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 Titolo III -  Capo I  Dei veicoli in generale - art 46-63                                                    

Articolo 46 C.d.S. (Art. 196 Reg.to) Nozione di veicolo
Articolo 47 C.d.S. Classificazione dei veicoli
Articolo 48 C.d.S. (Art. 197 Reg.to) Veicoli a braccia
Articolo 49 C.d.S. Veicoli a trazione animale
Articolo 50 C.d.S. Velocipedi
Articolo 51 C.d.S. Slitte
Articolo 52 C.d.S. (Art. 198 Reg.to) Ciclomotori
Articolo 53 C.d.S. (Artt. 199-200 Reg.to) Motoveicoli
Articolo 54 C.d.S. (Artt. 201-203 Reg.to) Autoveicoli
Articolo 55 C.d.S. Filoveicoli
Articolo 56 C.d.S. (Artt. 204-205 Reg.to) Rimorchi
Articolo 57 C.d.S. (Artt. 206-210 Reg.to) Macchine agricole
Articolo 58 C.d.S. (Artt. 211-213 Reg.to) Macchine operatrici
Articolo 59 C.d.S. Veicoli con caratteristiche atipiche
Articolo 60 C.d.S. (Artt. 214-215 Reg.to) Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.
Articolo 61 C.d.S. (Artt. 216-217 Reg.to) Sagoma limite
Articolo 62 C.d.S. (Art. 218 Reg.to) Massa limite
Articolo 63 C.d.S. (Art. 219 Reg.to) Traino di veicoli
Articolo 64 C.d.S. (Art. 220 Reg.to) Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
Articolo 65 C.d.S. (Art. 221 Reg.to) Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
Articolo 66 C.d.S. Cerchioni alle ruote
Articolo 67 C.d.S. (Art. 222 Reg.to) Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte
Articolo 68 C.d.S. (Artt. 223-225 Reg.to) Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi.
Articolo 69 C.d.S. (Artt. 220-221-223-224- 225 Reg.to) Caratteristiche costruttive dei e dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi.
Articolo 70 C.d.S. (Art. 226 Reg.to) Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte.

- Capo III - Sezione I Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione - Artt. 71-81

Articolo 71 C.d.S. (Art. 227 Reg.to) Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi
Articolo 72 C.d.S. (Artt. 228-231 Reg.to) Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
Articolo 73 C.d.S. Veicoli su rotaia in sede promiscua
Articolo 74 C.d.S. (Artt. 232-233 Reg.to) Dati di identificazione
Articolo 75 C.d.S. Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione
Articolo 76 C.d.S. (Artt. 234-235 Reg.to) Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità
Articolo 77 C.d.S. Controlli di conformità al tipo omologato
Articolo 78 C.d.S. (Art. 236 Reg.to) Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
Articolo 79 C.d.S. (Art. 237 Reg.to) Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione
Articolo 80 C.d.S. (Artt. 238-241 Reg.to) Revisioni
Articolo 81 C.d.S. (Art. 242 Reg.to) Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C

 Titolo III -  Capo I  Dei veicoli in generale - art 46-63

Articolo 46 C.d.S. (Art. 196 Reg.to) Nozione di veicolo
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli
tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade
guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per
uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui
caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento.
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Articolo 47 C.d.S. Classificazione dei veicoli
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e),
f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle
categorie internazionali:
a) - categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se
si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità
massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non
supera i 50 km/h;
- categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si
tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima
di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i
50 km/h;
- categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si
tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di
costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50
km/h;
- categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse
longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di
motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di
costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50
km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse
longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di
motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di
costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50
km/h;
b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone
ed aventi almeno quattro ruote
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al
massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di
otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima
non superiore a 5 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di
otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima
superiore a 5 t;
c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci,
aventi almeno quattro ruote;- categoria N1: veicoli destinati al
trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa
massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa
massima superiore a 12 t;
d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75
t;
- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma
non superiore a 3,5 t;
- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma
non superiore a 10 t;
- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t (30).
(30) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 21, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).

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Articolo 48 C.d.S. (Art. 197 Reg.to) Veicoli a braccia
1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.

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Articolo 49 C.d.S. Veicoli a trazione animale
1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più
animali e si distinguono in:
a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende
agricole.
2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati
slitte.

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Articolo 50 C.d.S. Velocipedi
1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a
propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di
analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di
lunghezza e 2,20 m di altezza.
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Articolo 51 C.d.S. Slitte
1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a
trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono
ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il
danneggiamento del manto stradale.
2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al
comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 19,95 a € 81,90.

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Articolo 52 C.d.S. (Art. 198 Reg.to) Ciclomotori
1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le
seguenti caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45
km/h;
c) [sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona
oltre il conducente] (31).
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere
destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono
stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con
decreto del Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione
delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle
raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le
Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal
Ministero dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono
risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la
determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il
controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad
evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle
caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli
(31).
(31) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 22, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.), che ha anche soppresso la lettera c)
del comma 1.

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Articolo 53 C.d.S. (Artt. 199-200 Reg.to) Motoveicoli
1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e
si distinguono in:
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in
numero non superiore a due compreso il conducente;
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di
persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso
quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati
al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo
quattro posti compreso quello del conducente;
d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di
semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di
motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi
di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun
mototrattore (32);
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al
trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e
caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali
attrezzature relative a tale scopo;
g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da
particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su
tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali
connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto
di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina
di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a
vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie
se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una
velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono
stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno
solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.
2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi
di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio,
destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).
3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da
immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli
per uso speciale.
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m
di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno
carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.
5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5m.
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere
attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al
trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.
(32) Lettera così modificata, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 23, D.Lgs. 10 settembre 1993,n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).

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Articolo 54 C.d.S. (Artt. 201-203 Reg.to) Autoveicoli
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote,
esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al
massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con
più di nove posti compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione
elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e
capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del
conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone
addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di
rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di
determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a
tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere
muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati
prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il
trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo
delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione
d'uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte,
agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione
dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni
caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il
trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se
vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o
il trasporto è considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un
semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra
loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti
viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono
comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei
viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle
due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati
permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette
persone al massimo, compreso il conducente;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare
attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di
risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e
materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo
produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o
complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza
ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui
all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali
fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo
specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e
fuori strada (32/a).
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali
attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare
come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.
(32/a) Vedi, anche, l'art. 11, L. 23 dicembre 1997, n. 454
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Articolo 55 C.d.S. Filoveicoli
1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e
collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione; sono
consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione,
non necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei motori da una
sorgente ausiliaria di energia elettrica.
2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le loro
caratteristiche, nelle categorie previste dall'art. 54 per gli autoveicoli.
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Articolo 56 C.d.S. (Artt. 204-205 Reg.to) Rimorchi
1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal
comma 2 dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere
trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai
filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.
2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con
almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera
f) dell'art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e
h) dell'art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non
superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per
essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive:
rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad
un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di
attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di
essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della
loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di
bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54,
comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si
considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di
sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento(33).
(33) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 24, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
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Articolo 57 C.d.S. (Artt. 206-210 Reg.to) Macchine agricole
1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli
destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e
possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio
trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e
forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di
addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature
destinate alla esecuzione di dette attività.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si
distinguono in:
a) Semoventi:
1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico
munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione,
concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di
uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente
equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare
parte integrante della trattrice agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite
o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per
l'esecuzione di operazioni agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da
conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello
separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La
massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;
b) Trainate
1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di
operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori
funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle
macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera
a), numero 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle
trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di
apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa
complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono
considerati parte integrante della trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole
semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono
essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h;
le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a
cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine
agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non
devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15
km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui
alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con un numero
di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del
conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto
esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non
permanente (34).
(34) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 25, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
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Articolo 58 C.d.S. (Artt. 211-213 Reg.to) Macchine operatrici
1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a
ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri,
equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto
veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo
spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina
stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal
regolamento di esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si
distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di
opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici
di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro
caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti,
per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.
4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non
devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40
km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a
cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la
velocità di 15 km/h.

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Articolo 59 C.d.S. Veicoli con caratteristiche atipiche
1. Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli
ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri,
nonché gli altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non
rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 52 al 58.
2. Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce,
con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli, alla quale i
veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della
guida;
b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli
individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o
più delle categorie succitate.

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Articolo 60 C.d.S. (Artt. 214-215 Reg.to) Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con
caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché
i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli
autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro
conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della
salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della
casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei
dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite
per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito
elenco presso il Centro storico della Direzione generale della
M.C.T.C.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione
di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente
all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle
manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono
essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui
circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del
raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte
dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli
partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della
stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in
relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato
alla Direzione generale della M.C.T.C., per l'aggiornamento
dell'elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di
interesse storico o collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione
nei registri previsti dall'art. 5, comma trentaquattresimo, del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (35), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. I detti veicoli,
qualora non iscritti al P.R.A. alla data di entrata in vigore del presente
codice, per poter circolare devono essere reimmatricolati ed iscritti
nei registri del P.R.A., secondo le norme del presente codice. La
reimmatricolazione è ammessa quando i motoveicoli e gli autoveicoli
rivestono le caratteristiche di valore storico o collezionistico
necessarie per individuare tale tipo di veicoli, determinate dal
regolamento. Il regolamento stabilisce anche le caratteristiche ed i
requisiti tecnici che i predetti veicoli devono presentare e che si
ricollegano ai requisiti previsti al momento della costruzione, con le
modificazioni necessarie per adattarli alle attuali esigenze della
circolazione. I medesimi veicoli sono iscritti in apposito elenco
presso la Direzione generale della M.C.T.C.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare
sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di
veicoli, determinati dal regolamento ai sensi del comma 4.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione
prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti
dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 68,25 a € 275,10 se si tratta di autoveicoli, o da € 33,60 a
€ 137,55 se si tratta di motoveicoli.
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Articolo 61 C.d.S. (Artt. 216-217 Reg.to) Sagoma limite
1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi
del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:

a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale
larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori,
purché mobili (36/a);
b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus
destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su
itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12
m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel
computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori,
purché mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea
possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate
posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima
secondo direttive stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e
della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (36/a).
2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la
lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre
che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli
autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di
persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono
raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni
non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformità
alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro dei trasporti e della
navigazione (36/a) (36/b).
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei
caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili
in regime di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di
2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.
5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di
veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le
modalità di controllo.
6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli
o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti
commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o
trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel
regolamento.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli
compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente
articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 343,35 a € 1.376,55. Per la prosecuzione del viaggio si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9 (37).
(36/a) L'art. 8, D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, come modificato dalla
relativa legge di conversione, ha così modificato le lettere a) e c) del
comma 1 e il comma 2. Con D.Dirett. 13 marzo 1997 (Gazz. Uff. 19
marzo 1997, n. 65) sono state determinate le caratteristiche della
struttura portasci o portabagagli applicata negli autobus da noleggio,
gran turismo e di linea.
(36/b) Il D.M. 31 ottobre 1996 (Gazz. Uff. 12 novembre 1996, n.
265) ha così disposto:
"Art. 1. 1. È consentita per gli autotreni ed i filotreni la lunghezza
massima di 18,75 m, alle seguenti condizioni:
a) la distanza misurata parallelamente all'asse longitudinale del
veicolo combinato, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro
l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio, non deve superare
16,40 m;
b) la distanza sempre misurata parallelamente all'asse
longitudinale del veicolo combinato, tra l'estremità anteriore della
zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio,
meno la distanza tra la parte posteriore del veicolo a motore e la
parte anteriore del rimorchio stesso, non deve superare 15,65 m".
(37) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 27, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
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Articolo 62 C.d.S. (Art. 218 Reg.to) Massa limite
1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo
quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente
articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia
e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un
asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a tre o più assi.

2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di
pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di
impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2, la massa
complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con
esclusione dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e
26 t se a tre o più assi.
3. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 104, per i veicoli
a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio
trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8
daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza
fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva
a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di
veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi; 26 t e
32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a quattro o più assi
quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di
sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal
Ministero dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a due
assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa
complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.

4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la
massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t,
quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può
superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un
autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a
cinque o più assi.
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più
caricato non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse
non deve superare 12 t se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel
caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore
a 1,3 m, il limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza
sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può
eccedere 20 t.
7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico,
salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal
presente articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni
previste dall'art. 10 (38).
(38) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 28, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).

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Articolo 63 C.d.S. (Art. 219 Reg.to) Traino di veicoli
1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un
veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti
eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto disposto dall'art. 105.
2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se
questo non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi
essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art. 159. La solidità
dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida
devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.
3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero dei trasporti può
autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli
non considerati rimorchi (38/a).
4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della
massa limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per
l'agganciamento.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
68,25 a € 275,10.
(38/a) L'art. un., D.M. 9 maggio 1994 (Gazz. Uff. 17 maggio 1994,
n. 113) ha disposto che le autorizzazioni per l'autotrasporto di cose
per conto di terzi rilasciate per autocarri isolati privi della facoltà di
traino consentono l'effettuazione di trasporti entro i limiti di massa
complessiva previsti dal terzo comma del presente articolo.
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- Capo II Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi - Artt. 64-70

Articolo 64 C.d.S. (Art. 220 Reg.to) Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un
dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in
qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.
2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente
sul manto stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 33,60 a € 137,55.

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Articolo 65 C.d.S. (Art. 221 Reg.to) Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i veicoli a
trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori
che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che
emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono,
altresì, essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due
catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro arancione su
ciascun lato.
2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale
mobile di pericolo.
3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una
slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui
l'uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi
alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 33,60 a € 137,55.
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Articolo 66 C.d.S. Cerchioni alle ruote
1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico
sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre che
tale massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza dei
cerchioni, espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli devono
essere muniti di ruote gommate.
2. La larghezza di ciascun cerchione non può essere mai inferiore a
50 mm; i bordi del cerchione a contatto della strada devono essere
arrotondati con raggio non inferiore allo spessore del cerchione
metallico; nella determinazione della larghezza si tiene conto dei
raccordi nella misura massima di 5 mm per parte.
3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica
senza spigoli, sporgenze o discontinuità.
4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la
massa complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo a
trazione animale destinato a trasporto di cose.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non
rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 33,60 a
€ 137,55 (39).
(39) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 29, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
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Articolo 67 C.d.S. (Art. 222 Reg.to) Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una
targa contenente le indicazioni del proprietario, del comune di
residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola
e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva a
pieno carico, nonché della larghezza dei cerchioni.
2. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare
alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non
siano più chiaramente leggibili.
3. La fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le consegnano
agli interessati complete delle indicazioni stabilite dal comma 1. Il
modello delle targhe è indicato nel regolamento. Il prezzo che
l'interessato corrisponderà al comune è stabilito con decreto del
Ministro dei lavori pubblici (39/a).
4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in
apposito registro del comune di residenza del proprietario.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una
slitta non munito della targa prescritta, ovvero viola le disposizioni del
comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 33,60 a € 137,55
6. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a
trazione animale o slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate,
è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10.
7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca della targa non rispondente
ai requisiti indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI (38/b).
(39/a) Il prezzo delle targhe dei veicoli a trazione animale e delle
slitte è stato fissato con D.M. 27 marzo 1996, riportato al n.
D/XXVIII.
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Articolo 68 C.d.S. (Artt. 223-225 Reg.to) Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi.
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse
che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle,
posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali
devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono
essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1
devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti
dall'art. 152, comma 1.

3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si
applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni
sportive.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le
caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di
omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono
il trasporto di altre persone oltre il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un
bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite
nel regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel
quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o
visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel
presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
€ 19,95 a € 81,90.

7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non
omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 33,60 a € 137,55.
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi
dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne
sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce
reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€ 343,35 a € 1.376,55. (40).
(40) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 30, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).

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Articolo 69 C.d.S. (Artt. 220-221-223-224- 225 Reg.to) Caratteristiche costruttive dei e dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi.
1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49,
50 e 51, il numero, il colore, le caratteristiche e le modalità di
applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche
e le modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a
trazione animale e dei velocipedi, nonché, limitatamente ai
velocipedi, le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica
(41).
(41) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13
febbraio 1993, n. 36.

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Articolo 70 C.d.S. (Art. 226 Reg.to) Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte.
1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di
piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell'area
comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui
tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli a
trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata
nell'art. 67, devono essere muniti di altra targa con l'indicazione
"servizio di piazza". I comuni possono destinare speciali aree,
delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle vetture a trazione
animale per i servizi di piazza.
2. Il regolamento di esecuzione determina:
a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere
esercitato il servizio di piazza;
b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di
piazza con vetture a trazione animale;
c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola
ogni cinque anni;
d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.
3. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle
slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si
applicano, in quanto compatibili, le norme sul servizio di piazza a
trazione animale.
4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio
pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 68,25 a € 275,10. Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne
sono osservate le condizioni, la sanzione è del pagamento di una
somma da € 33,60 a € 137,55. In tal caso consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della licenza.
5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4
consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo
le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

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- Capo III - Sezione I Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione - Artt. 71-81


Articolo 71 C.d.S. (Art. 227 Reg.to) Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a
motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della
sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni
tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette
ad accertamento e sono indicate nel regolamento.
2. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il
Ministro dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza e con gli altri
Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari
caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i
veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale,
nonché i veicoli blindati (41/a).
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con gli altri
Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni
tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le
modalità per il loro accertamento.
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni
oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle
contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei
richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario,
l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti
prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle
raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite -
Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei
trasporti.
5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti - Direzione
generale della M.C.T.C., sono approvate tabelle e norme di
unificazione riguardanti le materie di propria competenza.
6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non
conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 68,25 a €
275,10. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci
pericolose, la sanzione amministrativa è da € 137,55 a € 550,20
(42).
(41/a) Per le caratteristiche dei veicoli blindati vedi il D.M. 3
febbraio 1998, n. 332,
(42) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 31, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
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Articolo 72 C.d.S. (Artt. 228-231 Reg.to) Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere
equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t
devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli
devono altresì essere equipaggiati con:
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di
veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco,
aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli,
con decreto del Ministro dei trasporti;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel
regolamento.
2-bis. Durante la circolazione gli autoveicoli i rimorchi ed i
semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonchè classificati per uso
speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere
equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le
caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto
previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. (*) (avrà
effetto a decorrere dal 1° luglio 2004)
2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i
semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa
complessiva a pieno carico superiore a 7 t., devono essere
equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua
in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2005, chiunque
viola le disposizioni di cui al presente comma è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25
a euro 275,10 (*)
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature
per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la
ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità.
Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile
plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso
sono stabilite nel regolamento.
3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di
situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli
autoveicoli. (*)
3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi
dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto
dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85,
possono trainare fino a tre rimorchi.(*)
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati
nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al
comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti
al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati
con idonei dispositivi di agganciamento.
6. Il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri
decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono
essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla
loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari
norme di comportamento.
7. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme
specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad
essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto (42/a).
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad
omologazione da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale
della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti del Ministro
dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è
indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo
della domanda di omologazione.
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i
dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche
relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di
montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la
conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle
attuative e le modalità dell'apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi
oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle
contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti
al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti,
l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti
prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle
raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite -
Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei
trasporti.
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei
dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a
condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
12. Con decreto del Ministro dei trasporti può essere reso
obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi
carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive,
funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo
in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme
alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a
€ 275,10(43).
(42/a) Con D.M. 18 luglio 1997, n. 295 (Gazz. Uff. 11 settembre
1997, n. 212) è stato approvato il regolamento relativo alle
prescrizioni tecniche per l'omologazione di un dispositivo di
segnalazione di emergenza per i portatori di handicap.
(43) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 31, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
(*) Articolo così modificato dal Decreto-legge 27 giugno 2003, n.
151 e successivamente dalla legge 1 agosto 2003, n. 214
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Articolo 73 C.d.S. Veicoli su rotaia in sede promiscua
1. I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono
essere muniti di dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e
acustica analoghi a quelli degli autoveicoli. Inoltre devono essere
muniti di dispositivi tali da consentire al conducente l'agevole visibilità
anche a tergo. Negli stessi il campo di visibilità del conducente, in
avanti e lateralmente, deve essere tale da consentirgli di guidare con
sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le
caratteristiche e le modalità di installazione dei dispositivi di cui al
comma 1, nonché le caratteristiche del campo di visibilità del
conducente.
3. Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia
mancante di alcuno dei dispositivi previsti dal presente articolo o nel
quale alcuno dei dispositivi stessi, ivi compreso il campo di visibilità,
non sia conforme per caratteristiche o modalità di installazione e
funzionamento a quanto stabilito ai sensi del comma 2 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
68,25 a € 275,10 (43/a).
(43) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 31, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
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Articolo 74 C.d.S. (Artt. 232-233 Reg.to) Dati di identificazione
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi
devono avere per costruzione:
a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo
stesso;
b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se
realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo
tale da non poter essere cancellato o alterato.
2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere
collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente
non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo
stesso.
3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della
struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile,
deve essere riprodotto, a cura degli uffici della Direzione generale
della M.C.T.C., un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio
con punzone dell'ufficio stesso.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità di
applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di
identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le
caratteristiche e le modalità di applicazione del numero di ufficio di
cui al comma 3.
5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni
oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle
contenute nelle predette direttive; è fatta salva la facoltà per gli
interessati di chiedere, per l'omologazione, l'applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle
raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite
-Commissione economica per l'Europa, recepite dal Ministro dei
trasporti.
6. Chiunque contraffa, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende
illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di
identificazione del telaio, è punito, se il fatto non costituisce reato,
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
2.168,25 a € 8.676,15 (44).
(44) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 31, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.). Successivamente, l'art. 21, D.Lgs. 30
dicembre 1999, n. 507, ha così modificato il solo comma 6.
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Articolo 75 C.d.S. Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi,
per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento
dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni
tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle
norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale
velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale
accertamento è limitato al solo motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e
prova da parte dei competenti uffici della Direzione generale della
M.C.T.C. con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato
deve esibire a corredo della domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità
tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo;
questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2,
effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto
del Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la
documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della
domanda di omologazione.
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio di
piazza, di cui all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone
di cui all'articolo 87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o
parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in
Italia a condizione di reciprocità.
6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di
carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha
luogo con le modalità previste nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente (45).
(45) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 34, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S..O
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Articolo 76 C.d.S. (Artt. 234-235 Reg.to) Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità
1. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto
con esito favorevole all'accertamento di cui all'art. 75, comma 2,
rilascia al costruttore del veicolo il certificato di approvazione.
2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di
origine del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando si
tratta di veicoli di tipo omologato in uno Stato membro delle
Comunità europee che, a termine dell'art. 75, comma 4, sono
soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, il
certificato di origine è sostituito dalla dichiarazione di conformità di
cui al comma 6.
3. Il rilascio del certificato di approvazione è sospeso per i
necessari accertamenti qualora emergano elementi che facciano
presumere che il veicolo o parte di esso siano di illecita provenienza.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto
del certificato di approvazione e del certificato di origine.
5. La Direzione generale della M.C.T.C., visto l'esito favorevole
dell'accertamento sul prototipo di cui all'art. 75, comma 3, rilascia al
costruttore il certificato di omologazione ed il certificato che contiene
la descrizione degli elementi che caratterizzano il veicolo.
6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato,
il costruttore rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformità. Tale
dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero dei
trasporti per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad
omologazione nazionale, attesta che il veicolo è conforme al tipo
omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena
responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere una
registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformità rilasciate.
7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da
quello che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la
parte di propria competenza, la certificazione di origine che deve
essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità, o dal
certificato di origine relativi all'autotelaio. Nel caso di omologazione in
più fasi, le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di
conformità. I criteri e le modalità operative per le suddette
omologazioni sono stabilite dal Ministro dei trasporti, con proprio
decreto.
8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità di cui ai commi 6
e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato è soggetto, ove il fatto
non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 687,75 a € 2.754,15.
(45/a e 46) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 31, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).

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Articolo 77 C.d.S. Controlli di conformità al tipo omologato
1. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi
momento, all'accertamento della conformità al tipo omologato dei
veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata
rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre, di
sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi
o di revocare l'omologazione stessa qualora dai suddetti
accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformità al
tipo omologato.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti i Ministeri
interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e
gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico
del titolare dell'omologazione (46/a).
3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non
conforme al tipo omologato è soggetto, se il fatto non costituisce
reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€ 687,75 a € 2.754,15.
4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente (46).
(46/a) Vedi, anche, il D.M. 25 novembre 1997.
(46) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 31, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
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Articolo 78 C.d.S. (Art. 236 Reg.to) Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a
visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della
M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle
caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi
d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato
sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni
dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale
della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del
P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e
funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono
essere modificati solo previa presentazione della documentazione
prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le
modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di
circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate
modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione
o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio
modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le
prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia
stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia
sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
343,45 a € 1.376,55.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI (46).
(46) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 31, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
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Articolo 79 C.d.S. (Art. 237 Reg.to) Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono
essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da
garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro
i limiti di cui al comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative
alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di
equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente
per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione
della rumorosità e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni
oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle
contenute nelle direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle
caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i
dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente
installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 68,25 a € 275,10. (46).
La misura della sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo è
utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter(46) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 31, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
(*) Così modificato dalla legge 1 agosto 2003, n. 214
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Articolo 80 C.d.S. (Artt. 238-241 Reg.to) Revisioni
1. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i
tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o
parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine
di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la
circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano
emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo
quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli
uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel
regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il
controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento
dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa (46/b).
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del
comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle
direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei
veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o
ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore
a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve
essere disposta entro quattro anni dalla data di prima
immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle
specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in
materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti
superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli
destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per
i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la
revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati
già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5
e 6.
5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su
segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora
sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità
ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la
revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al
controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati
sentito il Ministero dell'ambiente.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o
rimorchi abbiano subìto gravi danni in conseguenza dei quali possono
sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli
organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per
i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del provvedimento
di revisione singola.
8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a
particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le
revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al
massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province
individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale
le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la
propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria,
elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in
prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con
carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali
imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti
attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della L. 5 febbraio
1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in
concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di
cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna
almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da
garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni (47).
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di
requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al
corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni,
precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il
responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti
personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti
devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il
Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità
tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di
cui al comma 8.
10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma
8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione
presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di
cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19,
commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da
personale della Direzione generale della M.C.T.C. in possesso di
laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e
profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera
direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico
delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed
affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del
Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene
conseguentemente modificata dal Ministro del tesoro.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa
non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le
revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le
concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.
12. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione
svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui
al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine
ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti -
Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità
che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti,
trasmettono all'ufficio provinciale competente della Direzione generale
della M.C.T.C. la carta di circolazione, la certificazione della revisione
effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e
degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del
pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa
annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e
non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa.
Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a
disposizione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C.
per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla
all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la
certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a
tutti gli effetti la carta di circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato
alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 137,55 a € 550,20. Tale sanzione è
raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in
relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel
caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in
attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato
accertato da parte dei competenti uffici provinciali della Direzione
generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e delle
modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13,
sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 343,35 a € 1.376,55. Se nell'arco di due anni decorrenti
dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione.
16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione
comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di
revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 343,35 a € 1.376,55. Da tale
violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI (48).
(46/b) Con D.M. 16 gennaio 2000, sono state emanate le
disposizioni per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori.
(47) Vedi, anche, il D.M. 6 aprile 1995, n. 170
(48) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 31, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.). Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz.
Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195,
comma terzo, al quarto aggiornamento biennale della sanzione nella
misura sopra riportata. Ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 213/98 si è
provveduto a convertire in euro gli importi delle sanzioni.
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Articolo 81 C.d.S. (Art. 242 Reg.to) Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C
1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di
veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da dipendenti
appartenenti ai ruoli della Direzione generale della M.C.T.C. della VI, VII,
VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti, muniti di diploma di laurea in
ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale, perito nautico,
geometra o maturità scientifica.
2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale,
perito nautico, geometra o maturità scientifica, vengono abilitati
all'effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di
qualificazione con esame finale, secondo le modalità stabilite con decreto
del Ministro dei trasporti.
3. Il regolamento determina i profili professionali che danno titolo
all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi precedenti.
4. Con decreto del Ministro dei trasporti vengono fissate le norme e le
modalità di effettuazione del corso di qualificazione previsto dal comma 2.

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Aggiornato il: 12 gennaio 2004