Statuto
Art. 1 : COSTITUZIONE
E' costituita in Torino l' Associazione Culturale Senza Scopo di Lucro “ENZO FILIPPONE“.
L’Associazione ha sede legale in Settimo Torinese, Via Milano n.1, l’Associazione è apartitica, apolitica non ha fini di lucro.
Art. 2: I FINI
Associazione persegue i seguenti scopi:
- diffondere cultura musicale, artistica, sportiva nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
- allargare gli orizzonti culturali affinché si sappia trasmettere l'amore per la cultura musicale, artistica e sportiva come un bene per la persona e valore sociale.
Persegue, inoltre, finalità di solidarietà sociale in diversi campi quali formazione, sport dilettantistico, istruzione e attività musicali. A tale scopo, l'Associazione potrà, in particolare:
- promuovere l'interscambio culturale tra cittadini organizzando direttamente o indirettamente meetings, conferenze e convegni dibattiti, seminari, concerti attività sportive;
- favorire la possibilità di confronto fra differenti realtà creando momenti d'aggregazione;
- propagandare le proprie attività, creare gruppi di studio, organizzare seminari, riunioni, mostre e manifestazioni.
E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle elencate; essa potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie ed integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni e integrazioni.
L'Associazione è sottoposta al regime fiscale previsto per gli enti non commerciali dall'art. 87 comma 4 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917.
Art. 3: I SOCI
All'Associazione può appartenere qualunque persona di età non inferiore agli anni 18 che si rispecchi lo scopo dell’associazione di cui all’art. 2 e che dichiari di accettare lo statuto e si impegni ad osservare le deliberazioni degli organi sociali.
L'ammissione dei soci è di competenza del Consiglio Direttivo; il quale, in caso di mancato accoglimento della domanda, è tenuto a comunicare la motivazione all'interessato.
I soci sono tenuti a versare annualmente una quota in denaro stabilita dal Consiglio Direttivo.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La qualità di associato è preclusa a coloro che agiscono per scopo di lucro, per interessi ideologici o semplicemente conoscitivi in difformità alle finalità che si prefigge l'Associazione.
Tutti gli Associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dei regolamenti e dello statuto, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
I contributi associativi non sono rivalutabili e sono intrasmissibili, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte.
La qualità di associato si perde per decadenza o recesso e l'associato non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.
Decadono dalla qualità di socio gli associati in ritardo nel pagamento della quota associativa da undici mesi.
Possono essere esclusi, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, gli associati che:
- svolgano attività in contrasto con le finalità dell'Associazione;
- non ottemperino alle disposizione statutarie, agli eventuali regolamenti, o alle delibere assembleari e consiliari.
Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato all'Associato, il quale, entro 30 giorni dalla comunicazione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri mediante lettera raccomandata, da inviarsi al Presidente dell'Associazione.
Non è previsto alcun compenso per gli associati, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute, che siano autorizzate e debitamente documentate.
Art. 4: GLI ORGANI
Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Le cariche associative sono tutte elettive, non sono cumulabili tra loro e vi possono accedere tutti i soci.
Tutte le cariche sono ricoperte e svolte in forma di volontariato e non danno diritto ad alcuna remunerazione, salvo eventuali rimborsi di spese effettivamente sostenute e documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo .
Art. 5: L'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei Soci è l'organo normativo dell'Associazione ed è costituita dai soci regolarmente iscritti all'Associazione stessa.
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è presieduta dal Presidente o da persona legalmente intervenuta, designata dalla maggioranza dei presenti.
In Assemblea ogni associato ha diritto a un voto e può disporre di una solo delega di un altro socio.
L' Assemblea ordinaria elettiva è convocata ogni tre anni dal Presidente dell'Associazione.
L' Assemblea per l'approvazione dei bilanci consultivo e preventivo è convocata annualmente dal Presidente entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L' Assemblea può altresì essere convocata in via straordinaria, su delibera del Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno il 30% (trenta per cento) dei soci iscritti all'Associazione ovvero su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti.
L'avviso di convocazione delle Assemblee deve essere inviato a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, mediante lettera, posta elettronica o fax.
Della convocazione dell'Assemblea deve altresì essere data pubblicità mediante pubblicazione dell'avviso nella sede dell'Associazione ovvero sull'organo di stampa ufficiale dell'Associazione o sul sito Internet.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, e dell'ordine del giorno.
Delle riunioni delle Assemblee viene redatto un verbale, che viene inviato a tutti gli associati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici.
L'Assemblea:
- discute e approva la relazione del Presidente;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- ogni tre anni elegge separatamente i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera sulle modifiche dello Statuto e degli eventuali Regolamenti;
- delibera sul trasferimento della sede legale dell'Associazione;
- delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- delibera su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno il 30% (trenta per cento) degli associati o dal Collegio dei Revisori dei Conti, con lettera al Presidente da loro sottoscritta.
Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria risultano validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno degli iscritti in regola con la quota associativa e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti e per alzata di mano, salvo che almeno un terzo dei presenti richieda la votazione a scrutinio segreto.
Per l'approvazione delle modifiche statutarie l'Assemblea risulta validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi degli iscritti in regola con la quota associativa e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti: le deliberazioni devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
Per ciò che concerne i rinnovi delle cariche sociali e le modifiche dello Statuto e degli eventuali Regolamenti e sullo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera sempre a scrutinio segreto.
Art. 6: IL PRESIDENTE
Il Presidente dell'Associazione rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione stessa.
Viene eletto ogni tre anni dal Consiglio Direttivo con votazione a scrutinio segreto: in caso di parità fra due o più candidati, si procede a una votazione di ballottaggio.
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne dirige i lavori e dà impulso a tutte le attività sociali.
Il Presidente è coadiuvato dal Vice Presidente nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo, nella prima riunione dopo l'Assemblea elettiva e che, come il Presidente, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Presidente il Consiglio Direttivo provvede, entro 30 giorni, all'elezione di un nuovo Presidente.
Il Presidente può delegare a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via temporanea o permanente.
Art. 7: IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e ne promuove l'attività ordinaria in conformità alle decisioni dell'Assemblea.
Amministra il patrimonio ed i fondi sociali.
Si compone di 6 membri eletti, ogni tre anni, dall'Assemblea dei Soci con votazione a scrutinio palese.
Nel caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso di un consigliere gli subentra il socio che segue nella graduatoria di votazione.
Si configura la decadenza di un consigliere nel caso di tre assenze consecutive, non giustificate, alle riunioni del Consiglio: anche in tal caso gli subentra il socio che segue nella graduatoria di votazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente ogni due mesi e, straordinariamente, su richiesta di almeno cinque consiglieri o del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno cinque consiglieri, presenti personalmente o per delega, tranne che nella riunione che deve procedere alla nomina delle cariche di cui al comma 4, nella quale è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. Ogni consigliere presente può avere una sola delega di un altro consigliere assente.
Il Consiglio delibera a maggioranza semplice con voto palese, salvo che almeno un terzo dei presenti richieda la votazione a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Per la nomina delle cariche di cui al comma 4 la votazione avviene sempre a scrutinio palese.
Art. 8: IL SEGRETARIO
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo nella prima riunione dopo l'Assemblea elettiva. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo; ne cura il loro invio, così come quello delle convocazioni del Consiglio stesso, ai Consiglieri, ai revisori dei Conti e ai Probiviri.
Conserva i libri associativi non contabili; sovrintende alle formalità connesse con la presentazione delle candidature alle cariche sociali e svolge ogni altra funzione che gli sia affidata dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.
Art. 9: IL TESORIERE
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo nella prima riunione dopo l'Assemblea elettiva. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. E' responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione, nonché della gestione e dell'impiego del patrimonio, secondo le norme delle Statuto e le direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In particolare, il Tesoriere cura:
- annualmente la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- la riscossione delle quote associative;
- la documentazione contabile dell'Associazione;
- la riscossione di somme attribuite a qualunque titolo all'Associazione da soggetti pubblici (in particolar modo da Comuni, Province o Regioni) o privati, con facoltà di rilasciare la relativa quietanza liberatoria;
- il pagamento di somme dovute a qualsiasi titolo dall'Associazione, con obbligo di chiedere la relativa ricevuta, fattura o quietanza liberatoria.
Art. 11: IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è l'organo giurisdizionale dell'Associazione ed è composto di tre membri titolari e due supplenti, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci con votazione a scrutinio segreto. Sono eletti membri effettivi i primi tre in graduatoria e membri supplenti i successivi due. In caso di vacanza di un suo componente gli subentra chi segue nella graduatoria di votazione.
Nella sua prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dall'elezione, elegge tra i suoi componenti effettivi un Presidente, che, se temporaneamente impedito, verrà sostituito dal membro effettivo più anziano di età.
La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altro incarico sociale.
Al Collegio dei Probiviri spetta l'interpretazione dello Statuto, ai fini di una sua esatta applicazione, ed ogni decisione in unica istanza per dirimere controversie per l'attribuzione delle funzioni fra gli organi sociali e per regolare la disciplina interna dell'Associazione.
Il Collegio dei Probiviri decide, in seconda e definitiva istanza, sull'esclusione dei soci.
Art. 12: IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile dell'Associazione ed è composto di tre membri titolari e due supplenti, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci con votazione a scrutinio segreto. Sono eletti membri effettivi i primi tre in graduatoria e membri supplenti i successivi due. In caso di vacanza di un suo componente gli subentra chi segue nella graduatoria di votazione.
Nella sua prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dall'elezione, elegge tra i suoi componenti effettivi un Presidente, che, se temporaneamente impedito, verrà sostituito dal membro effettivo più anziano di età.
Il Collegio vigila sull'amministrazione dell'Associazione e del patrimonio sociale ed esegue i controlli contabili.
Annualmente svolge una relazione all'Assemblea ordinaria dei soci sui bilanci preventivo e consuntivo.
La carica di Revisore dei conti è incompatibile con ogni altro incarico sociale.
Art. 13: ELEZIONI
Le cariche sociali vengono rinnovate ogni tre anni, a seguito di convocazione ordinaria dell'Assemblea dei Soci.
Le candidature alle cariche sociali devono essere depositate presso la Segreteria dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, indetta per le elezioni.
Il seggio elettorale è composto da tre membri nominati dall'Assemblea fra i soci che non siano candidati ad alcuna carica sociale.
Il Presidente del seggio elettorale, prima di consegnare la scheda, controlla la qualità di socio dell'elettore e l'avvenuto pagamento della quota sociale.
E' ammessa la votazione per delega scritta ad altro socio, nella misura di una per ogni socio presente all'Assemblea.
In caso di parità di voti fra due o più candidati, si procederà ad una votazione di ballottaggio.
Art. 14:IL PATRIMONIO
Il patrimonio è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti di associati o terzi.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- dalle quote degli associati, che non sono trasmissibili, né soggette a rivalutazione ed il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo;
- da contributi straordinari degli associati, che potranno essere volontari o richiesti in seguito a deliberazione dell'Assemblea, in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione;
- dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche, private e pubbliche;
- dai proventi conseguiti nell'eventuale esercizio di attività connesse a quelle istituzionali;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione.
E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di Enti non commerciali od ONLUS, che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente strumentali ovvero per costituire riserve vincolate a tale scopo.
Art. 15:IL BILANCIO
L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio dell'Associazione, che sarà costituito di due parti: il conto preventivo e quello consuntivo.
Entrambi devono essere accompagnati da una relazione dei Revisori dei conti ed approvati annualmente dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.
Art. 16:LO SCIOGLIMENTO
L'Associazione ha durata illimitata e si estingue per le cause previste dall'art 27 c.c., ovvero per delibera dell'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori e deliberando in ordine alla devoluzione del patrimonio.
In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano, dopo l'esaurimento della liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 17:STATUTO
Le modifiche dello Statuto sono competenza esclusiva dell'Assemblea, secondo quanto stabilito dall'art. 5.
Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate, almeno 45 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al Segretario, che provvederà ad inviarle ai soci insieme con la convocazione dell'Assemblea.
L'attuazione del presente Statuto potrà essere demandata ad un apposito regolamento.
Art. 18:SIMBOLO
L’Associazione “ENZO FILIPPONE” trae origine dalla testimonianza dello stesso Architetto per la passione nella realizzazione dei suoi progetti, per tutte le forme culturali e sportive come elementi di accrescimento umano, morale e sociale.
Il simbolo che contraddistingue l’Associazione sarà costituito dal profilo caricaturale di Enzo con la sua chitarra seduto su una pila di libri, un pallone posto sotto il suo piede destro ed a fianco righello e squadretta. Gli elementi rappresentati costituiscono il connubio tra l’amore per il suo lavoro e la passione per la cultura, lo sport e la musica.
Art. 19:RINVIO
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano