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TITOLO SECONDO -
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
CAPO I - Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche- Artt. 13-34
13 Norme per la costruzione e la gestione delle strade 14. Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade 17. Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati 18. Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati 19. Distanze di sicurezza dalle strade 20. Occupazione della sede stradale 21. Opere, depositi e cantieri stradali 23 Pubblicità sulle strade e sui veicoli25. Attraversamenti ed uso della sede stradale 26. Competenza per le autorizzazioni e le concessioni 27. Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni 28 Obblighi dei concessionari di determinati servizi 29 Piantagioni e siepi30. Fabbricati, muri e opere di sostegno 31 Manutenzione delle ripe32 Condotta delle acque33 Canali artificiali e manufatti sui medesimi 34 Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradaliCapo II - Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale- Artt. 35-45
35. (Art. 73 Reg.to) Competenze36. Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extra urbana 37. Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale 43. Segnalazioni degli agenti del traffico 45. Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni
TITOLO SECONDO - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
CAPO I -
Costruzione e tutela delle strade ed aree 13 Norme per la costruzione e la gestione delle strade1.
Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori
pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla
entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui
all'articolo 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il
controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi ad
eccezione di quelle di esclusivo uso militare. Le norme devono essere improntate
alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla
riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli
occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell'ambiente e di
immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le norme che riguardano la
riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto
delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero dell'ambiente, che viene
richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge. 2.
La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per le strade
esistenti allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche,
archeologiche ed economiche non ne consentono l'adeguamento, sempre che sia
assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti. 3.
Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni. 4.
Il Ministro dei lavori pubblici, entro due anni dalla entrata in vigore del
presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui al comma 1, le norme
per la classificazione funzionale delle strade esistenti in base alle
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma
2. 4-bis.
Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F
del comma 2 dell'articolo 2 devono avere, per l'intero sviluppo, una pista
ciclabile adiacente purché realizzata in conformità al programmi pluriennali
degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza. (introdotto
dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 366 del 1998) 5.
Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno
dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari
provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le
stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali
di cui all'articolo 2, comma 2. 6.
Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere
aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo
le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro dei lavori pubblici
emana sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio
nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli
impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione
stradale. 7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano validità temporale riferita all'anno nonché per adempiere agli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale. 8.
Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo,
l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di cui
all'articolo 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell'intero
territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonché
comunicarli agli organismi internazionali. Detta struttura cura altresì che i
vari enti ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel presente
articolo e nei relativi decreti.
14.
Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade 1.
Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza
e la fluidità della circolazione, provvedono: a)
alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro
pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b)
al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c)
alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. 2.
Gli enti proprietari provvedono, inoltre: a)
al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente
titolo; b)
alla segnalazione agli organi di Polizia delle violazioni alle disposizioni
di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti,
nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni
e nelle concessioni. 2-bis.
Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso
di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare
percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità
ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati
problemi di sicurezza. (introdotto
dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 366 del 1998) 3.
Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario
della strada previsti dal presente codice sono esercitati
dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito. 4.
Per le strade vicinali di cui all'articolo 2, comma 7, i poteri dell'ente
proprietario previsti dal presente codice sono esercitati
dal comune.
1.
Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato: a)
danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti
che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere
od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque
stati di pericolo per la circolazione; b)
danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica
stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente; c)
impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle
relative opere di raccolta e di scarico; d)
impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni
sottostanti; e)
far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza
delle norme previste sulla conduzione degli animali; f)
gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare
e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze; g)
apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote
dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni; h)
scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette
materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi
acque di qualunque natura; i)
gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa. 2.
Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 , lettere a), b)
e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila. 3.
Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d),
e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire trentaduemila a lire centoventottomila. 4.
Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
16.
Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità 1.
Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà
stradali fuori dei centri abitati è vietato: a)
aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni
laterali alle strade; b)
costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni
di qualsiasi tipo e materiale; c)
impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni
ovvero recinzioni. Il regolamento, in relazione alla tipologia
dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo
2, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le
di stanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui
sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree
fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili
o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque
ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del
codice civile. 2.
In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di
rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere
l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due
lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza
misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti
stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel
regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente
i punti estremi. 3.
In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione
di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce
di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere
quelle relative alla categoria di strada di minore importanza
tra quelle che si intersecano. 4.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila. 5.
La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della
violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese,
secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI. 17.
Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati 1.
Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurare,
fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto,
inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione,
di deposito, osservando le norme determinate dal
regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura. 2.
All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite
per le strade in rettilineo. 3.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire
duemilioni centosessantamila. 4.
La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della
violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.
18.
Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati 1.
Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti,
le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate
dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori
a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia
delle strade. 2.
In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di
rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità
determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti
delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata
a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi
sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento
a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito
dal segmento congiungente i punti estremi. 3.
In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata
la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno
dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio
dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa
e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono
essere quelle relative alla categoria di strada di minore
importanza tra quelle che si intersecano. 4.
Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità
ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque
ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario
della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare
la sicurezza della circolazione. 5.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila. 6.
La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della
violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.
19.
Distanze di sicurezza dalle strade 1.
La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri
a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi
infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo,
nonché di stabilimenti che interessino comunque la
sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della circolazione
stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di legge
e, in difetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli
enti proprietari della strada e dei vigili del fuoco. 2.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire un milioneottantamilalire quattromilionitrecentoventimila. 3.
La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della
violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.
20.
Occupazione della sede stradale 1.
Sulle strade statali di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di
occupazione della ¡sede stradale, ivi compresi fiere e mercati,
con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo
E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata
a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo
per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale,
a condizione che essa non determini intralcio
alla circolazione. (comma
così modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera a), della
legge n. 472 del 1999) 2.
L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche
a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri
abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal
regolamento. 3.
Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui
agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi
da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può
essere consentita fino ad un massimo della metà della loro
larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che
rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga
non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque
ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni,
di cui all'articolo 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza
storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari
caratteristiche geometriche della strada, è ammessa
l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita
una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle
persone con limitata o impedita capacità motoria. (comma
così modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera b), della
legge n. 472 del 1999) 4.
Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo
ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 242.400 a lire 969.600. 5.
La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. | SU | | INDICE | | HOME PAGE | 21.
Opere, depositi e cantieri stradali 1.
Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente
autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere
o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle
strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto
e sulle aree di visibilità. 2.
Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate
alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve
adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità
della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di
giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di
giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico
dei veicoli. 3.
Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai
mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla
realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale
addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari
per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento
dei lavori nei cantieri stradali. 4.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del
regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire un milioneottantamila a lire quattromilionitrecentoventimila. 5.
La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione
delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse
e a proprie spese.
1.
Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della
strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove
diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, ne nuovi
innesti di strade soggette a uso pubblico o privato. 2.
Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione,
devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni
di cui al presente titolo. 3.
I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale,
previa autorizzazione dell'ente proprietario. 4.
Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti
e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione
dell'ente proprietario della strada. 5.
Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare
l'autorizzazione di cui al comma 1. 6.
Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere,
ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare
la sezione dei medesimi, ne le caratteristiche plano-altimetriche
della sede stradale. 7.
Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione
degli accessi e delle diramazioni. 8.
Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti
di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di
parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia. 9.
Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito
di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei
casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi
esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi
stessi e ogni qual volta le caratteristiche plano-altimetriche
nel tratto stradale interessato dagli accessi o
diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per
la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione
per l'accesso o la diramazione subordinatamente
alla realizzazione di particolari opere quali innesti
attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche
se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione
di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione
delle opere stesse. 10.
Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, per
ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione
del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le
caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli
accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche
e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere
tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione.
E' comunque vietata l'apertura di accessi lungo
le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché
lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione. 11.
Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li
trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario,
oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti
privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentosedicimila
a lire otto centosessantaquattromila. La violazione
importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo
del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione
stessa e a proprie spese. La sanzione accessoria non
si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate
mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di
questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria. 12.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.
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23 Pubblicità sulle strade e sui veicoli1.
Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne,
cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda,
segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili
dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma,
colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione
con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne
difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia,
ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada
o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la
sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono
costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione
delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli
e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti
e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.
Sulle isole di traffico delle Intersezioni canalizzate
è vietata la posa di qualunque installazione diversa
dalla prescritta segnaletica. 2.
È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose
sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie
rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento,
purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento
o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti
degli altri veicoli. 3.
Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti
a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche
o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico,
è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari. 4.
La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le
strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione
da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto
delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza
è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico
dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale. 5.
Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una
strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente
diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta
di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo
le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono
soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione
viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo
nulla osta dell'ente proprietario della strada. 6.
Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche,
l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade,
le Fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento
di carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente
alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse
generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà
di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime
per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari,
nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione
stradale. 7.
È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari
internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane
principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita
la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo
se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia
visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi
o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario
delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio,
con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie
e altri mezzi pubblicitari, purchè autorizzate dall'ente
proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni
stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici. (comma
così modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera a), della
legge n. 472 del 1999) 8.
È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi
forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto
con le norme di comportamento previste dal presente
codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli
utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei
centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono
limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno. 9.
Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità
attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice,
provvede il regolamento di esecuzione. 10.
Il Ministro dei lavori pubblici può impartire agli enti proprietari
delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni
del presente articolo e di quelle attuative del regolamento,
nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo
dell'osservanza delle disposizioni stesse. 11.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle
del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 606.000 a
lire 2.424.000. 12.
Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni
previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400
a lire 969.600. 13.
Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano
il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per
il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende
l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione
delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette
copia dello stesso al competente ente proprietario della
strada. (comma
così sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera b), della
legge n. 472 del 1999) 13-bis.
In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o
altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto
con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario
della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario
o il possessore del suolo privato, nei modi di legge,
a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non
oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso
il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare
la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia
ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione
e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore
del suolo. 13-ter.
Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di
esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle
leggi 1o giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497,
dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (i riferimenti
ora sono al decreto legislativo n. 490 del 1999 - n.d.r.),
e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In caso di inottemperanza
al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli
altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis.
Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione le strade di
interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne
di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento
del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento
di individuazione delle strade di interesse panoramico
ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai
sensi del comma 13-bis. 13-quater.
Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne
di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su
suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari
delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo
le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per
la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute
nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio
la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente
alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota
delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza -
ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo
ai sensi di legge. (commi
introdotti dall'articolo 30, comma 1, lettera c), della legge
n. 472 del 1999)
1.
Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo
permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa. 2.
Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da
quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio
e pertinenze di servizio. 3.
Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante
della strada o ineriscono permanentemente alla sede
stradale. 4.
Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti
per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio,
le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade
o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in
modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei
suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo
le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario
della strada in modo che non intralcino la circolazione
o limitino la visibilità. 5.
Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio
e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere
anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero
essere affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi
secondo le condizioni stabilite dal regolamento. 6.
Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non
avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell'autorità
pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e
indicato nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale
provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire unmilioneottantamila a lire
quattromilionitrecentoventimila. 7.
Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui
sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinque centoquarantamila a lire
duemilionicentosessantamila. 8.
La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa
accessoria della rimozione dell'impianto e delle
opere realizzate abusivamente, a carico dell'autore della violazione
ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dell'attività esercitata fino all'attuazione delle prescrizioni
violate, secondo le norme del capo 1, sezione II, del
titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal pagamento
della somma indicata nel comma 7.
25.
Attraversamenti ed uso della sede stradale 1.
Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione
dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della
sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture
idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree
che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche
di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili
liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque
interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra
devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo
tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione
dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle
fasce di pertinenza della strada. 2.
Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità,
previo accertamento tecnico dell'autorità competente
di cui all'art. 26. 3.
I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi
tipo e natura devono essere collocati in modo da non
arrecare pericolo od intralcio alla circolazione. 4.
Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso
della sede stradale. 5.
Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel
comma 1 o ne varia l'uso o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio
senza concessione è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire unmilioneottantamila
a lire quattromilionicentoventimila. 6.
Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione
o nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila
a lire duemilionicentosessantamila. 7.
La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della
violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente
realizzate. La violazione prevista dal comma 6 importa
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
di ogni attività fino all'attuazione successiva delle
prescrizioni violate.
26.
Competenza per le autorizzazioni e le concessioni 1.
Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente
proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo
delegato o dall'ente concessionario della strada in
conformità alle relative convezioni; l'eventuale delega è comunicata
al Ministero dei lavori pubblici o al prefetto se trattasi
di ente locale. 2.
Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono
di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade
in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni. 3.
Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno
di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila
abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è
di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario
della strada. 4.
L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie,
tranvia rie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque
destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento
di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi
degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di
assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche,
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Ministro
dei trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente proprietario
della strada e, se trattasi di strade militari, di concerto
con il Ministro della difesa.
27.
Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e 1.
Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni
di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade
statali, sono presentate al competente ufficio dell'ANAS
e, in caso di strade in concessione, all'ente concessionario
che provvede a trasmetterle con il proprio parere
al competente ufficio dell'ANAS, ove le convenzioni di concessione
non consentono al concessionario di adottare il relativo
provvedimento. 2.
Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma
1 interessanti strade non statali sono presentate all'ente
proprietario della strada. 3.
Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica
e dal l'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese
di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali
cauzioni. 4.
I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal
presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio
dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare
eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni
e dai depositi autorizzati. 5.
I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente
titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano
le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo
alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta
per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata,
che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità
competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento
per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela
della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere
alcun indennizzo. 6.
La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di
pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque
stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori. 7.
La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle
loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della
strada in annualità ovvero in unica soluzione. 8.
Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni
che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione
costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore
economico risultante dal provvedimento di autorizzazione
o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava. 9.
L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori
di cui al presente titolo può chiedere un deposito cauzionale. 10.
Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue
depositi interessanti le strade o autostrade e le relative
pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori
deve tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione
o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia
conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei
funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'art. 12. 11.
Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10
il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centoottomila a lire quattrocentotrentaduemila. 12.
La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione dei lavori. In ogni
caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza
del lo stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione
è definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della
violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi.
28
Obblighi dei concessionari di determinati servizi 1.
I concessionari di ferrovie, di tramvie, di filovie, di funivie, di teleferiche,
di linee elettriche-telefoniche, sia aeree che sotterranee,
quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione
di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi
di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque
le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni
e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la
conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione.
Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto,
i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero dei
trasporti o alla regione competente. Nel regolamento sono indicate
le modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni
all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga. 2.
Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario
modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione
dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti
eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo
allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del
pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei
lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando
i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso
di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto
a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate
nelle specifiche convenzioni.
29 Piantagioni e siepi1.
I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in
modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada
e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre
il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che
ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e
dalla angolazione necessarie. 2.
Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano
a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali
o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario
di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. 3.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 242.400 a lire 969.600. 4.
Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della
stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione
delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI.
30.
Fabbricati, muri e opere di sostegno 1.
I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade
devono essere conservati in modo da non compromettere
l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle
strade ed alle relative pertinenze. 2.
Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono
essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità,
il prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario,
può ordinare la demolizione o il consolidamento
a spese dello stesso proprietario dei fabbricati
e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante
la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere
necessarie. 3.
In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente
ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione
o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario. 4.
La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo
le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente
a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a
carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità
o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione
o riparazione è a carico dell'ente proprietario della
strada. 5.
La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia
scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ufficio periferico
dell'ANAS, per le strade statali ed autostrade e negli altri
casi con decreto del presidente della regione, su proposta
del competente ufficio tecnico 6.
La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente
a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata
in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell'ente
cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari
dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale
riparazione o ricostruzione di tali opere. 7.
In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari
dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la
procedura di cui ai commi 2 e 3. 8.
Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila.
31 Manutenzione delle ripe1.
I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade,
sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da
impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese
le opere di sostegno di cui all'articolo 30, lo scoscendimento
del terreno, l'ingombro delle Pertinenze e della
¡sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o
di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono,
le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire
interventi che possono causare i predetti eventi. 2.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 242.400 a lire 969.600. 3.
La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione
la sanzione amministrativa accessoria del ripristino,
a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
32 Condotta delle acque1.
Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade
sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e,
in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le
spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione
degli eventuali danni non causati da terzi. 2.
Salvo quanto è stabilito nell'articolo 33, coloro che hanno diritto
di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno
l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari
per il passaggio e per la condotta delle acque; devono,
altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche
a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie
per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni
che dalla medesima possono derivare alla strada stessa.
Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni
tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto
di concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada
e sotto la sorveglianza dello stesso. 3.
L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo
che le acque non cadano sulla ¡sede stradale né comunque
intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare
qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto
sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione. 4.
L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui
ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge
ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il
raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso
di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti
obbligati le relative spese. 5.
Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel
comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato. 6.
Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 242.400 a lire 969.600.
33
Canali artificiali e manufatti sui medesimi 1.
I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine
stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure
di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque
sulla ¡sede stradale e ogni conseguente danno al corpo
stradale e alle fasce di pertinenza. 2.
Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti
sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli
utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle
strade o abbiano titolo o possesso in contrario. 3.
I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali
artificiali che attraversano la strada devono, nel caso di ricostruzione,
essere eseguiti con strutture murarie o in cemento
armato, in ferro o miste secondo le indicazioni e le prescrizioni
tecniche dell'ente proprietario della strada in relazione
ai carichi ammissibili per la strada interessata. Non sono
comprese in questa disposizione le opere ricadenti in località
soggette a servitù militari per le quali si ravvisa l'opportunità
di provvedere diversamente. 4.
La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con
le prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da parte dei proprietari
o utenti delle acque ed è a loro spese: a)
quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da
canali artificiali; b)
quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti presentano
condizioni di insufficiente sicurezza. 5.
È, altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti
ricostruiti. 6.
In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar
luogo all'allargamento della sede stradale, il relativo costo è
a carico dell'ente proprietario della strada, fermo restando a carico
dei proprietari, possessori o utenti delle acque l'onere di
manutenzione dell'intero manufatto. 7.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 242.400 a lire 969.600.
Articolo 34 C.d.S.
(Art. 72 Reg.to)
Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera perl'adeguamento
delle infrastrutture stradali
1. I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono
essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno
comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un
importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere
contestualmente alla stessa e per la stessa durata.
2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve
essere corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad
integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla
tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali,
maggiorata del 50%, e deve essere versata insieme alla normale
tariffa alle porte controllate manualmente.
3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono
in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato.
4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei
proventi delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle
strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al
rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture.
5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al
comma 1, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10. Se non è stato
corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 1, si
applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma terzo, della legge 24
gennaio 1978, n. 27 (23), e successive modificazioni, a carico del
proprietario.
Capo
II - Organizzazione della circolazione e segnaletica
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