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IL CONCORSO UNIVERSITARIO DEL 1984 / '87: QUANDO IL POTERE LEGISLATIVO VIENE PIEGATO A COPERTURA DELLE LOGICHE  SPARTITORIE BARONALI

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Si riporta per “memoria storica” la lettera circolare del 15 novembre 1988 (da noi inviata a tutti i Soci dell’AIDLASS) denunziante le “vergogne accademiche” che macchiano a tutt’oggi indelebilmente l’immagine (non già l’ inesistente  coscienza) di taluni nostri giuslavoristi in cattedra .  
« Roma, 15 novembre 1988
Ai Colleghi Soci AIDLASS
Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale
(Loro Sedi)
In anteprima sulla pubblicazione in apposita Rivista, ci sembra utile trasmettere ai Soci copia di una nota afferente, lato sensu, alla nostra disciplina.
Con i più cordiali saluti,
f.to Mario Meucci
all.nota »

« Nota: COME PIEGAR LA LEGGE AD USANZE E CIRCOSTANZE…

1.     E' tutt'altro che disdicevole che una rivista giuridica - non solo seria ma anche libera - offra al lettore considerazioni metagiuridiche ed in prosa non necessariamente seriosa nell'intento bonario di "castigar celiando ..." comportamenti e bizzarrie di primi attori, comparse e saltimbanchi, danti forzatamente spettacolo sotto l'ampio tendone del circo dei giuslavoristi, latamente intesi.  Quanto ci accingiamo a riferire evoca alla memoria taluni proverbi popolari che offriamo in libertà. Da un lato quelli che recitano:"tutte le volpi alla fine si ritrovano in pellicceria", "ogni gallina raspa per sé, per i suoi pulcini e per quelli più vicini" (con la variante "ognuno tira i carboni sotto la sua focaccia"); dall'altro quelli per cui:  l'aver titoli non è lo stesso che aver meriti", "fra tutti i debiti, il disprezzo è quello che si paga più volentieri", "chi ha avuto il gusto, si prenda il disgusto", e cosi via.

La storia ruota attorno ad una nostra "incauta" - sebbene da taluni sollecitata - partecipazione ad un concorso universitario (indetto con d.m. del 24.5.1984) nella disciplina lavoristica, coltivata con onestà intellettuale sin dall'epoca dell'assistentato universitario alla cattedra fiorentina di diritto del lavoro.  Partecipazione eminentemente tesa - in ipotesi di giudizio di idoneità - non tanto ad onerarci nuovamente, alla soglia dei 50 anni, dei disagi da migrazione tra la sede di residenza e le località (normalmente) isolane di assegnazione e, contemporaneamente, sottrarre ai più giovani questa prerogativa più consona alle energie dell'età, quanto a vederci riconosciuti gli sforzi e l'impegno tramite un mero e moralmente appagante giudizio favorevole, del quale non siamo invece stati gratificati dall'apposita Commissione giudicatrice.

Va premesso che la nostra disciplina lavoristica - quantunque non dissimilmente dalle altre - non sembra brillare per cristallinità valutativa, a quanto risulta (anche) dall'opinione di un addetto ai lavori (prof. Giuseppe Suppiej) per il tramite della propria relazione di minoranza coraggiosamente redatta quale Presidente della Commissione giudicatrice (completata dai Proff.ri Ghezzi, Giugni, Persiani, Treu) nel concorso a professore straordinario di diritto del lavoro del 13-18 gennaio 1986, immediatamente precedente al nostro.  Nella citata relazione, isolatamente sottoscritta, così si legge: "Con riferimento ai risultati complessivi del concorso, il Presidente della Commissione esprime l'avviso che la maggioranza della Commissione stessa abbia finito con l'adottare le proprie finali determinazioni alla stregua di un criterio illegittimo, quale quello di considerare elemento sufficiente per un giudizio di maturità l’opinabile affidamento di produzione scientifica futura, anziché il possesso di titoli acquisiti. L'adozione di questo criterio ha condotto, in sede di giudizio comparativo e sulla base di contestabili scelte di merito, a posporre candidati di sicura esperienza scientifica e didattica, documentata da titoli di rilievo, a giovani studiosi in via di formazione e dalle capacità non ancora adeguatamente dimostrate.  In concreto poi il Presidente ritiene di dover constatare che l'adozione di quel criterio ha condotto all'inclusione fra i vincitori di alcuni studiosi appartenenti all'area culturale dei commissari di maggioranza e all'esclusione di altri candidati estranei a quell'area, così da autorizzare l'impressione che il criterio abbia potuto essere funzionalizzato a tale risultato, gettando un'ombra sull'imparzialità stessa della Commissione” (in Giornale di diritto del lavoro e relazioni industriali, n. 28/1985, p. 395, seguita dalla replica della relazione di maggioranza).

2.     Nel periodo in questione (1987) - ed in questo contesto - chi scrive si trovava sotto valutazione, per 7 posti di professore associato della stessa disciplina (di cui al precitato concorso del maggio 1984), da parte di una Commissione composta - per la cronaca - dai Proff.ri Carinci, M.L. De Cristofaro, Ghera, Mariucci, L. Spagnuolo Vigorita.

Assieme ad una sessantina circa di altri partecipanti ne uscimmo ricusati per titoli mentre risultarono vincitori i candidati Bortone, Caruso, Gaeta, Liebman, Vallebona, Varesi, Zanelli, taluno dei quali - articoli a parte - con le uniche (o più) meritevoli pubblicazioni monografiche edite al pubblico posteriormente ai termini di scadenza previsti dal decreto concorsuale.  Poiché ci sembrò evidente (in ragione anche della notorietà di altri colleghi esclusi) la reiterazione del criterio selettivo denunciato dal Prof. Suppiej, chi scrive ritenne coerente con i propri principi e con il proprio comportamento socio-aziendale che lo ha sempre visto indisponibile a farsi "uomo di mondo" (nell'accezione deteriore ed ammiccantemente furbesca che alla locuzione si accompagna) sanzionare indirettamente l'operato della Commissione, con l'invalidazione della sua costituzione sostenendo l'erronea inclusione, tra i sorteggiati, del Prof. Gino Giugni (a malincuore, come lo stesso ben sa! stante la mia comunicazione del 28/4/1987 (all. 1), in ragione del suo stato di aspettativa obbligatoria per carica parlamentare. L'adito Tar del Lazio, con decisione dell'11 dicembre 1987, n. 1960 (in Foro it. 1988, III, 270) nell'accogliere il nostro ricorso, statuiva l'illegittima costituzione della Commissione posta in essere dal Ministero della Pubblica Istruzione, dichiarava la caducazione dei vincitori e prescriveva la rinnovazione del concorso. Identico principio affermava, in via definitiva, il Consiglio di Stato, in data 10 febbraio 1988, n. 178 (ibidem 1988, III, 269) per altro precedente ricorrente nella disciplina di diritto ecclesiastico.

Sennonché ad evitare giustappunto la rinnovazione del concorso (di diritto del lavoro) - ed in tal modo precludendo al potere giudiziario l'autonomo esercizio delle prerogative costituzionalmente sancite dall'art. 104, 1° comma, Cost. - il Sen. Arduino Agnelli (PSI), un filosofo non certo "critico della ragion pratica", si faceva promotore di un d.d.l. di interpretazione autentica della normativa universitaria sulle incompatibilità per gli accademici in aspettativa ex lege (parlamentari, membri della Corte Costituzionale, del C.S.M., ecc.) volto a far dichiarare spettante al "professore parlamentare" la partecipazione alle Commissioni giudicatrici. Peraltro limitatamente alla tornata contrattuale invalidata (di cui al concorso del maggio 1984), atteso che a far data dal dicembre 1985 la legge n. 705/1985, con intenti di ampliamento delle prerogative dei docenti in aspettativa ed attraverso l'innovativo conferimento del solo diritto di elettorato attivo, sanciva ex adverso per il futuro (e confermativamente per il passato) la carenza del diritto di elettorato passivo.  Dai resoconti dell'iter parlamentare del d.d.l. Agnelli (discussioni in sede di Commissione) risulta come, nonostante “ l'imbarazzo della Sen. Alberici (PCI) ad affrontare il tema dei concorsi universitari con misure di accomodamento ... “ (res. seduta 11 maggio 1988) nonché le analoghe perplessità del Sen. Spitella (DC) circa "la retroattività delle disposizioni in esame" (res. seduta 11 maggio 1988), il Sen. Covatta (Sottosegretario PSI al Ministero della Pubblica Istruzione) ne abbia attivamente caldeggiato la sollecita approvazione sia garantendo  l'assenso del Governo" sia sostenendo che il provvedimento s'imponeva per "chiarire una grave situazione di incertezza giuridica, determinata da una serie di decisioni giurisdizionali, nessuna delle quali peraltro ancora passata in giudicato" (res. seduta 1 giugno 1988).

La storia necessita di talune puntualizzazioni e considerazioni.

La normativa innovanda dal d.d.l. Arduino Agnelli (e compagni occulti) era esente da orientamenti giudiziari contrastanti - la cui difformità non solo legittima ma, in linea di principio, rende auspicabile l'imparziale intervento legislativo - per essere, all'opposto, caratterizzata da una uniformità interpretativa motivatamente assertrice dell'incompatibilità del docente parlamentare alla formazione delle Commissioni giudicatrici.  In tal senso Tar Lazio 14 febbraio 1987, n. 268, Tar Lazio 11 dicembre 1987, n. 1960, Consiglio di Stato 10 febbraio 1988, n. 178, (in Foro it., cit. con nota adesiva) i cui orientamenti così suonano: “…al docente universitario posto in aspettativa ex art.13 d.p.r. n.382/1980 sono preclusi non solo l'attività didattica e di valutazione dei discenti, ma anche l'assunzione di cariche e uffici accademici, la partecipazione ad organi collegiali e l'elettorato attivo e passivo, atteso che l'aspettativa inibisce in via generale oltre che di prestare servizio, anche di esercitare qualsiasi funzione connessa all'ufficio; si è anche sottolineato come questo modo di intendere la norma corrisponda alla sottostante ratio, che è quella di lasciare al docente la massima disponibilità d'impegno per l'adempimento dei compiti inerenti alla carica pubblica e di evitare che da questa possano derivare condizionamenti o interferenze nello svolgimento delle attività istituzionali universitarie".

Addizionalmente appare poi grave che il rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione Sen. Covatta, nella seduta del 1 giugno 1988, abbia omesso di dar conto ai membri della Commissione dell'interpretazione fornita alla norma - ben 4 mesi prima - dal Consiglio di Stato, con sentenza definitiva, asserendo all'opposto l'inesistenza di sentenze passate in giudicato.  A meno di ipotizzare (benevolmente) una deprecabile quanto inammissibile disinformazione - in capo al rappresentante del dicastero cui il massimo Organo di magistratura amministrativa aveva indirizzato la propria vincolante interpretazione - l'errata affermazione non si sottrae al sospetto dell'uso strumentale o ad effetto, cioè a dire dell'essere tesa a dissipare le perplessità da altri parlamentari manifestate.

3.      In questa kermesse, il 5 agosto 1988 - secondo la migliore tradizione della scelta temporale nel bel mezzo della ottundente calura estiva - il d.d.l. Agnelli diveniva legge retroattiva di interpretazione autentica (rectius di sanatoria intuitu personae, per plurime sistemazioni) col n. 341, in G.U. 12 agosto 1988, n. 189.

Nel conferire una inammissibile prevalenza agli interessi dei vincitori sub condicione - rispetto al singolo cittadino che abbia esercitato (e con successo) il legittimo diritto di azione giudiziaria ex art. 24 Cost. - la leggina interferiva massicciamente su un giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato, nell'ottica chiarissima di impedirgli la reiterazione, per la fattispecie, del già palesato orientamento. Con buona pace del principio - cardine degli ordinamenti democratici, riposante sulla non interferenza fra i poteri istituzionali, espressamente codificato, per il giudiziario, nell'art. 104, 1° co., Cost.  Al tempo stesso garantiva impunità in contrasto con il principio della responsabilità ex art. 97 Cost. al "somaresco" operato dei pubblici funzionari del Ministero della P.I., sia sub specie dell'incapacità di desumere le naturali conseguenze giuridiche da istituti di carattere generale (quali l'aspettativa) sia nella forma dell'intollerabíle pigrizia a ricorrere, nel dubbio, all'organo di consulenza giuridico-amministrativa costituzionalmente approntatogli dall'art. 100 Cost., cioè a dire al Consiglio di Stato.

Il tutto, peraltro, in armonia e sulla tollerata scia di analoghi quanto poco edificanti precedenti tra cui emblematicamente spicca - in quest'epoca di basso impero e di sorde coscienze - la leggina n. 112/1980 (anch'essa praticante l'escamotage dell'interpretazione autentica, per conseguire una retroattività di ben 33 anni!) con cui venne sancita la natura privata, in luogo della pubblica, degli Istituti di patronato di cui al d.l.c.p.s. n. 804/1947, al solo e notorio scopo di sottrarre i loro incauti amministratori dal reato di peculato (v. ordinanza di remissione alla Corte cost. in Foro it. 1981, II, 129, nonché la nota di vibrante valore morale del tragicamente scomparso A. Lener, a Corte cost. 9 novembre 1982, n. 195, ibidem 1982, I, 2693).

  4.  Chi scrive ritiene che il mero resoconto sopra riferito sia sufficientemente illuminante, limitandosi solo a rivendicare la piena responsabilità  della cronaca e dei correlativi giudizi di valore a "salvaguardia" ... della continuità della rivista ospitante! Ove quest'ultima precisazione ha il sapore solo apparente di una battuta, poiché è istruttivo ricordare ai lettori più giovani che analoghe manifestazioni della libertà costituzionale di opinione - invero in forma di una non benevola, eccessivamente schietta e "papiniana" recensione del Prof. Carullo ad un libro barese del risalito in capitale Prof.  Ghera (in Riv. dir. lav. 1979, I, 716) - provocò la solidale reazione dell'establishment della Rivista di diritto del lavoro, la conseguente caducazione del Prof.  Carullo che ne era stato il fondatore e direttore (per 32 anni), la temporanea cessazione della stessa ed il suo passaggio di mano (con integrazione nel titolo e nuova veste grafica) prima al compianto Prof. Cessari ed ora al Prof.  Pera.

Rileggendo quanto amaramente ebbe a deplorare all'epoca Carullo (in Riv. dir. lav. 1980, 1, 341) non sembra fuori luogo, pur con gli adattamenti del caso alla nostra fattispecie, far proprie le di lui parole: “lo sdegno ed il disgusto sopravanzano la nostra passione e la nostra pazienza, che pur non sono piccole; comunque nell'Italia di oggi (anche nell'Italia delle caste e dei baroni) ci sono altre modalità, altre sedi ed altri mezzi per continuare la nostra azione" ed il nostro impegno nel campo  col ruolo di “battitori liberi”, senza renderci gregari e portaborse di capi-cordata per poter sedere in scranno a schiena curva.

Infine, sportivamente, ci complimentiamo con l'arroganza del potere che ancora una volta è riuscito a privare il diritto dell'etica che lo dovrebbe animare ed elevare al di sopra della funzione di mero strumento per tutti gli usi, anche i più scoperti e i meno confessabili.

(All. 1, lettera a Giugni)

  Mario Meucci
Roma 15 novembre 1988 »
 
 
P.S. - La Corte costituzionale investita dal Tar del Lazio dell'esame di costituzionalità della "leggina amicale" per plurime sistemazioni (n. 341/1988), ne avallava, con una insussistente ricostruzione della genesi e della ratio, il contenuto, mediante sentenza n. 451 del 13/12/1991.
A venti anni di distanza (12.10.2007) un'analoga leggina (approntata anch'essa da giuslavoristi, sic!) di interpretazione autentica, con effetti retroattivi, è stata rimessa da Cass. 12.10.2007 n. 21439 all'esame della Corte costituzionale per interferenza del potere legislativo sul giudiziario (indipendente ex art. 102 Cost.).
Ancora nel 2008 (precisamente il 22.9.2008), la Corte d’Appello di Bari e la Corte d’Appello di Genova rimettevano all’esame della Corte costituzionale un addizionale esempio di interferenza del potere legislativo sul giudiziario - costituito dall'art. 21 comma 1 bis della legge n. 133/2008 che ha introdotto l'art. 4 bis comma 1 nel testo del D. L.vo 368/01, cd. «norma antiassunzione precari con cause pendenti» – sulla base dei dati normativi dell’ordinamento italiano e comunitario che inibisce queste pratiche mai dismesse, dati inequivocamente rinvenibili nella seguente motivazione: «La norma denunciata pone poi seri dubbi di costituzionalità con l'art. 117, co. 1, Cost. (secondo cui fa potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali), in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali del 4/11/1950, resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848. La norma della Convenzione, alla quale lo Stato italiano si deve conformare, nell'affermare che ogni persona ha diritto ad un giusto processo dinanzi ad un Tribunale indipendente ed imparziale, impone al potere legislativo di non intromettersi nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla risoluzione di una controversia o di una determinata categoria di controversie in corso. In proposito la CEDU ha affermato che "il principio della preminenza del diritto e la nozione di equo processo consacrati dall'art. 6 CEDU si oppongono, salvo per imperiose esigenze di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia con lo scopo d'influenzare la risoluzione giudiziaria di una causa" (par. 126 sentenza CEDU Grande Camera nella causa Scordino c. Italia, 29.3.2006): nel caso in esame vengono proprio mutati per factum principis i diritti sostanziali a tutela dei quali si è agito in giudizio, senza che ricorrano quelle "imperiose ragioni d'interesse generale" richieste dalla CEDU come condizione per superare il divieto d'ingerenza». Argomentazioni automaticamente trasferibili alla leggina di cui si fece promotore - quale “peone” allo scoperto - il Sen. craxiano Agnelli, per conto di un “mandante” e di un “co-estensore” del tutto interessato, a  noi e agli accademici giuslavoristi ben noti.
Le nefandezze proseguono senza ritegno alcuno, insensibili a qualsiasi pubblica denuncia ed al decorso del tempo, con promozioni a cattedra riservate a figli, parenti ed amanti (dando vita a quei fenomeni designati con i sostantivi di "parentopoli", "familismo accademico", "baronaggio amorale" e simili) recentemente documentati ed esaminati in forma scientifica dal Prof. Roberto Perotti, nel libro "L'Università truccata", Einaudi, 0ttobre 2008.
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La denuncia sopra riportata ebbe un seguito sul quotidiano “La Repubblica” (lettere al Direttore) del 18 gennaio 1989, inserendosi nel panorama delle analoghe plurime denunce (iniziate dal Prof. Giuseppe  Carlo Marino nel suddetto quotidiano del 24.12.1988) in ordine alla “non trasparenza dei concorsi” ed alla “vincita dei raccomandati” che riempì intere pagine del quotidiano, la cui campagna moralizzatrice durò fino al settembre 1989, suscitando l’ostilità ed il livore baronale accademico ed offrendo al grande pubblico uno “spaccato” sinora tanto noto quanto ristretto ai soli “addetti ai lavori”.

Intanto  la Rubrica annuale di recensione della dottrina giuslavoristica  del “Giornale di diritto del lavoro e relazioni industriali” (diretto da Gino Giugni) – che nel 1982 aveva recensito un  libro del Meucci  (edito nell'anno) con queste parole: “ Una trattazione teorico pratica dei diritti sindacali, con soluzioni di notevole equilibrio, viene offerta da Meucci  (Diritti sindacali in azienda, Giuffrè,  Milano )…con occhio attento alla giurisprudenza…” – nel 1987 concludentemente “vira di bordo” e così si esprime: “La monografia sulle rappresentanze sindacali è di Meucci (Le rappresentanze sindacali nell’impresa, Giuffrè, Milano, pp.412), in verità molto chiara ed accurata, anche se non rivelatrice delle squisite qualità scientifiche che l’a. lamenta, con lettere circolari, posta al direttore, e ricorsi amministrativi, essere state illecitamente disconosciute”.

Alla denunzia dell’arbitrio e del malcostume di cui  alla lettera ai Soci AIDLASS del 15 novembre 1988, chi scrive suscitò tre tipi di reazioni:

       a)  nessuna forma di solidarietà da parte della maggioranza dei “portaborse”;

       b)  una solidarietà “nascosta” dei pavidi in cattedra con lettere del seguente tenore “ho ricevuto la tua del 15 novembre 1988 e te ne ringrazio; con l’occasione mi permetto di segnalarti di aver cambiato indirizzo”, con la variante “è esatta la Sua doglianza ma purtroppo il tutto si inquadra in questa epoca dove tutto è sfumato e pieno di misteri” (sic!);

c)  una solidarietà palese e critica dell’ inverecondo sistema, così esplicitata: “per il concorso degli associati abbiamo avuto la ‘lex interpretativa X.Y. (articolo unico: “Le regole… valgono per tutti, ma non per me”); per gli ordinari, abbiamo ora il ‘decretum singulare X.Y.’ (articolo unico: “La lotteria nazionale vale per tutti, ma non per me e per gli amichetti miei, che ci facciamo un’estrazione intima”). C’è grande attesa per la definitiva ‘Constitutio  X.Y.’ (articolo unico: “Il diritto del lavoro sono me”)! Se tanto non ci è bastato, ci è stato perlomeno di indubbio conforto nella trista vicenda.

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(a buon intenditor ... poche parole)

A distanza  di 38 anni dalla mia vicenda, il sistema clientelare-mafioso di assegnazione delle cattedre da parte dei baroni ai propri allievi portaborse viene scandagliato nell'inchiesta effettuata dalla trasmissione di Rai tre, "Presa  diretta" (di Riccardo Iacona), del febbraio 2022, reperibile su Rai Play a questo link:

https://www.raiplay.it/video/2022/02/Presa-diretta-Il-sistema-Universita---Puntata-del-07022022-bf3b1345-3af8-43c0-b477-8baf97b55370.html

SPIGOLATURE SUL METODO DI GUADAGNARSI UN POSTO IN CATTEDRA NELLE UNIVERSITA’ ITALIANE

 
Leggiamo dal supplemento settimanale “Il Venerdì” de “La Repubblica” di qualche mese fa (anno 2001) - in un articolo denominato “Campus di battaglia”, di Attilio Giordano - che: “Gli accademici hanno saputo aggirare qualsiasi legislazione e stabilire comunque chi doveva entrare nella loro cerchia. Il che sarebbe più che legittimo, anzi forse ovvio, se fosse dichiarato apertamente…”. Giordano riporta poi le dichiarazioni di una docente italiana di una famosissima Università europea secondo cui :”…in Italia …si vince (ovviamente nei concorsi a cattedra) per una serie di motivi che vanno dall’assoluto stato di schiavitù nei confronti del proprio ordinario alle reali capacità scientifiche: tra questi due estremi c’è una selva intricatissima di possibilità mediane”.
“Dio difficilmente riuscirebbe ad ottenere una cattedra – racconta  Umberto Eco - perché ha scritto un solo libro, per di più in ebraico, senza bibliografia e non stampato da una casa editrice universitaria. Gesù, invece, sarebbe il re dei baroni, essendo riuscito a mettere in cattedra il suo allievo (Pietro) senza che avesse scritto una riga e subito a Roma .

 

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Riferiamo poi il gustoso bozzetto, emblematico del costume sopradescritto da Giordano, scritto nel 1980 da Eldo Chericoni, nell’articolo “Dottrinari” nel suo volumetto “Confetti parlanti” (Roma, 1980, pag. 69):
"I dottrinari sono la peste delle nazioni" (dal Rigutini e Fanfani, 1893).
Ma anche questo apoftegma ha subito, col tempo e con la prolificazione delle Università, la sua metamorfosi.
Come si diventa dottrinari?
Sostanzialmente è facile, quanto a metodologia, pur variando la «procedura» da posto a posto e da uomo a uomo; e non si richiede una” mentis acies”.
La metodologia è tuttavia la stessa: avuto l'incarico da un dottrinario di scrivere una monografia, l'aspirante deve «curare» la bibliografia nel senso di riportare tutte, o quasi, le opere del dottrinario, anche quelle che non hanno niente a che vedere col tema.  Poi deve individuare gli amici del dottrinario in rigido ordine gerarchico, da Herrschaftsverbaud, e riportare le opere di quelli, in misura proporzionale alla gerarchia.
Questi criteri debbono trovare la loro esaltazione nelle «Note a piè di pagina», sì che si possa «visualizzare», attraverso le citazioni l'importanza del dottrinario in “subiecta materia”, come si suol dire. Le Note, è ovvio, debbono altresì riportare ampi stralci della prosa del dottrinario, mentre per gli amici di quest'ultimo è sufficiente la citazione.  Dei nemici, non dico una citazione, nemmeno una parola.
Nel testo, l'aspirante non può assolutamente proporre idee proprie, ma scrivere sempre che l'idea è del soprastante dottrinario, anche se non lo è, e citare lo stesso dottrinario nella «Nota a piè di pagina».  Se l'aspirante abbonda, tanto meglio.
Il coordinamento tra il testo e le «Note» richiede una certa dose di malizia, all'insegna delle «Istruzioni secrete della Compagnia di Gesù» (le Secreta Monita Societatis Jesu), per creare il tessuto connettivo fra il tema e le opere del dottrinario, soprattutto nei vuoti d'idee (o di dottrina); ma, laddove è proprio impossibile citare il dottrinario perché questi non aveva mai pensato o scritto sul tema, ricorrere alle «problematiche», all'«ermeneutica» e cioè alle metafore per inserire comunque il nome del dottrinario, senza riferimento specifico, ma con la sperimentata formula: (Pinco Pallino, op. cit.).
Quanto allo stile, beh deve far sentire la soggezione e l'ossequio verso il dottrinario in forma atavica, perché il dottrinario è molto, molto più del padre dell'aspirante. E’ un legame che spesso continua oltre la vita del dottrinario con quelle opere che si intitolano: «Scritti in memoria di...».
Insomma i dottrinari sono «gente» che vivono, diceva Amerigo Bartoli, «come se dovessero vivere sempre».
Con questo primo lavoro, che richiede perspicacia e avvedutezza, l'aspirante accademico entra nel «circuito» delle citazioni, che è la base del «sistema dottrinario»: lo stesso dottrinario citerà l'aspirante in qualche opera, gli amici del dottrinario si conformeranno nelle citazioni, et voilà, il circuito è aperto e il nome affermato.
Articoli su riviste specializzate, studi e monografie a spese degli Istituti Universitari (gli Istituti Universitari esistono solo per questa funzione di élite), scritti con gli stessi criteri, consolideranno l'aspirante nel circuito, tanto da esser accolto nel sistema, e da divenire perciò, a sua volta un dottrinario.
Questo tipo di attività non è «esaustivo», come si suol dire in dottrina, di per sé stesso; deve necessariamente essere integrato dall'attività che concerne la «persona» del dottrinario: ad esempio, farsi trovare nei momenti opportuni «dietro» il dottrinario in atteggiamento adeguato e assorto, svolgere piccoli servigi come recapitare lettere, offrirsi di portare la borsa, fare ricerche bibliografiche gratuitamente, eccetera.  Tutto ciò sembra facile, ma richiede impegno, molta cura, proprio da serviziale, come si diceva una volta dell'enteroclisma.
D'altra parte, 'post genus hominum natum'…”

 

COSA E' CAMBIATO NEL FRATTEMPO NEI CONCORSI UNIVERSITARI
 
FRANCESCO ALBERONI
(Rettore dell'Università IULM di Milano)
Ecco cosa ti aspetta se vuoi insegnare all'Università
(Il Corriere della Sera, 15 ottobre 2001, prima pagina)
 
La carriera universitaria, che dovrebbe allevare individui liberi e creativi, in Italia produce dipendenza, incertezza e servilismo. Nel sistema economico chi non si trova bene in una impresa se ne cerca un’altra, ed ogni impresa sceglie la persona più adatta ai suoi scopi. Nell’università no. Perché anche se, formalmente, ci sono moltissimi atenei, è come se ce ne fosse uno solo. Tutti i programmi sono centralizzati e, per ogni materia, tutti i professori vengono scelti da un unico gruppo di potere nazionale.
Il laureato, di solito, incomincia la carriera universitaria con un Assegno di Ricerca. Decide una Commissione Giudicatrice. In realtà è il professore che presenta il suo candidato, e i suoi colleghi lo promuovono in quanto lui promette di promuovere uno dei loro. Così il giovane incomincia a lavorare con quel «maestro» da cui dipenderà, d’ora in avanti, tutto il suo futuro. Dopo un tirocinio di alcuni anni, gli dicono di prepararsi al Concorso Statale per diventare Ricercatore. Qui la commissione è eletta da tutti i professori italiani della materia con un meccanismo elettorale complicatissimo. Che, però, è governato da un ristretto gruppo di potere politicamente orientato, e decide in anticipo chi dovrà essere promosso e chi no. Perciò al nostro giovane andrà bene solo se il suo maestro è inserito nella cordata giusta. Mettiamo che riesca.
Ora è diventato Ricercatore. Ha circa 35 anni, uno stipendio da fame e deve aspettare tre anni per la conferma. Tre anni sulle spine. Ma è la regola: deve sempre sentirsi sotto giudizio, chinare la testa, fare il bravo.
Dopo qualche anno, se ha fatto le ricerche gradite ai superiori, lo autorizzeranno a partecipare al Concorso di Professore Associato. Anche questa Commissione Giudicatrice Nazionale viene eletta dallo stesso Gruppo di Potere che ha scelto quella del concorso precedente. Ed ha già stabilito, in anticipo, chi vincerà e chi no. Supponiamo che lo facciano vincere. E’ sui 45 anni e deve fare altri tre anni per avere la conferma. Quindi pazienza e prudenza.
Passa altro tempo e, al nostro amico, resta solo l’ultima tappa, quella di Professore Ordinario, la più difficile. Ora deve assolutamente essere nella cordata giusta, aver dato le giuste garanzie politiche, non avere nemici ed essere stato inserito con molto anticipo nell’elenco di coloro che saranno promossi. Se si è comportato proprio per bene può farcela, entro i 55 anni. Più i soliti tre anni per la conferma. Così, verso i sessant’anni, sarà finalmente libero di creare e di scrivere quello che pensa, prima di andare in pensione a 65. 
Signor ministro, mi creda, oggi chi fa carriera universitaria in Italia è come un cane tenuto al guinzaglio per tutta la vita. Una condizione umiliante. Ma non sono gli uomini ad essere malvagi, sono sbagliate le regole, le istituzioni. L’autonomia non esiste, la concorrenza non esiste, le elezioni del Cun e delle commissioni dei concorsi nazionali sono manovrate.
Negli Stati Uniti i professori li scelgono le Università in base alle loro esigenze. Perciò un bravo ricercatore può fare una carriera folgorante. Quando Watson e Crick hanno scoperto l’elica del Dna e hanno preso il premio Nobel, Crick era giovanissimo e nemmeno dottore. Da noi no. Per questo c’è la fuga dei cervelli, le personalità più creative lasciano l’università, e i professori di valore sono amareggiati e senza fiducia.
www.corriere.it/alberoni 

Il prof. va al concorso

Dalla chiamata all’esame dei candidati: tempi, costi, "trucchi"

(Il Sole 24 Ore, agosto 2002)

 
Questa è la testimonianza di un professore, che denuncia lo scadimento dei concorsi universitari per ricercatori e associati. E’ il diario di un’esperienza in presa diretta. L’autore, noto alla Direzione del giornale, ha chiesto di rimanere anonimo, non per sé, ma per non coinvolgere altri colleghi e non danneggiare i candidati di cui parla.
 
Da diversi anni sono inserito nel giro dei professori che fanno parte delle cosiddette commissioni di valutazione comparativa, per creare nuovi ricercatori, nuovi professori associati e nuovi professori ordinari. Sono definite commissioni di valutazione comparativa proprio per significare che il loro ruolo è di stabilire tra i vari candidati, quali siano idonei a diventare ricercatori, associati, ordinari e quali no.
Non sono stato inserito in queste commissioni per meriti accademici. Quelli non c’entrano. Credo semplicemente di essere stato connotato come uno che "non rompe", ovvero che non va contro le consuetudini del sistema. Ho accettato di farne parte per capire come funzionassero e quanto efficace sia il meccanismo attuale dei concorsi universitari. Ho accumulato molte esperienze di vita, dalle più disarmanti alle più grottesche. Raramente ho vissuto esperienze arricchenti dal punto di vista etico o professionale. Ho incontrato pochi candidati con percorsi di ricerca eccellenti. Il più delle volte sono rimasto deluso. I rapporti umani sono sempre stati ottimi, anche se di superficie. Ho sempre alloggiato in alberghi più che confortevoli e sono stato invitato in ristoranti molto eleganti.
Provo ora a raccontare il diario di una esperienza tipo. Un tipico concorso per ricercatori si svolge più o meno così.
Un giorno mi sento chiamare al telefono da un collega di un’università italiana. Non lo conosco e non l’ho mai incontrato. Mi dà del tu ed entra subito in argomento. A nome di un altro professore, di quelli che contano (un tempo li chiamavano "baroni", ora non so), mi chiede di far parte di una prossima commissione di valutazione comparativa in occasione di un concorso indetto dalla sua università. Potrei rifiutare. Siccome sono uno che "non rompe"e siccome mantengo ancora viva la mia curiosità per i fatti dell’università italiana, dico di si.
Dopo qualche mese ricevo una lettera raccomandata dal ministero della Pubblica istruzione, nella quale si sancisce che sono stato nominato a far parte della commissione di valutazione comparativa di cui al decreto legislativo del …
Nella lettera sono indicate le regole di partecipazione. Con un’opzione: se non accetto devo dichiararlo con raccomandata entro un mese. Non dico nulla. Dopo un mese (siamo arrivati a quattro mesi buoni dalla prima chiamata) arriva un’altra telefonata. Questa volta mi si chiede di concordare una data per incontrare gli altri componenti la commissione di valutazione. Passa un altro mese buono. In prossimità del giorno della partenza realizzo che devo prenotare l’aereo o il treno e che devo anche acquistare il biglietto a spese mie. Di rimborsi nessuno ne ha mai parlato, né scritto.
Arriva il giorno della partenza, prendo il taxi, l’aereo, un altro taxi per arrivare alla sede dell’università ove si svolgerà il concorso. Comincio a fare due conti: ho già speso più di 300 euro di tasca mia. Arrivo e finalmente vedo in faccia il collega che mi aveva chiamato amichevolmente. Precisazione, se il concorso è per ricercatori, i colleghi da incontrare sono due; se il concorso fosse per associati, i colleghi da incontrare sarebbero quattro. Gli scopi di questo primo incontro sono pochi, uno più innocuo dell’altro: verbalizzare che tutti i componenti la commissione sono presenti e definire il calendario delle prove. I concorrenti iscritti sono quattro o cinque o sei, ma di questi ne rimarranno si e no due o tre.
La prima riunione della commissione si conclude dopo non più di un’ora. Si compila il verbale n. 1 in gran parte prestampato. Firmiamo e ci diamo appuntamento al giorno delle prove. Per legge non può essere fissato prima di 40 giorni. Sono ormai abbondantemente trascorsi sei mesi dalla prima chiamata telefonica. Se si tiene conto che il concorso era stato bandito almeno sei mesi prima, siano a un totale di oltre un anno dalla pubblicazione del concorso sulla Gazzetta Ufficiale. In qualche caso tra la data di pubblicazione del bando di concorso e la convocazione dei candidati trascorrono anche due anni…
Ancora una volta: prenotazione del treno o dell’aereo, taxi all’andata e taxi al ritorno. Sento che siano nuovamente oltre i 300 euro. Tutti di tasca mia, come l’albergo. Non esiste diaria, il lavoro è gratuito. Potrò richiedere il rimborso di tutte le spese con apposito modulo da compilare, allegando rigorosamente le ricevute. Se ne smarrisco una, affari miei.
Per entrare meglio nel ruolo, analizzo le pubblicazioni dei candidati. Sono quasi sempre prive di contenuti originali. In compenso sono infarcite di riferimenti bibliografici. Gli editori sono quasi sempre illustri sconosciuti. Mi hanno detto che molte pubblicazioni sono a spese dell’autore. Comincio a crederci.

Sono le 8,30 del primo giorno di prove. Siano finalmente tutti riuniti per le prove o la prova, a seconda che si tratti di un concorso per ricercatori o associati. In una commissione di tre docenti il professore locale funge da presidente, un altro da segretario. Il terzo fa il commissario punto e basta. Nel concorso per ricercatori sono previste due prove scritte, una di quattro ore e l’altra di tre, e poi colloquio per l’analisi dei titoli accademici (pubblicazioni, insegnamenti, stages…).

Come per incantesimo compare un foglio bianco con alcuni argomenti per la prova scritta. Sono stati rigorosamente proposti dal collega dell’università sede del concorso. Gli argomenti proposti sono tre, tanti quanti devono essere sottoposti al sorteggio ai candidati. Do un occhiata e mi rendo conto che i tre temi si assomigliano. Do una nuova occhiata alle sue pubblicazioni. Gli argomenti sono aderenti al percorso dei suoi studi. Gioca in casa. Azzardo: perché non proporre titoli un po’ diversi tra di loro? Nessuno risponde. Capisco che la mia proposta, anche se sommessa, è stata sconveniente. Come un automa mi converto ad un: sì, sì, direi proprio che questi temi vanno bene. Mi sento inutile, connivente e dannoso. Decido di pensare ad altro.

Nel frattempo la procedura avanza inesorabilmente: i temi "scelti" vengono chiusi in buste che poi vengono sigillate e controfirmate dai tre commissari, compreso il sottoscritto. Così confezionate vengono sottoposte ai candidati. Uno di loro ne sceglie una. L’argomento sarà unico per tutti. Comincia la prova. Il regolamento è ferreo: prove scritte rigorosamente a mano, nessun telefonino, nessuna borsa a portata di mano, presenza costante di almeno uno dei commissari in aula.

Terminata la prima prova, i candidati vengono convocati per il giorno dopo alle 8,30 circa per la seconda. Stessa trafila e titoli molto aderenti al tipo di preparazione del candidato locale. Cambia solo il tempo a disposizione: tre ore.

Arriva finalmente il momento della valutazione comparativa. Essa verte sulle prove e sui titoli ovvero sulle pubblicazioni, sull’esperienza didattica, sul percorso curriculare. La commissione si chiude in un’aula e da lettura alle prove scritte a mano dai candidati. La lettura è faticosa. La concentrazione vacilla (si fa per dire!). Piccola eccezione: le prove del candidato locale sono lette con attenzione. Anzi, riceve giudizi non solo positivi incondizionati, ma anche unanimi.

Colloquio con i candidati: ai commissari è vietato far trapelare o emettere giudizi. Saranno recapitati ai candidati dal ministero della Pubblica istruzione. E’ prassi che ogni commissario ponga una domanda a ciascun candidato. Incluso il candidato locale, ma con l’ormai tacita avvertenza di non farlo incappare in incidenti di percorso. Aumenta il mio senso di inutilità. Pazienza. Ne approfitto per cercare di capire che cosa si studia nelle altre università italiane. Capisco solo che le differenze sono notevoli. Mi convinco una volta di più che il sistema universitario italiano è complesso, obsoleto e niente affatto meritocratico. Prendo nota e basta. Arriviamo al verbale n. 7. Con una valanga finale di firme e imbustamenti. In silenzio constatiamo che sono passati più di due anni dalla pubblicazione del bando di concorso. Il pensiero va all’aereo o al treno con i bagagli al piede. I candidati sono stati accomiatati. Il giudizio ufficiale lo riceveranno a casa. I candidati locali lo conoscono da tempo.

FRANCESCO ALBERONI
Pochi ricercatori in Italia perché l'Università li mortifica
(Il Corriere della Sera, 20 gennaio 2003, prima pagina)
 
Ma cosa significa «ricercatore» negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia? Uno che studia, che fa ricerca. E quindi sono «ricercatori» i giovani medici di Bethesda, ma anche i professori di Harvard, gli studiosi dell'Istituto Pasteur e i premi Nobel del Massachusetts institute of technology (Mit).
Chi sono invece in Italia i «ricercatori»? Sono coloro che occupano l'ultimo gradino della scala gerarchica dell'Università. Il pubblico non sa che, dal punto di vista della carriera, in Italia non ci sono tante Università, ma Una Sola Immensa Università, esattamente come c'è un'unica Arma dei carabinieri. E, nell'Arma dei carabinieri, incominci come tenente, poi diventi capitano e così via fino a generale. Lo stesso nell'Università, dove incominci come ricercatore poi, con concorsi nazionali, diventi associato, infine ordinario.
Il «ricercatore» occupa la posizione accademica più bassa, in cui nessuno vuol restare perché non conta nulla, lavora molto e, se non fa carriera, si sente un fallito. Il «ricercatore» ha perciò un unico sogno: smettere di esserlo e diventare professore. Ma come può diventarlo? Con l'appoggio di un «maestro».
Il «maestro» è il padre-padrone dell'Università italiana, l'unico arbitro del successo dell'allievo, del suo reddito, della sua dignità, del suo destino. Se il maestro non fa parte di una potente cricca politico-accademica, se muore, se lo abbandona, l'allievo è finito, non farà più un passo in avanti. Fosse anche il più grande scienziato del mondo, non troverà un altro professore che lo aiuta. Perché tutti hanno già dei figli-allievi da spingere e non possono imbarcare i bastardi di un'altra covata. Chi non è nella lista deve andarsene. Può, naturalmente, emigrare negli Stati Uniti dove guardano alle capacità.
Ma se l'allievo ha assoluto bisogno del maestro, il maestro ha assoluto bisogno dell'allievo. Perché nell'Università italiana tutto si fa con votazioni e, come in politica, comanda chi controlla più voti. Ciascun professore deve perciò mettere in cattedra il numero maggiore possibile di allievi che gli assicurino i voti sicuri grazie ai quali potrà avere un peso nella coalizione politico-accademica che controlla i concorsi. E se l'allievo è mediocre, addirittura incapace? Pazienza. L'importante è che ubbidisca, che voti come gli viene ordinato, che stia alle regole.
L'Università italiana non è più, come era nel passato, il vertice dell'alta cultura e della scienza. E' massificata, burocratizzata, livellata.
Salvo eccezioni, chi comanda non sono i grandi scienziati, gli studiosi di genio. Ma coloro che controllano i voti ed i concorsi, abili nel piazzare dappertutto i propri uomini. Gente con una mentalità più politica che scientifica.
Certo, ci sono anche dei veri maestri che si prodigano per i giovani con talento e vocazione, ma sono sempre più frustrati.
Di conseguenza, finché il sistema universitario italiano resterà così, tutto il denaro che il governo vi pomperà dentro, servirà solo ad aumentare il numero dei professori prodotti dall'infernale meccanismo elettorale. Non all'insegnamento di eccellenza, non al reclutamento degli studiosi di genio, che amano la scienza e sono destinati a fare grandi scoperte. 
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Il merito? Conta di più il potere delle tribù
 
Una delle principali cause della debolezza dell'Italia è la diffusione di un’etica che dà scarsa importanza al merito in tutto ciò che è pubblico o connesso al pubblico. Il nostro Paese soffre di una specie di schizofrenia. In superficie una legge rigorosa e meritocratica ma, nel profondo, costumi tribali. Le cariche, i posti, vengono assegnati a chi appartiene a un gruppo politico, a una confraternita di mutuo soccorso, a una rete di interessi familiari. Prendiamo, per esempio, l'università. La scelta dei professori universitari dovunque viene fatta dai professori stessi, che si consultano fra di loro per scegliere i più meritevoli. E' il metodo della cooptazione. Da noi però, soprattutto in alcuni settori, i professori sono politicizzati e hanno creato dei meccanismi con cui decidono anni prima chi vincerà il concorso. Chi non è politicamente allineato non farà mai carriera, è meglio cambi mestiere o emigri all'estero. Ma, oltre alle tribù politiche, ci sono altre confraternite, o scambi di favori sul tipo: io metto in cattedra tuo figlio e tu il mio. E l'Università è solo uno dei campi in cui avvengono scelte del genere. Tipica la politica. Ad ogni cambiamento di ministero - o di qualche altra carica importante - il nuovo titolare si porta appresso persone che aspirano a essere nominate presidenti, membri dei consigli di amministrazione, dirigenti degli infiniti enti, fondazioni e imprese che dipendono da lui. A volte il politico è una persona illuminata, che vuol realizzare grandi obiettivi e, perciò, cerca le persone più capaci e le mette al posto giusto. Ma succede di rado. Di solito guarda al potere, poco gli importa dei meriti obiettivi. Colloca nei posti chiave i membri della tribù che lo ha eletto, sostenitori, amici e clienti. Così arrivano in posizioni di comando personaggi ignoranti ed avidi che, per creare nuovi spazi e nuovi posti, sfasciano quello che hanno fatto i loro predecessori e bloccano le opere di lungo respiro che hanno iniziato. E' questo il motivo per cui in Italia da quarant'anni non si fanno più autostrade, il sistema ferroviario è arretrato e, ogni tanto, gloriose istituzioni note in tutto il mondo, vengono letteralmente saccheggiate, fatte a pezzi. Sì, il nostro è un Paese in cui i migliori fanno molta fatica ad affermarsi ed in cui è difficile costruire, investire e produrre perché non abbiamo una morale pubblica che ci impone di scegliere solo chi merita e chi vale.

Francesco Alberoni

(Il Corriere della Sera, 25/07/05)
www.corriere.it/alberoni
I rapporti di « conoscenza » tra commissario e candidato nei concorsi universitari e il criterio sintomatico di incompatibilità. L’applicabilità dell’art. 51 n. 4 c.p.c. con riguardo ai lavori « in collaborazione »

Sommario. 1. Premessa. – 2. La normativa applicabile in materia di incompatibilità. I principi espressi dal Consiglio di Stato con riguardo ai rapporti tra candidato e commissario (il criterio sintomatico). – 3. Applicazioni concrete del c.d. criterio sintomatico. – 3.1. Si prescinde dal carattere “formale” dei legami. – 3.2. I rapporti maestro allievo sono irrilevanti solo nei concorsi per titoli, altrimenti opera il principio di «segretezza delle prove». – 3.3. Quando il rapporto non genera un «sufficiente» sospetto: i rapporti di collaborazione saltuaria od occasionale, la collaborazione ad attività meramente intellettuali – 3.4. In conclusione: la stabilità del legame come presupposto (necessario e sufficiente) del criterio sintomatico; l’irrilevanza della natura (patrimoniale o non patrimoniale) del rapporto. – 3.5. L’irrilevanza della «buona fede» del commissario e della «prova della resistenza». – 4. Risvolti di natura penale: i recenti chiarimenti della Suprema Corte in ordine all’obbligo generale di astensione ex art. 323 c.p. – 5. Conclusioni. L’applicabilità dell’art. 51 n. 4 c.p.c. per i lavori in collaborazione.

 

1. Premessa.  

Le prese di posizione di alcuni autorevoli esponenti del mondo accademico[1], unitamente ai diversi interventi dello stesso Ministro, hanno posto in risalto l’attuale difficoltà del sistema universitario a garantire, nei concorsi per l’accesso ai ruoli, l’imparzialità delle commissioni giudicatrici.

               A quanto è dato capire, tale questione sarebbe in parte favorita da una disciplina che, devolvendo agli stessi atenei la diretta gestione delle singole procedure selettive, consentirebbe la formazione di vere e proprie «cordate elettorali» nel procedimento di nomina delle commissioni e, dunque, un «controllo» (più o meno sostanziale, a seconda dei casi) sui concorsi, con buona pace dei valori, eppure costituzionalmente protetti, dell’imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione[2]. Da qui, peraltro, lo scarso numero di concorrenti che caratterizza tali procedure ed anche, forse, la conseguente «fuga di cervelli» a cui ormai alludono financo importanti esponenti delle istituzioni.

               Naturalmente, la soluzione di tali e consimili problemi non può che essere ricercata in sede legislativa, attraverso l’introduzione di adeguate riforme[3], anche se, sul fronte prettamente giurisprudenziale, non va sottaciuto come un importante ruolo sia stato all’uopo assunto dal Consiglio di Stato.

Quest’ultimo, in particolare, attraverso l’interpretazione teleologica della disciplina applicabile (tra cui spicca quella prevista dall’art. 51 del codice di rito civile) e l’elaborazione del c.d. criterio sintomatico di incompatibilità, ha avuto modo di censurare i casi più gravi ed evidenti, tra i quali vi rientrano quelli contrassegnati da peculiari rapporti di «conoscenza» tra candidato e commissario.

               E’ a tali rapporti che si intende dedicare le righe seguenti.

In tale sede, dopo una rapida verifica della disciplina e dei principi vigenti in materia, si cercherà di vedere rispetto a quali « legami » la giurisprudenza ha ritenuto configurabile l’obbligo di astensione del commissario (a pena di illegittimità della procedura concorsuale), per capire, in specie, che cosa è, ed entro quali limiti è destinato ad operare, il criterio sintomatico di incompatibilità da essa teorizzato.

 

2. La normativa applicabile in materia di incompatibilità. I principi espressi dal Consiglio di Stato con riguardo ai rapporti tra candidato e commissario (il criterio sintomatico). 

Sebbene la vigente legislazione ordinaria non contempli una specifica disciplina sulle cause di incompatibilità nei pubblici concorsi, per pacifica giurisprudenza, sono applicabili (per lo più analogicamente) tutte le norme previste a tutela dei fondamentali precetti di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.; art. 51 c.p.c.; art. 36 c.p.p.; art.19 R.D. 12 del 1941, etc.), precetti in relazione alla cui essenziale importanza la stessa Consulta è intervenuta più volte, evidenziandone la stretta connessione funzionale con i valori di eguaglianza (art. 3 Cost.), di pari condizioni di tutti i cittadini nell’accesso ai pubblici uffici (art. 51 Cost.), di efficienza ed indipendenza dell’azione amministrativa (art. 97 e 98 Cost.)[4].

               Segnatamente, per quanto concerne i « rapporti » tra i componenti delle commissioni di concorso e i candidati, principio ormai consolidato è che deve farsi applicazione dell’art. 51 del Codice di procedura civile, sicché la ricorrenza di una causa di incompatibilità, ivi prevista, comporta l’obbligo di astensione del componente (o dei componenti) della commissione e, in caso di violazione di detto obbligo, l’illegittimità degli atti concorsuali[5].

         Come prima si accennava, in ordine all’effettivo ambito di operatività di detta disciplina (ad onta di soluzioni ermeneutiche formalistiche e restrittive, che bene potrebbero essere favorite dal carattere «tassativo» dell’elenco di cui all’art. 51 c.p.c.), un particolare ruolo è stato svolto dal massimo organo della giustizia amministrativa attraverso la formulazione del criterio sintomatico di incompatibilità.

         In base ad esso sussiste l’incompatibilità quando « i rapporti personali » fra esaminatore ed esaminando siano tali da far sorgere il « sospetto » che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali ovvero quando sia accertata la sussistenza di rapporti personali diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo[6].

         Si comprende appieno l’importanza di detto criterio.       

         In base ad esso, infatti, anche quando il legame che corre tra commissario e candidato non sia tale da essere icto oculi riconducibile entro i casi tassativi di astensione obbligatoria ex art. 51 c.p.c., sussisterà, comunque, l’incompatibilità se tale rapporto sarà idoneo a generare (anche solo) il sospetto di parzialità, cioè (per volere mutuare un linguaggio più consono al diritto penale) se esso esporrà a pericolo (lesione potenziale e non effettiva) il bene giuridico protetto dall’ordinamento (appunto, l’imparzialità e il buon andamento della P.A.)[7].

                Il massimo organo della giustizia amministrativa ha in tal senso specificato che in presenza dei legami testé accennati, idonei a radicare il sospetto di parzialità, non è necessario comprovare che questi si possano concretizzare in un effettivo favore verso il candidato, essendo sufficiente a radicare l’incompatibilità anche « il solo pericolo » di una compromissione dell’imparzialità di giudizio[8].

               In tal caso, l’effetto invalidante della procedura si verifica sulla base del mero giudizio in astratto ed ex ante circa gli effetti potenzialmente distorsivi del sospetto del difetto di imparzialità, ricollegato alla situazione specificata dal Legislatore e dai principi generali cristallizzati dall’art. 97 della Carta fondamentale, senza che assuma rilievo alcuno il profilo fattuale ex post dell’esito inquinante in concreto sortito[9]. Anzi, è stato ulteriormente precisato che viene a porsi in posizione di incompatibilità il soggetto, chiamato a provvedere sia come autorità monocratica sia quale membro di un organo collegiale, che risulti portatore di un proprio interesse, e ciò anche quando la determinazione adottata non avrebbe potuto conseguire altro apprezzabile esito o perfino quando la scelta sia, in concreto, la più utile ed opportuna per l’interesse pubblico[10].

 

3. Applicazioni concrete del c.d. criterio sintomatico.

Non facile risulta comprendere la reale incidenza del criterio sintomatico di incompatibilità teorizzato dalla giurisprudenza, probabilmente a causa dell’evidente (ed inevitabile) genericità della formula con cui esso viene sovente richiamato (la si ripropone per comodità di lettura): « sussiste l’incompatibilità (oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge) quando i rapporti personali fra esaminatore ed esaminando siano tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (prima ipotesi) ovvero quando sia accertata la sussistenza di rapporti personali diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo (seconda ipotesi) »[11].

               Tale formula, infatti, nonostante preveda due distinte ipotesi, alternative tra loro, non indica dei parametri certi, capaci di chiarire –  in concreto – quali rapporti, tra commissario e candidato, siano «tali» da generare il «sospetto» radicante l’incompatibilità[12].

               Quando i rapporti possono dirsi «più saldi» di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo? Quando «i rapporti personali» fra esaminatore ed esaminando sono «tali» da far sorgere il sospetto che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali? Ai fini dell’incompatibilità, ad esempio, si richiede l’esistenza di «rapporti formali» di colleganza? Occorre, inoltre, che tali rapporti rivestano sempre natura «patrimoniale»?             

               A tali quesiti si cercherà di rispondere scandagliando i principali casi esaminati dalla giurisprudenza.

 

3.1. Si prescinde dal carattere « formale » dei legami.

Un primo dato che si evince dall’analisi della casistica giurisprudenziale è quello secondo il quale, ai fini dell’applicazione del criterio sintomatico, non è indispensabile l’esistenza di rapporti di «formale colleganza».

Ciò in quanto la natura del giudizio che il Giudice amministrativo è chiamato a compiere, al fine di verificare la sussistenza dell’incompatibilità dell’organo, è quella propria di una prognosi di pericolo concreto e non può, perciò, reputarsi (sempre) sufficiente il vaglio dei soli legami formali che involgono i soggetti interessati alla vicenda concorsuale.

               Sulla base dei principi generali espressi, invero, la giurisprudenza ha ritenuto operante l’obbligo di astensione non solo nei casi in cui candidato e commissario fossero legati da rapporti professionali stabili e formalmente instaurati (v., ad es., la congiunta partecipazione ad associazione professionale medica)[13], ma anche quando il sospetto del difetto di imparzialità fosse generato da un complesso di elementi diversi, ciascuno dei quali, di per sé, non autonomamente considerabile come (sufficiente) causa di incompatibilità (in quanto non integrante legame «formale» di collaborazione)[14].

               Tale impostazione, volta, da un canto, a svincolare l’indagine del giudice da parametri formali e, dall’altro, a valorizzare le circostanze concretamente evidenziabili, è stata seguita dal Consiglio di Stato in una nota ed esemplare decisione (Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 1994, n. 162), relativa ad una procedura concorsuale per «Dirigente ricercatore» presso il Consiglio Nazionale Ricerche, dove, nonostante tra candidata e commissario non fosse scorgibile un «formale» rapporto di collaborazione professionale (alla stregua di quello sopra menzionato), né altri rapporti diretti e patrimonialmente rilevanti, era stata comunque accertata l’esistenza di un vero e proprio «sodalizio professionale», desumendola, appunto, dall’interdipendenza di un variegato complesso di elementi (ciascuno dei quali, di per sé, non costituente causa di incompatibilità): pubblicazioni compiute in collaborazione e sotto l’influenza scientifica del commissario, presenza della candidata a due commissioni di studio presiedute dal commissario presso il C.N.R. e un ministero, attività didattica compiuta dalla candidata presso il Corso tenuto da Docenti già allievi del Commissario ed operanti presso il dipartimento da lui diretto, etc..

               Tutti elementi – a detta del Giudice – «che non è possibile, come preteso dagli appellanti principali, isolare ed esaminare separatamente, ma che, se considerati unitariamente, investendo le sfere di modificazione del servizio, della riconversione dell’attività di ricerca, dell’attività didattica, dell’attività scientifica organizzata anche in gruppo, delle commissioni di studio presso la pubblica amministrazione, delle interazioni e sinergie nell’approccio monografico, sono indicativi per l’appunto non del mero rapporto che di regola intercorre tra maestro e allievo, ma di un autentico sodalizio professionale che, se trasposto in una sede concorsuale in forma di rapporto esaminatore esaminanda, là dove più si impone l’esigenza di un vaglio neutrale, è tale da esporre a rischio, in sé ed agli occhi dei consociati, l’interesse pubblico all’imparzialità delle valutazioni»[15].              

 

3.2. I rapporti maestro allievo sono irrilevanti solo nei concorsi per titoli, altrimenti opera il principio di «segretezza delle prove».   

Un secondo dato riguarda i rapporti tra « maestro e allievo » (tradizionalmente non ritenuti causa di incompatibilità), rispetto ai quali occorre fare una necessaria precisazione.

               Con riferimento ad essi, infatti, la giurisprudenza non ha escluso l’obbligo di astensione in maniera generalizzata – come talora si sostiene richiamando, invero solo parzialmente, la formula che esprime il criterio sintomatico in esame – ma con prevalente riguardo alle procedure concorsuali «per soli titoli», laddove non opera il fondamentale principio di «segretezza delle prove».

               É questa, infatti, la fattispecie esaminata dal Consiglio di Stato nella nota sentenza - pilota pronunciata nel 1978 (a cui la giurisprudenza successiva ha fatto sino ad oggi costante ed espresso richiamo) secondo cui «...la circostanza che in un concorso per titoli (nella specie, per l’insegnamento della scultura in un’Accademia di belle arti) uno dei candidati sia stato allievo del presidente della commissione giudicatrice non è decisiva per affermare l’incompatibilità – e quindi il dovere di astensione del detto presidente –, in quanto questa si verifica solo quando sia accertata la sussistenza di rapporti personali diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo; l’incompatibilità, invece, può verificarsi in un concorso per esami, in cui la segretezza delle prove esige che tra esaminatore e concorrente non intercorrano rapporti personali tali da poter far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù della conoscenza personale»[16]

               Come sembra possibile desumere dalla lettura del provvedimento (e dall’utilizzo dell’avverbio che separa le due proposizioni, «invece»), l’irrilevanza dei rapporti tra maestro e allievo è confinata ai soli «concorsi per titoli».

               Con riguardo alle prove per esami, «invece», il Consiglio di Stato sembra ritenere indispensabile una verifica concreta, tesa a valutare se i rapporti di conoscenza tra candidato e commissario – ivi compresi, perciò, anche quelli tra maestro e allievo – non siano comunque idonei a far sorgere il sospetto del difetto di imparzialità del commissario[17].

               Inoltre, la decisione sembra fare riferimento ai meri rapporti tra maestro e allievo (quali sono, ad es., quelli tra lo studente universitario e il docente relatore alla tesi di laurea; tra il dottorando e il tutor, limitatamente ai rapporti funzionali alle attività di ricerca del dottorato e sempre che non emergano ulteriori attività di collaborazione estranee al relativo piano di studio) e non anche a quelli (talora eppure così impropriamente denominati) tra il docente e il proprio «assistente» di cattedra: rapporto, quest’ultimo, che è senz’altro più corretto inquadrare nell’ambito delle relazioni di collaborazione professionale (sia pure gerarchicamente ordinate), a seconda dei casi, formali o «di fatto».         

 

3.3. Quando il rapporto non genera un «sufficiente» sospetto: i rapporti di collaborazione saltuaria od occasionale, la collaborazione ad attività meramente intellettuali.

Un ulteriore dato che emerge dall’analisi giurisprudenziale è quello dell’irrilevanza, ai fini dell’incompatibilità, dei rapporti di collaborazione «saltuaria» od «occasionale», sempre se considerati nella loro individualità.

               Così, sono stati esclusi dal novero dei casi di incompatibilità di cui si tratta i rapporti relativi a pregressa, e comunque episodica, non qualificata e assolutamente marginale, collaborazione presso sedi universitarie[18]: è questo il caso esaminato da Cons. Stato, VI, 5 maggio 1998 n.631, secondo cui la mera circostanza che il candidato sia stato designato dal commissario a componente di un comitato organizzatore di un congresso scientifico o che il commissario avesse all’uopo redatto una lettera «credenziale» di presentazione, non prova l’esistenza di rapporti idonei a generare un legame professionale o di vita stabile o comunque tali da attestare un sufficiente sospetto di parzialità.

               Parimenti, si è escluso che costituisca fonte di incompatibilità la realizzazione in collaborazione di lavori scritti pubblicati[19]: è il caso esaminato da Cons. Stato, VI, 24 ottobre 2002, n. 5879, secondo cui, stante l’estrema diffusione dei lavori pubblicati svolti in collaborazione fra più autori (con la presenza sistematica di un componente «eminente»), il fatto che il commissario e uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere è irrilevante, non ritenendosi idonea a radicare l’obbligo di astensione la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale (cui siano estranei interessi patrimoniali)[20].

               Ancora sono state ritenute irrilevanti ulteriori forme di collaborazione professionale di carattere occasionale o saltuario[21]: si consideri, al riguardo, la fattispecie esaminata da Cons. Stato, VI, 8 maggio 2001, n. 2589, che ha escluso che la collaborazione non continuativa, ma occasionale, in équipe possa generare rapporti tali da radicare lo stato di incompatibilità del commissario.

               Si è escluso, infine, che possa determinare l’obbligo di astensione il mero rapporto tra maestro e allievo, nei limiti innanzi specificati (concorsi per soli titoli)[22].

 

3.4. In conclusione: la « stabilità » del legame come presupposto (necessario e sufficiente) del criterio sintomatico; l’irrilevanza della natura (patrimoniale o non patrimoniale) del rapporto.

 Alla luce dei casi in concreto esaminati dalla giurisprudenza, appare ora più facile stabilire quando una relazione, intercorrente tra candidato e commissario, possa generare il «sospetto» che lo stesso concorrente sia stato favorito nell’espletamento delle prove concorsuali e, pertanto (in applicazione del criterio sintomatico utilizzato dal Consiglio di Stato), quando essa sia idonea a radicare l’incompatibilità dell’organo giudicante.

         Se deve escludersi che rilevino rapporti professionali occasionali, non caratterizzati dal requisito della stabilità (ad es., e come già visto, episodiche esperienze di lavoro in équipe o di collaborazioni non qualificate e pregresse presso strutture universitarie; realizzazione di lavori scritti o di pubblicazioni in collaborazione, etc.), sembrano, invece, integrare l’obbligo di astensione innanzitutto i legami (rectius: i sodalizi) professionali o di vita stabili, sia che essi risulti0no da atti formalmente perfezionati (è il caso della fattispecie dell’associazione professionale sopra richiamata) sia che essi siano desumibili da elementi o rapporti (che, sia pure non suscettivi di radicare incompatibilità se considerati «atomisticamente», siano reputati) idonei a configurare la fattispecie del iudex suspectus se valutati nella loro unitarietà ed interdipendenza (è il caso della fattispecie, sopra ricordata, del concorso per Dirigente per ricercatore, esaminata da Cons. Stato, IV, 22 febbraio 1994, n.162).

               La stabilità (e/o la sistematicità) del legame, dunque, si pone come requisito necessario (e, come vedremo, anche sufficiente) affinché possa operare il criterio sintomatico di incompatibilità[23].

               Alle stesse conclusioni non si perviene, invece, per quanto riguarda la «natura patrimoniale» del rapporto.

               Invero, appare possibile sostenere che la «patrimonialità» dell’attività esercitata in comune tra candidato e commissario non costituisca un requisito alla cui presenza ancorare indefettibilmente l’operatività dell’obbligo di astensione.

               Questo non solo perché la stessa giurisprudenza, sovente, nel tentativo di specificare i casi entro cui opera il criterio sintomatico in esame, allude al carattere patrimoniale del rapporto in modo meramente esemplificativo[24], ma anche perché, si ritiene, il giudizio di incompatibilità deve essere incentrato (non sulla natura del vincolo, patrimoniale o non patrimoniale, quanto) sulla concreta idoneità perturbatrice che lo stesso legame esplica rispetto alla terzietà e neutralità dell’organo giudicante. D’altronde, è causa di incompatibilità ogni rapporto tale da «... esporre a rischio, agli occhi dei consociati, l’interesse pubblico all’imparzialità delle valutazioni...» (Cons. Stato, IV, 22 febbraio 1994, n.162), come, ad esempio, i legami di carattere affettivo: si pensi alla convivenza more uxorio che rileva ex art. 51 n.2 c.p.c. o allo stesso rapporto di «commensalità abituale» ivi citato. 

         Tale soluzione, inoltre, sembra rivelarsi del tutto conforme con gli orientamenti della Suprema Corte, la quale intende per « interesse personale » (in presenza del quale il Pubblico agente ha l’obbligo di astenersi, anche ai sensi dell’art. 323 c.p.) ogni interesse, anche non economico e del tutto affettivo, così come l’interesse di favorire taluno per ottenere una situazione di vantaggio nella sfera delle proprie relazioni sociali ed amicali[25], o comunque ogni altro vantaggio anche solamente di ordine morale[26].

         Ai fini del criterio sintomatico, rileveranno, dunque, sia i «sodalizi professionali» (formali o di fatto) sia ogni altro rapporto non patrimoniale «di vita» stabile tra commissario e candidato.              

 

3.5. L’irrilevanza della «buona fede» del commissario e della «prova della resistenza».

Stanti i rapporti che generano l’incompatibilità del commissario, l’obbligo di astensione opererà oggettivamente. La giurisprudenza, infatti, ha chiarito come in tal caso a nulla rilevi la «buona fede» del soggetto incompatibile[27] e sia, comunque, parimenti irrilevante ogni qualsivoglia «prova della resistenza».

Si è invero aderito alla tesi secondo cui la mera presenza del soggetto incompatibile deve essere presuntivamente considerata quale fonte di perturbazione del processo logico valutativo che è alla base del giudizio a cui è chiamato l’organo (monocratico o, nel caso della prova della resistenza, collegiale)[28].

               Tali affermazioni, del resto, sembrano in linea con i principi sopra richiamati, secondo cui è sufficiente a radicare l’incompatibilità anche il solo «pericolo» di una compromissione dell’imparzialità di giudizio.

 

4. Risvolti di natura penale: i recenti chiarimenti della Suprema Corte in ordine all’obbligo generale di astensione ex art. 323 c.p. .

La presenza di un interesse personale nella procedura concorsuale, oltre a rilevare sotto il profilo della validità della stessa, può invero assumere importanza anche nell’ambito del diritto penale, ai sensi dell’art. 323 del Codice.

            Recentemente, al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta al fine di chiarire i rapporti tra l’obbligo di astensione sancito dall’art. 323 c.p. e le altre norme extrapenali vigenti in materia[29].

In tale occasione, i giudici di legittimità hanno precisato che l’art. 323 cod. pen., nel sancire l’obbligo di astensione «...in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto...», ha creato un dovere generale di astensione riguardante ogni pubblico agente che si trovi in conflitto d'interessi (fermo restando che l'elemento oggettivo del reato è integrato anche dalla mancata astensione non determinata da un interesse proprio o di un prossimo congiunto, ma da un diverso interesse che sia – altrove – normativamente indicato).

            La Corte ha cioè chiarito che l’espressione «...omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti...» deve essere letta nel senso che l’art. 323 c.p. ricollega l’obbligo di astensione a due ipotesi distinte e alternative:

1)           quella dell’obbligo di carattere generale, derivante dall’esistenza, appunto, di un interesse proprio o di un prossimo congiunto;

2)           quella della verificazione dei singoli casi in cui l’obbligo sia prescritto da altre disposizioni di legge che vengono richiamate secondo il noto meccanismo dell’«incorporazione».

Tale richiamo – esteso, secondo lo schema della norma penale in bianco, anche alle norme speciali di futura emanazione – delinea, perciò, un sistema in cui l’ipotesi di carattere generale e quelle particolari risultano armonizzate grazie a un effetto parzialmente «abrogante» che esclude ogni possibile contrasto. Ciò nel senso che – secondo la Cassazione – in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, la «facoltà» di astensione eventualmente prevista da una norma speciale viene «abrogata» e sostituita dall’«obbligo» di astensione derivante, appunto, dalla presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto (ipotesi che si verifica, ad es., con riferimento all’articolo 52 del C.p.p., che prevede la «facoltà» di astensione del pubblico ministero quando esistono gravi ragioni di convenienza, giacché, in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, detta facoltà di astensione, ai fini che interessano, è abrogata e sostituita dall’obbligo di astensione; analogamente, v. art. 51, secondo comma, c.p.c.).

Al fine di verificare la sussistenza dell’obbligo di astensione ai sensi dell’art. 323 c.p., non è dunque necessario che un siffatto obbligo sia previsto dalle specifiche norme di settore che disciplinano l’attività svolta dal pubblico agente, potendo ravvisarsene la fonte, direttamente, nel precetto generale contemplato dall’art. 323 c.p., ogni qualvolta questi sia portatore di un interesse personale[30].

Tale interpretazione rileva sommamente nei pubblici concorsi laddove, a rigore (ferma restando la possibilità che il reato venga integrato attraverso altre violazioni di legge o di regolamento che non siano quelle previste in materia di incompatibilità), mancando una disciplina specifica, l’obbligo di astensione ex art. 51 c.p.c. non potrebbe rilevare sotto il profilo penale, stante il divieto di analogia in malam partem (ex art. 25, secondo comma Cost., 14 Disp. prel.) vigente, appunto, nella materia delle incriminazioni.

 

5. Conclusioni. L’applicabilità dell’art. 51 n.4 c.p.c. per i lavori in collaborazione.

Come è evidente, la panacea per i mali che attanagliano la macchina (talora assai barocca) dei pubblici concorsi non può essere ricercata (solo) tra le soluzioni giurisprudenziali. Ciò non toglie che i giudici, come spesso è accaduto in diversi settori del nostro ordinamento, abbiano svolto (e possano ancora svolgere) un ruolo di avanguardia.

Certamente non si può sottacere come taluni indirizzi consentano di avallare soluzioni ermeneutiche eccessivamente formalistiche e poco idonee a tutelare il valore della terzietà delle commissioni giudicatrici.

Traccia di simili posizioni può rinvenirsi, ad esempio, in quelle decisioni che si sono espresse in maniera netta sulla irrilevanza, ai fini dell’obbligo di astensione, dei rapporti di collaborazione intellettuale[31].

            Al riguardo, conformemente alla natura del giudizio di verifica dell’incompatibilità del commissario sopra accennata (pericolo concreto), sarebbe auspicabile che la giurisprudenza differenziasse opportunamente le diverse forme di collaborazione in esame.

In specie, occorrerebbe distinguere l’ipotesi del lavoro scritto realizzato dal candidato «individualmente», ancorché pubblicato accanto ad altri contributi (tra cui vi capiti anche quello del commissario) in un medesima «raccolta» o «collana», dall’ipotesi del lavoro realizzato dal candidato «insieme» al commissario o nell’ambito di un progetto di ricerca da questi condotto, il quale sia poi oggetto di valutazione nella stessa procedura concorsuale[32].

In tale ultima ipotesi, infatti, affermare che il commissario possa – ciò nonostante – risultare imparziale appare quantomeno discutibile.

Il solo fatto che questi (per esserne coautore o principale ispiratore) conosca approfonditamente lo scritto, e dunque sia in condizione di poterlo valutare con più attenzione e consapevolezza, non può non alterare il processo di valutazione, a vantaggio del candidato coautore del lavoro e a scapito degli altri, o quanto meno violare il principio della par condicio: la condizione di partenza dei diversi concorrenti, in ordine ai tempi di valutazione da dedicare alle rispettive pubblicazioni, sarà, infatti, nettamente sperequata, per cui potrebbe verosimilmente verificarsi il caso che lo scritto realizzato in collaborazione, per ciò stesso (e nonostante le migliori intenzioni del commissario), venga meglio compreso e così valutato.

Se a ciò si aggiunge che il lavoro in collaborazione è di norma non solo il risultato di un’attività collegiale, ma anche – se non soprattutto – delle linee di ricerca dettate dallo studioso più autorevole (che di solito è proprio il docente che diviene membro della commissione), ci si rende conto di come il commissario non possa trovarsi in quella posizione di terzietà ed indifferenza che è assolutamente richiesta affinché la valutazione possa per davvero risultare obiettiva ed imparziale e non si traduca in un giudizio pro forma, in cui l’organo giudicante è chiamato a valutare – nella sostanza e almeno in parte – se medesimo.

Ad onta di tale soluzione, del resto, non pare opporsi nemmeno l’esiguo novero di ipotesi in cui ricorre l’obbligo di astensione ai sensi dell’art. 51 c.p.c. .

Anche quando (e nella misura in cui) non si ritenga che la collaborazione intellettuale possa assumere rilievo come rapporto stabile, idoneo ad attivare il « criterio sintomatico di incompatibilità » (che, per quanto chiarito in nota 11, potrebbe essere riconducibile, sistematicamente, entro il n.1 dell’art. 51 c.p.c.), rimarrebbe comunque da verificare l’applicazione dell’art. 51, n. 4, nella parte in cui prescrive l’obbligo di astensione nel caso in cui il giudice abbia dato consiglio o prestato patrocinio nella causa.

Tale disposizione, infatti, sembra confermare (analogamente a quanto previsto dagli artt. 34 e ss. c.p.p.) che la terzietà del giudice discende, non solo dalla sua estraneità alle parti (v. art. 51, n. 2, 3, 5, c.p.c.), dalla sua indifferenza rispetto agli interessi coinvolti (v. art. 51, n.1, c.p.c.), ma anche dalla sua oggettiva neutralità con riguardo all’oggetto del giudizio: se ha già giudicato o dato assistenza o prestato financo consiglio, etc., la legge presume che il giudice non sia più in grado di decidere obiettivamente.

Analoghi principi dovrebbero essere applicati al caso del commissario che sia coautore delle opere prodotte dal candidato, ai fini della valutazione comparativa, laddove il giudizio sulle pubblicazioni di ciascuno dei partecipanti (e cioè sulla cosiddetta «produzione scientifica» degli stessi) costituisce passaggio decisivo nelle prospettive di vittoria del pubblico concorso.

 

16/03/2006

Fiorentino Mario G.F.

(fonte www.diritto.it )

Note

 
[1] Si fa cenno alle note denunce dei Proff. Giugni e Barcellona, pubblicate la scorsa estate nelle pagine del Corriere della Sera e del quotidiano locale La Sicilia.
[2] La disciplina a cui si fa riferimento nel testo è il D.P.R. n. 117 del 2000, recante il Regolamento nazionale per l’espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori (G.U.R.I. n. 109 del 12 maggio 2000). Sul nuovo sistema recentemente introdotto, v. però la Legge 4 novembre 2005 n. 230, recante Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (G.U.R.I. n. 258 del 5 novembre 2005); per un primo commento sulla stessa, v. Cassatella, In materia di Università ed insegnamento universitario, in Diritto & Formazione, fasc. 11/05.
[3] Per quanto, prima di tutto, sembri indispensabile un vero e proprio mutamento di mentalità e di costumi (talora diffusi nel nostro Paese) avverso i quali, si crede, nessuna riforma potrebbe mai, da sola, recare rimedi del tutto risolutivi.
[4] Ex multis, Corte Costituzionale, 27 luglio 1993, n. 333.
[5] Tra le tante, cfr. Cons. Stato, VI, 11 gennaio 1999 n.8; Cons. Stato sez. IV, 22 febbraio 1994 n. 162.
Recentemente, sulla rilevanza del possibile «scambio incrociato di favori», v. Cons. Stato, VI, 21 maggio – 23 settembre 2004, n. 7797, secondo cui «...la partecipazione alla commissione giudicatrice di soggetti obiettivamente beneficiati dall’attività illecita compiuta dal padre di uno dei candidati alla selezione genera una situazione obiettivamente lesiva dell’imparzialità amministrativa, in quanto causa di potenziale predisposizione favorevole...». Infatti, secondo l’Alto consesso, «...Il criterio nemo iudex in causa propria è rispettato non solo quando il giudice (o l’amministratore) si astiene dal valutare rapporti giuridici dei quali egli è titolare, o quando debba valutare su identiche questioni di diritto, ma anche quando sussistono situazioni obiettive, quale un pericolo di scambio di favori, che siano di tale rilevanza da togliere credibilità all’esercizio della funzione pubblica...»
In ordine alla disciplina applicabile in materia di incompatibilità, cfr. pure Cons. Stato, VI, 13 luglio 2004 n. 6912, con riguardo ad un concorso per dirigente ricercatore presso il CNR ove due membri della commissione risultavano legati da rapporti di coniugio. In tale occasione, il giudice amministrativo ha ritenuto applicabile analogicamente l’art. 19 della disciplina di ordinamento giudiziario (r.d. 12/41) nella parte in cui si prescrive che i magistrati che hanno tra di loro vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado non possono fare parte della stessa corte o dello stesso tribunale o dello stesso ufficio giudiziario, «...non sembrando dubbio che la relazione di parentela o di coniugio esistente tra i commissari determina un potenziale condizionamento dell’autonomia di giudizio che deve presiedere all’esercizio della funzione valutativa...».
[6]  Cons. Stato, VI, 11 gennaio 1999 n. 8, cit.
[7]  In tal senso, cfr. Cons. Stato, VI, 21 maggio – 23 settembre 2004, n. 7797, cit.
[8]  Cons. Stato, VI, 11 gennaio 1999 n. 8, cit.
[9]  Cons. Stato, VI, 13 luglio 2004 n. 6912, cit.
[10] Cons. Stato, VI, 11 gennaio 1999 n. 8, cit.
[11] Alla base di tale criterio vi è la presunzione (parrebbe iuris et de iure, stante quanto precisato supra § 2) che in presenza dei rapporti in esso descritti sia scorgibile in capo al commissario quell’interesse personale nella procedura che giustifica, ex art. 51, n.1, c.p.c., l’obbligo di astensione. Dunque, per quanto in base al suddetto criterio risulti ampliato l’ambito di operatività della citata norma di rito, salvo rimarrebbe il principio di tassatività, in essa contemplato, dei casi in cui il giudice ha l’obbligo di astenersi. Ma sulla sostanziale assenza di un principio di tassatività delle cause di incompatibilità delle commissioni nei pubblici concorsi, cfr. Cons. Stato, VI, 21 maggio – 23 settembre 2004, n. 7797, secondo cui, peraltro, «...la mancata ostensione delle gravi ragioni di convenienza (ex art. 51, comma secondo, c.p.c.) può essere oggetto di sindacato giurisdizionale, non assumendo di per sé efficacia viziante, né dovendosi necessariamente, per la sua rilevanza, muovere un addebito ai commissari, ma potendosi poi apprezzare sul piano della legittimità degli atti del concorso, nel caso in cui sia vulnerato, in concreto, il bene protetto dalla norma, ossia si sia determinata un’obiettiva e grave lesione o messa in pericolo del bene costituzionale dell’imparzialità amministrativa. L’inesistenza di un diritto del privato alla ricusazione non comporta infatti l’irrilevanza della violazione dei doveri di trasparenza da parte dei commissari di un concorso, tenuti all’apprezzamento discrezionale della fattispecie, apprezzamento che costituisce il nucleo della facoltatività dell’astensione e può essere sindacato dal giudice amministrativo...».
[12] Ferma restando (come chiarito supra, § 2) la natura prognostica della valutazione che il giudice è chiamato a compiere, ex ante (senza che assuma rilievo alcuno il profilo fattuale ex post dell’esito inquinante in concreto sortito), essendo sufficiente a radicare l’incompatibilità anche il solo «pericolo» di una compromissione dell’imparzialità di giudizio.
[13] Fattispecie esaminata da Cons. Stato, VI, 11 gennaio 1999 n. 8, relativa ad un concorso universitario, nella quale il giudice ha accertato l’incompatibilità del commissario (per violazione dell’obbligo di astensione ex art. 51 c.p.c. ed in base al criterio sintomatico testé riferito) a causa dell’esistenza di un «sodalizio professionale» tra lo stesso e il candidato, desunto, appunto, dalla partecipazione dei medesimi soggetti (sia pure con differenti apporti) ad un’associazione professionale medica.
[14]  Cfr. Cons. Stato sez. IV, 22 febbraio 1994 n. 162.
[15]  La decisione 162/94 è richiamata, in senso adesivo, dalla successiva elaborazione giurisprudenziale: cfr. Cons. Stato, VI, 5 maggio 1998 n. 631, § 1.; Cons. Stato, VI, 11 gennaio 1999 n. 8, § 5.3.; da ultimo Cons. Stato, VI, 13 luglio 2004 n. 6912, § 3.
[16]   Cons. Stato, VI, 27 giugno 1978 n. 890. Cfr. anche Cons. Stato, VI, 25 marzo 1959 n. 183; Cons. Stato, VI, 28 ottobre 1969, n. 539.  
[17]  In tal senso, più recentemente, v. Cons. Stato, IV, 22 febbraio 1994, n.162, § 2.3., che esclude che la conoscenza personale e il rapporto docente allievo siano di per sé motivo di astensione «....a meno che non venga in considerazione il principio della segretezza delle prove...»; per un’applicazione conforme a tali principi, v. anche Tar Puglia Bari, 18 dicembre 2002 n. 5694.
[18]   Cfr. Cons. Stato, VI, 5 maggio 1998 n. 631.
[19]   Cfr. Cons. Stato, VI, 24 ottobre 2002, n. 5879.
[20]   Per una possibile rilevanza dei lavori in collaborazione, v., però, TAR Campania, II, 21 novembre 2003, n.13792. Sul punto, v. anche infra, § 5. 
[21]   Cfr. Cons. Stato, VI, 8 maggio 2001, n. 2589.
[22]   Cfr. Tar Puglia Bari, 18 dicembre 2002 n. 5694.
[23]  Per la rilevanza di peculiari rapporti «non sistematici», cfr., comunque, TAR Campania, II, 21 novembre 2003, n.13792, che ha annullato una procedura concorsuale per la circostanza che commissario e candidato avessero partecipato, in qualità di componenti, ad altra commissione giudicatrice, nella medesima tornata concorsuale. Tale circostanza, infatti, secondo il Tar, integra la violazione «...dei principi del giusto procedimento e della par condicio tra i candidati (a loro volta espressione dei canoni costituzionali di imparzialità, di buon andamento e di legalità) ...», in quanto causa di una situazione di dubbio, anche solo potenziale, sul “giusto” andamento della procedura concorsuale, come tale ritenuta priva delle necessarie garanzie di trasparenza, serenità ed obiettività di giudizio (cfr. Consiglio Stato sez. V, 1 marzo 2000, n. 1071).
[24]  Il riferimento ad attività patrimonialmente apprezzabili è chiaramente esemplificativo, ad es., in Cons. Stato, VI, 8 maggio 2001, n. 2589, § 3.4; Tar Puglia Bari, 18 dicembre 2002 n. 5694, § 3. Visioni più formalistiche e restrittive compaiono invece in alcuni passaggi di Cons. Stato, VI, 24 ottobre 2002, n. 5879.
[25]  Così, in ordine all’obbligo di astensione di cui all’art. 323 c.p., Cass., VI, 19 novembre 1997, Cappabianca; Cass. VI, 5 novembre, 2001, Chiarotto. Conforme a tale interpretazione anche Cons. Stato, VI, 21 maggio – 23 settembre 2004, n. 7797.
[26]  Così, in relazione all’obbligo di astensione del giudice penale per la presenza di un interesse nel procedimento ex art. 36, lett. a), c.p.p., Cass., II, 21 giugno 99, n.1660; Cass., VI, 5 marzo 98, n. 4452.
[27]  In tal senso, Cons. Stato, V, 13 agosto 1996, n. 920.
[28]  In tal senso, Trga Trento, 6 agosto, 1992, n. 305.
[29]  Si tratta di C. Cass., VI penale, 19 ottobre 2004 - 2 marzo 2005 n. 7992, in «Guida al Diritto» n.18/05.
[30] Intendendosi per tale, come chiarito sopra, ogni interesse, anche non economico e del tutto affettivo, così come l’interesse di favorire taluno per ottenere una situazione di vantaggio nella sfera delle proprie relazioni sociali ed amicali.
[31]  É il caso sopra riferito ed esaminato da Cons. Stato, VI, 24 ottobre 2002, n. 5879, secondo cui, stante l’estrema diffusione dei lavori pubblicati svolti in collaborazione fra più autori (con la presenza sistematica di un componente «eminente»), il fatto che il commissario e uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere è irrilevante, non ritenendosi idonea a radicare l’obbligo di astensione la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale (cui siano estranei interessi patrimoniali). Ma sul punto, cfr. Cons. Stato, IV, 22 febbraio 1994, n.162, che bene evidenzia la possibilità di inferire un «sodalizio professionale» (e, dunque, un rapporto idoneo a generare l’obbligo di astensione) dall’attività di collaborazione intellettuale, allorquando essa (unitamente ad altri elementi) risulti in concreto funzionale all’accesso ai ruoli o all’avanzamento in carriera.
[32]  Come è noto, infatti, le valutazioni per l’accesso ai ruoli accademici riguardano non solo le prove di esame, ma anche i titoli prodotti dai candidati, tra cui, appunto, presentano particolare importanza le pubblicazioni.
Le mille Università dalle facili cattedre
La proclamazione dello sciopero negli atenei contro la Finanziaria ha qualche giustificazione ma rientra anche in un vecchio copione che ha sempre visto le organizzazioni sindacali svegliarsi quando sono in gioco gli aspetti economici e le garanzie di carriera dei docenti e, per contro, acconciarsi comodamente di fronte alle devastazioni introdotte, sulla scia delle riforme di centrosinistra e di centrodestra, a scapito della qualità degli studi.
Cercherò di spiegarmi con alcuni esempi partendo proprio dalle questioni economiche e, in primo luogo, dagli stipendi che, nel caso dei docenti universitari, sulla scia dei magistrati e degli alti ufficiali delle Forze armate, hanno fin qui goduto, a differenza di tutte le altre categorie, di una specie di scala mobile automatica, in base alla quale gli emolumenti vengono ogni anno allineati all'aumento dell'inflazione. La Finanziaria di quest'anno prevede, invece, uno stanziamento bastevole solo per un adeguamento ridotto.
E' senz'altro spiacevole ma bisogna anche rassegnarsi a una condivisione dei sacrifici, imposti dal dissesto del bilancio. Più accettabile la protesta quando si indirizza contro lo schematismo contabile restrittivo che ha portato ad un taglio generalizzato del 20% delle spese intermedie (energia, manutenzione, custodia, ecc.) con l'obbligo di restituire allo Stato quanto speso in sovrappiù.
Malcontento ragionevole ma non certo tale da giustificare gli sproloqui sul «killeraggio contro l'università e la ricerca» denunciato dai sindacalisti della categoria, gli stessi che non hanno mosso un dito di fronte alla dissennata proliferazione degli atenei, passati negli ultimi sette anni da 41 ad 80, e all'altrettanto improvvida, continua, apertura di sedi periferiche.
Si è in tal modo permessa una moltiplicazione perversa, speculare a un abbassamento del livello degli studi, la cosiddetta "liceizzazione", con rispetto parlando dei vecchi ed ottimi licei di gentiliana memoria. Oltre allo spreco e dispersione degli investimenti si è assistito, propiziata dall'insana teoria della scuola come azienda, alla nascita a getto continuo di università private, peraltro quasi sempre riconosciute dal ministero e spesso sovvenzionate dal pubblico erario e dagli enti locali.
Di questo passo si arriverà ad un ateneo o a una sua succursale per ogni provincia, vedi, ad esempio, la Sicilia dove troviamo ormai una sede universitaria, oltre che a Palermo, Catania e Messina, anche a Trapani, Modica, Taormina, Ragusa, Siracusa, Caltagirone e, da ultimo, Enna. O in Calabria, dove, a fronte di due milioni di abitanti, oltre a quella di Arcavacata che doveva essere l’unica, ne sono sorte due a Reggio (una pubblica e una privata per stranieri), una a Catanzaro e recentemente una a Villa San Giovanni, il cui fondatore, nominato rettore per acclamazione, l'ha intitolata al suo omonimo nonno, Francesco Ranieri, dotandola altresì di un albergo per ospitare (naturalmente a pagamento) professori e allievi. Infine si possono leggere recenti annunci pubblicitari della Università della Sibariride a Rossano (Cosenza), che fa capo telematicamente alla S. Pio V di Roma (da non confondere con quella dei Legionari di Cristo) assieme alle altre succursali di Benevento, Foggia, Napoli, Agropoli, Catania, Brescia, cui si aggiungeranno presto Cosenza e Palmi. Tra le new entry merita una citazione l'università online Guglielmo Marconi il cui patron è l'ex sottosegretario alla Funzione pubblica, Learco Saporito (An), che ha ottenuto la cattedra di diritto pubblico a 68 anni, vantando presumibilmente, come "crediti" per la tardiva vocazione, la frequentazione del Transatlantico più che le aule della Sapienza. Ma non è il solo personaggio proveniente dai retrobottega della politica ad andare in cattedra presso qualche università di fresca apparizione: quella di Enna, ad esempio, ha incoronato professore associato di diritto pubblico l'ex giornalista dell ' Avanti! e oggi consulente di Fabrizio Cicchitto, Ciro Sbailò. Figura di spicco della commissione esaminatrice era Salvo Andò, ex ministro della Difesa (Psi), nominato a sua volta rettore della suddetta Università, nonché coautore, con il succitato Sbailò, del testo che doveva assicurargli la docenza, dal profetico titolo, "Oltre la tolleranza" (ed. Marco Valerio, 2004). Per equanime pluralismo il concorso di professore ordinario di diritto amministrativo è stato vinto da un candidato, Fabio Cintoli, il quale pur non essendo mai stato né dottorando né ricercatore, aveva però ricoperto l'incarico di capo di gabinetto dell'ex presidente del Senato, Marcello Pera. L'elenco delle cattedre cui si può accedere nelle neonate università per meriti politici potrebbe allungarsi ma a destare ammirativo stupore è il sistema di nomine «facili» che evitano il duro e lungo corso accademico, proprio delle vecchie sedi storiche, con il vantaggio, però, che, una volta in cattedra e riconosciuti idonei, i neo professori possono, se trovano i giusti sponsor, essere "chiamati" anche in sedi più prestigiose, al pari di chi si è formato in lunghi anni di studi, ricerche e insegnamento.
Nella proliferazione patologica delle università una menzione speciale spetta, infine, a quella creata da Tremonti quando era titolare dell'Economia, che per decreto trasformò l'ex Scuola centrale tributaria in Scuola superiore dell'economia e delle finanze, «istituzione di alta cultura, con compiti di formazione universitaria, alle dipendenze del ministro», cui spetta la nomina degli organi accademici (rettore, prorettore, presidi di facoltà). Il personale docente è inserito a pieno titolo nei ruoli universitari. A suo tempo la Conferenza dei Rettori protestò invano per «il vulnus all'intero sistema universitario italiano... che potrebbe portare facilmente a tante diverse istituzioni di tipo universitario quanti i diversi ministeri».
Sarebbe forse il caso di un rapido decreto abrogativo di Padoa-Schioppa, prima che l'appetito di qualche suo collega venga sollecitato da questa possibilità.
Ma il peggio è, comunque, avvenuto durante la passata gestione governativa, quando, nonostante l'impegno bipartisan dei politici locali e degli altri maggiorenti preposti al sostentamento, le università di fresca nascita non sempre sono riuscite di per sé, a raggiungere un numero di iscritti tale da realizzare il profitto atteso.
L'ostacolo è stato, peraltro, superato con una interpretazione davvero geniale della madre di tutte le riforme, quella sulla autonomia didattica, introdotta dal primo centro sinistra, il cui Regolamento (decreto del 3/11/1999), all'art 5, stabilisce la possibilità per lo studente di acquisire i crediti formativi «con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto». Spiegherò, per chi non ne sia al corrente, che i vecchi esami col voto sono stati da allora profondamente modificati con la introduzione dei "crediti" , per cui, assieme al voto, ad ogni esame, a seconda dell'importanza e del tempo di studio presunto, vengono corrisposti da 4 fino a 10 crediti. Un anno di studio implica convenzionalmente 60 crediti. Ne consegue che la laurea triennale comporta 180 crediti e quella biennale di specializzazione 120.
Tutto chiaro, con una postilla (art. 5 comma 7):«Le università possono riconoscere come crediti formativi...conoscenze e abilità professionali certificate....nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative... ». Dunque, visto che si possono conseguire créditi anche senza sostenere esami, le università (prima quelle private, poi, per perversa concorrenza, anche quelle pubbliche) non hanno trovato di meglio per gonfiare le iscrizioni, che raggiungere delle convenzioni collettive con ministeri, enti di vario genere, associazioni di categoria, ordini professionali, ecc. Queste convenzioni con una specie di discount pubblicitario -paghi uno e prendi due- garantiscono a migliaia di dipendenti non dotati di titolo accademico, la possibilità di conseguire agevolmente una laurea, accreditando una valanga di crediti, già al momento dell'iscrizione, sulla base della presunta «attività» svolta nella precedente vita lavorativa. Particolare sconforto tra i dipendenti pubblici regolarmente laureati hanno destato le convenzioni con i ministeri, accompagnate da una tale supervalutazione (anche 120!), dei crediti formativi da permettere agli aspiranti di conseguire la laurea dopo pochissimi esami, scelti tra i più facili. In tal modo si è aperta la strada ai dipendenti di fascia B - nerbo dei sindacati del pubblico impiego - di passare alla fascia C, propedeutica alla dirigenza. Una "conquista" pagata inoltre dallo Stato che copre le spese di formazione dei dipendenti in questione, nonché permette loro di "studiare" nell'orario di lavoro.
Per effetto, inoltre, dei "danni collaterali" l'erario, nei bilanci futuri, dovrà erogare stipendi assai più alti per la progressione di carriera, insita nella laurea conseguita, nonché riempire gli organici rimasti vuoti di segretarie, impiegati d'ordine, sottufficiali di Ps e quant'altro. Chi vuol saperne di più cerchi in proposito su internet (www.report.rai.it) la straordinaria puntata di Report, "Regalo di laurea", curata dalle bravissime Milena Gabanelli e Giovanna Boursier la cui visione mi ha indotto a questo approfondimento.
Da ultimo, peraltro, qualche felice intoppo alla devastazione delle università italiane è sopravvenuto con l'ascesa a ministro di Fabio Mussi, il quale, dopo aver denunciato «il casino degli atenei», tra i suoi primi atti ha cancellato il riconoscimento pubblico alla "Ranieri" e a cinque atenei telematici, nonché imposto il limite di 60 ai «crediti» regalati all'atto dell'iscrizione convenzionata". Resta da chiedersi perché non li ha ridotti a proporzioni minime, con accertamenti davvero severi e selettivi sui crediti residuali concessi. Se la sua cautela è stata ispirata dall'opportunità di non dispiacere troppo ai sindacati anche il giudizio positivo sul suo avvio ministeriale va, quanto meno, dimezzato.
 
Mario Pirani
(fonte “la repubblica” 26.10.2006, p. 1 e 22)
Una lettera meritevole di pubblicazione e di commento
 
Una replica a distanza
 
Nell’Assemblea svoltasi sabato mattina (8/6/2012, ndr) a Pisa, in vista dell’elezione del nuovo direttivo dell’AIDLASS, non ho preso la parola. Mi ero già espressa pubblicamente e non mi pareva il caso di contribuire a far crescere la tensione indotta dall’operazione di “pacificazione”. Credo tuttavia che il messaggio rivolto ai giovani da Franco Carinci sulle scuole e sulla funzione delle riviste “domestiche” meriti di essere commentato. Non servirà a scalfire convinzioni e sentimenti evidentemente già radicati in molti; spero riesca almeno a far capire che, su questo come su altro, non esiste un pensiero unico.
 
Partirò dalle scuole e dai diversi significati della parola “scuola”
Per scuola si possono intendere, nel contesto di una riflessione sugli assetti interni della nostra disciplina, cose assai diverse.
 
Il termine scuola può essere utilizzato per denotare l’aggregazione di un gruppo di studiosi intorno a scelte di metodo, a opzioni politiche e di politica del diritto. La presenza di una pluralità di “scuole di pensiero” è il sale di una disciplina, che si nutre della discussione e cresce nel confronto dialettico tra posizioni diverse.
Parlare delle scuole di pensiero, e del loro ruolo nella storia della nostra disciplina pretenderebbe un’analisi seria e approfondita che non ho certo la possibilità di fare in questa sede. Qui non posso che limitarmi a qualche breve e sommaria considerazione.
La nostra disciplina ha conosciuto in passato profonde divisioni tra scuole: divisioni che hanno coinvolto, a partire dalle opzioni politiche e di politica del diritto, anche il metodo del nostro lavoro di giuristi. I più anziani non hanno forse dimenticato la contrapposizione tra pubblicisti, privatisti e iper-privatisti; i meno giovani di noi ricordano certamente le accese discussioni che hanno preceduto e seguito l’entrata in vigore dello statuto dei lavoratori, e le contrapposizioni che ne sono derivate (con riflessi persino sulle vicende della nostra associazione). Col passare degli anni le posizioni si sono fatte più sfumate, e la discussione all’interno della disciplina si è fatta assai meno intensa: così anche i congressi dell’AIDLASS, che in qualche modo rispecchiano lo stato dell’arte, si sono fatti via via meno stimolanti e talora francamente noiosi (ma le elezioni del direttivo hanno saputo mantenere, per loro intrinseca virtù, un livello di litigiosità elevato).
La discussione si è fatta meno intensa, ma le contrapposizioni restano, come è normale e bene che sia. Anche le scuole di pensiero continuano ad esistere; ma guardando alla smisurata produzione scientifica (di cui è responsabile un bislacco sistema concorsuale) riesce spesso difficile individuare in quale scuola un lavoro affondi le sue radici. Solo considerando le scelte tematiche e i riferimenti bibliografici (almeno quelli prevalenti) si arriva talora a capire a quale scuola faccia capo l’autore.
 
Lo stesso termine scuola è spesso utilizzato anche in un altro significato: come luogo di provenienza degli allievi, ovvero come insieme organizzato di allievi intorno ad un capo-scuola, che costruisce la loro carriera attrezzandoli perché siano in grado di occupare i posti che il capo sarà in grado di procurare loro.
Della scuola così intesa ho un’esperienza assai modesta perché, pur essendo nata in una scuola, sono vissuta al suo interno solo pochi anni: troppo pochi per creare in me quel sentimento di appartenenza che consente di accettare le regole della scuola (e di giovarsene). Cosa significasse “appartenere” ad una scuola me lo ha fatto capire un’altra esperienza: quella dei due concorsi a cattedra che non ho vinto. Ma non voglio tediare nessuno con la mia autobiografia; se la richiamo è solo per dire che si può sopravvivere nell’accademia e acquisire una accettabile maturità scientifica anche fuori dalle scuole intese in questo secondo senso. Certo occorre che il percorso autonomo, al di fuori delle scuole e delle regole di scuola, non sia un percorso solitario. Io ho avuto la fortuna di trovare altri maestri, verso cui ho un grande debito di riconoscenza per quello che mi hanno insegnato e per l’aiuto morale (e anche materiale) che hanno saputo darmi. Ho avuto molti maestri, ma non ho mai appartenuto alla scuola di nessuno di loro: nel senso che non sono mai stata inserita tra i loro allievi e non ho mai occupato un posto nella scala gerarchica nella quale, per età o per altro, si collocano appunto gli allievi di una scuola. Insomma, molte scuole e nessuna scuola. La mia vicenda personale, che non pretendo sia originale, mi ha impedito di conoscere dall’interno i riti e i miti delle scuole. Come ho detto, l’esperienza dei concorsi me ne ha fatto conoscere la forza contundente: perché i concorsi sono stati, nel passato dei concorsi nazionali come nell’ultimo decennio dei concorsi locali, una faccenda di scuole. Accordi preventivi, alleanze elettorali, negoziazioni: i capi scuola hanno giocato le loro partite, determinando gli equilibri (e gli squilibri) della disciplina.
Nella nostra disciplina sono presenti scuole di lunga tradizione, che hanno germinato a loro volta altre scuole: il panorama presenta alcune aree stabili e aree terremotate, nelle quali le scuole tendono a segmentarsi, e dove ogni segmento si sposta frequentemente, mutando alleanze. Accanto alle grandi scuole (per grandi intendo qui numerose) si sono formate le piccole scuole, alcune delle quali sono scuole autonome (un professore indipendente o separato dalla scuola di origine e suoi pochi allievi), altre sono invece delle sub-scuole, vale a dire delle delocalizzazioni della scuola madre.
Il quadro è variegato, e spesso si scompone e si ricompone: ma la divisione per scuole resta più o meno costante.
È bene che sia così? Voglio dire: il progresso degli studi giuslavoristici si giova della divisione per scuole della disciplina? È una domanda alla quale è difficile dare una risposta, perché bisognerebbe prima aver chiaro in che senso possa parlarsi di progresso.
In ogni caso la mia risposta è insieme positiva e negativa.
La mia risposta è positiva, perché credo che le scuole, come luogo di formazione, siano indispensabili: conosco bene i difetti dell’auto-didattica, e so quanto può dare, in termini di crescita intellettuale, vivere la propria formazione all’interno di una scuola. Ma perché la scuola sia effettivamente il luogo (insostituibile) della formazione dei ricercatori occorre che siano soddisfatte alcune condizioni. Occorre anzitutto che a capo della scuola ci sia un vero maestro, cioè qualcuno capace di insegnare il mestiere della ricerca, e l’umiltà necessaria per intraprenderla, disponibile a leggere e correggere, a discutere, a incoraggiare l’autonomia di giudizio. Occorre in secondo luogo che i rapporti all’interno della scuola non siano costruiti secondo una gerarchia di tipo aziendale: sarebbe bene che i giovani allievi non fossero usati come “collaboratori”, perché devono soprattutto studiare e farsi le ossa nella ricerca. Sarebbe infine auspicabile che non si considerasse la devozione degli allievi meno giovani come cosa dovuta e immutabile.
Ma la mia risposta è anche (e soprattutto) negativa, perché credo che la presenza di scuole organizzate in modo feudale e che agiscono come blocchi di potere abbia conseguenze nefaste sul progresso degli studi.
– Primo, perché l’appartenenza ad una scuola accademicamente potente (di per sé o per l’inserimento in un gruppo potente) disincentiva i giovani ad occuparsi della qualità del loro lavoro di ricerca e incentiva invece la tendenza a preoccuparsi dei giochi e degli intrighi che garantiranno loro una carriera. Devo confessare che resto sempre impressionata (specie nei congressi AIDLASS) da quanto i giovani “apprendisti stregoni” siano informati, nei più minimi dettagli, di quanto avviene nella “alte sfere”, e di quanto ne parlino tra di loro. 
– Secondo, perché l’appartenenza ad una scuola che opera come blocco di potere induce (o costringe: dipende dal carattere) a fedeltà che sono in netto ed insanabile contrasto con quella libertà e autonomia dalle quali dipende largamente la qualità del lavoro scientifico.
– Terzo, perché i concorsi gestiti da scuole che agiscono come blocchi di potere sono (inevitabilmente) mercati delle vacche. Ogni scuola ha diritto ad una certa percentuale di posti “a prescindere”; posti sulla cui destinazione deciderà al suo interno, secondo regole proprie e non sindacabili. Con buona pace delle valutazioni comparative.
Parliamo spesso (per lo più nella formulazione di commossi necrologi) della comunità scientifica: ma, onestamente, la divisione in scuole come blocchi di potere non è la negazione dell’esistenza stessa di una comunità scientifica? E senza una comunità scientifica che eserciti un severo controllo sulla qualità dei prodotti della ricerca, quale progresso ci si può attendere dagli studi di diritto del lavoro? 
 
Sono domande retoriche e tuttavia meritano una risposta non retorica, che affronta il secondo capitolo della replica a distanza all’intervento di Franco Carinci. Chi lo ha ascoltato certo ricorda che il nostro ha sostenuto (con forza e sicurezza) che le scuole devono avere riviste proprie, sulle quali pubblicare i lavori dei giovani allievi, rivendicando come merito indiscutibile del capo-scuola (cioè di se stesso) la fondazione (o la condirezione) di riviste (per tacere di trattati e commentari) che mettono le proprie pagine a disposizione dei giovani che hanno “bisogno di pubblicare”.
Nel panorama della nostra disciplina sono fortunatamente presenti riviste qualificate, aperte alla collaborazione di autori di diversa provenienza e appartenenza, spesso neppure italiani. Tuttavia, la proliferazione delle riviste (un’anomalia italiana, che purtroppo l’Europa non ci chiede di eliminare) è conseguenza della logica evocata da F.Carinci, e specchio fedele della realtà della sovrabbondante produzione scientifica nostrana. Ma non accorgersi degli errori che viziano questa realtà non è meno grave del non accorgersi che le cose stanno cambiando, e nel giro di qualche anno saranno cambiate davvero.
Se si guardasse al futuro prossimo, anziché continuare a contemplare il proprio ombelico, i giovani non dovrebbero essere incoraggiati a scrivere lavori (possibilmente lunghi) di cui la scuola garantisce comunque la pubblicazione nella rivista domestica. Dovrebbero essere incoraggiati a scrivere solo lavori che siano in grado di superare il vaglio di una seria peer review; lavori che possano essere pubblicati in riviste scientifiche accreditate (poche, come avviene in molti altri paesi, dove si scrive assai meno che da noi, e pubblicare è difficile).
Certo, fino a quando per vincere i concorsi, la qualità scientifica si valuta a peso, le riviste domestiche servono, eccome, così come servono le monografie, anche se semi-clandestine. Ma non sarà così per sempre. La valutazione ha cominciato ad entrare nel nostro sistema, anche se stiamo tentando, all’italiana, di trovare scorciatoie truffaldine per farne una cosa poco seria. E sempre di più con la valutazione si dovranno fare i conti, in un sistema di concorsi nel quale i cambiamenti di alcune regole del gioco fanno inesorabilmente “saltare” alcune delle logiche del passato. In fondo è bastato negli ultimi concorsi il sorteggio dei commissari per mandare all’aria le strategie e gli accordi stipulati.  Mi astengo dall’esprimere giudizi sugli esiti; voglio solo dire che, quando cambiano le regole del gioco, bisogna cambiare il modo di giocare.
Guardando avanti, la logica delle scuole feudali e la potenza di fuoco delle riviste domestiche sono destinate a deperire. Mi auguro che questo costringa a dare finalmente spazio ad una vera comunità scientifica (una comunità di valutatori alla pari), che sappia esercitare, in modo serio e responsabile, il controllo e l’autocontrollo.
 
Maria Vittoria Ballestrero – Ord. di diritto del lavoro nell’Università di Genova
 

Commento

APPREZZAMENTI

Un giuslavorista  anziano e indipendente come me – rifiutato dall’accademia aggregata clientelarmente nelle valutazioni concorsuali protettive  degli sponsorizzati da taluni dei cd. capiscuola o meglio “capi-cordata”, al punto tale da confezionare  vergognosamente, a suo tempo, contro i ricorrenti in giudizio (avverso non condivise valutazioni concorsuali: cfr. http://dirittolavoro.altervista.org/link4.html) norme domestiche di interpretazione autentica con effetto retroattivo al fine di vanificare ordinanze e sentenze dei Tar - non può che manifestare apprezzamento per la chiarezza espressiva di Maria Vittoria Ballestrero. In particolare quando scrive - in questa lettera esemplare - che “scuola” può essere intesa anche «come insieme organizzato di allievi intorno ad un capo-scuola, che costruisce la loro carriera attrezzandoli perché siano in grado di occupare i posti che il capo sarà in grado di procurare loro».
Con la precisazione, da parte mia, che invero questa è la prevalente (se non  l’unica) tipologia di “scuola” registrabile nel contesto accademico del nostro Paese,  attrezzato per sostituire la meritocrazia con il clientelismo.
Ed ancora M.V. Ballestrero evidenzia quello che è a tutti noto (ma che è anche tacitamente accettato per convenienza da parte dei beneficiati allevati (per) e disposti a accantonare etica e valori), cioè che: «i concorsi sono stati, nel passato dei concorsi nazionali come nell’ultimo decennio dei concorsi locali, una faccenda di scuole. Accordi preventivi, alleanze elettorali, negoziazioni: i capi scuola hanno giocato le loro partite, determinando gli equilibri (e gli squilibri) della disciplina».
Precisando, poi, meritoriamente, che non avendo – come chi scrive - fatto parte di “scuole” «si può sopravvivere nell’accademia e acquisire una accettabile maturità scientifica anche fuori dalle scuole intese in questo secondo senso». Considerazione che  è in perfetta linea con quanto io stesso scrissi nel 1988 in una lettera circolare ai Colleghi dell’Aidlass in cui denunciavo la nota iniziativa di “capi-cordata” per  sistemare in cattedra allievi promossi ma bloccati dalla sentenza del Tar del Lazio invalidante la costituzione della commissione giudicatrice, attraverso l’approntamento di una norma di interpretazione autentica  di una legge dell’epoca. Ripresi le parole di Vincenzo Carullo - estromesso nel 1980  dalla direzione della Rivista di diritto del lavoro per un eccesso di critica ad un testo di Ghera – che ebbe a scrivere per l’occasione: «lo sdegno ed il disgusto sopravanzano la nostra passione e la nostra pazienza, che pur non sono piccole; comunque nell'Italia di oggi (anche nell'Italia delle caste e dei baroni) ci sono altre modalità, altre sedi ed altri mezzi per continuare la nostra azione». Condivisi l’osservazione che “ci sono altre modalità, altre sedi ed altri mezzi” al di fuori dell’accademia per continuare  il nostro impegno nel campo giuslavoristico col ruolo di “battitori liberi”, senza renderci gregari e portaborse di capi-cordata per poter sedere in scranno a schiena curva.
Ne è seguita, con coerenza, la soluzione di continuare a pubblicare con le varie case editrici e a scrivere  nelle varie riviste cartacee e telematiche sorte grazie ad internet, deliberatamente trascurando di rivolgersi a quelle collegate a “capi-scuola” accademici con riserva per gli allievi e a favore della carriera degli stessi.
M.V. Ballestrero poi, non sottovalutando anche gli aspetti positivi dell’appartenenza a “scuole”, non sottace – anzi ne evidenzia con estrema correttezza – gli aspetti negativi, rappresentati  sia da una quasi inevitabile sudditanza (anche) scientifica degli allievi di scuole organizzate quali centri di potere e secondo una gerarchia feudale, sia dal fatto che «i concorsi gestiti da scuole che agiscono come blocchi di potere sono (inevitabilmente) mercati delle vacche. Ogni scuola ha diritto ad una certa percentuale di posti “a prescindere”; posti sulla cui destinazione deciderà al suo interno, secondo regole proprie e non sindacabili. Con buona pace delle valutazioni comparative».
Una denuncia in piena regola, un vero e proprio “sasso in piccionaia”!
Conclude affrontando il tema delle riviste domestiche – a mio avviso destinate ad una ulteriore, inesorabile, flessione nell’interesse dei lettori, relegate ad una cerchia di fruitori élitari e solitari, stante il sorpasso da parte di quelle telematiche della rete – non sottacendo che l’inflazione pubblicistica favorita dalle attuali riviste è stata finora funzionale ai concorsi (più o meno clientelari, ndr). Opinione espressa tramite la seguente, condivisibile, notazione:«Certo, fino a quando per vincere i concorsi, la qualità scientifica si valuta a peso, le riviste domestiche servono, eccome, così come servono le monografie, anche se semi-clandestine. Ma non sarà così per sempre. La valutazione ha cominciato ad entrare nel nostro sistema, anche se stiamo tentando, all’italiana, di trovare scorciatoie truffaldine per farne una cosa poco seria. E sempre di più con la valutazione si dovranno fare i conti, in un sistema di concorsi nel quale i cambiamenti di alcune regole del gioco fanno inesorabilmente “saltare” alcune delle logiche del passato”».
La previsione e l’avvertimento suonano incredibilmente veri!
Con questo brevissimo commento ho inteso solamente enfatizzare e richiamare l’attenzione su considerazioni della lettera di Ballestrero che hanno suscitato in me piena condivisione e fatto percepire una gradita consonanza di pensiero.
Peraltro non è la sola che mi ha destato apprezzamento. Tra gli allegati alle varie mail diffuse dalla Labour list nel mese di Giugno mi trovo d’accordo con  quanto scrive in uno di essi il prof. Ferraro: «Ritengo francamente parossistico, se non patetico, il frenetico attivismo di qualche vecchio collega, da tempo ormai in pensione, che si ostina a esercitare il ruolo di demiurgo della materia designando candidati e inventandosi improbabili Presidenti, da oggi e per il prossimo decennio. Deprecabile non è tanto l’aspirazione faustiana del singolo a sopravvivere al proprio inarrestabile declino sino a fantasticare di potere influire sugli equilibri della materia anche post mortem (accademica si intende) – anche se qualche malizioso osservatore, evidentemente frustrato, insiste a pensare che alla base vi siano seri disturbi della personalità di tipo narcisistico-compulsivo – deprecabile è l’atteggiamento di supina accondiscendenza di molti colleghi, ai limiti della sudditanza psicologica, che mostrano di prendere sul serio le investiture offerte, evidentemente inconsapevoli dello stato di degrado in cui siamo stati condotti».
Anche con lui mi compiaccio  per questa denuncia di realistici comportamenti degenerativi la cui segnalazione e pubblicizzazione milita nella direzione del contrasto e non della compiacente, pavida e tutt’altro che disinteressata, tolleranza.
 
Roma, 12/6/2012

Mario Meucci - giuslavorista

 

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