Addì, 16 aprile 1998, presso il Ministero del Lavoro alla presenza del Ministro On.le Prof. Tiziano Treu, Confindustria e CGIL, CISL, UIL
in adesione all'invito loro rivolto, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196, dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concludere un accordo interconfederale in mancanza delle intese che la legge ha delegato ai contratti collettivi nazionali di lavoro;
allo scopo di assicurare la possibilità di un tempestivo ricorso alla tipologia dei contratti di lavoro temporaneo, come definita nella citata legge n. 196/1997, attraverso la individuazione di condizioni di agibilità tale da non pregiudicare né predeterminare l'esercizio dell'autonomia negoziale propria delle organizzazioni nazionali di settore che si riconoscono nella Confindustria e in CGIL, CISL, UIL;
Il presente accordo decorre dal 16 aprile 1998 ed avrà efficacia fino a quando non sarà sostituito da apposita disciplina definita per ciascun settore merceologico fra le Organizzazioni di Confindustria e di CGIL, CISL e UIL competenti a stipulare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nel medesimo settore.
Con le finalità ed alle condizioni qui descritte, Confindustria e CGIL, CISL e UIL convengono:
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dal comma 2, dell'art. 1, lett. b) e c) della legge stessa, anche per l'aumento delle attività nelle seguenti fattispecie:
- punte di intensa attività
- cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi
aziendali - connesse a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione
di commesse o dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall' attività
di altri settori;
- quando l'assunzione abbia luogo
per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o
predeterminati nel tempo e che non possano essere attuati ricorrendo unicamente
ai normali assetti produttivi aziendali;
- per l'esecuzione di particolari
commesse che per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni,
richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse
da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano
carenti sul mercato del lavoro locale.
I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie individuate dalle parti al punto 2 del presente accordo, non potranno superare per ciascun trimestre la media dell' 8% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a cinque prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. a) della legge 196/97, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo, sono quelle non rientranti tra le "professionalità intermedie" secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale 31 gennaio 1995, sui contratti di formazione e lavoro e dalle sue eventuali specificazioni contenute nei ccnl.
Ferma restando l'informazione di cui all'art. 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le attività di promozione di iniziative formative degli organismi paritetici di cui all'accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL del 22 giugno 1995 sono estese anche ai prestatori di lavoro temporaneo.
Nel secondo livello di contrattazione, così come definito dal Protocollo 23 luglio 1993, e nel rispetto di quanto previsto dal ccnl di riferimento, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche - previste dai ccnl - correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa.
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente
alle RSU o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle associazioni
sindacali firmatarie del ccnl, il numero dei contratti di fornitura di
lavoro temporaneo da stipulare e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta
comunicazione sarà effettuata entro i tre giorni successivi alla
stipula del contratto. Inoltre, una volta l'anno, anche per il tramite
dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato,
l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al presente
punto, il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo
conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori
interessati
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