IL LAVORO INTERINALE

          legge 24  giugno 1997, n. 196 (art. 1 - 11)
 
 
 
  • CHE COSA E' 
  • SOGGETTI INTERESSATI 
  • ENTI E STRUTTURE ABILITATE 
  • PRINCIPALI CONTENUTI 
  • TIPOLOGIA CONTRATTUALE 
  • OBBLIGHI 
  • SPECIFICAZIONE DEGLI ILLECITI 
  • SANZIONI
  • AGEVOLAZIONI FISCALI, CONTRIBUTIVE E NORMATIVE
  • MODIFICHE RISPETTO A PRECEDENTI NORMATIVE 
  • INNOVAZIONI 
  • NORME PREVIDENZIALI 

  •  
    • Accordo interconfederale per la disciplina del contratto di fornitura di lavoro temporaneo (ex. art. 11, comma 4, della legge  n. 196.)
    • Disciplina delle modalità di presentazione delle domande per la concessione (Circolare Ministero Lavoro 13.5.1998, n. 65)
    • Elenco delle società iscritte all' Albo  istituito presso  il Ministero del Lavoro (art. 2 della legge n. 196) 



     

    CHE COSA E':

    Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è quel contratto con cui un'impresa di fornitura di lavoro , "impresa fornitrice",iscritta ad apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, pone uno o più lavoratori da essa assunti, "prestatori di lavoro temporaneo", a disposizione di un'impresa, denominata "impresa utilizzatrice" che ne utilizzi la prestazione lavorativa, per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuale.

    SOGGETTI INTERESSATI:

    Tutti i soggetti disoccupati o inoccupati in possesso di qualifiche professionali medio alte o di alto contenuto specialistico.

    E' previsto il lavoro temporaneo anche per i lavoratori in mobilità, per i quali viene mantenuta l'iscrizione nelle relative liste; il lavoro temporaneo è compreso fra quelli finalizzati all'inserimento lavorativo di tali soggetti nell'ambito delle convenzioni stipulate dalle Agenzie regionali per l'Impiego.
    In caso di rifiuto la Direzione Provinciale del Lavoro dispone la sospensione dell'indennità per il periodo del contratto offerto e non inferiore a un mese.

    ENTI E STRUTTURE ABILITATI:

    Possono essere imprese fornitrici le Società di capitali o Cooperative italiane o europee con sede legale o dipendenza in Italia che abbiano capitale sociale non inferiore a un miliardo e uffici e attività distribuiti in almeno quattro regioni. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo deve costituire il fine esclusivo dell'impresa fornitrice.
    L'autorizzazione può essere concessa anche a cooperative di produzione e lavoro che abbiano almeno 50 soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art.11 e 12 L.59/92), e occupare dipendenti per un numero di giornate non superiore a un terzo di quelle effettuate dalla cooperativa nel complesso.
    Possono essere collocati solo i dipendenti e non i soci.
    E' obbligatoria l'iscrizione in apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro cui bisogna inoltrare richiesta di autorizzazione provvisoria all'esercizio; decorsi due anni, viene rilasciata, previa verifica, l'autorizzazione a tempo indeterminato.
    Le autorizzazioni possono essere rilasciate anche a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, con finalità di incentivazione e promozione dell'occupazione.
    Possono essere imprese utilizzatrici anche pubbliche amministrazioni, per le quali, però, non è prevista la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Possono fruire delle prestazioni di lavoro temporaneo anche soggetti non imprenditori.

    CONTENUTI PRINCIPALI:

    Il contratto di fornitura è' ammesso solo:

    • nei casi previsti dai contratti collettivi delle categorie di appartenenza dell'impresa utilizzatrice;
    • per utilizzazione temporanea in qualifiche non previste dall'organico normale;
    • per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
    • prestatori con qualifica dirigenziale sono esclusi dalle limitazioni sopra elencate, pur rispettando gli altri limiti stabiliti dalla legge.
    • in via solo sperimentale anche per agricoltura e edilizia previa intesa con le organizzazioni sindacali.
    E' vietato:
    • per le qualifiche di basso contenuto professionale;
    • per sostituire lavoratori in sciopero;
    • presso unità produttive che nell'anno precedente abbiano proceduto a licenziamenti collettivi in riferimento alle mansioni riguardante la fornitura, purchè non si tratti di sostituzione;
    • presso unità produttive in cui siano in atto: CIG, riduzioni di orario per mansioni inerenti la fornitura;
    • per imprese che non assolvano agli obblighi previsti dal Dlg 626/94;
    • per lavorazioni pericolose o che richiedono sorveglianza medica.
    TIPOLOGIA CONTRATTO:

    Si inquadra nel settore dei servizi.
    Esiste un contratto tra impresa fornitrice ed impresa utilizzatrice ed un altro contratto - a tempo determinato o indeterminato - tra impresa fornitrice e lavoratore temporaneo.

    Il contratto tra imprese è in forma scritta e contiene:
    - numero lavoratori richiesti, mansioni ed inquadramento, luogo, orario, trattamento economico e normativo;
    - assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligo del pagamento di retribuzione e contributi al lavoratore;
    - assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice dell'obbligo di comunicare all'impresa fornitrice i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili;
    - assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di rimborsare all'impresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti;
    - assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore, nonchè dei contributi previdenziali in caso di inadempienza dell'impresa fornitrice;
    - data di inizio e termine del contratto, estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero.

    Copia del contratto di fornitura è trasmessa alla DPL dall'impresa fornitrice entro 10 giorni.
    Il numero dei lavoratori indicati dal contratto non può essere superiore alla percentuale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'azienda utilizzatrice, così come stabilito dai CCNL di categoria.

    Il contratto stipulato tra l'azienda fornitrice e il lavoratore temporaneo può essere.
    1) a tempo determinato, corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice
    2) a tempo indeterminato.

    Copia deve essere rilasciata al lavoratore entro 5 giorni dall'inizio dell'attività

    Con il contratto a tempo determinato, il lavoratore temporaneo, per la durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice, svolge la propria attività nell'interesse nonchè sotto la direzione e il controllo dell'impresa medesima.

    Nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato il lavoratore rimane a disposizione dell'impresa fornitrice anche nei periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice.
    Il lavoratore per il periodo di assegnazione è sottoposto al potere direttivo e organizzativo dell'azienda utilizzatrice, mentre rimane sottoposto al controllo disciplinare dell'azienda fornitrice.

    Il contratto è in forma scritta e deve contenere:

    • motivi del ricorso alla fornitura, indicazione dell' impresa fornitrice e requisiti di autorizzazione;
    • indicazione dell' impresa utilizzatrice;
    • mansioni e inquadramento del lavoratore;
    • eventuale periodo di prova e durata, luogo, orario, trattamento economico e normativo;
    • data di inizio e termine dell'attività,-
    • eventuali misure di sicurezza da adottare.
    La retribuzione è pari a quella percepita dai lavoratori di pari livello dell'azienda utilizzatrice.
    E' consentita proroga per atto scritto secondo quanto previsto da CCNL di categoria.
    E' vietata ogni clausola che impedisca al lavoratore di accettare un contratto a tempo indeterminato da parte dell'impresa utilizzatrice, una volta conclusa la prestazione temporanea.

    OBBLIGHI :

    Obblighi impresa fornitrice
    - iscrizione in apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro previa richiesta autorizzazione
    - deposito cauzionale di 700 milioni per i primi due anni e accensione di fideiussione non inferiore al 5% dal terzo anno, per un valore comunque non inferiore a 700 milioni
    - trasmissione del contratto di fornitura alla DPL entro 10 giorni
    - rilascio di copia del contratto al lavoratore entro 5 giorni dall'inizio dell'attività presso l'impresa utilizzatrice
    - informare i lavoratori sui rischi (L.626/94) e relativo addestramento all'uso delle attrezzature. Se per tale compito viene delegata l'impresa utilizzatrice, ciò deve essere specificato nel contratto
    - versamento da parte delle imprese fornitrici di un contributo pari al 5% della retribuzione dei lavoratori per il Fondo per la formazione
    -il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo non dispensa la ditta fornitrice dall'obbligo di comunicare alla competente Sezione Circoscrizionale per l'Impiego l'avvenuta assunzione del lavoratore nei termini fissati dall'art.9 bis della legge n.608/96.
    - versamento di retribuzione e contribuzione al lavoratore

    Obblighi impresa utilizzatrice
    - informare i lavoratori sui rischi (L.626/94) e relativo addestramento all'uso delle attrezzature (nel caso in cui sia esplicitamente previsto dal contratto di fornitura
    - comunicazione scritta all'impresa fornitrice e al lavoratore di eventuale assegnazione a mansioni superiori.
    - responsabilità solidale degli obblighi retributivi e contributivi non adempiuti dall'impresa fornitrice

    SPECIFICAZIONE DEGLI ILLECITI

    Impresa utilizzatrice
    a) Utilizzo di lavoratori provenienti da ditte non abilitate (Art.2, co.1)
    b) Utilizzo di lavoratori in difformità ai vincoli e alle previsioni contrattuali
    (Art.1, co.2)
    c) Conclusione, in via sperimentale, di contratti di fornitura nei settori
    dell'agricoltura e dell'edilizia senza la preventiva intesa tra le organizzazioni
    sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro (Art.1 co.3)
    d) Conclusione di contratti di fornitura nei casi vietati (Art.1,co.4):
    e) Mancanza di forma scritta o delle prescritte indicazioni (n.lavoratori, mansioni, ecc...)

    Impresa fornitrice
    a) Fornitura di prestatori di lavoro temporaneo da parte di soggetti non iscritti
    nell'apposito Albo presso il Ministero del Lavoro
    b) Richiesta di compensi al lavoratore per essere avviato a prestazioni di lavoro temporaneo

    SANZIONI:

    Sanzioni impresa fornitrice
    - Arresto non superiore ad un anno o ammenda da 5 a 12 milioni e cancellazione dall'albo per chiunque esiga o percepisca compensi per avviare il lavoratore
    - in caso di omesso versamento del fondo del 5% per la formazione, l'impresa fornitrice è tenuta a corrispondere una somma pari al doppio del contributo stesso
    - assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa fornitrice in mancanza della forma scritta del contratto tra impresa fornitrice e lavoratore
    - sanzioni previste per mancata iscrizione all'albo e per intermediazione nei casi non previsti dalla attuale normativa ( L.1369/60).

    Sanzioni impresa utilizzatrice
    - quelle previste per la violazione degli obblighi di sicurezza da parte delle imprese utilizzatrici
    - pagamento delle differenze retributive in caso di omessa comunicazione dell'assegnazione a mansioni superiori
    -maggiorazione del 20% della retribuzione in caso di continuazione del lavoro alla scadenza del contratto e trasformazione a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice se prosegue oltre i 10 giorni aggiuntivi
    - assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice in assenza di forma scritta del contratto di fornitura

    AGEVOLAZIONI FISCALI, CONTRIBUTIVE E NORMATIVE:

    Alle imprese che assumono lavoratori in mobilità è corrisposto un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità del lavoratore.
    A favore dei lavoratori impegnati nella formazione attivata con Fondo del 5% e per i periodi tra una assegnazione e l'altra è previsto un concorso agli oneri contributivi a carico del lavoratore sempre attingendo al Fondo per la formazione.

    MODIFICHE RISPETTO A PRECEDENTI NORMATIVE:

    Il lavoro interinale è concepito come eccezione in deroga alla L.1369/60 che continua ad essere valida e vieta l'intermediazione nelle prestazioni di lavoro per tutti i casi non esplicitamente contemplati dall'art.1 dell'attuale normativa.
    Non si applicano all'impresa fornitrice per i lavoratori assunti per lavoro temporaneo gli obblighi in materia di assunzione obbligatoria e di riserva (art. 25 c.1 L.223/91)
    Il lavoratore temporaneo non è computato nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini della normativa di legge o contrattuale ad eccezione di quelle relative alla sicurezza ed igiene.
    Se il lavoratore temporaneo è iscritto nelle liste di mobilità non perde il diritto alla permanenza in tali liste.

    INNOVAZIONI:

    • Autorizzazione per intermediazione di manodopera
    • Tipologia contrattuale - Istituzione del Fondo per la formazione
    • Modalità di determinazione del trattamento economico
    • Introduzione della definizione di sindacati "comparativamente più rappresentativi" al posto di "maggiormente rappresentativi".
    NORME PREVIDENZIALI

    Gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali sono a totale carico dell'impresa fornitrice in base alle norme previste per il settore terziario.
    In deroga alla norma generale, durante il periodo di disponibilità, i contributi sono calcolati sulla base della relativa indennità nel suo effettivo ammontare.
    Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il premio, pure a carico dell'impresa fornitrice, è
    commisurato al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte.

    RUOLO E AZIONI DPL (SERVIZIO ISPEZIONI E POLITICHE DEL LAVORO):

    Trasmissione contratti: Sevizio politiche del lavoro - Settore contratti
    Sospensione indennità di mobilità in caso di rifiuto del lavoratore: DPL-Scica
    Verifica adeguamento L.626/94: Servizio Ispettivo
    Verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dell'impresa fornitrice: Servizio Ispettivo


     

    INIZIO PAGINA