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- Capo III - Sezione II Destinazione ed uso dei veicoli - Artt. 82-92

Articolo 82 C.d.S. (Art. 243 Reg.to) Destinazione ed uso dei veicoli
Articolo 83 C.d.S. Uso proprio
Articolo 84 C.d.S. (Art. 244 Reg.to) Locazione senza conducente
Articolo 85 C.d.S. (Art. 244 Reg.to) Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
Articolo 86 C.d.S. Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi
Articolo 87 C.d.S. Servizio di linea per trasporto di persone
Articolo 88 C.d.S. Servizio di trasporto di cose per conto terzi
Articolo 89 C.d.S. Servizio di linea per trasporto di cose
Articolo 90 C.d.S. Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza
Articolo 91 C.d.S. Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio.
Articolo 92 C.d.S. Estratto dei documenti di circolazione o di guida
                 

Capo III - Sezione III Documenti di circolazione e immatricolazione - Artt. 93-103

Articolo 93 C.d.S. (Artt. 245-246 Reg.to) Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
Articolo 94 C.d.S. (Artt. 247 Reg.to) Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.
Articolo 95 C.d.S. Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di circolazione
Articolo 96 C.d.S. Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica
Articolo 97 C.d.S. (Artt. 248-253 Reg.to) Circolazione dei ciclomotori (63a)
Articolo 98 C.d.S. (Art. 254 Reg.to) Circolazione di prova
Articolo 99 C.d.S. (Art. 255 Reg.to) Foglio di via
Articolo 100 C.d.S. (Artt. 256-263 Reg.to) Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
Articolo 101 C.d.S. Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe.
Articolo 102 C.d.S. Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa
Articolo 103 C.d.S. (Artt. 264 Reg.to) Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

Capo IV Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici - Artt. 104-114 

Articolo 104 C.d.S. (Artt. 265-268 Reg.to) Sagome e masse limite delle macchine agricole
Articolo 105 C.d.S. Traino di macchine agricole.
Articolo 106 C.d.S. (Artt. 269-289 del Reg.to) Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole.
Articolo 107 C.d.S. (Artt. 290-292 Reg.to) Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole.
Articolo 108 C.d.S. (Art. 293 Reg.to) Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine agricole.
Articolo 109 C.d.S. Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole.
Articolo 110 C.d.S. (Art. 294 Reg.to) Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole.
Articolo 111 C.d.S. (Art. 295 Reg.to) Revisione delle macchine agricole in circolazione.
Articolo 112 C.d.S. Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione.
Articolo 113 C.d.S. Targhe delle macchine agricole.
Articolo 114 C.d.S. (Artt. 296-306 del Reg.to) Circolazione su strada delle macchine operatrici.

- Capo III - Sezione II Destinazione ed uso dei veicoli - Artt. 82-92

Articolo 82 C.d.S. (Art. 243 Reg.to) Destinazione ed uso dei veicoli
1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in
base alle caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro
corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della
carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso
proprio.
5. L'uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per
trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
6. Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e
temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata
in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene
rilasciata dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli
autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali
possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive
emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio
di linea e viceversa.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del
veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.
8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza
un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati
sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 68,25 a 275,10.
9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per
il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 343,35 a € 1.376,55.
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici
mesi (48/a).
(48/a) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 31, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
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Articolo 83 C.d.S. Uso proprio
1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al
trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la
carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici,
imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità
strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento
effettuato dalla Direzione generale della M.C.T.C. sulla sussistenza
di tali necessità, secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti
con decreti ministeriali.
2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del
trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza
per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta
dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l'esercizio
dell'autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla legge 6
giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Le disposizioni di
tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa
complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito
al trasporto di cose in conto proprio restano salve le disposizioni
stabilite dalle norme speciali in materia.
4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di
persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti
stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 137,55 a € 550,20.
5. La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione accessoria
della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a
otto mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI
(50).
6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un
veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti
contenuti nella licenza è punito con le sanzioni amministrative
previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6
giugno 1974, n. 298 (48/a) (49).
(48/a) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 31, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
(49) Comma così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 1999,
n. 507. Vedi, anche, il comma 3- bis dell'art. 202 del presente
decreto.
(50) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 37, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
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Articolo 84 C.d.S. (Art. 244 Reg.to) Locazione senza conducente
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a
locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo,
si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di
quest'ultimo, il veicolo stesso.
2. È ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i
trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee,
l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni
ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria
un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità
europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o
messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato
membro.
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose
per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri,
rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di
autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di
locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli
autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza
conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose,
la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del
conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il
trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi
destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della
prescritta licenza.
6. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, d'intesa con il
Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi
e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non
destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 343,35 a € 1.376,55 se trattasi di
autoveicoli o rimorchi ovvero da € 33,60 a € 137,55 se trattasi di altri
veicoli.
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione per un
periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI (50/a) (51).
(50/51) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 31, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
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Articolo 85 C.d.S. (Art. 244 Reg.to) Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è
disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone:
- le motocarrozzette;
- le autovetture;
- gli autobus;
- i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per
trasporti specifici di persone;
- i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della
licenza comunale d'esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non
destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione,
guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente
senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui
all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 137,55 a € 550,20 e, se si tratta di
autobus, da € 343,35 a € 1.376,55. La violazione medesima importa
la sanzione amministrativa della sospensione della carta di
circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un
veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore
ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
70 a euro 280. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione,
ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (*)
(*) Comma aggiunto dalla legge 1 agosto 2003, n. 214
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Articolo 86 C.d.S. Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi
1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è
disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.
2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8
della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di
piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro
6.000. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative
accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della
patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è
incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due
volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca
della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è
stata sospesa o revocata la licenza.(*)
3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza
ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla
licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 70 a euro 280. (*)
(*) Comma così sostituito dalla legge 1 agosto 2003, n. 214.
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Articolo 87 C.d.S. Servizio di linea per trasporto di persone
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al
servizio di linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua
corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e
con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito
da una particolare categoria di persone.
2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di
persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i
filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto
(51/b).
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del
nulla osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le relative
concessioni.
4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle
linee per le quali l'intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il
titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Il
concedente la linea può autorizzare l'utilizzo di veicoli destinati al
servizio di linea per quello di noleggio da rimessa, purché non sia
pregiudicata la regolarità del servizio. A tal fine la carta di
circolazione deve essere accompagnata da un documento rilasciato
dall'autorità concedente, in cui sono indicate le linee o i bacini di
traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere utilizzati.
5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per
trasporto di persone possono locare temporaneamente e in via
eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del Ministero dei
trasporti, ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto persone
parte dei propri veicoli, con l'autorizzazione delle rispettive autorità
competenti a rilasciare le concessioni.
6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale
uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le quali
ha titolo legale, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 343,35 a € 1.376,55.
7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria
della sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI .
(51/b) Vedi, anche, il D.M. 24 luglio 1996.
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Articolo 88 C.d.S. Servizio di trasporto di cose per conto terzi
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al
servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si
obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati
dal mittente.
2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione
prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall'apposito
documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia,
che costituisce parte integrante della carta di circolazione. Le
disposizioni della legge 6 giugno1974, n. 298, non si applicano agli
autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non
superiore a 6 t.
3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non
adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati
nell'autorizzazione o nella carta di circolazione è punito con le
sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo
comma, dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 (52/a).
(52/a) Comma così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 1999,
n. 507. Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente
decreto.

Articolo 89 C.d.S. Servizio di linea per trasporto di cose
1. Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle leggi
specifiche che regolano la materia.

Articolo 90 C.d.S. Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza
1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è
disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione
è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il
servizio.
2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in
servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35 a
€ 1.376,55 (54).
(54) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 39, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
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Articolo 91 C.d.S. Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio.
1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di
acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica
annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e
della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la
immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso cui il locatario
intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in
possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli
articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario
della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui
sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla
circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il
conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile.
3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il
veicolo è immatricolato al nome dell'acquirente, ma con specifica
indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore e della
data di pagamento dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono
riportate nella iscrizione al P.R.A.
4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica all'utilizzatore a
titolo di locazione finanziaria e all'acquirente con patto di riservato
dominio l'art. 196, comma 1.

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Articolo 92 C.d.S. Estratto dei documenti di circolazione o di guida
1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la
patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero
uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono consegnati
agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro
rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento
degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a
tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni.
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese o società di consulenza ai
sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264,
sostituisce l'estratto di cui al comma 1 per la durata massima di
trenta giorni dalla data di rilascio, che deve corrispondere allo stesso
giorno di annotazione sul registro- giornale tenuto dalle predette
imprese o società. Queste devono porre a disposizione
dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, l'estratto
di cui al comma 1 (54/a).
3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35 a
€ 1.376,55. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio
consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge
8 agosto 1991, n. 264 (54). Ogni altra irregolarità nel rilascio della
ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 68,25 a € 275,10 (54/b).
4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a
€ 275,10 (55).
(54/a) Comma così modificato dall'art. 3, L. 4 gennaio 1994, n. 11,
riportata alla voce Trasporto di merci mediante autoveicoli, come
corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 1994, n. 51.
(54) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 39, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
(54/b) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 4 gennaio 1994, n. 11.
(55) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 40, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).

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Capo III - Sezione III Documenti di circolazione e immatricolazione - Artt. 93-103


Articolo 93 C.d.S. (Artt. 245-246 Reg.to) Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono
essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso la
Direzione generale della M.C.T.C.
2. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede
all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a
chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche
le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o
del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di
cui all'art. 91.
3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non
sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove
richiesti dalle disposizioni di legge.
4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le
procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il
contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i
rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il
traino. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per i casi
previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove
immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito
dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187 (56) (56/a).
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di
circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo
stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990,
n. 187 (56), a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato
entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di
circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli
uffici della Direzione generale della M.C.T.C. i tempi e le modalità di
tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta
presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è
rilasciata una speciale carta di
circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando
prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle
macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art.
104, comma 8.

7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata
rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35 a €
1.376,55 . Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il
proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di
acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI
(56/cost).
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le
cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di
circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da € 68,25 a € 275,10.
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio
del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 137,55 a € 550,20. La carta di
circolazione è ritirata da chi accerta la violazione; è inviata all'ufficio
del P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni
omesse.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze
armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a
quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali
veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138.

11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia
stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta del corpo, ufficio o
comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A
siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. che ha immatricolato il veicolo, la
carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al
comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a
servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le
caratteristiche di tali veicoli.
12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e
di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli
obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (57), gli adempimenti
amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono
essere gestiti dagli uffici di livello provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. e del Pubblico Registro Automobilistico gestito
dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili. La
determinazione delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il
veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il
cittadino è disciplinata dal regolamento (58).
(56/a) Con D.M. 2 novembre 1999 (Gazz. Uff. 26 novembre 1999,
n. 278) sono state approvate le caratteristiche del nuovo modello di
carta di circolazione dei veicoli.
(56/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 novembre
1997, n. 349 (Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale),
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 93, comma 7, sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
(58) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 41, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
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Articolo 94 C.d.S. (Artt. 247 Reg.to) Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.
1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli
e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di
locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su
richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in
cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente
accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri
mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo
certificato di proprietà.
2. L'ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il
termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento
della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al
medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di
residenza.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 576,45 a € 2.884,35
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto,
nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo
della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 287,70 a
€ 1.441,65.
5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta
le violazioni previste nel comma 4 ed è inviata all'ufficio della
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle
prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore
della presente disposizione è consentito entro novanta giorni
procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie
regolarizzazioni.
7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di
circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità
di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi
di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai
competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza
del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e
del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1
procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva
delle tasse, soprattasse e accessori (59).
(59) Articolo prima modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 42, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.) e poi così sostituito dall'art. 17, L. 27
dicembre 1997, n. 449.
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Articolo 95 C.d.S. Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di circolazione
1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire
contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C., all'atto della immatricolazione del veicolo,
rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di
novanta giorni.
1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto
dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il
proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione,
con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche
con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
264 (*)
2. [L'estratto della carta di circolazione può essere rilasciato
dall'ufficio dalla Direzione generale della M.C.T.C., con le modalità
previste all'art. 92] (60).
3. [In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di
circolazione l'intestatario deve, entro quarantotto ore dalla
constatazione, farne denuncia agli organi di polizia che ne prendono
formalmente atto e ne rilasciano ricevuta] (60/a).
4. [L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., previa
presentazione della ricevuta e della dichiarazione di responsabilità ai
fini amministrativi resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.
15, e alla legge 11 maggio 1971, n. 390, rilascia la carta provvisoria
di circolazione della validità massima di trenta giorni] (60/b).
5. [Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui
al comma 3 senza che la carta di circolazione sia stata rinvenuta,
l'intestatario deve richiedere una nuova immatricolazione] (60/c).
6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata
rilasciata la carta provvisoria di circolazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del
fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di
circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di
circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da € 19,95 a € 81,90 (61) .
(60) Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105.
(60/a) Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105.
(60/b) Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105.
(60/c) Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105.
(61) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 43, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
(*) Comma aggiunto dalla legge 1 agosto 2003, n. 214
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Articolo 96 C.d.S. Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica
1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per
le tasse automobilistiche, l'A.C.I., qualora accerti il mancato
pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al
proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell'inadempimento e,
ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla
data di tale notifica, chiede la cancellazione d'ufficio del veicolo dagli
archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro d'ufficio delle
targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le
modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il
Ministro dei trasporti.
2. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso
entro trenta giorni al Ministro delle finanze.
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Articolo 97 C.d.S. (Artt. 248-253 Reg.to) Circolazione dei ciclomotori (63a)
1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione
e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario,
rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità
stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei
veicoli di cui agli articoli 225 e 226;
b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di
circolazione. (63a)
2. La targa è personale. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La
fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che
può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di
cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. (63a)
3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei
veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica,
contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati
costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il
titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della
data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla
proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del
Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per
l'individuazione del responsabile della circolazione. (63a)
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del
certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono
stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima
semplificazione (63a)
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende
ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista
dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 68,25 a € 275,10. Alla stessa sanzione soggiace
chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la
velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52.
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o
più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel
certificato di circolazione (63a), ovvero che sviluppi una velocità
superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 33,60 a
€ 137,55.
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato
rilasciato il certificato di circolazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 137,55 a €
550,20.(63a)
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 68,25 a € 275,10.(63a)
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 1.626,45 a € 6.506,85. (63a)
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa (65a) i
cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 19,95 a € 81,90.
11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da
quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore
munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma € 1.626,45 a € 6.506,850. (63a)
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato
richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per
trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal
regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
è di una somma da € 343,35 a € 1.376,55. Alla medesima sanzione
è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il
certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la
violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo
l'adempimento delle prescrizioni omesse. (63a)
13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o
distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede,
entro quarantotto ore, a fame denuncia agli organi di polizia è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 68,25 a € 275,10. Alla medesima sanzione è soggetto chi non
provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre
giorni dalla suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le
norme di cui al capo I, sezione Il, del titolo VI; nei casi previsti dai
commi 5 e 6, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva
la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che
ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che sia
assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle
caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali
e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata
illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dai
commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di
reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione
11, del titolo VI. (63a)

(62) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13
febbraio 1993, n. 36.
(62/a) Comma così modificato dall'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre
1999, n. 507. Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente
decreto.
(63) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 44, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.). L'ultimo periodo è stato aggiunto
dall'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Con D.M. 7 luglio 1999
(Gazz. Uff. 22 luglio 1999, n. 170) è stato approvato il nuovo modello
di certificato di idoneità tecnica per ciclomotore.
(63/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 16-23 dicembre
1997, n. 435 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1997, n. 53, Serie speciale),
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 97, numero 14, sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
(63a) Articolo così modificato dal D. Lgs. 15 gennaio 2002, n.9 , in
vigore dal 1° gennaio 2003
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Articolo 98 C.d.S. (Art. 254 Reg.to) Circolazione di prova
1. Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro
rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i
commercianti autorizzati di tali veicoli, le fabbriche costruttrici di
carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione e di
trasformazione, anche per proprio conto, non sono soggetti all'obbligo
di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 i
veicoli che facciano circolare per esigenze connesse con prove
tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per
ragioni di vendita o di allestimento. I detti veicoli, però, devono essere
provvisti di una autorizzazione per la circolazione di prova, rilasciata
dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Sul
veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare
dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

2. La validità dell'autorizzazione è annuale; può essere confermata
previa verifica dei requisiti necessari.
3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso
diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 68,25 a € 275,10. La stessa sanzione si applica se il
veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare
dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.
4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la
sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 137,55
a € 550,20; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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Articolo 99 C.d.S. (Art. 255 Reg.to) Foglio di via
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le
operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per
recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per partecipare a
riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di
veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa di
circolazione, devono essere muniti di un foglio di via e di una targa
provvisoria rilasciati da un ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C.
2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali
prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere i giorni
sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di
veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. può rilasciare alla fabbrica
costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di percorso,
della durata massima di centottanta giorni.
3. Chiunque circola senza avere con sé il foglio di via e/o la targa
provvisoria di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da € 19,95 a € 81,90.
4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni
tecniche del foglio di via è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 33,60 a € 137,55.
5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di
tre volte, alla successiva la sanzione amministrativa è del pagamento
di una somma da € 68,25 a € 275,10 e ne consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI
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Articolo 100 C.d.S. (Artt. 256-263 Reg.to) Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e
posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa
contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore
contenente i dati di immatricolazione.
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una
motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice
dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere
caratteristiche rifrangenti.
6. I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti
posteriormente di una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel
caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata
posteriormente al veicolo rimorchiato.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe
di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento.
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal
regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere,
per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di
cui all'articolo 101 comma 1 e con le modalità stabilite dal
Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione
alfanumerica. Il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia
stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di
circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente
l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio
della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la
circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3. (65)
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche,
cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per
l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre
iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella
identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera
b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 68,25 a € 275,10. (65)
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o
contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 1.626,45 a € 6.506,85 (63/b).
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5, 6 e 10 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
19,95 a € 81,90.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche
ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi
del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai
requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso
di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre
mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a
seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI (64).
(63/b) Comma così modificato dall'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre
1999, n. 507. Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente
decreto.
(64) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 45, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.). Successivamente, l'art. 21, D.Lgs. 30
dicembre 1999, n. 507, ha così sostituito con gli attuali periodi dal
secondo al quarto, l'originario secondo periodo del comma 15.
(65) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1 del D. Lgs.
15/01/2002, n. 9
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Articolo 101 C.d.S. Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe.
1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore
o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro dei trasporti
con proprio decreto, sentiti il Ministro del tesoro e il Ministro delle
finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del
costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare
esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2. Il Ministro
dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro
e dei lavori pubblici, assegna annualmente i proventi derivanti dalla
quota di maggiorazione al Ministero dei lavori pubblici nella misura
del venti per cento e alla Direzione generale della M.C.T.C. nella
misura dell'ottanta per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. all'atto dell'immatricolazione dei
veicoli.
3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione
devono essere restituiti all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A.
entro novanta giorni dal rilascio del documento stesso.
4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al
comma 3, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su
apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli
organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione.
5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non
costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 343,35 a € 1.376,55.
6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione
amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (65).
(65) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 46, D.Lgs. 10 settembre 1993,

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Articolo 102 C.d.S. Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle
targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione deve,
entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne
prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di
smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che
queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere alla
Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del
veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione
del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di
un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella
targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i
caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della
targa originaria.
4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere
sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più
leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere
all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C. una
nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art.
93.
5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100,
comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della
ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova
immatricolazione del veicolo.
6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di
smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe
di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova
non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con
il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti
di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10.
7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente
leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 68,25 a € 275,10 (66).

(66) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 47, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
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Articolo 103 C.d.S. (Artt. 264 Reg.to) Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o
rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del
P.R.A., entro sessanta giorni, la cessazione della circolazione di
veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o la
definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il
certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe. L'ufficio del
P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. provvedendo altresì alla restituzione al
medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con il
regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio
delle informazioni tra il P.R.A. e la Direzione generale della M.C.T.C.
(67).
2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati
d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli
uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla
rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia
stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia
stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente
titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo.
L'ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli adempimenti previsti dal
comma 1.
3. I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli,
autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva
riduzione in rottami non possono alienare, smontare o distruggere i
suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o
gli aventi titolo non lo abbiano già fatto, ai compiti di cui al comma 1.
Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle
targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati
su appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere
secondo le norme del regolamento.
4. Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i
responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli
rimossi ai sensi dell'art.159, nel caso di demolizione del veicolo
prevista dall'art. 215, comma 4.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 137,55 a
€ 550,20. La sanzione è da € 343,35 a € 1.376,55 se la violazione è
commessa ai sensi dei commi 3 e 4 (68).
(67) Comma corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13
febbraio 1993, n. 36 e poi così modificato dall'art. 46, D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22, .
(68) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio
1993, n. 32. Con D.M. 22 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 28 dicembre
1998, n. 301).

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Capo IV Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici - Artt. 104-114


Articolo 104 C.d.S. (Artt. 265-268 Reg.to) Sagome e masse limite delle macchine agricole
1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che
circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme
stabilite dall'art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e per i
rimorchi.
2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57, la massa
complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può
eccedere 5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o più
assi.
3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite
di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di
impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm² e quando, se
trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non
sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al comma 2 non
possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.
4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t;
quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può
superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.
5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola
semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in
condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa
della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve
essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15
km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.
6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non
può eccedere 16 t.
7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di
tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti
prescrizioni:
a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al
60% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore
al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei
due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il
doppio di quella della trattrice non zavorrata;
d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano
mediano verticale longitudinale della trattrice;
e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati
non deve superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle
norme stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei
commi precedenti;
f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli
attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione
degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che l'attrezzatura sia
equipaggiata con una o più ruote liberamente orientabili intorno ad un
asse verticale rispetto al piano di appoggio.
8. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno
sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le
trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato,
che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate
macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare
su strada, dell'autorizzazione valida per un anno e rinnovabile,
rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade
statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale.
9. Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche
fotometriche, colorimetriche e modalità di applicazione di pannelli e
dispositivi di segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri dati
dalle macchine agricole indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento
saranno indicate le condizioni e le cautele da osservare durante la
marcia su strada.
10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che
supera le sagome o le masse fissate è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35 a €
1.376,55.
11. Chiunque circola su strada con una macchina agricola
eccezionale in violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi,
sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva di cui al comma 9
oppure senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 137,55 a € 550,20.
12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola
eccezionale senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 33,60 a
€ 137,55. Il viaggio potrà proseguire solo dopo la esibizione
dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la
somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.
13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione
amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'art. 10
(70).

(70) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 48, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
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Articolo 105 C.d.S. Traino di macchine agricole.
1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine
agricole trainate non possono superare la lunghezza di 16,50 m (71).
2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare
un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici
agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.
3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto
divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di
dispositivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del
veicolo traente.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
137,55 a € 550,20 .
(71) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13
febbraio 1993, n. 36.
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Articolo 106 C.d.S. (Artt. 269-289 del Reg.to) Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono
essere costruite in modo che, ai fini della circolazione stradale,
garantiscano sufficiente stabilità sia quando circolano isolatamente,
sia quando effettuano il traino, se previsto, sia, infine, quando sono
equipaggiate con attrezzi portati o semiportati dei quali deve essere
garantito il bloccaggio tridimensionale. Le macchine agricole
semoventi devono essere inoltre costruite in modo da consentire un
idoneo campo di visibilità, anche quando sono equipaggiate con
cabina di guida chiusa, con dispositivi di protezione del conducente e
con attrezzi portati o semiportati. Il sedile del conducente deve
essere facilmente accessibile e confortevole ed i comandi
adeguatamente agibili.
2. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2,
lettera a), escluse quelle di cui al punto 3), devono essere munite di:
a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione;
b) dispositivi per la frenatura;
c) dispositivo di sterzo;
d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;
e) dispositivo per la segnalazione acustica;
f) dispositivo retrovisore;
g) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;
h) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose;
i) dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per
il traino;
l) superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del
parabrezza (71).
3. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2,
lettera a), punto 3), devono essere munite, con riferimento
all'elencazione del comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere b), c),
d), g) ed h); devono inoltre essere munite dei dispositivi di cui alla
lettera a), anche se amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono
essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b).
4. Le macchine agricole trainate indicate nell'art. 57, comma 2,
lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2,
lettere a), b), g), h) ed i); le macchine agricole trainate di cui all'art.
57, comma 2, lettera b), punto 1), se di massa complessiva inferiore
od uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola
traente per macchine operatrici trainate prive di freni, possono essere
sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b) del comma 2. Sulle
macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi agricoli, è consentito
che i dispositivi di cui alla lettera a) siano amovibili.
5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive
delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono essere
munite, quando non espressamente previste dal regolamento, sono
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fatte salve le competenze del
Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore.
Con lo stesso strumento possono essere stabilite caratteristiche,
numero e modalità di applicazione dei dispositivi di cui al presente
articolo.
6. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono
inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di
difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro,
nonché per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento.
7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni
oggetto di direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità
europee, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette
direttive; per l'omologazione si fa salva la facoltà, per gli interessati,
di richiedere l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche
contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanate
dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica
per l'Europa, accettati dal Ministero competente per la materia.
8. Con gli stessi decreti può essere reso obbligatorio il rispetto di
norme di unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4,
5 e 6.

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Articolo 107 C.d.S. (Artt. 290-292 Reg.to) Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono soggette
all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore
quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed
alle caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento
stabilisce le categorie di macchine agricole operatrici trainate che
sono escluse dall'accertamento di cui sopra.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e
prova da parte degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C.,
secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e
della previdenza sociale, fatte salve le competenze del Ministro
dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore.
3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o
entità tecniche, prodotti in serie, l'accertamento viene effettuato su un
prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalità stabilite
con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato
interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le
competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni
inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali,
l'omologazione totale o parziale rilasciata da uno Stato estero può
essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità (72).
(72) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 49, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
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Articolo 108 C.d.S. (Art. 293 Reg.to) Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine agricole.
1. Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le
esclusioni previste dall'art. 107, comma 1, devono essere munite di
un certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero di una carta
di circolazione.
2. Il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, la carta di
circolazione, ovvero il certificato di approvazione sono rilasciati a
seguito dell'esito favorevole dell'accertamento di cui all'art. 107,
comma 1, sulla base di documentazione idonea a stabilire l'origine
della macchina agricola. Nel regolamento sono stabiliti il contenuto e
le caratteristiche del certificato di idoneità tecnica e della carta di
circolazione.
3. Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i
prototipi, la documentazione di origine è costituita dal certificato di
origine dell'esemplare rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha
proceduto alla costruzione del medesimo. Qualora gli accertamenti
siano richiesti per macchine agricole costruite con parti staccate,
deve essere inoltre esibita la documentazione relativa alla
provenienza delle parti impiegate.
4. Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie il
costruttore o il suo legale rappresentante rilascia all'acquirente una
formale dichiarazione, redatta su modello approvato dal Ministero dei
trasporti, attestante che la macchina agricola, in tutte le sue parti, è
conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore
assume la piena responsabilità a tutti gli effetti di legge. La
dichiarazione di conformità, quando ne sia ammesso il rilascio, ha
anche valore di certificato di origine.
5. Per le macchine agricole di tipo omologato il certificato di
idoneità tecnica alla circolazione ovvero la carta di circolazione
vengono rilasciati sulla base della dichiarazione di conformità, senza
ulteriori accertamenti.
6. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità per macchine
agricole non conformi al tipo omologato è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 343,45 a €
1.376,55.
7. Il rilascio del certificato di idoneità tecnica o della carta di
circolazione è sospeso qualora emergano elementi che facciano
ritenere la possibilità della sussistenza di un reato perseguibile ai
sensi delle leggi penali (73) (73/a).
(73) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 50, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
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Articolo 109 C.d.S. Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato
sono identificati ai sensi dell'art. 74.
2. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di prelevare e di sottoporre in
qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della conformità al
tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate e i
relativi dispositivi destinati al mercato nazionale e identificati a norma
del comma 1. Con decreto del Ministro dei trasporti, emesso di
concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e
della previdenza sociale, fatte salve le competenze del Ministro
dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore, sono
stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali
prelievi, nonché i relativi oneri a carico del titolare dell'omologazione.
3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da seguire fino
alla sospensione dell'efficacia dell'omologazione o alla revoca
dell'omologazione stessa, qualora in seguito al controllo di cui al
comma 2 risulti il mancato rispetto della conformità della serie al tipo
omologato.
4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o
dispositivi non conformi ai tipi omologati è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 343,45 a 1.376,55.
5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola
omologata, rilasciando la relativa dichiarazione di conformità non
munita dei dati di identificazione a norma del comma 1, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
33,60 a € 137,55.
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Articolo 110 C.d.S. (Art. 294 Reg.to) Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a),
punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), esclusi i rimorchi agricoli di
massa complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre
caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su strada sono
soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione.
Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera a), punto 3), e
lettera b), punto 1), con le esclusioni previste all'art. 107, comma 1,
ed i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed
aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su
strada sono soggette al rilascio di un certificato di idoneità tecnica
alla circolazione.
2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica
alla circolazione sono rilasciati dall'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. competente per territorio; il medesimo ufficio
provvede alla immatricolazione delle macchine agricole indicate
nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b),
punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva
non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal
regolamento, a nome di colui che dichiari di essere titolare di
impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni
agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di
enti e consorzi pubblici.
3. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette
all'immatricolazione, nonché il trasferimento di sede ovvero di
residenza ed abitazione del titolare devono essere comunicati entro
trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta
di circolazione, all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
rispettivamente dal nuovo titolare e dall'intestatario della carta di
circolazione. Detto ufficio annota le relative variazioni sul certificato di
circolazione stessa. Qualora il titolo presentato per la trascrizione del
trasferimento di proprietà consista in un atto unilaterale, lo stesso
ufficio dovrà acquisire anche la dichiarazione di assunzione di
responsabilità e provvedere alla comunicazione al nuovo titolare
secondo le modalità indicate nell'art. 95, comma 4, in quanto
applicabili.
4. L'annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata dal
possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma
2.
5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche della
carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, nonché le
modalità per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la
quale non è stata rilasciata la carta di circolazione; ovvero il
certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 137,55 a
€ 550,20.
7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non
osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero
nel certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10.
8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di
sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 33,60 a
€ 137,55. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di
idoneità tecnica alla circolazione, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI (74).
(74) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 51, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
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Articolo 111 C.d.S. (Art. 295 Reg.to) Revisione delle macchine agricole in circolazione.
1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste, può disporre, con decreto ministeriale, la revisione
generale o parziale delle macchine agricole soggette
all'immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine di accertarne la
permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della
circolazione, nonché lo stato di efficienza.
2. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., qualora sorgano
dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1, possono
ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine
agricole.
3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le modalità
delle revisioni di cui al presente articolo, nonché, ove ricorrano, i
criteri per l'accertamento dei requisiti minimi d'idoneità cui devono
corrispondere le macchine agricole in circolazione e del loro stato di
efficienza.
4. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, può modificare la normativa
prevista dal presente articolo in relazione a quanto stabilito in materia
da disposizioni della Comunità economica europea.
5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni dell'art. 80, comma 7.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è
stata presentata alla revisione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10.
Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità
tecnica, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (75).

(75) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 51, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
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Articolo 112 C.d.S. Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione.
1. Le macchine agricole soggette all'accertamento dei requisiti ai
sensi dell'art. 107 non devono presentare difformità rispetto alle
caratteristiche indicate nella carta di circolazione ovvero nel
certificato di idoneità tecnica alla circolazione, né alterazioni o
danneggiamenti dei dispositivi prescritti.
2. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., su
richiesta dell'interessato, sottopongono alla visita e prova di
accertamento prevista all'art. 107, comma 2, la macchina agricola
alla quale siano state modificate una o più caratteristiche oppure uno
o più dispositivi indicati nel documento di circolazione; a seguito
dell'esito favorevole dell'accertamento i predetti uffici provvedono
all'aggiornamento del documento stesso.
3. Alle macchine agricole soggette all'immatricolazione ed al
rilascio della carta di circolazione si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 93, 94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili.
4. Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme
nelle caratteristiche indicate nel comma 1, nonché con i dispositivi,
prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o mancanti è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 68,25 a e 275,10, salvo che il fatto costituisca reato. Da tale
violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.
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Articolo 113 C.d.S. Targhe delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 2,
lettera a), punti 1) e 2), per circolare su strada devono essere munite
posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere
individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola traente,
quando sia occultata la visibilità della targa d'immatricolazione di
quest'ultima.
3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non
superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa
contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.
4. La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli articoli 99, 100
e 102, in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e
restituzione delle targhe si applica l'art. 101.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, stabilite
dagli articoli 100, 101 e 102 (76/a).
6. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le
modalità per l'applicazione di quanto
previsto al comma 4 (77).
(76/a) Comma così modificato dall'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre
1999, n. 507. Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente
decreto.
(77) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 54, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
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Articolo 114 C.d.S. (Artt. 296-306 del Reg.to) Circolazione su strada delle macchine operatrici.
1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare
per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per
le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle
stabilite dall'art. 106.
2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad
immatricolazione presso gli uffici della Direzione generale della
M.C.T.C., che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di
essere il proprietario del veicolo.
3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette
altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e
112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno
sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono
considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le
norme previste dall'art. 104, comma 8.
4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono
essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le
macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale
targa di immatricolazione.
5. Le modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché
per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il
contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite
con decreto del Ministro dei trasporti.
6. Le modalità per l'immatricolazione e la targatura sono stabilite
dal regolamento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto,
alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie,
previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole
(78).
(78) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 55, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.). Successivamente, l'art. 21, D.Lgs. 30
dicembre 1999, n. 507, ha così modificato il solo comma 7 del
presente articolo. Vedi anche il comma 3-bis dell'art. 202 del
presente decreto.

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Aggiornato il: 12 gennaio 2004