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STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"DANZARE
LA PACE"
ISCRITTA AL NUMERO D'ORDINE 106/05 SEZ. A), DEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE TITOLO
I Art.1
(Costituzione) Ai sensi della L.Q. n. 383/2000 e delle norme
del Codice Civile in tema di Associazioni, è
costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Danzare la
Pace", L’Associazione
ha sede legale in via Bezzi n. 40, 38068 Rovereto (TN). Art.2
(Scopi) L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, nei settori dell’aggregazione sociale, della cultura e della solidarietà, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. A tale fine l’Associazione potrà compiere ogni operazione diretta alla costruzione di una società nonviolenta, solidale e rispettosa dei diritti umani e delle risorse ambientali. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati. In particolare l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività: - divulgare sul territorio la conoscenza delle danze etniche e popolari come attività espressiva, non solamente sotto l'aspetto ricreativo, ma come conoscenza e trasmissione di cultura dei diversi popoli, come tramite dei valori di solidarietà, pace e condivisione dei sentimenti comuni; - organizzare momenti di incontro, seminari,
convegni, rivolti ai temi della pace, della ricerca educativa e della solidarietà
tra persone e popoli provenienti da diverse espressioni sociali e territoriali; - organizzare corsi e stage sulle danze
etniche e popolari e sui significati di pace, aggregazione e solidarietà ad
esse correlati; - pubblicare e produrre materiale bibliografico, audiovisivo e illustrativo specifico; - collaborare con altri Enti portatori delle medesime finalità. L’Associazione
agirà, altresì, nell’osservanza: a) dei principi costituzionali italiani e delle norme internazionali "...che riconoscono i diritti innati delle persone, che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo per la risoluzione delle controversie internazionali, che promuovono la cooperazione tra i popoli e che riconoscono nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli..."; b)
del preambolo dell'art.1 della Carta delle Nazioni Unite; c)
dell'art.28 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che
"...riconosce ad ogni individuo il
diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà
enunciate nella Dichiarazione possono essere pienamente realizzate..."; d)
della Dichiarazione Unesco sull'educazione, "...per la comprensione, la
cooperazione e la pace internazionale e sull'educazione relativa ai diritti
umani e alle libertà fondamentali..." (1974); e)
della Dichiarazione sul Diritto dei Popoli alla Pace dell' Assemblea Generale
delle Nazioni Unite (12 /11/1984); f)
della Dichiarazione sul diritto delle Società a vivere in pace del 1978; g)
della Convenzione dei Diritti dell'Infanzia del 20 /11/1989; h) di ogni altra norma locale, nazionale ed internazionale diretta alla promozione e alla diffusione della cultura della pace. TITOLO
II Art.3
(Soci)
L'Associazione
è composta dai soci. Sono soci coloro che hanno i poteri e le responsabilità
sociali, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione
e godono dell'elettorato attivo e passivo. E' socio colui che compila il modulo
di iscrizione e paga la quota sociale. In caso di iscrizione a socio presentate
da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.
Sono associati dell’Associazione, oltre ai partecipanti all’atto
costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, Associazioni o Enti,
che ne condividono in modo espresso gli scopi e che presentano richiesta
scritta. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione.
In caso di diniego alla richiesta di iscrizione, l’interessato può proporre
appello in Assemblea.. Art.4
(Diritti e doveri dei soci)
La
qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali,
nonché di partecipare all'attività sociali, secondo le modalità stabilite
nell'apposito Regolamento. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del
rapporto e delle modalità associative. È espressamente esclusa la
partecipazione temporanea alla vita associativa. Le quote e i contributi
associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di
morte, e non sono rivalutabili. Art.5
(Decadenza)
I soci cessano di appartenere all'Associazione: a)
per decesso; b)
per dimissioni volontarie contenute in lettera raccomandata; c)
per morosità: il socio, infatti, che non provvederà al pagamento della quota
associativa entro due mesi dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso
dall'Associazione; d) per espulsione, deliberata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di espulsione dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni dalla stessa comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione. Art.6 (Rapporti di lavoro)L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. Art.7
(Patrimonio dell'Associazione) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da: a) dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati; b) da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie; c) da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; e) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi. Il patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo. E' vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto. Art.8
(Anno sociale e bilancio) L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Il
Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre
all'Assemblea per la relativa approvazione. Il bilancio dell'Associazione si
compone di un rendiconto economico-finanziario. TITOLO
IV Art.9 (Organi sociali)a)
L'assemblea generale dei soci b)
Il Consiglio direttivo Ogni
carica sociale è gratuita. Essa ha la durata di tre anni ed è rieleggibile. Art.10 (Assemblea generale dei soci)L'assemblea
generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è
convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Potranno
prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli
soci che siano in regola con il versamento della quota associativa. Ogni
associato ha diritto a un voto e potrà rappresentare in assemblea un'altro
socio assente tramite delega scritta. Art.11
(Convocazione dell'Assemblea) La
convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà entro il 30 Aprile di ciascun
anno per l'approvazione, in particolare, del conto consuntivo dell'anno
precedente e del bilancio preventivo, per l'anno in corso. La convocazione dell'Assemblea spetta al Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei membri dal Consiglio Direttivo, ovvero di almeno 1/3 (un terzo) dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno. In quest’ultimo caso la stessa deve essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo. La
convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso all'albo
dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data di convocazione,
seguito da invito scritto inviato al domicilio dei singoli soci, indicante la
data, il luogo della seduta e l'ordine degli argomenti da trattare. Art.12
(Deliberazioni dell’Assemblea) Le
deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la
presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la
deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per
modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono, in prima convocazione,
la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. In seconda
convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli
intervenuti. Per
deliberare lo scioglimento dell’Associazione, e la devoluzione del patrimonio,
occorre, in prima convocazione il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il
numero degli intervenuti. Ai
sensi dell'art.21 del C.C., nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed
in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno
voto. Le
votazioni si effettuano di regola per alzata di mano, con prova e controprova. Per
l'elezione delle cariche sociali si procede con votazione a scrutinio segreto. Art.13
(Efficacia delle delibere) L'Assemblea
elegge il proprio Presidente, il Segretario verbalizzante e due scrutatori. Le
deliberazioni dell'Assemblea risultanti dal verbale sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario ed assunte nei modi e con le forme previste dallo Statuto hanno
effetto per tutti i soci, ancorché non rappresentati. Art.14
(Compiti dell'Assemblea) a)
Deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio
Direttivo e sulla allegata relazione morale e finanziaria; b)
Eleggere il Consiglio Direttivo la cui composizione numerica può essere variata
con delibera assembleare; c)
Deliberare su ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo. Art.15
(Il Consiglio Direttivo) Il
Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, fra i quali vengono eletti: Il
Presidente Il
Vice Presidente Il
Segretario Due
consiglieri Il
Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
necessario o lo richiedano la metà dei Consiglieri. La convocazione è fatta
mediante avviso scritto inviato a ciascun consigliere almeno 7 giorni prima
della riunione, con indicato l’ordine del giorno. Art.16
(Compiti del Consiglio Direttivo) Al Consiglio Direttivo spetterà: a)
deliberare sulle domande di ammissione dei soci; b)
proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per indegnità, in conformità a
quanto stabilito nel presente statuto; c)
redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea
e curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonché determinare le quote
associative annue; d)
fissare le date delle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci; e)
programmare l'attività dell'Associazione nel rispetto delle direttive
dell'Assemblea; f)
curare la straordinaria amministrazione, con esclusione dei compiti
espressamente attribuiti all'Assemblea del presente statuto. Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio direttivo, quest’ultimo coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. Qualora
venisse meno la maggioranza dei membri, l’intero Consiglio Direttivo si
intenderà decaduto. Art.17
(Il Presidente) Il
presidente ha la legale
rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Art.18
(Il Vice Presidente)
Il
Vice Presidente sostituisce il
Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni
nelle quali viene espressamente delegato dal Presidente. Art.19
(Il Segretario) Il
Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio
Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla
corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si
incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali e
contabili. Provvede
alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese da pagarsi
su mandato del Consiglio Direttivo. Art.20
(Sezioni) L'Associazione
potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuno al fine di
meglio raggiungere gli scopi sociali. Art.21
(Durata) La
durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta
se non in base a deliberazione dell'Assemblea
straordinaria dei soci. Art.22
(Scioglimento dell'Associazione)
Nel caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale. Art.23
(Collegio Arbitrale) Tutte
le controversie fra l'Associazione ed i soci e fra i soci stessi, sono
sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti, soci
dell'Associazione, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che
assume la presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dello stesso. Al
Collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il
verdetto deve essere accettato inappellabilmente. I
provvedimenti disciplinari che possono essere comminati, sono quelli previsti
dallo Statuto e dal Regolamento di disciplina. La proposta di radiazione di un Socio dell'Associazione, deve essere comunicata al Presidente dell'Associazione per la successiva delibera del Consiglio Direttivo e ratificata da parte dell'Assemblea generale dei soci. I soci, con l'accettazione dello statuto, si impegnano alla presente clausola compromissoria. Resta,
in ogni caso, fermo il diritto di azione in via giudiziale contemplato
nell’articolo 24 comma 1 della Costituzione. Art.24
(Rinvio) Per
tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alla L.Q. n. 383/2000,
alle norme del codice civile e alle leggi vigenti in materia. |
Associazione di promozione Sociale Danzare la Pace
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