REGIONE BASILICATA
Legge Regionale
12 Settembre 2000, n. 57

Usi civici e loro gestione in attuazione della Legge 16 Giugno 1927, n. 1766 e del Regio Decreto n. 332/1928


Omissis

Articolo 15

Prodotti spontanei del suolo

1.La raccolta dei funghi epigei (tartufi) sui demani civici è riservata ai titolari dei diritti, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752.
2.La raccolta dei funghi epigei e degli altri prodotti del suolo è disciplinata dalla Legge 23 Agosto 1993, n. 352 e dalle Leggi Regionali in materia.

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