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TITOLO SECONDO - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

  

CAPO I - Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche- Artt. 13-34  

 

13 Norme per la costruzione e la gestione delle strade

14. Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade

15. Atti vietati

16. Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati

17. Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati

18. Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati

19. Distanze di sicurezza dalle strade

20. Occupazione della sede stradale

21. Opere, depositi e cantieri stradali

22. Accessi e diramazioni

23 Pubblicità sulle strade e sui veicoli

24. Pertinenze delle strade

25. Attraversamenti ed uso della sede stradale

26. Competenza per le autorizzazioni e le concessioni

27. Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni

28 Obblighi dei concessionari di determinati servizi

29 Piantagioni e siepi

30. Fabbricati, muri e opere di sostegno

31 Manutenzione delle ripe

32 Condotta delle acque

33 Canali artificiali e manufatti sui medesimi

34 Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali

 

Capo II - Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale- Artt. 35-45

   

35. (Art. 73 Reg.to)  Competenze

36. Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extra urbana

37. Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale

38. Segnaletica stradale

39. Segnali verticali

40. Segnali orizzontali

41. Segnali luminosi

42. Segnali complementari

43. Segnalazioni degli agenti del traffico

44. Passaggi a livello

45. Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni

 

TITOLO SECONDO - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

 

 

CAPO I - Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche- Artt. 13-34  

 

13 Norme per la costruzione e la gestione delle strade

1. Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare. Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le norme che riguardano la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero dell'ambiente, che viene richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge.

2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per le strade esistenti allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono l'adeguamento, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti.

3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro due anni dalla entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui al comma 1, le norme per la classificazione funzionale delle strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.

4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell'articolo 2 devono avere, per l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità al programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.

(introdotto dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 366 del 1998)

5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.

6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro dei lavori pubblici emana sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale.

7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano validità temporale riferita all'anno nonché per adempiere agli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale. 

8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di cui all'articolo 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell'intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonché comunicarli agli organismi internazionali. Detta struttura cura altresì che i vari enti ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.

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14. Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade

1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la

sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle

loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e

servizi;

b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative

pertinenze;

c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica

prescritta.

2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:

a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al

presente titolo;

b) alla segnalazione agli organi di Polizia delle violazioni alle

disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso

attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle

autorizzazioni e nelle concessioni.

2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in

caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a

realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in

conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo

comprovati problemi di sicurezza.

(introdotto dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 366 del

1998)

3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente

proprietario della strada previsti dal presente codice sono

esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente

stabilito.

4. Per le strade vicinali di cui all'articolo 2, comma 7, i poteri

dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono

esercitati dal comune.

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15. Atti vietati

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli

impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed

invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare

comunque stati di pericolo per la circolazione;

b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la

segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa

attinente;

c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e

nelle relative opere di raccolta e di scarico;

d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui

terreni sottostanti;

e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con

l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli

animali;

f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie,

insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue

pertinenze;

g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle

ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;

h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle

cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in

essi acque di qualunque natura;

i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.

2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 , lettere a),

b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da lire cinquantaquattromila a lire

duecentosedicimila.

3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c),

d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da lire trentaduemila a lire

centoventottomila.

4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione

amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della

violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese,

secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

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16. Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati

1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le

proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:

a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei

terreni laterali alle strade;

b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade,

edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;

c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o

piantagioni ovvero recinzioni. Il regolamento, in relazione alla

tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui

all'articolo 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina

le di stanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di

cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le

aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come

edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano

comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893

del codice civile.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce

di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi

aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente

due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui

lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli

allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite

nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento

congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la

costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le

fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono

essere quelle relative alla categoria di strada di minore

importanza tra quelle che si intersecano.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del

regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da lire duecentosedicimila a lire

ottocentosessantaquattromila.

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la

sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore

della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie

spese, secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI.

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17. Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati

1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi

assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di

rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di

piantagione, di deposito, osservando le norme determinate

dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.

2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto

stabilite per le strade in rettilineo.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del

regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a

lire duemilioni centosessantamila.

4. La violazione delle suddette disposizioni importa la

sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore

della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie

spese.

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18. Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati

1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed

ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade,

misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni

inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla

tipologia delle strade.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce

di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di

visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli

allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza

misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti

stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel

regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato

costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è

vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione

all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a

giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione

stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne

devono essere quelle relative alla categoria di strada di

minore importanza tra quelle che si intersecano.

4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in

conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno

comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente

proprietario della strada, il campo visivo necessario a

salvaguardare la sicurezza della circolazione.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del

regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da lire duecentosedicimila a lire

ottocentosessantaquattromila.

6. La violazione delle suddette disposizioni importa la

sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore

della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie

spese.

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19. Distanze di sicurezza dalle strade

1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di

tiri a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o

liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di

esplosivo, nonché di stabilimenti che interessino comunque

la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della

circolazione stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di

legge e, in difetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico

degli enti proprietari della strada e dei vigili del fuoco.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da lire un milioneottantamilalire

quattromilionitrecentoventimila.

3. La violazione delle suddette disposizioni importa la

sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore

della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie

spese.

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20. Occupazione della sede stradale

1. Sulle strade statali di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo

di occupazione della ¡sede stradale, ivi compresi fiere e

mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di

tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere

autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario

alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza

storico-ambientale, a condizione che essa non determini

intralcio alla circolazione.

(comma così modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera a),

della legge n. 472 del 1999)

2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni,

anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei

centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni

dal regolamento.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di

cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di

marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni

può essere consentita fino ad un massimo della metà della

loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre

che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni

larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono

comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle

intersezioni, di cui all'articolo 18, comma 2. Nelle zone di

rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano

particolari caratteristiche geometriche della strada, è

ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia

garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e

delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

(comma così modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera b),

della legge n. 472 del 1999)

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero,

avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative

prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione

amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della

violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie

spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

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21. Opere, depositi e cantieri stradali

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della

competente autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire

opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei,

sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di

rispetto e sulle aree di visibilità.

2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree

destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni

deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la

fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia

di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia

di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al

traffico dei veicoli.

3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed

ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri,

alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del

personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti

necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di

svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle

del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle

autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da lire un milioneottantamila a lire

quattromilionitrecentoventimila.

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la

sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della

rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle

stesse e a proprie spese.

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22. Accessi e diramazioni

1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario

della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e

nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, ne

nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.

2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di

autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle

prescrizioni di cui al presente titolo.

3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito

segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.

4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già

esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva

autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può

negare l'autorizzazione di cui al comma 1.

6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e

mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza

alterare la sezione dei medesimi, ne le caratteristiche

plano-altimetriche della sede stradale.

7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di

manutenzione degli accessi e delle diramazioni.

8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di

insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione

di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.

9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a

seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità,

nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli

accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli

accessi stessi e ogni qual volta le caratteristiche

plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi

o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità

per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia

l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione

subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali

innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele,

anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la

costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la

manutenzione delle opere stesse.

10. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto,

per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in

funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi,

le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione

degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni

tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario

essere tenute a base dell'eventuale rilascio

dell'autorizzazione. E' comunque vietata l'apertura di accessi

lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati,

nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.

11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero

li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente

proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi

preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da lire

duecentosedicimila a lire otto centosessantaquattromila. La

violazione importa la sanzione amministrativa accessoria

dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della

violazione stessa e a proprie spese. La sanzione accessoria

non si applica se le opere effettuate possono essere

regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio

di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione

amministrativa pecuniaria.

12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e

del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da lire cinquantaquattromila a lire

duecentosedicimila.

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23 Pubblicità sulle strade e sui veicoli

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare

insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o

propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose,

visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni,

forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare

confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono

renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o

l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della

strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per

la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non

devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla

circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i

cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le

sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre

abbagliamento. Sulle isole di traffico delle Intersezioni

canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione

diversa dalla prescritta segnaletica.

2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie

luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne

pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal

regolamento, purché sia escluso ogni rischio di

abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i

conducenti degli altri veicoli.

3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi

sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e

paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o

artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo

le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad

autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel

rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la

competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta

tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o

provinciale.

5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su

una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad

ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla

osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti

lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada,

sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro

collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato,

previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le

caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le

strade, le Fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di

rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati,

limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di

interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la

facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze

minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi

pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della

circolazione stradale.

7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli

itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade

extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è

consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio

solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non

sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti

servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente

proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di

esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne

pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purchè autorizzate

dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle

condizioni stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

(comma così modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera a),

della legge n. 472 del 1999)

8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto

qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in

contrasto con le norme di comportamento previste dal

presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita

agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento.

Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni

possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi

dell'anno.

9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di

pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente

codice, provvede il regolamento di esecuzione.

10. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire agli enti

proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle

disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del

regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il

controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e

quelle del regolamento è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000

a lire 2.424.000.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle

autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire

242.400 a lire 969.600.

13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza,

assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo.

Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui

dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di

contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12,

trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario

della strada.

(comma così sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera b),

della legge n. 472 del 1999)

13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio

o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in

contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente

proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il

proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di

legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e

non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto.

Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad

effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua

custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della

violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o

possessore del suolo.

13-ter. Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne

di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate

dalle leggi 1o giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n.

1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,

con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (i

riferimenti ora sono al decreto legislativo n. 490 del 1999 -

n.d.r.), e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In caso di

inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e

gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma

13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla

data di entrata in vigore della presente disposizione le strade

di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le

insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano

deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal

provvedimento di individuazione delle strade di interesse

panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni

ai sensi del comma 13-bis.

13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle

insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata

su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti

proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione

lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo

per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni

contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza

indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.

Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la

nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza

- ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo

esecutivo ai sensi di legge.

(commi introdotti dall'articolo 30, comma 1, lettera c), della

legge n. 472 del 1999)

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24. Pertinenze delle strade

1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in

modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.

2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e

da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di

esercizio e pertinenze di servizio.

3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte

integrante della strada o ineriscono permanentemente alla

sede stradale.

4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi

manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di

parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle

strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada

in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e

dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate,

secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente

proprietario della strada in modo che non intralcino la

circolazione o limitino la visibilità.

5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di

parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono

appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario

ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione a

terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento.

6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere

non avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento

dell'autorità pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge

e indicato nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in

tale provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da lire unmilioneottantamila a

lire quattromilionitrecentoventimila.

7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di

cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da lire cinque centoquarantamila a

lire duemilionicentosessantamila.

8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione

amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e

delle opere realizzate abusivamente, a carico dell'autore della

violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I,

sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7

importa la sanzione amministrativa accessoria della

sospensione dell'attività esercitata fino all'attuazione delle

prescrizioni violate, secondo le norme del capo 1, sezione II,

del titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal

pagamento della somma indicata nel comma 7.

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25. Attraversamenti ed uso della sede stradale

1. Non possono essere effettuati, senza preventiva

concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso

della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua,

condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia

aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi,

teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di

combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono

comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui

sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in

modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la

circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità

dalle fasce di pertinenza della strada.

2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta

necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità

competente di cui all'art. 26.

3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di

qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da

non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.

4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e

l'uso della sede stradale.

5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti

nel comma 1 o ne varia l'uso o ne varia l'uso o ne mantiene

l'esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da lire

unmilioneottantamila a lire quattromilionicentoventimila.

6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella

concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire

cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila.

7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione

amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore

della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere

abusivamente realizzate. La violazione prevista dal comma 6

importa la sanzione amministrativa accessoria della

sospensione di ogni attività fino all'attuazione successiva

delle prescrizioni violate.

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26. Competenza per le autorizzazioni e le concessioni

1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate

dall'ente proprietario della strada o da altro ente da

quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada

in conformità alle relative convezioni; l'eventuale delega è

comunicata al Ministero dei lavori pubblici o al prefetto se

trattasi di ente locale.

2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo

sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le

strade in concessione si provvede in conformità alle relative

convenzioni.

3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti

nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a

diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni

è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente

proprietario della strada.

4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee

ferroviarie, tranvia rie, di speciali tubazioni o altre condotte

comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo

attraversamento di strade o relative pertinenze con uno

qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso

di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni

tecniche, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il

Ministro dei trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente

proprietario della strada e, se trattasi di strade militari, di

concerto con il Ministro della difesa.

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27. Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni

1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le

autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o

autostrade statali, sono presentate al competente ufficio

dell'ANAS e, in caso di strade in concessione, all'ente

concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio

parere al competente ufficio dell'ANAS, ove le convenzioni di

concessione non consentono al concessionario di adottare il

relativo provvedimento.

2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al

comma 1 interessanti strade non statali sono presentate

all'ente proprietario della strada.

3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione

tecnica e dal l'impegno del richiedente a sostenere tutte le

spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di

eventuali cauzioni.

4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti

dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza

pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di

riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle

occupazioni e dai depositi autorizzati.

5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al

presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza,

indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o

amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma

dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la

durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove.

L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi

momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di

tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a

corrispondere alcun indennizzo.

6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto

di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o

comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.

7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e

delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario

della strada in annualità ovvero in unica soluzione.

8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle

soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la

concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al

valore economico risultante dal provvedimento di

autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne

ricava.

9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti

autorizzatori di cui al presente titolo può chiedere un deposito

cauzionale.

10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o

esegue depositi interessanti le strade o autostrade e le

relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti

autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori,

dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o

copia conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta

dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'art. 12.

11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma

10 il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da lire centoottomila a lire

quattrocentotrentaduemila.

12. La violazione del comma 10 importa la sanzione

amministrativa accessoria della sospensione dei lavori. In

ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata

mancanza del lo stesso, da effettuare senza indugio, la

sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione

amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore

della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi.

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28 Obblighi dei concessionari di determinati servizi

1. I concessionari di ferrovie, di tramvie, di filovie, di funivie, di

teleferiche, di linee elettriche-telefoniche, sia aeree che

sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di

distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di

servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano

comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le

condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per

la conservazione della strada e per la sicurezza della

circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di

trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero

dei trasporti o alla regione competente. Nel regolamento sono

indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed

autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga.

2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda

necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a

disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli

impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere

relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore

del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione

dei lavori sono previamente concordati tra le parti,

contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In

caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è

tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali

fissate nelle specifiche convenzioni.

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29 Piantagioni e siepi

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi

in modo da non restringere o danneggiare la strada o

l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono

oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o

che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza

e dalla angolazione necessarie.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa

vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni

laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il

proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo

possibile.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da lire 242.400 a lire 969.600.

4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la

sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore

della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della

rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I,

sezione II, del titolo VI.

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30. Fabbricati, muri e opere di sostegno

1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le

strade devono essere conservati in modo da non

compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno

alle strade ed alle relative pertinenze.

2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti

possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica

incolumità, il prefetto, sentito l'ente proprietario o

concessionario, può ordinare la demolizione o il

consolidamento a spese dello stesso proprietario dei

fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario,

nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le

opere necessarie.

3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità

competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla

demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al

proprietario.

4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno

lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano

unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono

a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la

stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la

costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario

della strada.

5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera

abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con

decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ufficio

periferico dell'ANAS, per le strade statali ed autostrade e negli

altri casi con decreto del presidente della regione, su

proposta del competente ufficio tecnico

6. La costruzione di opere di sostegno che servono

unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti,

effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico

dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei

proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di

eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.

7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai

proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti

la procedura di cui ai commi 2 e 3.

8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da lire cinquecentoquarantamila a lire

duemilionicentosessantamila.

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31 Manutenzione delle ripe

1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle

strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale

da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi

comprese le opere di sostegno di cui all'articolo 30, lo

scoscendimento del terreno, l'ingombro delle Pertinenze e

della ¡sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi

o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove

occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di

eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da lire 242.400 a lire 969.600.

3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della

violazione la sanzione amministrativa accessoria del

ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le

norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

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32 Condotta delle acque

1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle

strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso

e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada

le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la

riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.

2. Salvo quanto è stabilito nell'articolo 33, coloro che hanno

diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua

hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere

necessari per il passaggio e per la condotta delle acque;

devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte,

anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano

necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai

danni che dalla medesima possono derivare alla strada

stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le

prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato

all'atto di concessione rilasciato dall'ente proprietario della

strada e sotto la sorveglianza dello stesso.

3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in

modo che le acque non cadano sulla ¡sede stradale né

comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di

evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la

circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi

diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.

4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di

cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto,

ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per

il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In

caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai

soggetti obbligati le relative spese.

5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati

nel comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente

dall'obbligato.

6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto

alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da lire 242.400 a lire 969.600.

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33 Canali artificiali e manufatti sui medesimi

1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del

confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le

misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle

acque sulla ¡sede stradale e ogni conseguente danno al

corpo stradale e alle fasce di pertinenza.

2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali

esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e

degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza

alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario.

3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui

canali artificiali che attraversano la strada devono, nel caso di

ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie o in

cemento armato, in ferro o miste secondo le indicazioni e le

prescrizioni tecniche dell'ente proprietario della strada in

relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata. Non

sono comprese in questa disposizione le opere ricadenti in

località soggette a servitù militari per le quali si ravvisa

l'opportunità di provvedere diversamente.

4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e

con le prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da parte dei

proprietari o utenti delle acque ed è a loro spese:

a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate

da canali artificiali;

b) quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti

presentano condizioni di insufficiente sicurezza.

5. È, altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione dei

manufatti ricostruiti.

6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per

dar luogo all'allargamento della sede stradale, il relativo costo

è a carico dell'ente proprietario della strada, fermo restando a

carico dei proprietari, possessori o utenti delle acque l'onere

di manutenzione dell'intero manufatto.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da lire 242.400 a lire 969.600.

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Articolo 34 C.d.S. (Art. 72 Reg.to) Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera perl'adeguamento delle infrastrutture stradali

    1. I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono

   essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno

   comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un

   importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere

   contestualmente alla stessa e per la stessa durata.

 

    2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve

   essere corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad

   integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla

   tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali,

   maggiorata del 50%, e deve essere versata insieme alla normale

   tariffa alle porte controllate manualmente.

    3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono

   in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del

   bilancio dello Stato.

    4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei

   proventi delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle

   strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al

   rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture.

    5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al

   comma 1, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del

   pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10. Se non è stato

   corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 1, si

   applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma terzo, della legge 24

   gennaio 1978, n. 27 (23), e successive modificazioni, a carico del

   proprietario.

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Capo II - Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale- Artt. 35-45

   

Articolo 35 C.d.S. (Art. 73 Reg.to)  Competenze

    1. Il Ministero dei lavori pubblici è competente ad impartire direttive

   per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica

   stradale, sentito il Ministero dell'ambiente per gli aspetti di sua

   competenza, su tutte le strade, eccetto quelle di esclusivo uso

   militare, in ordine alle quali è competente il comando militare

   territoriale. Stabilisce, inoltre, i criteri per la pianificazione del traffico

   cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando

   questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento e,

   comunque, ove si renda necessario.

    2. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad adeguare con propri

   decreti le norme del regolamento per l'esecuzione del presente

   codice alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in

   materia. Analogamente il Ministro dei trasporti è autorizzato ad

   adeguare con propri decreti le norme regolamentari relative alle

   segnalazioni di cui all'art. 44.

    3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero dei lavori

   pubblici assume la denominazione di Ispettorato generale per la

   circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle dirette

   dipendenze del Ministro dei lavori pubblici. All'Ispettorato sono

   demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre

   attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui al

   presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed

   operativa.

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36. Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extra urbana

1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a

trentamila abitanti, è fatto obbligo dell'adozione del piano

urbano del traffico.

2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i

comuni con popolazione residente inferiore a trentamila

abitanti i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una

particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati

fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per

altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche

derivanti da congestione della circolazione stradale. L'elenco

dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e

pubblicato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

3. Le province provvedono all'adozione di piani del traffico per

la viabilità extraurbana d'intesa con gli altri entri proprietari

delle strade interessate. La legge regionale può prevedere, ai

sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla

redazione del piano urbano del traffico veicolare delle aree,

indicate all'art. 17 della stessa, provvedano gli organi della

città metropolitana.

4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento

delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la

riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il

risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici

vigenti e con i piani di trasporto nel rispetto dei valori

ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli

interventi. Il piano urbano del traffico veicolare prevede il

ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di

regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica

del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta,

al fine anche di consentire modifiche ai flussi della

circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione

agli obiettivi da perseguire.

5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il

sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni

di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al

Ministero dei lavori pubblici per l'inserimento nel sistema

informativo previsto dall'art. 226, comma 2. Allo stesso

adempimento è tenuto il presidente della provincia quando sia

data attuazione alla disposizione di cui al comma 3.

6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta

nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei lavori

pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro

per i problemi delle aree urbane, sulla base del le indicazioni

formulate dal Comitato interministeriale per la

programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del

traffico veicolare viene adeguato agli obiettivi generali della

programmazione economico-sociale e territoriale, fissati dalla

regione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 8 giugno

1990, n. 142.

7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche

per consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal

comma 3, le autorità indicate dall'art. 27, comma 3, della

legge 8 giugno 1990, n. 142, convocano una conferenza tra i

rappresentanti delle amministrazioni, anche statali,

interessate.

8. E' istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, l'albo degli

esperti in materia di piani di traffico, formato mediante

concorso biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato

con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il

Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di

cui al comma 8 è fatto obbligo di conferire l'incarico della

redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati

appartenenti al proprio Ufficio tecnico del traffico, agli esperti

specializzati inclusi nell'albo stesso.

10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su

segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a

provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il

Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del piano e alla

sua realizzazione.

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37. Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale

1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad

eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli

segnali, fanno carico:

a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;

b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e

fine del centro abitato, anche se collocati su strade non

comunali;

c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e

sulle strade locali;

d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno

dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti,

agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai

segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche

della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del

comune.

2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di

segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali

di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti

stessi. L'apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno

carico agli esercenti.

3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o

autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso

ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel

regolamento, al Ministro dei lavori pubblici, che decide in

merito.

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38. Segnaletica stradale

1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:

a) segnali verticali;

b) segnali orizzontali;

c) segnali luminosi;

d) segnali ed attrezzature complementari.

2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese

note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in

difformità con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni

dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di

pericolo di cui all'articolo 41, prevalgono su quelle date a

mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la

precedenza. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono

su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le

segnalazioni degli agenti di cui all'articolo 43.

3. È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali

per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in

deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della

strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di

tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole

della circolazione.

4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento

per la segnaletica stradale fuori dai centri abitati, si applica

anche nei centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un

limite massimo di velocità pari o superiore a 70 km/h.

5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli

segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro

denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche

(forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza,

illuminazione), le modalità di tracciamento, apposizione ed

applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di

impiego, i casi di obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le

figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie

costituiscono esplicazione del significato anche ai fini del

comportamento dell'utente della strada. I segnali sono,

comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o

impedimento alla circolazione delle persone invalide.

6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri

di uniformità sul territorio nazionale, fissati con decreto del

Ministro dei lavori pubblici nel rispetto della normativa

comunitaria e internazionale vigente.

7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in

perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla

sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o

rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia

più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.

8. È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo,

nonché sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò

che non è previsto dal regolamento.

9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla

installazione dei complessi segnaletici di direzione, in

corrispondenza o prossimità delle intersezioni stradali.

10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica

stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade

di proprietà privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private

non aperte all'uso pubblico l'utilizzo e la posa in opera della

segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli

prescritti dal regolamento.

11. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade

di uso pubblico è ammessa l'installazione di segnaletica

stradale militare, con modalità particolari di apposizione, le

cui norme sono fissate dal regolamento. Gli enti proprietari

delle strade sono tenuti a consentire l'installazione provvisoria

o permanente dei segnali ritenuti necessari dall'autorità

militare per la circolazione dei propri veicoli.

12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede

promiscua sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale,

salvo che sia diversamente disposto dalle presenti norme.

13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le

disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire

121.200 a lire 484.800.

14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non

adempiono agli obblighi di cui al presente articolo o al

regolamento o che facciano uso improprio delle segnaletiche

previste, il Ministero dei lavori pubblici ingiunge di adempiere a

quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di

quindici giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro dei lavori

pubblici ponendo a carico dell'ente proprietario della strada le

spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce

titolo esecutivo.

15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle

disposizioni del presente articolo sono regolate dall'articolo

146.

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39. Segnali verticali

1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:

A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne

indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un

comportamento prudente;

B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e

limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si

suddividono in:

a) segnali di precedenza;

b) segnali di divieto;

c) segnali di obbligo;

C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli

utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida

e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti;

si suddividono in:

a) segnali di preavviso;

b) segnali di direzione;

c) segnali di conferma;

d) segnali di identificazione strade;

e) segnali di itinerario;

f) segnali di località e centro abitato;

g) segnali di nome strada;

h) segnali turistici e di territorio;

i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida

dei veicoli;

l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.

2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli

dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di

apposizione.

3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non

rispettano le disposizioni del presente articolo e del

regolamento si applica il comma 13 dell'articolo 38.

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40. Segnali orizzontali

1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per

regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire

prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti

da seguire.

2. I segnali orizzontali si dividono in:

- strisce longitudinali;

- strisce trasversali;

- attraversamenti pedonali o ciclabili;

- frecce direzionali;

- iscrizioni e simboli;

- strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta

riservata;

- isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la

carreggiata;

- strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di

trasporto pubblico di linea;

- altri segnali stabiliti dal regolamento.

3. Le strisce longitudinali possono essere continue o

discontinue. Le continue, ad eccezione di quelle che

delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite

invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata; le

discontinue delimitano le corsie di marcia o la carreggiata.

4. Una striscia longitudinale continua può affiancarne un'altra

discontinua; in tal caso esse indicano ai conducenti,

marcianti alla destra di quella discontinua, la possibilità di

oltrepassarle.

5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del

quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per

rispettare le prescrizioni semaforiche o il segnale di fermarsi

e dare precedenza o il segnale di passaggio a livello ovvero

un segnale manuale del personale che espleta servizio di

polizia stradale.

6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima

del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo, se

necessario, per rispettare il segnale dare precedenza.

7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le

dimensioni, i colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali

stradali orizzontali, nonché le loro modalità di applicazione.

8. Le strisce longitudinali continue non devono essere

oltrepassate; le discontinue possono essere oltrepassate

sempre che siano rispettate tutte le altre norme di

circolazione. E' vietato valicare le strisce longitudinali

continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente

affiancata una discontinua.

9. Le strisce di margine continue possono essere

oltrepassate solo dai veicoli in attività di servizio di pubblico

interesse e dai veicoli che debbono effettuare una sosta di

emergenza.

10. È vietata:

a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da

una striscia continua;

b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il

cambio di corsia;

c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie

riservate.

11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i

conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni

che hanno iniziato l'attraversamento; analogo comportamento

devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti

in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli

attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili

anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela

dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento

o altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti

stessi.

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41. Segnali luminosi

1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:

a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;

b) segnali luminosi di indicazione;

c) lanterne semaforiche veicolari normali;

d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;

e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;

f) lanterne semaforiche pedonali;

g) lanterne semaforiche per velocipedi;

h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;

i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;

l) lanterne semaforiche speciali;

m) segnali luminosi particolari.

2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di

forma circolare e di colore:

- rosso, con significato di arresto;

- giallo, con significato di preavviso di arresto;

- verde, con significato di via libera.

3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di

freccia colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e

verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al

comma 2, ma limitatamente ai veicoli che devono proseguire

nella direzione indicata dalla freccia.

4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto

pubblico sono a forma di barra bianca su fondo nero,

orizzontale con significato di arresto, verticale o inclinata a

destra o sinistra con significato di via libera, rispettivamente

diritto, a destra o sinistra, e di un triangolo giallo su fondo

nero, con significato di preavviso di arresto.

5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere

dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle

lanterne semaforiche pedonali sono a forma di pedone

colorato su fondo nero. I colori sono:

a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni

di effettuare l'attraversamento, né di impegnare la

carreggiata;

b) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento

pedonale e consente ai pedoni che si trovano all'interno dello

attraversamento di sgombrarlo il più rapidamente possibile e

vieta a quelli che si trovano sul marciapiede di impegnare la

carreggiata;

c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni

l'attraversamento della carreggiata nella sola direzione

consentita dalla luce verde.

6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a

forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso,

giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui

al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da

una pista ciclabile.

7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili

sono rossa a forma di X, con significato di divieto di

percorrere la corsia o di impegnare il varco sottostante la

luce, e verde a forma di freccia, con significato di consenso a

percorrere la corsia o ad impegnare il varco sottostante la

luce.

8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente

articolo sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero

dei lavori pubblici, previo accertamento del grado di

protezione e delle caratteristiche geometriche, fotometriche,

cromatiche e di idoneità indicati dal regolamento e da

specifiche normative.

9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli

possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla

segnaletica verticale ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non

possono impegnare l'area di intersezione se i conducenti non

hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione

della luce rossa; i conducenti devono dare sempre la

precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data

contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta

devono, altresì, dare la precedenza ai veicoli provenienti da

destra ed ai veicoli della corrente di traffico nella quale vanno

ad immettersi.

10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli

non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto,

di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al

momento dell'accensione della luce gialla, che non possano

più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso

essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione

con opportuna prudenza.

11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli

non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di

tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di

intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare

il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.

12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o

quelle per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso

significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche

normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono

proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre;

di conseguenza, i conducenti di detti veicoli devono attenersi

alle stesse disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11.

13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella

per i velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il

pedone o il ciclista ha l'obbli

veicolari normali di cui rispettivamente ai commi 9, 10 e 11.

15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i

ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il

comportamento dei pedoni.

16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne

semaforiche per corsie reversibili, i conducenti non possono

percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti alla luce

rossa a forma di X; possono percorrere la corsia o impegnare

il varco sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta

verso il basso. È vietato ai veicoli di arrestarsi comunque

dinanzi alle luci delle lanterne semaforiche per corsie

reversibili anche quando venga data l'indicazione della X

rossa.

17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al

comma 1, lettera i), i veicoli possono procedere purché a

moderata velocità e con particolare prudenza, rispettando le

norme di precedenza.

18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna

semaforica veicolare di qualsiasi tipo sia spenta o presenti

indicazioni anomale, il conducente ha l'obbligo di procedere a

minima velocità e di usare particolare prudenza anche in

relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano

accese luci che consentono il passaggio. Se, peraltro, le

indicazioni a lui dirette sono ripetute da altre lanterne

semaforiche efficienti egli deve tenere conto di esse.

19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche,

dimensioni, colori e simboli dei segnali luminosi, nonché le

modalità di impiego e il comportamento che l'utente della

strada deve tenere in rapporto alle varie situazioni segnalate.

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42. Segnali complementari

1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o

rendere noto:

a) il tracciato stradale;

b) particolari curve e punti critici;

c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.

2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati

ad impedire la sosta o a rallentare la velocità.

3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli

dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e

le modalità di impiego e di apposizione.

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43. Segnalazioni degli agenti del traffico

1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza

indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione

del traffico.

2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli

agenti annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della

segnaletica stradale ovvero delle norme di circolazione.

3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le

seguenti:

a) braccio alzato verticalmente significa: attenzione, arresto

per tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano

più in grado di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza;

se il segnale è fatto in una intersezione, esso non impone

l'arresto ai conducenti che abbiano gi impegnato

l'intersezione stessa;

b) braccia o braccio tesi orizzontalmente significano: arresto

per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia,

provenienti da direzioni intersecanti quella indicata dal braccio

o dalle braccia e per contro via libera per coloro che

percorrono la direzione indicata dal braccio o dalle braccia.

4. Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l'agente potrà

abbassare il braccio o le braccia; la nuova posizione significa

ugualmente arresto per tutti gli utenti che si trovano di fronte

all'agente o dietro di lui e via libera per coloro che si trovano di

fianco.

5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la

sicurezza della circolazione, possono altresì far accelerare o

rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti

veicolari o singoli veicoli, nonché dare altri ordini necessari a

risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la

segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.

6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni

eventualmente necessarie per la regolazione del traffico,

nonché modalità e mezzi per rendere facilmente riconoscibili

e visibili a distanza, sia di giorno che di notte, gli agenti

preposti alla regolazione del traffico e i loro ordini, anche a

mezzo di apposito segnale distintivo.

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44. Passaggi a livello

1. In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può

essere collocato, a destra della strada, un dispositivo ad una

luce rossa fissa, posto a cura e spese dell'esercente la

ferrovia, il quale avverta in tempo utile della chiusura delle

barriere, integrato da altro dispositivo di segnalazione

acustica. I dispositivi, luminoso e acustico, sono obbligatori

qualora trattasi di barriere manovrate a distanza o non visibili

direttamente dal posto di manovra. Sono considerate barriere

le sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi di chiusura equivalenti.

2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere

deve essere collocato, sulla destra della strada, a cura e

spese dell'esercente la ferrovia, un dispositivo luminoso a

due luci rosse lampeggianti alternativamente che entra in

funzione per avvertire in tempo utile della chiusura delle

semibarriere, integrato da un dispositivo di segnalazione

acustica. Le semibarriere possono essere installate solo nel

caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da

spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a

livello su strada a senso unico muniti di barriere che sbarrano

l'intera carreggiata solo in entrata sono considerati passaggi

a livello con semibarriere.

3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed

orizzontali obbligatori di presegnalazione e di segnalazione

dei passaggi a livello, le caratteristiche dei segnali verticali,

luminosi ed acustici, nonché la superficie minima rifrangente

delle barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare

in caso di avaria.

4. Le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a

livello e quelle per assicurare la visibilità delle strade ferrate

hanno carattere di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e

urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi sulle espropriazioni

per causa di pubblica utilità.

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45. Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni  

1. Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica

stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal

presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive

ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi

segnaletici in modo diverso da quello prescritto.

2. Il Ministero dei lavori pubblici può intimare agli enti

proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e

alle province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate

della collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare,

spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo

di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per

caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di

collocazione, alle disposizioni delle presenti norme e del

regolamento, dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli

che possono ingenerare confusione con altra segnaletica,

nonché a provvedere alla collocazione della segnaletica

mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui

all'articolo 44 i provvedimenti vengono presi d'intesa con il

Ministero dei trasporti.

3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la

rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo spostamento,

ovvero la correzione e quanto altro occorre per rendere le

segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2, sono

effettuati dal Ministero dei lavori pubblici, che esercita il potere

sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o

gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o

periferici.

4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro dei lavori

pubblici, a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza

che costituisce titolo esecutivo.

5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in

opera dai soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada

può intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare,

spostare, rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre

dieci giorni, i segnali che non siano conformi alle norme di cui

al comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non

più corrispondenti alle condizioni locali o che possano

disturbare o confondere la visione di altra segnaletica

stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella

intimazione, l'ente proprietario della strada provvede d'ufficio,

a spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta dell'ente

proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza

che costituisce titolo esecutivo.

6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le

apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e

regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e

al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di

circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e

diffusione, sono soggetti all'approvazione ed omologazione

da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento

delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di

idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso

regolamento sono precisate altresì le modalità di

omologazione e di approvazione.

7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del

regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.

8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle

imprese autorizzate dall'Ispettorato generale per la

circolazione e la sicurezza stradale di cui all'articolo 35,

comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad

accertare i requisiti tecnico-professionali e la dotazione di

adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento.

Nel regolamento sono, altresì, stabiliti i casi di revoca

dell'autorizzazione.

9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i

segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non

omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o

approvati è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire

1.212.000 a lire 4.848.000. A tale violazione consegue la

sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose

oggetto della violazione, secondo le norme del capo I,

sezione II, del titolo VI.

9-bis. È vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso

di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la

presenza e consentono la localizzazione delle apposite

apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma

6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle

violazioni.

9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i

dispositivi di cui al comma 9-bis è soggetto, ove il fatto non

costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000. Alla

violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria

della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le

norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.

(commi introdotti dall'articolo 31 della legge n. 472 del 1999)

go di usare particolare prudenza  

anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni

siano accese luci che consentano il passaggio ai veicoli che

interferiscono con la sua traiettoria di attraversamento.

14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, giallo o

rossa a forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso

comportamento dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche

veicolari normali di cui rispettivamente ai commi 9, 10 e 11.

15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i

ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il

comportamento dei pedoni.

16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne

semaforiche per corsie reversibili, i conducenti non possono

percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti alla luce

rossa a forma di X; possono percorrere la corsia o impegnare

il varco sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta

verso il basso. È vietato ai veicoli di arrestarsi comunque

dinanzi alle luci delle lanterne semaforiche per corsie

reversibili anche quando venga data l'indicazione della X

rossa.

17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al

comma 1, lettera i), i veicoli possono procedere purché a

moderata velocità e con particolare prudenza, rispettando le

norme di precedenza.

18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna

semaforica veicolare di qualsiasi tipo sia spenta o presenti

indicazioni anomale, il conducente ha l'obbligo di procedere a

minima velocità e di usare particolare prudenza anche in

relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano

accese luci che consentono il passaggio. Se, peraltro, le

indicazioni a lui dirette sono ripetute da altre lanterne

semaforiche efficienti egli deve tenere conto di esse.

19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche,

dimensioni, colori e simboli dei segnali luminosi, nonché le

modalità di impiego e il comportamento che l'utente della

strada deve tenere in rapporto alle varie situazioni segnalate.

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Aggiornato il: 12 gennaio 2004