Oggetto: Art. 10 del D.Leg.vo
23.12.1997. Disciplina delle modalità di presentazione delle domande
per la concessione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività
di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro; requisiti in capo all’ente
richiedente, rilascio dell’autorizzazione ed ambito regionale della stessa.
1. Soggetti legittimati all’esercizio dell’attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro
L’art.10 del Decreto Legislativo 23.12.1997, n. 469, disciplina l’attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, prevedendo che la stessa possa essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche società cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire nonché da enti non commerciali con patrimonio non inferiore alla predetta somma. Al fine di provare il possesso dei requisiti suindicati gli enti non commerciali e le imprese non obbligate al rispetto della normativa codicistica prevista a tutela dell’integrità del capitale sociale devono far pervenire una relazione tecnica redatta da un esperto iscritto all’albo dei revisori contabili attestante che il patrimonio dell’ente è di almeno 200 milioni. In ogni caso, a norma dell’art.10, comma 4, i soggetti indicati devono avere quale oggetto esclusivo l’attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro; sarà comunque possibile svolgere le attività strumentali al raggiungimento di tale oggetto. Al fine di tracciare chiari confini con diverse e distinte attività di politica attiva del lavoro, si precisa che non integrano la fattispecie né le società di lavoro temporaneo di cui all’art.2 della legge 24.6.1997, n.196, né gli enti di formazione professionale di cui all’art.5 della legge 845/78. Si rammenta che con D.M. 8 maggio 1998 il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale ha determinato i criteri e le modalità di cui all’art.10, comma 12, del D.Leg.vo n.469/97.
2. Domanda per la concessione dell’autorizzazione ed istruttoria
Le domande andranno inoltrate, a mano o a mezzo raccomandata, alla Direzione generale per l’impiego - div.I - cui è attribuita la competenza relativa sia al procedimento istruttorio che al rilascio dell’autorizzazione connessa. L’istruttoria e la firma della eventuale autorizzazione sono, pertanto, demandate al dirigente della predetta unità che è tenuto a concludere il procedimento entro 150 giorni dalla richiesta, così come stabilito dall’art.10, comma 4, del D.L.vo 23.12.1997, n. 469. In tale termine viene computata anche la fase consultiva che prevede l’acquisizione del parere da parte dell’ente regione territorialmente competente. L’autorizzazione ha efficacia triennale dal rilascio così come il suo rinnovo. La stessa procedura è necessaria per i rinnovi periodici dell’autorizzazione che hanno uguale efficacia temporale. A norma dell’art.10, comma 4 ultima parte, nel caso in cui l’amministrazione non si esprime nei 150 giorni stabiliti per la conclusione del procedimento si verifica una ipotesi di silenzio rifiuto. Per tutto ciò che non è previsto dal D.Leg.vo n. 469/97, e successiva regolamentazione attuativa ministeriale, si rinvia alla disciplina del codice civile e delle leggi speciali in materia di società di capitali, imprese, consorzi, cooperative ed enti non commerciali.
3. Requisiti logistici e professionali in capo al soggetto richiedente
3.1 - Il comma 7, lett.a), dell’articolo citato prevede che i soggetti richiedenti l’autorizzazione debbano "disporre di uffici idonei". Al riguardo, si precisa che l’idoneità della sede sarà valutata sulla base dell’insieme delle caratteristiche riferite ai locali ed alle attrezzature, così come più specificamente indicato nello schema di domanda allegato alla presente circolare di cui è parte integrante. Il richiedente dovrà altresì attestare il rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626/94, e successive integrazioni.
3.2 - Per quel che concerne i requisiti
professionali degli operatori, di cui alla stessa lett.a), la norma precisa
esaustivamente le casistiche ammesse. Si specifica che il numero degli
operatori deve essere di almeno due per ogni sede regionale e che tali
operatori debbono essere assunti entro 30 giorni dal ricevimento dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività.
A tal fine gli enti s’impegnano a
comunicare le avvenute assunzioni tramite invio all’autorità autorizzante
dei modelli di cui all’art.9 bis del D.L. 1.10.1996, n.510, convertito
nella legge 28.11.1996, n.608 (cosiddetti modelli C/ASS) entro il predetto
termine di 30 giorni. L’art.10, comma 7, lett.b), delinea le esperienze
professionali idonee necessarie per ricoprire le cariche di amministratori,
direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari.
Il Ministero si riserva di valutare
caso per caso l’adeguatezza dei titoli di studio o delle esperienze professionali.
4. Dichiarazione di impegno dei soggetti interessati
Lo stesso articolo al comma 6 dispone
che unitamente alla domanda i soggetti interessati debbono produrre un
impegno a fornire all’autorità amministrativa tutti i dati relativi
alla domanda ed offerta di lavoro mediante collegamento in rete nonché
le informazioni ulteriormente richieste oltre alle variazioni di cui alla
lett.b) dello stesso comma.
Tale impegno va predisposto dai legali
rappresentanti dell’ente e deve essere redatto in forma di atto notorio
o sostitutivo di esso.
5. Ambito regionale dell’autorizzazione
L’autorizzazione rilasciata dal Ministero indica le Regioni o Province autonome nell’ambito territoriale delle quali è possibile aprire sedi al fine di esercitare l’attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro. L’autorizzazione può essere richiesta per aprire sedi in più regioni da parte dello stesso ente, senza che occorra preventivamente costituire distinti soggetti giuridici, nel rispetto delle seguenti condizioni in ciascuna regione per cui si richiede il provvedimento:
- presenza di idonei uffici
- competenze professionali in capo
agli operatori (minimo 2).
Nel caso di gruppi di imprese, consorzi,
società consortili o associazioni di enti non commerciali è
possibile richiedere l’autorizzazione valida per le società del
gruppo, le imprese del consorzio o gli enti associati, salvo il rispetto
delle condizioni organizzative suindicate. Tutte le società del
gruppo, le imprese consorziate e gli enti associati dovranno avere come
oggetto esclusivo l’attività di mediazione di manodopera così
come stabilito dall’art.10, comma 3, del D.Leg.vo n. 469/97. Nei predetti
casi la responsabilità del corretto svolgimento delle attività
ricade comunque sul soggetto che ha ricevuto l’autorizzazione ministeriale.
IL MINISTRO
Schema di domanda per l'autorizzazione all’attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro
(in bollo)
Al Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Direzione Generale per I'Impiego
- Div. I
Via Flavia, 6
00187 - ROMA
(Denominazione soggetto) _____________________________________________
sede legale_____________________Comune di____________________________
Prov. di__________________Regione____________________________________
tel_______________________fax________________
chiede
di essere autorizzato a svolgere l’attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 23.12.1997, n.469.
A tal fine fornisce i seguenti dati:
1. data di costituzione_________________________________________________
2. capitale sociale o patrimonio_____________________al___________________
3. sedi operative:
____________________ n° locali utilizzati ( ); mq complessivi.........
____________________ n° locali utilizzati ( ); mq complessivi.........
____________________ n° locali
utilizzati ( ); mq complessivi.........
4. attrezzature esistenti (in tutte le sedi)
telefax n.
computers n.
altro (descrivere)__________________________________________________
5. numero dei dipendenti_____________
di cui operatori___________________
Allega la seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto dell’ente;
b) dichiarazione di impegno di cui all’art.10, comma 6, lett.a), b), c) del decreto legislativo 23.12.1997, n. 469;
c) certificati comprovanti l’esclusione di cause ostative di cui all’art.10, comma 7, lett. b) seconda parte, del decreto legislativo 23.12.1997, n. 469;
d) elenco degli amministratori e dei direttori generali nonché dei soggetti muniti di rappresentanza sottoscritto dagli stessi;
e) prospetto del personale assunto o da assumere, con la specificazione degli operatori di cui al punto 3.2 della circolare;
f) elementi comprovanti il possesso dei titoli di studio e professionali di cui allo art. 10, comma 7, lett. a) e b) prima parte, del decreto legislativo 23.12.1997, n. 469 (certificati, attestazioni ed altro);
g) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o ricevuta di richiesta di iscrizione per i soggetti tenuti alla stessa;
h) dichiarazione attestante il rispetto delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
i) relazione tecnica di cui al punto
1 della circolare comprovante che il patrimonio è non inferiore
ai 200 milioni di lire.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(firma autenticata)
Note:
la domanda, nonché tutta la documentazione, deve essere presentata in duplice copia: una in originale, l’altra in fotostatica semplice