad assumere tale ruolo:
- aziende industriali o artigiane fino a 30 dipendenti
- aziende agricole fino a 10 addetti fissi
- aziende della pesca fino a 20 dipendenti
- altre aziende fino a 200 dipendenti
Il datore di lavoro deve, però, aver sostenuto un corso con rilascio di attestato
COSA FA:
collabora col datore di lavoro a valutare i rischi nel luogo di lavoro
elabora procedure di bonifica e miglioramento delle condizioni ambientali
propone programmi di formazione ed informazione per i lavoratori

 

2) RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA artt. 18-19

CHI E':
una o più persone elette o designate dai lavoratori nell'ambito delle RSU
1 rls in aziende fino a 15 dip. (eletto fra i lavoratori o su base territoriale)
1 rls in aziende da 16 a 200 dip. (eletto in ambito RSU)
3 rls in aziende da 201 a 1000 dip. (eletto in ambito RSU)
6 rls in aziende oltre a 1000 dip. (eletto in ambito RSU)
La durata del mandato del/degli rls è di tre anni.
L’azienda è tenuta a fornire adeguata formazione agli Rls, da svolgere durante l’orario di lavoro con moduli formativi della durata almeno di 32 ore e i cui oneri sono a totale carico del Datore di lavoro.
Il modulo formativo dovrà essere svolto secondo i criteri stabiliti dagli Organismi Paritetici Provinciali. (Vedi allegato pag. 40)
Deve inoltre disporre di un adeguato monte ore da utilizzare per svolgere il suo ruolo.
> 12 ore annue aziende fino a 5 dipendenti
> 30 ore annue aziende da 6 a 15 dipendenti
> 40 ore annue aziende oltre i 15 dipendenti per ogni rls

  COSA FA:
riceve schede di sicurezza dei prodotti e tutto il materiale inerente la sicurezza (es. registro infortuni)
controlla l'applicazione delle leggi in materia di sicurezza
partecipa alla riunione annuale per la programmazione dei piani di sicurezza
si confronta costantemente col servizio di prevenzione e protezione
segnala al servizio di prevenzione aziendale i fattori di rischio riscontrati nell'azienda
può ricorrere all'organo di vigilanza
propone soluzioni di bonifica

è consultato preventivamente in relazione a:
nomina del servizio di prevenzione e protezione
nomina della squadra antincendio
nomina della squadra primo soccorso
valutazione dei rischi
programmazione-realizzazione-verifica dei piani di prevenzione
formazione e informazione dei lavoratori
N.B.  Per questa casistica, nonchè per le visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti e per le riunioni periodiche tenute con i referenti aziendali per la sicurezza, non  viene utilizzato il previsto monte ore annuale a disposizione degli Rls.
In base agli accordi Interconfederali applicativi del D.L.gs. 626/94 ogni atto di consultazione  deve risultare a verbale.
Gli Rls devono avere il tempo necessario per poter esprimere eventuali considerazioni sulle  materie oggetto della consultazione.

 

3) MEDICO COMPETENTE         art. 17

CHI E':
Trattasi di medico con particolari requisiti professionali ;
l'elenco dei medici abilitati risulta da un apposito elenco depositato presso la Regione
Non può più essere un medico del servizio pubblico (Medicina del Lavoro) se effettua anche attività di vigilanza.
COSA FA:
1) collabora con il servizio di prevenzione e protezione aziendale ad effettuare la valutazione  dei rischi (solo se il medico era già previsto prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 626)
2) sulla base dei rischi individuati redige un protocollo sanitario ad hoc per ciascun  lavoratore programmando gli accertamenti diagnostici da effettuare
3) comunica al Datore di Lavoro i risultati degli accertamenti sanitari segnalando i
casi di inidoneità temporanea o assoluta ed indicando quali sono le mansioni da vietare
4) comunica al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il risultato anonimo e collettivo  degli accertamenti sanitari
5) compila, per ciascun lavoratore, una cartella sanitaria e di rischio in cui vanno  periodicamente trascritti tutti gli esiti degli esami effettuati: all'atto del
licenziamento questa verrà consegnata al lavoratore
6) informa ciascun lavoratore degli esiti degli accertamenti
7) deve visitare gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno

4) SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO E PREVENZIONE INCENDI  art. 12
 

CHI E':
Si tratta di un gruppo di lavoratori, scelti dal Datore di Lavoro, che vengono appositamente formati sulle norme antincendio e di primo soccorso
Il rappresentante dei lavoratori alla sicurezza deve essere consultato prima della nomina della squadra

COSA FA:
viene appositamente addestrata ad intervenire in caso di infortunio per un primo soccorso
o deve prevedere le procedure necessarie al fine di evitare la propagazione di incendi


 
Obblighi del Datore di Lavoro


 

1)   LA VALUTAZIONE DEI RISCHI      artt. 4-9

Si tratta del principale obbligo del Datore di Lavoro da cui discendono i numerosi altri obblighi previsti dal decreto
Il servizio di prevenzione e protezione aziendale, avvalendosi eventualmente delle competenze di esperti esterni all'azienda, deve effettuare la valutazione dei rischi che consiste in:

Individuazione di tutti i fattori di rischio presenti in azienda distinti per reparto e postazione di  lavoro.
fattori di rischio = rumore, vibrazioni, gas tossici ecc.
Individuazione dei lavoratori esposti ai fattori di rischio
Valutazione dei possibili rischi associati ai fattori individuandone la gravità
rischi = ipoacusia da rumore, malattie angioneurotiche da vibrazioni,
malattie da inalazione di gas tossici ecc..
Valutazione della conformità delle misure di sicurezza in essere rispetto alle norme di buona  tecnica definite dalla Comunità Europea
Individuazione delle misure di bonifica da adottare in base alla priorità, indicando i tempi di  realizzo
Verifica della efficacia delle misure adottate o adozione di nuove e sostitutive modifiche
Programmazione delle future valutazioni

LISTA INDICATIVA DELLE FONTI CHE RICHIEDONO LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO:
 
uso di attrezzature e macchinari:
-parti rotanti, in movimento non protette che possono schiacciare,bucare, urtare, colpire ecc..
-pericoli di incendi o esplosioni
-movimenti di macchine e veicoli

prassi lavorative e disposizione interna degli uffici
-mansioni che richiedono movimenti, posture scomode e disagevoli
-spazi limitati, superfici pericolose (bordi taglienti, parti 
sporgenti, superfici umide, punte..)
-lavori in altezza, stabilità della postazione ecc..
impiego di elettricità
-apparecchiatura di manovra
-uso di utensili elettrici
-impianti elettrici, linee di alimentazione ecc..
esposizione a sostanze pericolose per la salute
-inalazione, ingerimento, assorbimento di...
-mancanza di ossigeno,
-sostanze reattive stabili ecc..
esposizione ad agenti fisici
-onde elettromagnetiche, radiazioni ionizzanti e non,
-esposizione a laser, rumore, ultrasuoni, vibrazioni, fluidi sotto pressione, sostanze/strumenti caldi o freddi ecc..
esposizione ad agenti biologici
-presenza di allergeni e manipolazione di microrganismi non intenzionale ecc..
fattori ambientali e microclima
-illuminazione
-presenza di agenti inquinanti ecc.
interazione del luogo di lavoro con fattore umano
-dipendenza dalle conoscenze degli operatori, dalle informazioni che hanno ricevuto..
-adeguatezza dei mezzi di protezione personale

fattori psicofisici:
-stress da lavoro
-dimensioni del luogo di lavoro
organizzazione del lavoro
-turni, lavoro notturno, continuità
-fattori vari
-rischi provocati da altre persone (polizia, guardie, cassiere, ecc)
-lavoro con animali
-lavoro in atmosfere pressurizzate, in condizioni atmosferiche difficili
-luoghi di lavoro che variano ecc..
esempio:

Valutazione dei fattori di rischio di un macchinario:
controllare che:
- tutti i dispositivi di sicurezza predisposti dal fabbricante siano sempre
operativi,
- la progettazione ergonomica dell'attrezzatura e del luogo di lavoro sia adeguata alla persona  che svolge il lavoro,
- lo stress fisico e psicologico cui è sottoposto il lavoratore sia accettabile
- l'attrezzatura rispetti le specifiche di progettazione fornite dal fabbricante una volta installata  nel luogo e nelle circostanze di utilizzo


 

2) INFORMAZIONE ai LAVORATORI       art. 21

Ciascun lavoratore riceve, in orario di lavoro un' adeguata informazione su :

  Rischi nell' impresa in generale
  Le misure tecniche ed organizzative adottate per prevenire i rischi
  Rischi derivanti dalla mansione specifica
   Leggi inerenti la sicurezza sul lavoro e disposizione aziendali
  Pericoli legati all' utilizzo di sostanze pericolose
  Procedure di evacuazione in caso d' incendio
  Procedure di primo soccorso
  Nominativo del R.p.S. aziendale e del Medico Competente
  Nominativi dei colleghi addetti al gruppo antincendio e primo soccorso
 
 

3)  FORMAZIONE dei LAVORATORI        art. 22

Ogni lavoratore riceve, in orario di lavoro, una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento al proprio posto di lavoro.
La formazione deve avvenire:
all' assunzione
ad ogni trasferimento o cambiamento di mansioni
al momento dell' introduzione di nuove tecnologie, nuovi macchinari, nuove sostanze o   preparati pericolosi.

Il R..l.S. riceve, in orario di lavoro, una formazione adeguata su
normativa di igiene e sicurezza del lavoro
rischi specifici esistenti in azienda per metterlo in grado di conoscere le tecniche di   controllo e prevenzione dei rischi.

 
Luoghi di lavoro Art. 30


 

1) VIE di USCITA e di EMERGENZA      art. 33
Decorrenza : 1 Gennaio 1997
Oppure entro 6 mesi dall’ottenimento della concessione ad eseguire i lavori

Tutti i locali devono essere collegati a:
VIA DI EMERGENZA: percorso senza ostacoli che immette in
LUOGO SICURO: al riparo da incendi od altri pericoli attraverso una
USCITA DI EMERGENZA = passaggio verso un luogo sicuro

Tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente
devono quindi essere presenti le seguenti condizioni minime :
-  altezza delle porte = 2 mt.
-  le porte devono essere dotate di manigliere antipanico
-  deve esserci una segnaletica che indichi vie ed uscite di emergenza
-  le vie ed uscite di emergenza devono essere sgombre da qualsiasi ostacolo
-  se localizzate in luogo buio, deve esistere una illuminazione di emergenza, deve cioè essere  presente un' illuminazione sufficiente anche in caso di guasto dell' impianto elettrico principale
- se l' edificio è occupato da:
più di 5 lavoratori e utilizzato interamente per lavorazioni che presentano pericoli di  esplosione o specifici rischi di incendio:
-devono essere presenti due scale distinte e di facile accesso

2) VIE di CIRCOLAZIONE, ZONE di PERICOLO, PASSAGGI   art. 33
Decorrenza : 1 Gennaio 1997

Le vie(comprese scale, scale fisse, banchine) devono potere essere usate agevolmente da pedoni e veicoli senza
danneggiare i lavoratori che operano nelle loro vicinanze

Se sulle vie circolano mezzi di trasporto, occorre una distanza di sicurezza per i pedoni
Quelle vie destinate ai veicoli devono essere distanti da porte, portoni,  passaggi, corridoi, scale per pedoni

 Se sussistono  rischi di cadute dall' alto
rischi di caduta dei lavoratori
rischi legati al tipo di lavorazione:
deve essere vietato l' accesso ai lavoratori non autorizzati e occorre  proteggere adeguatamente gli addetti autorizzati
I pavimenti non devono presentare buche o sporgenze e devono essere in condizioni tali  da rendere sicuro il transito
Gli ostacoli che non possono essere eliminati devono essere adeguatamente segnalati

N.B.  Per vie di circolazione sono da intendersi anche quelle esterne all’azienda purchè sul   terreno dell’impresa.
 

3) PAVIMENTI, MURI, SOFFITTI, FINESTRE, SCALE, MARCIAPIEDI MOBILI,  BANCHINE e RAMPE di CARICO         art. 33
Decorrenza : 1 Gennaio 1997

Non è possibile (salvo che non sia strettamente necessario) adibire a luogo di lavoro  temporaneo o continuativo quei luoghi che presentino le seguenti caratteristiche:
a) luoghi non difesi dagli AGENTI ATMOSFERICI e sprovvisti di isolamento termico   sufficiente
b) luoghi SENZA aperture sufficienti per un rapido RICAMBIO DELL' ARIA
c) luoghi non ben asciutti e/o non difesi dall' UMIDITÀ
d) luoghi con PAVIMENTI SDRUCCIOLEVOLI, con PROTUBERANZE e/o con   PIANI INCLINATI PERICOLOSI
Nei locali ove possano versarsi sul pavimento SOSTANZE PUTRESCIBILI,
il pavimento deve avere SUPERFICIE UNITA, COMPATTA ED IMPERMEABILE, con  pendenza sufficiente ad avviare i liquidi verso lo scarico.
Qualora il PAVIMENTO si mantenga BAGNATO deve essere munito di graticolato e di  palchetti, se i lavoratori non sono forniti di CALZATURE IMPERMEABILI.
PARETI TRASPARENTI O TRASLUCIDE e vetrate devono essere SEGNALATE e si  deve evitare che andando in FRANTUMI possano colpire i lavoratori.
FINESTRE, LUCERNARI, E DISPOSITIVI DI VENTILAZIONE devono poter essere  MANOVRATI dai lavoratori in SICUREZZA. Se aperti non devono costituire un pericolo.
L' ACCESSO AI TETTI costruiti con materiali non resistenti può essere autorizzato
SOLO se si effettua IN SICUREZZA.
SCALE E MARCIAPIEDI MOBILI devono possedere dispositivi di ARRESTO DI  EMERGENZA facilmente IDENTIFICABILI
LE BANCHINE DI CARICO devono avere ALMENO UN' USCITA, se SUPERANO I 25  mt. DI LARGHEZZA devono avere UN' USCITA A CIASCUNA ESTREMITÀ.

4)   PORTE e PORTONI art. 33
(solo per luoghi realizzati/utilizzati dopo il 1/01/1993)
Decorrenza : 1 Gennaio 1997

Devono consentire una rapida uscita e devono essere apribili dall' interno.
Se la lavorazione eseguita è pericolosa (rischio di esplosione o di incendio) deve esserci una  porta ogni 5 lavoratori avente una larghezza minima di cm. 120 che deve aprirsi verso  l'esterno.
Nei locali adibiti a lavorazioni non pericolose, le porte devono aprirsi nel verso dell’esodo  ed avere i seguenti requisiti minimi di larghezza:
fino a 25 lavoratori    1 porta con larghezza minima mt. 0,80
da 26 a 50 lavoratori    1 porta con larghezza minima mt. 1,20
da 51 a 100 lavoratori    2 porte con larghezza minima mt. 0,80-1,20
oltre i 100      1 porta in più ogni 50 lavoratori con
larghezza minima mt. 1,20
E’ prevista una tolleranza in meno  del 5% per le porte da mt. 1,20
del 2% per porte da mt. 0,80

Nei locali adibiti a magazzino non sono ammesse saracinesche a rullo e porte scorrevoli o  girevoli come uniche vie d' uscita.
Porte e portoni apribili nei due sensi devono essere trasparenti
In prossimità di porte destinate alla circolazione dei veicoli, devono esserci porte destinate  ai pedoni, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro
Porte e portoni scorrevoli, che si aprano verso l' alto o ad azionamento meccanico devono  essere sicure.

*  Per i luoghi di lavoro utilizzati prima del 27/11/94 non si applicano le disposizioni relative alla larghezza delle porte. Tuttavia la larghezza delle porte deve essere conforme alla concessione edilizia.

5)   AERAZIONE dei LUOGHI di LAVORO CHIUSI   art. 33
Decorrenza: 1 Gennaio 1997
I lavoratori devono poter disporre di ARIA SALUBRE IN SUFFICIENZA anche ottenuta  con impianti di aerazione
Se viene utilizzato un IMPIANTO DI AERAZIONE, deve sempre essere funzionante:ogni  eventuale guasto che possa compromettere la salute dei lavoratori, deve essere segnalato  da un SISTEMA DI CONTROLLO
Se gli impianti utilizzati sono costituiti da CONDIZIONATORI D'ARIA o da  VENTILAZIONE MECCANICA, i lavoratori non devono essere esposti a correnti di aria  fastidiose
Qualsiasi SEDIMENTO O SPORCIZIA deve essere ELIMINATO rapidamente se  costituisce un pericolo per la salute

ALTEZZA, CUBATURA, SUPERFICIE
Limiti per locali di produzione in aziende industriali con più di 5 lavoratori
Altezza: non inferiore a mt. 3
Cubatura: non inferiore a metri cubi 10 per lavoratore
Superficie: almeno mq. 2 per lavoratore
> I valori di cubatura e superficie si intendono LORDI senza deduzione di mobili e impianti fissi
> Per i locali destinati ad uffici di tutti i tipi di aziende valgono le norme urbanistiche.

6)  TEMPERATURA dei LOCALI        art. 33
Decorrenza : 1 Gennaio 1997

La temperatura deve essere adeguata all' organismo umano, tenuto conto degli sforzi fisici  imposti al lavoratore durante l'orario di lavoro.
Occorre tenere conto del grado di umidità e del movimento dell' aria.
Finestre, lucernari e pareti devono evitare un soleggiamento eccessivo.
Se non è possibile o conveniente modificare una temperatura non idonea, occorre dotare i  lavoratori di mezzi idonei per difendersi dalle temperature troppo alte o tropo basse.
In alternativa devono essere installate misure tecniche localizzate.
Mense, spogliatoi, locali di pronto soccorso, locali di riposo e locali per il personale di  sorveglianza, devono avere una temperatura idonea.

7)  ILLUMINAZIONE         art . 33
Decorrenza : 1 Gennaio 1997
 

I locali devono essere illuminati con sufficiente luce naturale, a meno che non si tratti di locali  sotterranei, o che la necessità delle lavorazioni non richieda diversamente
I locali devono possedere dispositivi per una illuminazione artificiale adeguata a salvaguardare  salute e sicurezza dei lavoratori
Gli impianti d' illuminazione devono essere installati in modo da non arrecare rischio ai  lavoratori (infortunio)
Nei luoghi ad elevato rischio infortunistico deve essere prevista un' illuminazione di   sicurezza che sopperisca a guasti dell' impianto d' illuminazione artificiale principale
Gli impianti d' illuminazione devono essere in buono stato di manutenzione, cioè tenuti in  buone condizioni di pulizia ed efficienza
 

8  LOCALI DI RIPOSO         art. 33
Decorrenza : 1 Gennaio 1997
 
Quando salute e sicurezza dei lavoratori lo richiedano, i lavoratori devono disporre di un locale di riposo facilmente accessibile, con tavoli e sedie in numero sufficiente e differenziati fra fumatori e non.

L' ORGANO DI VIGILANZA PUÒ DISPORRE CHE CERTE LAVORAZIONI POSSANO ESSERE SVOLTE IN POSIZIONE SEDUTA OGNI QUALVOLTA QUESTO SIA POSSIBILE SENZA PREGIUDICARE IL LAVORO.

Donne in gravidanza o che allattano devono potersi riposare in posizione distesa.

Attrezzature di lavoro Art. 34 e D.L. 359

Il Decreto Legislativo 359 del 4 agosto 1999, entrato in vigore il 19 aprile 2000,  ha ulteriormente disciplinato il tema delle attrezzature di lavoro introducendo alcuni nuovi obblighi a carico dei datori di lavoro:
Vediamoli:

Le attrezzature indicate nella tabella seguente devono essere periodicamente sottoposte a verifiche da parte del personale della ditta al fine di garantire il buon funzionamento del macchinario: verifica di prima installazione e verifiche periodiche devono risultare da un registro e tenute a disposizione dell’Organo di vigilanza per almeno 5 anni dopo l’ultima registrazione, o fino alla messa fuori esercizio del macchinario. Un documento attestante l’esecuzione dell’ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque siano utilizzate.

Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica:
1) scale aeree ad inclinazione variabile;
2) ponti mobili sviluppabili su carro;
3) ponti sospesi muniti di argano;
4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere > 50 cm;
5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;
6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;
7) gru e apparecchi di sollevamento di portata > 200 kg;
8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati;
9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;
10) elementi di ponteggio;
11) ponteggi metallici fissi;
12) argani dei ponti sospesi;
13) funi dei ponti sospesi;
14) armature degli scavi;
15) freni dei locomotori;
16) micce;
17) materiali recuperati da costruzioni sceniche; 18) opere sceniche;
19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;
20) teleferiche private; 21) elevatori trasferibili;
22) ponteggi sospesi motorizzati;
23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
24) ascensori e montacarichi in servizio privato;
25) apparecchi a pressione semplici;
26) apparecchi a pressione di gas;
27) generatori e recipienti di vapore d'acqua;
28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;
29) forni per oli minerali;
30) generatori di calore per impianti di riscaldamento
      ad acqua calda;
31) recipienti per trasporto di gas compressi,
      liquefatti e disciolti

      Il datore di lavoro, in caso disponga di attrezzature mobili, (muletti, camion, ecc.) è
      tenuto a:
Disporre regole di circolazione del traffico dei mezzi in manovra nei luoghi di lavoro
Adottare misure per evitare che i pedoni si trovino a circolare in zone ove circolano mezzi   semoventi; se la presenza dei lavoratori a piedi è necessaria, evitare che essi subiscano danni.
Garantire che il  trasporto   dei lavoratori su attrezzature mobili mosse meccanicamente avvenga solo in luogo sicuro. (abitacolo?)

     Il datore di lavoro in caso disponga di attrezzature di lavoro destinate a sollevare
     carichi deve  verificare  che:
Gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare….
Non si produca collisione fra i carichi di più attrezzature di lavoro che operano in zone attigue
Le operazioni di aggancio e di sganciamento si svolgano in sicurezza
Siano garantite  misure di sicurezza in caso di interruzione di corrente elettrica durante il sollevamento di un carico non guidato
Sia evitato il ribaltamento dei mezzi di sollevamento in caso di pessime condizioni atmosferiche.

 I sistemi di comando, devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei
           disturbi e  delle sollecitazioni prevedibili in relazione all’uso progettato della
           attrezzatura.
          Le attrezzature devono essere disposte in maniera tale  che sia assicurato
          sufficiente spazio tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostante che
          tutte le sostanze che servono al funzionamento della macchina siano immesse ed
          estratte in modo sicuro.

Dispositivi di Protezione Individuale Art. 40
Per DPI si intende l'attrezzatura e l'abbigliamento necessario per proteggere il lavoratore dai rischi
SONO QUINDI ESCLUSI I NORMALI INDUMENTI DI LAVORO

I DPI devono essere forniti solo dopo l'adozione di misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, che consentano di ridurre il rischio alla fonte.

DOPO IL 31/12/1998 I DPI DOVRANNO AVERE IL MARCHIO CE
(requisiti di omologazione europea)

caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale:
-idoneo allo stato di salute del singolo lavoratore,
-idoneità al rischio da prevenire,
-non costituire un rischio aggiuntivo
 

Obblighi del Datore di lavoro
deve acquistarli o sostituirli ogni volta che variano le condizioni di lavoro o che siano danneggiati deve addestrare i lavoratori all'utilizzo dei DPI e informarli delle funzioni degli stessi deve garantirne le condizioni d'igiene nel caso siano destinati a più persone
Movimentazione dei carichi Art.47

Deve essere evitata la necessità di movimentazione manuale dei carichi :
sollevamento - trasporto - spinta
Qualora non sia possibile adottare sistemi meccanici il datore di lavoro deve adottare  provvedimenti organizzativi per eliminare o ridurre quanto più possibile il rischio di lesioni  dorso-lombari
  Il datore di lavoro deve sottoporre ad accertamento sanitario preventivo e periodico tutti  i lavoratori interessati
Il datore di lavoro deve informare i lavoratori del peso dei carichi e del modo corretto di  maneggiarli
LIMITI:
30 kg. per uomini adulti (D.Lgs 626/94)
20 kg. per donne adulte (Legge 653/34)

Restano inoltre in vigore i limiti definiti per adolescenti e fanciulli (Legge 977/67) e donne in gravidanza (Legge 1204/71).
 
 
Uso di attrezzatture munite di video terminali Art. 50

Decorrenza: 1 Gennaio 1997

Si applica a tutti i lavoratori che utilizzino una attrezzatura con VDT in modo sistematico almeno 4 ore giornaliere consecutive
In tali postazioni il datore di lavoro deve valutare i seguenti rischi:
affaticamento visivo,
postura coatta,
affaticamento fisico e mentale

I lavoratori rientranti in questo capitolo di hanno diritto a 15 minuti di pausa ogni 2 ore di lavoro

Prima di essere adibiti all'uso di VDT, i lavoratori devono essere sottoposti a una visita  medica alla schiena e ad un esame della vista a cura del medico competente.
Se dall'esame risulta necessario un mezzo di correzione per la vista, l'onere è a carico del  datore di lavoro.
Le visite vanno ripetute ogni due anni.

Le donne in gravidanza addette all'uso continuo di videoterminali, possono segnalare il loro caso alla Medicina del Lavoro che valuterà  la possibilità di disporre l'astensione anticipata dal lavoro tre mesi prima del parto

Agenti cancerogeni Art. 60

Si definiscono agenti cancerogeni, tutti i preparati o sostanze che portano sull'etichetta la sigla R45 (può provocare il cancro) o R49 (può provocare il cancro per inalazione) oppure tutte le seguenti lavorazioni:

-produzione di auramina col metodo Michelr
-lavorazioni che espongono agli idrocarburi aromatici  (IPA) presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece,  nel fumo o nelle polveri di carbone
-lavorazioni che espongono alle polveri, fumo e nebbie che si producono durante il  raffinamento del nichel a temperature elevate
-processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
 

obblighi del Datore di lavoro
Il D.L. è tenuto a ridurre al minimo la presenza di agenti cancerogeni nell'ambiente di   lavoro privilegiando sostanze o preparati NON cancerogeni
Quando ciò non è possibile deve usare agenti cancerogeni in un sistema chiuso
La valutazione del rischio deve includere, fra le altre cose, anche una ricerca tesa ad  identificare sostanze/preparati meno nocivi.
La valutazione dei rischi deve essere ripetuta almeno ogni 3 anni.
I lavoratori devono essere informati circa la natura dei rischi ed il modo di prevenirli.

inoltre il datore di lavoro

limita al minimo i lavoratori esposti anche isolando le lavorazioni ove si utilizzano tali agenti
assicura che gli agenti vengano utilizzati o non si accumulino in quantità superiore a quella  necessaria
progetta e sorveglia le lavorazioni evitando emissioni nell'aria o facendo sì che le emissioni  siano il più vicino possibile al punto di aspirazione localizzata
provvede alla misurazione degli agenti cancerogeni per verificare l'efficacia degli  aspiratori
elabora procedure di emergenza in caso di incidenti
assicura che la raccolta, immagazzinamento e lo smaltimento siano effettuate in condizioni  sicure
valuta con il medico competente misure protettive e particolari misure igieniche

esposizione accidentale

evacuazione immediata dei lavoratori
accesso riservato alle persone autorizzate
informazione all'organo di vigilanza ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sulle  misure adottate per ridurre le conseguenze dell'evento

accertamenti sanitari

sorveglianza sanitaria
in caso di accertamenti che presentino anomalie può essere previsto l'allontanamento dal  luogo di lavoro
qualora più lavoratori esposti allo stesso agente presentino gli stessi disturbi, deve essere  disposta una nuova valutazione di quel posto di lavoro compresa la misurazione della  concentrazione dell'agente cancerogeno nell'aria
deve essere predisposto un apposito registro per tutti i lavoratori potenzialmente esposti  tenuto dal Datore di lavoro aggiornato dal medico competente
Qualora il lavoratore cessi l'attività, il D.L. deve darne comunicazione immediata  all'organo di vigilanza (USL)

registrazione dei tumori

TUTTE LE FIGURE MEDICHE (MEDICI, ISTITUTI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI  PUBBLICI E PRIVATI..) CHE VENGANO A CONOSCENZA DI NEOPLASIE DI  POSSIBILE ORIGINE PROFESSIONALE DEVONO DARNE COMUNICAZIONE AL  ISPELS INVIANDO LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA E  ANATOMOPATOLOGICA CORREDATA DA ANAMNESI  LAVORATIVA.

 
Agenti biologici Art. 73

In tutte le attività in cui i lavoratori possano essere soggetti alla esposizione anche accidentale di microorganismi che possono causare intossicazioni, infezioni o allergie, il Datore di lavoro deve adottare determinate misure di prevenzione.
Sono suddivisi in 4 categorie in base alla pericolosità e al rischio di contagio
1) agente con poche probabilità di causare malattie all'uomo
2) agente con limitata probabilità di propagazione e per il quale sono disponibili misure di  profilassi e terapeutiche
3) agente che può causare malattie gravi e per il quale non sono disponibili misure di profilassi  efficaci
4) agente che può causare malattie gravi e con elevato rischio di propagazione nella comunità e  per il quale non sono disponibili efficaci misure di profilassi o terapeutiche
L'attività che espone a tali fattori di rischio deve essere comunicata, e con essa le misure di prevenzione adottate, all'organo di vigilanza;

il delegato alla sicurezza può accedere a tale documentazione.
il rapporto di valutazione deve essere redatto ogni volta che cambia  la natura della attivita' ed almeno ogni 3 anni

misure TECNICHE da adottare a tutela della salute
limitazione al minimo dei lavoratori esposti al rischio

progettazione adeguata dei posti di lavoro
utilizzazione del segnale del rischio biologico
studio di procedure per evitare e fronteggiare l'uscita di un agente   biologico
predisporre mezzi per raccolta e smaltimento di rifiuti

misure IGIENICHE da adottare a tutela della salute
servizi sanitari adeguati provvisti di docce e detergenti sanitari antisettici
spogliatoi con possibilità di riporre gli indumenti di lavoro separatamente dagli indumenti  civili
disinfestazione dei DPI dopo ogni utilizzo
sostituzione o riparazione immediata dei DPI
disinfestazione, pulizia o distruzione (se necessario) degli indumenti di lavoro ogni volta che il  lavoratore lascia il posto di lavoro
evitare l'assunzione di cibi, fumo e bevande nelle zone a rischio

sorveglianza sanitaria
I lavoratori esposti sono sottoposti a sorveglianza a cura del  medico competente e possono eventualmente essere  sottoposti
a vaccinazioni dopo aver ricevuto informazioni sui vantaggi o  meno della stessa

registri degli esposti agli eventi accidentali
-I lavoratori che effettuano attività con esposizione a rischi biologici rientranti nel gruppo 3?o  4? (più pericolosi) devono essere iscritti in apposito registro tenuto dal D.L. e aggiornato dal  medico competente.
-eventuali malattie o decessi devono essere comunicati all'ISPELS il quale tiene registri  appositi.

Elenco indicativo delle attività che espongono ad agenti biologici

1) attività in industrie alimentari
2) attività in agricoltura
3) attività a contatto con animali e prodotti di origine animale
4) attività nei servizi sanitari compresi unità di isolamento e post-mortem
5) attività nei laboratori veterinari, clinici e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi   microbiologica
6) attivita in impianti di smaltimento rifiuti e raccolta rifiuti speciali potenzialmente infetti
7) attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico
 
 
Sanzioni Art. 89


 


PER I DATORI DI LAVORO
E I DIRIGENTI
-non predispongono e non aggiornano le misure  di prevenzione al fine di garantire il massimo  livello di sicurezza possibile nell'ambiente di lavoro;
-se non adottano in generale misure di controllo per le situazioni di rischio di emergenza,  consentendo l'accesso nelle zone a rischio ai soli lavoratori appositamente addestrati
sanzioni analoghe per inosservanza delle norme relative a:
-Adeguamento Luoghi di lavoro,
-Inosservanza delle pause per i videoterminalisti
PER I SOLI DATORI DI LAVORO
Sono erogate sanzioni analoghe in caso di inosservanza di alcuni degli articoli relativi a:
-Dispositivi di protezione indiviuale
-Attrezzature di lavoro,
-Movimentazione manuale dei carichi,
-Agenti cancerogeni,
-Agenti biologici
ARRESTO DA 3 A SEI MESI O AMMENDA DA 3 MILIONI A 7 MILIONI
PER I DATORI DI LAVORO
E I DIRIGENTI

-se non designano i lavoratori facenti parte la   squadra antincendio e primo soccorso,
-se nell'adibire un lavoratore ad una mansione non tengono conto delle sue caratteristiche  fisiche,
-se non informa il medico della natura dei processi produttivi e dei fattori di rischio esistenti  in azienda
PER I SOLI DATORI DI LAVORO:
-sono erogate sanzioni analoghe nel caso in cui svolgendo essi direttamente i compiti dei  servizi di prevenzione e protezione non li effettuino secondo le norme,
.....inoltre nei casi in cui non garantiscano a ciascun lavoratore la formazione legata sui fattori  di rischio presenti nel ciclo produttivo

ARRESTO DA 2 A QUATTRO MESI O AMMENDA DA UNO A CINQUE MILIONI
IL DATORE DI LAVORO
in caso di inadempienza ad obblighi minori
SANZIONE AMMINISTRATIVA E PECUNIARIA DA UN MILIONE 
I PREPOSTI
-qualora nell'ambito del loro ruolo non garantiscano il necessario controllo sulla    applicazione delle norme previste dal Dlgs 626/94
ARRESTO FINO A DUE MESI O AMMENDA DA 500.000 A DUE MILIONI
PER I PROGETTISTI
GLI INSTALLATORI
 FABBRICANTI E COMMERCIANTI
-nel caso in cui vendano o concedano a noleggio, in uso o in locazione finanziaria macchine o  attrezzature o impianti non conformi alle norme vigenti
-sono previste anche sanzioni minori
ARRESTO FINO A SEI MESI O AMMENDA 15 MILIONI A SESSANTA MIILIONI
PER IL MEDICO COMPETENTE
-se non fornisce a ciascun lavoratore le  informazioni relative al risultato degli accertamenti sanitari

ARRESTO FINO AD UN MESE O AMMENDA DA 500.000 A TRE MILIONI
PER IL MEDICO COMPETENTE
-se non effettua gli accertamenti sanitari e non   esplica le attività connesse agli accertamenti stessi
ARRESTO FINO A DUE MESI O AMMENDA DA UN MILIONE A SEI MILIONI 
PER I LAVORATORI
-se non osservano le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai  fini della protezione collettiva ed individuale
-se non utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature , gli utensili, le sostanze e i  preparati pericolosi e, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonchè i dispositivi  di sicurezza;
-non utilizzano in modo appropriato i dispositivi di sicurezza messi a loro disposizione
- non segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze  dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere precedenti nonchè le eventuali condizioni di pericolo  di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle  loro conoscenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli dandone notizia  al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
-rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di  controllo
-non segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi   infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici
-se si rifiutano di far parte della squadra antincendio senza un giustificato motivo
Segue...........
AMMENDA DA 400.000 A 1.200.000
PER I LAVORATORI
compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza  ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
-non si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
-non contribuiscono assieme al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti,all'adempimento di  tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la  sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
-non si sottopongono a programmi di formazione o addestramento organizzati dal datore di  lavoro,
AMMENDA DA 200.000 A 600.000

PER I LAVORATORI
-nel caso non abbandonino immediatamente i luoghi  di lavoro in cui si sono verificate uscite  di agenti biologici o cancerogeni
-non segnalano immediatamente al datore di lavoro qualsiasi infortunio verificatosi per   fuoriuscita di un agente biologico
In tali zone possono accedere solo gli addetti agli interventi di riparazione ed altre operazioni  necessarie muniti di mezzi di protezione individuale.
AMMENDA DA 200.000 A 600.000
PER CHIUNQUE
-se si assumono cibi o bevande o si fuma nelle zone in cui esiste rischio di esposizione ad  agenti biologici o cancerogeni
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 100.000 A 300.000