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- "Sito così erto et pendente..." (1615)
Quando i boschi cadorini non
avevano ancora grande importanza commerciale (Nota
1), ogni regoliere poteva tagliare a suo piacimento nei boschi comuni.
All'inizio del sec. XIV i laudi delle regole incominciarono a disciplinare
l'uso dei boschi, limitando questo diritto ed arbitrio individuale a favore
della collettività regoliera (Nota 2).
Vizzando alcuni boschi ("vizzare" significa "bandire")
la regola stabiliva che in essi i singoli regolieri potevano tagliare (in
specie le piante di abete, larice e pino: vizze "da dássa e
zéma") solo per la costruzione e manutenzione delle proprie
case (vizze "da fabbrica") o riservava il taglio per i bisogni
collettivi della regola (strade, ponti, chiese, acquedotti). Si vizzavano
i boschi anche per difesa del suolo e delle abitazioni (ad es., le vizze
"da lavina").
Le vizzazioni erano occasioni di lite fra le regole, che
cercavano di riservarsi in modo esclusivo il godimento di boschi promiscui.
All'inizio del sec. XVI la Comunità cadorina stabili che le vizze
dovevano essere autorizzate dal suo consiglio: si distinsero perciò
giuridicamente le vizze "concesse" da allora in poi dalla Comunità
e quelle anteriori, dette "di laudo".
Il 6 aprile 1615, con il documento
che riportiamo, gli uonini di Oltrerino (era marigo Battista Casanova) chiesero
al consiglio di Cadore di concedere in vizza "tam a dassa quam a folia"
ed a scopo di difesa dell'abitato, il bosco posto a monte della villa di
Costalta. La concessione seguì il 9 settembre di quell'anno, ma non
si ottenne facilmente: il consiglio deliberò con 15 voti contro 9
di assegnare il bosco rispettando alcuni accordi ai quali Oltrerino aveva
dovuto addivenire con i regolieri di Costalissoio. Costoro infatti sostenevano
che la concessione della vizza pregiudicava i loro diritti, poiché
"ab immemorabili tempore citra semper consueverunt incidere ligna tam
pro usu focolandi quam aliter (Nota 3) in ipso
memore petito et eo modo sustentare familias suas" si trattava probabilmente
di un bosco promiscuo dell'antica vicinia del Comelico Inferiore (Nota 4).
Magnifico conseglio,
la povera villa di Costalta in Comelico di Sotto è posta così
interna alla montagna et in sito così erto et pendente, che non è
meraviglia se così nei tempi passati come l'anno presente ha corso
manifesto pericolo dall'influenza della neve et delle lavine, che pur hanno
atterrato gli edificii, et per l'avvenire sarà esposta a pericolo
più evidente, poiché è stato in diversi tempi da persone
inconsiderate e che non prevedevano il danno che doveva seguirne, gettato
a terra certo bosco che, posto per lungo sopra le case di detta villa, le
serviva per alcuna difesa.
Desiderando dunque gli uomini di detta villa di provedere
d'alcuna sicurezza per le vite et habitationi loro, conpare perciò
in questo magnifico consiglio ser Battista Casanova, marigo del comun d'Oltrarin,
et supplica che per l'effetto sudetto si degni conceder per vizza speciale
il bosco et da dassa et da foglia che si ritrova sopra le case di detta
villa dentro dei confini infrascritti, acciò preservandosi detto
bosco, come intendono di fare, serva per ostacolo al calar delle lavine
e venga a difender le vite et le case degli habitanti, sicome si rendono
certi ch'esso magnifico consiglio, confermato di questa verità, con
la solita sua benignità sarà prontamente per concederli, alla
cui buona grazia humilmente si raccommandano (confini della vizza, secondo
l'accordo con la regola di Costalissoio).
Per sopra detta villa, cominciando
alla fontana sopra Tobbià Picol sotto li laresi, suso dreto a un
pezzo (Nota 5) segnato con la croce, passi n.
25, sotto la stradda che va per arente la vizza suddetta honorata regola
di Costalissoi, andando de longo via passi n. 25, sotto la stradda, fino
sopra il Ronco de ser Fiorian quondam Gregorio Casanova su la Costa de Dentro
et zo dretto fino all'Acqua Bona drio il Ronco de Via Nova, giù dretto
de longo, et così sono convenuti... |
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NOTE:
1)G. FABBIANI, Appunti per la
storia del legname in Cadore, "Rassegna economica, V (1957), n. 10,
11, 12; VI (1958), n. 2-,3, 4, 6; VII (1959), n. 1, 4, ed anche in estratto,
Belluno 1959.
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2)La proprietà dei boschi
cadorini e la definizione di "vizza" sono problemi che hanno interessato
gli studiosi e sui quali vi è una nutrita bibliografia. I risultati
raggiunti non sono tuttavia soddisfacenti, soprattutto perché manca
una adeguata indagine diretta sui documenti.
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3)"Pro usu fogolandi":
per fuoco; "aliter ... et eo modo sustentare familias": si allude,
probabilmente ai tagli a scopo commerciale, il ricavato dei quali era "dispensato"
in granaglie.
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4)Tutti i documenti qui citati
si trovano nell'archivio della Magnifica Comunità di Cadore: la petizione
nella busta 126, n. 32, insieme con l'estratto della concessione e dell'accordo
con Costalissoio; la parte del consiglio è a pagina 88 del registro
delle parti 1613-1626, nella busta 17.
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5)Pezzo: abete rosso.
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