Spigolature giurisprudenziali per contrastare una leggina ad personam...per pochi intimi, salvata dalla Consulta

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO; sezione I; sentenza, 11-12-1987, n. 1960 - Magistrati: Pres. Anelli, Est. Borioni - Parti e avvocati: Meucci Mario (Avv. Dore) c. Min. pubblica istruzione (Avv. dello Stato, Palatiello); interv. Vallebona Antonio e altri (Avv. Vitucci).

(fonte: Foro it., 1988, III, 270)

 

È illegittima la composizione della commissione giudicatrice del concorso a professore universitario associato, se nell’elenco dei docenti sorteggiabili era stato incluso un professore ordinario collocato in aspettativa perché eletto al parlamento.

 

Diritto. – Il ricorso ha per oggetto l’atto che ha disposto la non ammissione del ricorrente alle prove d’esame di cui all’art. 46 d.p.r. 31 luglio 1980 n. 382, «non avendo la commissione formulato un giudizio favorevole sui titoli scientifici».

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità opposta dai controinteressati sul rilievo che gli atti concorsuali non sono impugnati fino a quando non sia intervenuta l’approvazione ministeriale, la quale conferisce ad essi rilevanza esterna e rende così effettiva la lesione subita dal candidato.

Osserva il collegio che il principio in virtù del quale il ricorso è proponibile soltanto quando la fattispecie provvedimentale abbia trovato compiuta realizzazione, non esclude che gli atti endoprocedimentali, ove ricevano materiale esecuzione e causino immediati effetti lesivi, siano suscettibili di autonoma impugnazione.

Siffatta situazione si presenta nel caso in esame, poiché l’atto impugnato, nel negare al ricorrente l’accesso alle prove d’esame sostenute dagli altri candidati, ha prodotto tangibilmente gli effetti tipici del provvedimento di esclusione dalla procedura conconsuale ed ha determinato in tal modo, in termini di attualità e di concretezza, un pregiudizio alla posizione soggettiva dell’interessato.

Di tale provvedimento, d’altra parte, sussiste nella specie anche la veste formale, giacché la non ammissione risulta esternata attraverso un atto del ministero della pubblica istruzione, al quale compete l’approvazione delle determinazioni adottate dalla commissione giudicatrice (nota n. 1872/87 della direzione generale per l’istruzione universitaria).

La conclusione raggiunta trova, infine, conforto nell’indirizzo giurisprudenziale che afferma l’immediata impugnabilità degli atti che dispongono l’esclusione dalla procedura concorsuale di un candidato che non abbia superato una determinata prova (Cons. giust. amm. sic. 4 febbraio 1985, n. 30, Foro it., Rep. 1985, voce Giustizia amministrativa, n. 145; Cons. Stato, sez. VI, 18 dicembre 1981, n. 773, id., Rep. 1982, voce cit., n. 247).

Con il primo motivo viene denunziata l’irregolarità della composizione della commissione giudicatrice in quanto nell’elenco dei docenti sorteggiabili figurava il prof. Luigi Giugni, collocato in aspettativa ai sensi dell’art. 13 d.p.r. 382/80, perché membro del parlamento; l’assunto del ricorrente è che in tale posizione il docente non fruiva dell’elettorato passivo e che la sua presenza nell’elenco ha alterato l’abbinamento fra i numeri estratti ed i nominativi ad essi corrispondenti, talché gli elettori sono stati chiamati a scegliere in una rosa di nominativi diversa da quella che si sarebbe formata se l’elenco dei sorteggiabili fosse stato compilato in modo legittimo.

All’obiezione dell’avvocatura dello Stato secondo cui sarebbe irrilevante sul piano giuridico l’abbinamento fra numeri e nominativi, non avendo i concorrenti alcun interesse qualificato a che nella commissione sieda l’uno o l’altro docente, sempre che si tratti, ciò che nella specie non viene contestato, di soggetti in possesso dei requisiti prescritti, va replicato che le norme sul sorteggio mirano a garantire l’imparzialità della commissione, e ciò corrisponde non solo all’interesse pubblico, ma anche all’interesse dei candidati, onde deve ritenersi, alla stregua dei principî generali, che essi siano legittimati a denunziarne la violazione in sede giurisdizionale ogni qualvolta abbiano interesse, in considerazione dell’esito negativo del concorso, alla rinnovazione delle operazioni di sorteggio, e, quindi, dell’intero procedimento.

Nel merito la censura è fondata. Già questa sezione ha avuto occasione di affermare che al docente universitario posto in aspettativa ai sensi del citato art. 13 d.p.r. 382/80 sono preclusi non solo l’attività didattica e di valutazione dei discenti, ma anche l’assunzione di cariche e uffici accademici, la partecipazione ad organi collegiali e l’elettorato attivo e passivo, atteso che l’aspettativa inibisce in via generale oltre che di prestare servizio, anche di esercitare qualsiasi funzione connessa all’ufficio; si è anche sottolineato come questo modo d’intendere la norma corrisponda alla sottostante ratio, che è quella di lasciare al docente la massima disponibilità d’impegno per l’adempimento dei compiti inerenti alla carica pubblica e di evitare che da questa possano derivare condizionamenti o interferenze nello svolgimento delle attività istituzionali universitarie (T.A.R. Lazio, sez. I, 14 febbraio 1987, n. 268).

Il collegio non ha ragione di discostarsi da questo precedente ed osserva che la diversa conclusione prospettata dalle parti intimate, oltre a non trovare alcun positivo riscontro nell’ordinamento, cade in contrasto con la tesi, ampiamente accreditata, che collega al collocamento in aspettativa la sospensione del rapporto l’impiego, con la conseguenza che il dato generale è rappresentato dal venir meno di tutte le capacità, diritti e doveri che a quel rapporto ineriscono, mentre l’eventuale mantenimento di questa o quella attribuzione pertinente allo stato giuridico dell’impiegato deve trovare fondamento in norme specifiche.

L’esclusione del docente in aspettativa dall’elettorato passivo trova, da ultimo, conferma nel disposto dell’art. 5 della sopravvenuta l. 9 dicembre 1985 n. 705, secondo il quale «i professori collocati in aspettativa ... mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso per l’elezione delle cariche accademiche».

Con la norma, come rilevato nella sentenza dianzi menzionata, sono state attribuite al docente facoltà, e fra queste non figura l’elettorato passivo, che prima gli erano negate; in particolare, è stato precisato, il termine «mantengono» non significa che dei due diritti in precedenza riconosciutigli (l’elettorato attivo e quello passivo) il docente entrato nel parlamento conserva, dall’entrata in vigore della legge, soltanto il primo, ma va riferito alla posizione del docente che, nonostante si trovi in aspettativa, mantiene il diritto di voto.

Con il secondo motivo viene denunziata l’illegittimità della inclusione negli elenchi dei docenti eleggibili del prof. Giancarlo Perone, che, essendo stato già membro della commissione nel precedente giudizio di idoneità per l’inquadramento nella fascia degli associati, sarebbe stato privo dell’elettorato passivo alla luce dell’art. 44, 5° comma, d.p.r. 382/80 («non possono far parte delle commissioni coloro che siano stati membri della commissione del concorso ad associato immediatamente precedente per lo stesso raggruppamento di discipline»).

Sostiene il ricorrente che la norma deve essere intesa nel senso che, agli effetti ivi previsti, la nomina nella commissione di un giudizio idoneativo è equiparata alla nomina nella commissione di concorso.

La censura è infondata. La proposta interpretazione, che si discosta dalla norma giacché il termine «concorso» implica nel suo significato lessicale una relazione competitiva fra i candidati che non sussiste nel giudizio idoneativo, potrebbe essere condivisa soltanto in presenza di una ratio sottostante così pregnante e persuasiva da rendere evidente l’inattendibilità dell’argomento letterale.

Ma così non è nella specie. Anzitutto va osservato che mentre nei giudizi idoneativi l’accesso al ruolo dei professori associati è aperto a tutti i candidati idonei, nei procedimenti concorsuali è circoscritto ad un numero di candidati pari a quello delle cattedre a concorso, onde non appare illogico né arbitrario che il legislatore abbia dettato la regola della rotazione soltanto per i concorsi, dove più accentuata si presenta l’esigenza di misure garantistiche; e ciò vale anche per escludere i riflessi sul piano della legittimità costituzionale adombrati dal ricorrente a sostegno della sua tesi.

Aggiungasi che alle tornate dei giudizi di idoneità, l’ultima delle quali da indire entro il 31 dicembre 1983 (art. 52, 1° comma, d.p.r. 382/80), si sono inframezzati concorsi per associato, da bandire con periodicità biennale a partire dall’anno accademico 1980/81 (art. 21, 2° e 4° comma, dello stesso d.p.r.), talché l’assunto del ricorrente condurrebbe, se accolto, alla conseguenza che nella successione «concorso-giudizio di idoneità-concorso» il membro della prima commissione concorsuale sarebbe escluso dalla commissione idoneativa ma non dalla seconda commissione concorsuale: risultato questo che, da un lato, si appalesa non soltanto difforme dalla formulazione del citato 5° comma dell’art. 44, ma in pieno contrasto con essa e che, dall’altro lato, vanificherebbe la portata garantistica della norma proprio nel caso in cui se ne avverte maggiormente la necessità.

L’accertata fondatezza del primo motivo, con il quale è stata dedotta la presenza di un vizio procedimentale, determina l’accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione.

 

****0****

 

CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione, 10-02-1988, n. 178

Jasonni c. Spirito - Fonte: Foro it., 1988, III, 2691

 

È illegittima la composizione della commissione giudicatrice del giudizio di idoneità a professore universitario associato, se nell’elenco dei professori aventi l’elettorato passivo - formulato al fine di procedere al sorteggio dei professori rispetto ai quali si dovrà svolgere la successiva fase elettorale - sia stato inserito un professore collocato in aspettativa d’ufficio a seguito della sua elezione al parlamento.

 

Diritto. – (Omissis). Ciò premesso, il collegio ritiene di esaminare le seguenti questioni pregiudiziali sollevate dagli appellanti.

1) Con gli appelli 571/87 e 899/87, il prof. Massimo Jasonni e l’avvocatura penerale dello Stato hanno dedotto la carenza di un interesse tutelabile da parte del prof. Spirito, ricorrente in primo grado ed attuale resistente, alla scelta dei componenti la commissione giudicatrice della seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato nel raggruppamento disciplinare n. 10 (diritto ecclesiastico).

La doglianza è infondata, in quanto il candidato ha sempre un interesse legittimo al rispetto di quelle norme che regolano il procedimento relativo ad un giudizio di idoneità a professore universitario, ivi comprese quelle attinenti ai modi di scelta di commissari. Sussiste, in altri termini, un interesse del partecipante al rispetto delle procedure previste dalla legge per il corretto espletamento, come nel caso di specie, di un giudizio di idoneità.

Parimenti infondata è la censura dedotta dal prof. Nicolò Punzi nell’appello 781/87 circa l’inammissibilità del ricorso introduttivo, sotto un duplice aspetto, per avere il prof. Spirito omesso d’impugnare il metodo di sorteggio da attuarsi in sede di formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneità a professore associato e per avere il medesimo prestato acquiescenza rispetto al sistema di scelta dei commissari.

Circa il primo aspetto la doglianza è priva di fondamento, in quanto non risulta adottato alcun provvedimento formale al riguardo, né sarebbe stato configurabile un interesse attuale ad una simile impugnazione, prima dell’esito negativo del procedimento. Circa il secondo aspetto non è configurabile un’acquiescenza in quanto essa presuppone la spontanea adesione ad un provvedimento sfavorevole all’interessato, perfezionato ed idoneo a spiegare immediati effetti lesivi.

Infondata è altresì la censura dedotta nell’appello 899/87 relativa alla tardività del ricorso introduttivo per avere l’interessato avuto conoscenza della composizione della commissione giudicatrice prima dello svolgimento delle prove di esame. Il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice è inidoneo a ledere di per sé gli interessi dell’odierno appellato; tale nomina non può divenire, infatti, oggetto di impugnativa solo perché da fatti successivi ed incerti possa dirivare una lesione di interessi.

Gli appellanti censurano altresì la sentenza n. 268 del 9 febbraio 1987 sotto altri aspetti.

Il T.A.R. del Lazio, sezione I, ha annullato gli atti della procedura relativa alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato di diritto ecclesiastico, accogliendo il primo motivo del ricorso introduttivo circa l’illegittimità del provvedimento di nomina della commissione giudicatrice per illegittimità derivata dalla illegittima costituzione della commissione per avere il ministero della pubblica istruzione, in violazione dell’art. 13 d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, inserito nel tabulato concernente l’elettorato passivo un docente collocato in aspettativa d’ufficio a seguito della sua elezione al parlamento nazionale.

Innanzitutto viene dedotto (appello 781/87) l’irrilevanza di eventuali illegittimità nella fase del sorteggio rispetto alla successiva fase elettorale. Si assume, in sostanza, l’inidoneità della ineleggibilità di un commissario a determinare un vizio del procedimento di nomina della commissione.

Anche detta censura va ritenuta infondata.

Il d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, all’art. 45, prevede che le commissioni giudicatrici per il giudizio di idoneità a professore associato debbono essere formate con il sistema misto: per sorteggio ed elettivo; il sorteggio avviene tra i docenti di discipline comprese nel raggruppamento oggetto di esame e tra i docenti sorteggiati si procede all’elezione dei membri componenti la commissione.

I due momenti del complesso procedimento di scelta dei commissari sono fra loro strettamente connessi, sicché l’erronea determinazione della rosa degli eleggibili non può non influenzare la successiva fase dell’elezione. Infatti in un collegio elettorale ristretto, quale è quello costituito dalla comunità scientifica rispetto a un dato raggruppamento di materie, il sorteggio di alcuni professori anziché di altri può facilmente determinare consistenti spostamenti dei suffragi e, quindi, probabili mutamenti nel risultato finale.

Nel sistema «chiuso» previsto dal menzionato art. 45 d.p.r. 382 del 1980, in cui la scelta elettorale è condizionata da un rigido rapporto numerico (il sorteggio avviene tra i docenti di discipline ricomprese nel raggruppamento per un numero triplo dei membri costituenti la commissione sia effettivi che supplenti), indubbiamente, come dedotto dall’appellato, la presenza di un sorteggiato ineleggibile, oltre ad alterare gli equilibri, verrebbe ad incidere specificamente sul procedimento amministrativo di formazione della commissione, atteso che, se il soggetto ineleggibile fosse stato escluso dalla rosa dei nominativi sorteggiati, i nominativi dei professori da eleggere sarebbero stati diversi.

D’altra parte non può ritenersi che il difetto di elettorato passivo, connaturato alla posizione di aspettativa obbligatoria, riceva lo stesso trattamento giuridico di una semplice situazione di incompatibilità, suscettibile di venire meno grazie ad una opzione rimessa alla volontà dell’interessato.

Tutti gli appellanti censurano, poi, sotto vari profili, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il procedimento di formazione della commissione giudicatrice e gli atti successivi.

Le censure sono infondate. Va condivisa l’interpretazione del giudice di primo grado in ordine all’art. 13 del citato d.p.r. n. 382 del 1980.

Tale norma, innovando rispetto al sistema precedente, ha prescritto l’aspettativa obbligatoria nei confronti dei professori universitari eletti al parlamento, in considerazione del particolare impegno richiesto dalla carica elettiva. Ciò comporta la possibilità di svolgere soltanto determinate attività, espressamente previste dalla norma speciale, quali cicli di conferenze, attività seminariali e di ricerca, con implicita esclusione di ogni altra partecipazione alla vita dell’università.

Solo con norma sopravvenuta (art. 5, l. 9 dicembre 1985 n. 705) è stato ammesso, nei confronti dei professori in aspettativa obbligatoria, il mantenimento dell’elettorato attivo, con formula innovativa nella quale il termine «mantenere» si riferisce alla posizione del docente che viene collocato in aspettativa d’ufficio (e che conserva il diritto di voto), e non alla situazione normativa previgente.

Né tale interpretazione contrasta con il principio generale dell’imparzialità, di cui all’art. 97 Cost., posto a garanzia dell’obiettivo svolgimento di un procedimento valutativo (appello 947/87, II motivo).

Fondato è, invece, il motivo con il quale si deduce il vizio di ultra-petizione (appello 791/87).

Il ricorso originario era, infatti, rivolto contro il giudizio di non idoneità pronunciato nei confronti del prof. Spirito. L’impugnazione degli atti preparatori, fra cui quelli attinenti alla costituzione della commissione, mirava soltanto a travolgere per invalidità derivata tale giudizio. Pertanto è viziata da ultrapetizione la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha proceduto all’annullamento di tutti i giudizi espressi dalla commissione giudicatrice.

Né tale conclusione era resa necessaria dalla pretesa indivisibilità del provvedimento impugnato.

Il procedimento previsto dall’art. 51 del menzionato d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, nella prima applicazione del decreto delegato, per i giudizi di idoneità, non ha natura concorsuale. Non prevede, infatti, come per i procedimenti concorsuali, una limitazione di posti per cui benissimo possono risultare idonei tutti i concorrenti che abbiano ottenuto dall’apposita commissione un giudizio favorevole circa la loro idoneità scientifica e didattica ad assumere le funzioni di professore associato.

Inoltre, detto procedimento non implica alcuna comparazione fra le posizioni dei candidati che dia luogo a formazione di graduatoria e si risolve in una serie parallela di provvedimenti individuali e autonomi, seppure contenuti in un atto plurimo.

Pertanto, il vizio lamentato, di per sé indivisibile, che invalida l’atto di composizione della commissione, non ha effetto caducante di tutti gli atti successivi, ma può essere dedotto separatamente ai fini dell’annullamento di uno specifico giudizio sfavorevole, nei limiti dell’interesse del singolo candidato.

In conclusione, erroneamente il T.A.R. ha ritenuto di annullare, con l’impugnata sentenza, tutti gli atti della procedura del giudizio di idoneità a professore associato nel raggruppamento disciplinare n. 10 (diritto ecclesiastico).

Per le suesposte argomentazioni, gli appelli indicati in epigrafe, riuniti, vanno parzialmente accolti e, per l’effetto, si riforma la gravata sentenza n. 268/87 del T.A.R. del Lazio, sez. I, nella parte relativa all’annullamento del giudizio di idoneità (seconda tornata) a professore associato di diritto ecclesiastico degli appellanti, restando fermo l’annulamento del giudizio di non idoneità dell’appellato.

 

****0***

 

Il “somaresco operato” del Ministero della P.I. che non aveva saputo trarre  dall’istituto dell’aspettativa le conseguenze della negazione del diritto di elettorato attivo e passivo per il professore in aspettativa obbligatoria, viene pacificamente avallato da questa incondivisibile decisione della Corte costituzionale (red. Casavola), - n. 415 del 13/12/1991, sottoriportata -  cui hanno fatto supinamente seguito, in senso tanto conforme quanto non argomentato, Corte cost. [ord.],18/03/1992, n. 110. Belgiorno c. Min. p. i. e Corte cost. [ord.], 10/05/1999, n. 159. Pascali c. Min. università e ricerca scientifica, con statuizione codificata nella seguente massima: «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3, 24, 102, 104, 1º comma, e 108, 2º comma, cost., dell’art. 1 l. 5 agosto 1988 n. 341 (interpretazione autentica degli art. 13 e 44 d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, e dell’art. 5 l. 9 dicembre 1985 n. 705, in materia di concorsi universitari), nella parte in cui riconosce ai docenti universitari in aspettativa obbligatoria - prima dell’entrata in vigore della l. n. 705/1985 che  ha loro accordato il solo elettorato attivo - anche l’elettorato passivo per la formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneità a professore associato».

E l’operato dei burocrati del Ministero della P.I. è ancor più censurabile per l’inerzia (nel dubbio) a rivolgersi all’organo consultivo (Consiglio di Stato) approntatogli dall’ordinamento positivo. Ma, come la storia del nostro Paese insegna, era più comodo chiudere un occhio…trattandosi di potenti baroni.

Peggio dell’indebita attribuzione (ai professori in aspettativa obbligatoria) del diritto di elettorato attivo e passivo «in via di  fatto da parte dell’Amministrazione» – così la Corte costituzionale in sentenza qualifica il conferimento dei burocrati ministeriali – ha fatto, invero, quest’ultima, tramite un riconoscimento in termini di diritto, le cui (inconsistenti ed incondivisibili) argomentazioni di sostegno offriamo qui di seguito ai lettori:

 

SENTENZA N.451

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Dott. Aldo CORASANITI,

Giudici

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341 (Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari), promossi con undici ordinanze emesse dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, iscritte rispettiva mente ai nn. 322, 323, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372 e 373 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21 e 22, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visti gli atti di costituzione di Balbi Raffaele, Mascione Vincenzo, Janes Carratu Francesco, Giuffre Adriano, Vannicelli Luigi, De Luca Nicoletta, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

uditi l'avvocato Franco Gaetano Scoca per Balbi Raffaele, Mascione Vincenzo, Janes Carratu Francesco, Giuffre Adriano, Vannicelli Luigi, De Luca Nicoletta e l'Avvocato dello Stato Carlo Tonello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1.- Con undici ordinanze d'identico contenuto, emesse il 21 novembre 1990, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, decidendo su altrettanti ricorsi contro il ministero della pubblica istruzione (ora ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) proposti da Moschella Mario, D'Avack Alessandro, Notaro Luigi, Balbi Raffaele, Mascione Vincenzo, La Rana Anna, Dente Maria Grazia, Janes Carratù Francesco, Giuffré Adriano, Vannicelli Luigi, De Luca Nicoletta, per l'annullamento dei giudizi di non idoneità a professore associato (II tornata) per il raggruppamento n. 010, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341, nella parte in cui riconosce ai docenti universitari in aspettativa obbligatoria l'elettorato passivo per la formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneità a professore associato.

Esaminando un motivo aggiunto proposto dai ricorrenti a sostegno della pretesa illegittimità del decreto ministeriale di nomina della commissione giudicatrice perchè formato in violazione dell'art. 13, primo comma, del d.P.R, n. 382 del 1980 - avendo l'Amministrazione inserito nel tabulato concernente l'elettorato passivo del suddetto raggruppamento il nome di un professore in aspettativa per mandato parlamentare, con conseguente alterazione del corretto svolgimento delle successive elezioni e quindi illegittimità della composizione della commissione che avrebbe poi travolto i giudizi espressi nei confronti dei ricorrenti - il giudice a quo rileva che la norma impugnata, nonostante la qualificazione d'interpretazione autentica datale dal legislatore, avrebbe in realtà introdotto una nuova disciplina con effetto retroattivo, disponendo che i professori universitari collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi del cit. art. 13 del d.P.R. n. 382 del 1980 conservano l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneità a professore associato e delle commissioni giudicatrici per i concorsi a professore universitario ordinario o associato "nei casi in cui le operazioni per la formazione della commissione siano iniziate prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, anche se la conclusione delle operazioni anzidette e la nomina della commissione siano avvenute successivamente".

Si osserva in ordinanza che l'aspettativa comporta la sospensione di tutte le funzioni connesse all'ufficio, salvo quelle espressamente consentite, tra cui certo non figura - nell'art. 13, primo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980 - la partecipazione a commissioni giudicatrici. E poiché il collocamento in aspettativa obbligatoria di cui all'art. 13 é teso a consentire al docente di assolvere all'incarico extrauniversitario e ad evitare che si producano riflessi negativi sul buon andamento dell'amministrazione universitaria, l'esclusione dall'elettorato passivo trova conferma anche in ragioni di intrinseca coerenza con la ratio legis connessa con la particolare gravosità dei lavori delle commissioni giudicatrici. Considerazioni, queste ultime, che sarebbero avvalorate dalla statuizione dell'art. 5 della legge n. 705 del 1985 che, prevedendo che i professori universitari in aspettativa obbligatoria "il solo elettorato attivo [...] ", col termine "mantengono" si riferirebbe non alla disciplina precedente, ma alla posizione del docente che conserva il diritto di voto anche durante l'aspettativa.

Da tale portata dell'art. 13 del d.P.R. n. 382 del 1980 conseguirebbe la natura sostanzialmente innovativa della norma impugnata. L'intervento del legislatore s'inserirebbe anzi in un contesto in cui sono stati presentati e talora accolti in primo grado numerosi ricorsi che sostengono l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, sicchè sarebbe evidente l'intento d'interferire sui giudizi in corso. Di qui nascerebbero ulteriori dubbi di costituzionalità con riferimento agli artt. 24, 102, 104, comma primo, e 108, comma secondo.

Rileva altresì il giudice a quo che la norma impugnata introdurrebbe la nuova disciplina con effetto retroattivo, dovendosi ritenere che i provvedimenti di nomina avviati prima dell'entrata in vigore della legge n. 705 del 1985 fossero tutti nel frattempo conclusi.

2.- E' intervenuta in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato rileva che la legge può sempre affermare principi che si ritengano di necessaria applicazione e che, quando l'interpretazione autentica sia contenuta in una legge successiva, essa é solo retroattiva, andando a formare una sola dichiarazione di volontà del legislatore con vigore dall'emanazione della norma base.

Quanto alla pretesa interferenza della norma interpretativa con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'Avvocatura, ricordato che la norma impugnata avrebbe inteso eliminare per via interpretativa l'incertezza relativa all'applicazione dell'art. 13 del d.P.R. n. 382 del 1980, afferma che non v'é stata lesione dell'autonomia della funzione giurisdizionale nè dei diritto di difesa del cittadino, in quanto l'amministrazione ha rispettato il giudicato nei suoi limiti soggettivi ed oggettivi.

3.- Nell'approssimarsi dell'udienza, la difesa della parte privata Nicoletta De Luca (R.0. n. 373 del 1991) ha presentato una lunga memoria, insistendo per l'accoglimento della questione. In altre memorie presentate dalla stessa difesa per le parti private Raffaele Balbi (R.0. n. 366 del 1991), Vincenzo Mascione (R.0. n. 367 del 1991), Francesco Janes Carratù (R.0. n. 370 del 1991), Adriano Giuffré (R.0. n. 371 del 1991), Luigi Vannicelli (R.0. n. 372 del 1991) ci si richiama allo scritto defensionale prodotto per la parte Nicoletta De Luca, insistendosi parimenti per l'accoglimento della questione.

La difesa ribadisce e sviluppa le argomentazioni del giudice a quo intese ad affermare la portata innovativa (e non interpretativa) della norma impugnata: da ciò discenderebbe l'impossibilità di riconoscerle natura retroattiva. In definitiva, la legge impugnata sarebbe intervenuta a rideterminare una materia (quella delle attività consentite al professore collocato in aspettativa obbligatoria) prima diversamente disciplinata: la prova migliore del carattere innovativo e non interpretativo della norma sarebbe che essa dispone solo per un limitato periodo di tempo - cioé fino al dicembre 1985 - un regime eccezionale destinato a non vigere più dopo quella data.

Quanto, poi, al rapporto tra legge c.d. interpretativa e precedente interpretazione degli organi giurisprudenziali, rileva la difesa che, se la nuova disposizione tende ad imporre una interpretazione che contrasti con quella degli organi giurisdizionali, al fine evidente di attribuire alla norma esistente una diversa ed opposta direzione, non sembra che ci si muova nell'area dell'interpretazione autentica: nella fattispecie la legge n. 341 del 1988 é intervenuta quando già vi erano state due pronunce del T.A.R. Lazio e del Consiglio di Stato che avevano interpretato il regime delle incompatibilità nel senso che i professori collocati in aspettativa obbligatoria non potessero mantenere nè l'elettorato attivo nè quello passivo per la formazione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi universitari.

 

Considerato in diritto

 

1.-Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con undici ordinanze di identico contenuto del 21 novembre 1990 (R.O. nn. 322, 323, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372 e 373 del 1991) solleva, in riferimento degli artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341 (Interpretazione autentica degli artt. 13 e 44 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari), <nella parte in cui riconosce l'elettorato passivo ai docenti universitari in aspettativa obbligatoria per la formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneità a professore associato>.

2. - La questione non è fondata.

Il quesito posto alla Corte è se la norma impugnata, anzichè di interpretazione autentica come il legislatore l'ha qualificata, sia di sanatoria di conseguenze di comportamenti erronei dell'Amministrazione, con efficacia innovativa e retroattiva, e pertanto leda i parametri costituzionali invocati.

L'art. 13, penultimo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nel suo testo originario, si limitava a garantire ai professori universitari collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità la possibilità di svolgere a domanda, presso l'Università in cui fossero titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e di ricerca. Nell'assenza di qualunque previsione riformatrice sull'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni concorsuali, si apriva una fase di incertezza normativa non colmabile per deduzione dalla ratio della riforma del 1980, di incompatibilità di principio tra impegni accademici, politici, amministrativi, economici.

Dato che l'elettorato attivo e passivo per la scelta dei futuri colleghi nella funzione docente é essenziale proprietà dello status di professore universitario, l'Amministrazione non ha ritenuto di inferire dal silenzio della legge la perdita automatica di tale prerogativa, considerata anche la transitorietà e la aleatoria durata della posizione di aspettativa, specie per gli eletti in rappresentanze politiche o nominati ad incarichi governativi.

L'inserimento dei professori in aspettativa obbligatoria negli elenchi degli elettori e degli eleggibili, predisposti dall'Amministrazione per la tornata concorsuale del 1984, rese necessario l'intervento del legislatore con legge 9 dicembre 1985, n. 705 (Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), il cui art. 5, andando a sostituire il sesto comma dell'art. 13 del d.P.R. n. 382 del 1980, stabilisce che i professori in aspettativa <mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche [...]>.

Il tardivo sopravvenire del chiarimento legislativo non impediva che fossero effettuate le operazioni di formazione delle commissioni concorsuali predisposte dall'Amministrazione sul presupposto della conservazione da parte dei professori in aspettativa anche dell'elettorato passivo. Il contenzioso amministrativo derivatone, aggravando il disordine interpretativo, ha imposto un secondo intervento del legislatore con la legge 5 agosto 1988, n. 341, d'interpretazione autentica sia dell'art. 13 del d.P.R. n. 382 del 1980, sia dell'art. 5 della legge n. 705 del 1985.

L'art. 1 di detta legge riconosce che i professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 382 del 1980 conservano l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneità a professore associato e delle commissioni giudicatrici dei concorsi per professore universitario ordinario o associato <nei casi in cui le operazioni per la formazione della commissione siano iniziate prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, anche se la conclusione delle operazioni anzidette e la nomina della commissione siano avvenute successivamente>.

3. - Non c'è alcun dubbio che la natura delle disposizioni della legge n. 341 del 1988 corrisponda all'autoqualificazione di norma di interpretazione.

Meramente interpretativa è l'operazione di riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo dei professori in aspettativa tra il d.P.R. n. 382 del 1980 e la legge n. 705 del 1985. Questa, modificando ed integrando la normativa precedente, mantiene per il futuro il solo elettorato attivo, non intendendo agire retroattivamente. Tuttavia per i concorsi banditi nel 1984, per i quali i professori in aspettativa avevano goduto, per comportamento dell'Amministrazione in via di fatto e per riconoscimento postumo del legislatore in via di diritto, dell'elettorato attivo e passivo, le operazioni di formazione e di nomina delle commissioni potevano essere state perfezionate successivamente alla legge n. 705 del 1985: in tal caso sarebbe sorta ulteriore controversia interpretativa sulla applicabilità del disposto della nuova legge, che mantiene il solo elettorato attivo, oppure della normativa ritenuta previgente, che conserva l'elettorato attivo e passivo. La legge n. 341 del 1988 chiarisce che quest'ultima s'intende reggere tutta la disciplina delle operazioni di formazione e nomina delle commissioni, iniziata prima anche se conclusa dopo l'entrata in vigore dell'art. 5 della legge n. 705 del 1985.

Come è evidente, la norma impugnata non introduce alcuna modifica, dato che il preteso risultato di sanatoria è conseguenza della interpretazione dell'art. 13, penultimo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980, come non modificativo della previgente normativa sull'elettorato attivo e passivo.

La novità, consistente nella eliminazione dell'elettorato passivo, é propria e soltanto della legge n. 705 del 1985, che dispone per l'avvenire.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341 (Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze di cui in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/12/91.

Aldo CORASANITI, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 13/12/91.

 

(Torna alla Sezione Università)