Storia di Costalta

(a cura di Alessandro Sacco e Giandomenico Zanderigo)

5 - I laudi del comun d'Oltrerino (1575)

L'economia agro-pastorale dei nostri antenati era minuziosamente regolata da un insieme di norme raccolte nei "laudi". Oltrerino (nome antico del comune di San Pietro) aveva certamente un laudo anteriore al sec. XV, ma di esso erano rimasti ormai "solo pochi frammenti" corrosi ed illeggibili.

Nel 1575 l'assemblea del "comun" ritenne necessario incaricare alcuni regolieri per la formazione di un nuovo laudo: questi "deputati" dichiararono di essersi applicati nell'opera per diversi giorni, con sommo scrupolo ed attenzione, restando fedeli, per quanto fu possibile, al vecchio laudo.

Il primo giugno di quell'anno il lavoro era terminato. A San Pietro era presente il notaio "kavalier" Tiziano Vecellio da Pieve (da non confondere con l'omonimo pittore) ed a costui si chiese di "redigere in atto pubblico" i nuovi statuti ed ordinamenti.

A quel tempo le varie regole formavano un tutt'uno, che era il "cornun": solo nei secoli XVI-XVII dalla regola generale di Oltretino avranno origine le regole di Costalta, Presenaio, Valle, San Pietro. Il laudo dunque era unico, non esisteva un laudo per le singole regole.

Come ogni altro laudoo questo segue cocciutamente la tradizione ed ignora la realtà del presente. Continua infatti a prescrivere minuziosamente come pascolare, mietere e far fieno, ma dice quasi nulla riguardo all'uso dei boschi. Era in quest'epoca il commercio del legname l'attività che dava maggiori redditi sia ad intraprendenti privati (come il "kavalier" Tiziano) che ai comuni. Si vive con lo sguardo rivolto al passato, eppure la vita di ogni giorno è colma di novitá e di contraddizioni: saccheggio dei boschi, sorgere di immense fortune (per pochi), carestie e pestilenze, il raccolto che basta solo per tre mesi... Ma niente sembra smuovere la "fede" in una certa tradizione: né l'assenteismo che si registra nelle assemblee, né il rifiuto di accettare determinate cariche o prestazioni a favore della collettività: si continua, crisi dopo crisi, a vivere "secondo le antiche consuetudini".

Stralciamo qui alcuni articoli del laudo (Nota 1).

 1 - ...nel luogo solito avanti alla casa della scuola (Nota 2), quel giorno debbano essere creati i governatori di detta università (Nota 3) che il volgo chiama visendieri, di ellegere de più provati e più idonei nel officio, da star per un anno: cioè il merico uno (Nota 4), due laudadori (Nota 5), saltari quatro (Nota 6), un sindico del lume di San Pietro ed anche del lume di San Bolfo di Prezenaio un giurato del lume di San Pietro (Nota 7) ed un monaco (Nota 8).

2 - Parimente un giurato delle strade (Nota 9). A quali vesendieri sia dato giuramento nella predetta università d'esercitare sinceramente e fedelmente i loro carichi ed offici a quali saranno elletti; e fu ordinato e stabilito ch'in tal giorno della celebrazione della catedra di san Pietro (Nota 10) tutti li vicini e recolieri d'Oltrerino siano tenuti e debbano, senza alcun comandamento nè avviso, andar alla congregazione del detto commun, essendo quel giorno destinato anticamente a trattar le cose premesse, e se alcuno senza alcun impedimento impedito sprezerà di venire, sia incorso e s'intenda incorso alla pena di due vadie, cioè de soldi quarantacinque de piccoli per cadauna vadia, una delle quali subito debba essere scuossa dal merico vecchio e l'altra dal merico novo, e di detta pena non sia fatta gratia ad alcuno, acciò gli altri imparino obbedire.

26 - Parimente se alcun vicino e regoliere sarà comandato a dar opera con la persona o con buoi per aprire le strade, purgar, reffare ed anco per far ponti overo governarli, e non vorrà obedire, paghi e sia sforzato pagare per cadauna volta soldi trenta, e nientedimeno sia tenuto dare le opere.

52 - Parimente se alcun regoliero padre di famiglia, morendo, non lasciasse figliuoli ma solamente figliuole, esse figliuole non possino succedere nei beni comunali di questo regolato, se non per un collonello tanto.

53 - Finalmente quando farà bisogno, secondo l'antiche e laudabili consuetudini, andare con le croci di San Pietro alli luoghi di Comelico, sia tenuto cadaun regoliere andare overo mandare alcuno dei suoi a compagnar dette croci, e se alcuno mancherà, paghi per cadauna volta soldi dieci, salvo però il giusto impedimento.

66 - Quando le piegore, sterpe e capre discendono dalle montagne, hanno la strada, cioè: dalla montagna di Dopieto (Nota 11) traversando per il Giau di Zotte insino al Reguiéto e da ivi a Toffi insino alla Valbona e da detto luogo in Zovo e da Zovo in Tamber; al qual luogo di Tamber essendo pervenute, le piegore, sterpe e capre non devono essere separate nè dicernute (Nota 12) senza licenza del marico, e se alcuno averà ardimento di contrafar perda la vadia. E nell'istesso luogo di Támber si congregaràno la fàola (Nota 13) delli uomini d'Oltrerino giusta l'antichissima consuetudine, nella quale congregacione si rende conto della amministrazione fatta per i pastori ed altri che sono stati nelle montagne, ricercando diligentemente da essi se hanno commesso qualche fraude nel suo pastorale carico e cura, ed a quelli vien comandato, aziò (Nota 14) li discendenti dal detto luoco di Tamber non debbano andar con li animali in piano per li transiti proibiti, azziò non siano fatti danni a niuna persona nei pradi, e ciò sotto le penne contenute nel presente laudo.

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NOTE:

1) Il laudo si trova nella "Biblioteca cadorina" di Vigo, manoscritti, n. 113. Gli articoli qui trascritti sono tratti da una copia seicentesca presso la medesima "Biblioteca", archivio De Pol, n. 11. Del laudo ho fatto la traduzione italiana ed un ampio commento, che spero di poter entro breve pubblicare (A. Sacco).
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2)La "casa della scuola" era la sede della confraternita dei Battuti che fu presente per vari secoli ad Oltrerino.
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3)E' l'equivalente di regola ed è riferito spesso all'assemblea; intende sottolineare non solo il fatto che tutti partecipavano (od erano obbligati a farlo), ma anche che la delibera presa in quella assemblea nasceva dalla volontà e con il consenso generali e perciò aveva più forza.
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4)Il merico o marigo era il capo del "comun".
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5)I laudadori erano gli aiutanti del marigo.
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6)I saltari erano gli esecutori degli ordini del marigo e dei landadori: un po' messi comunali, un po' poliziotti e guardia boschi, diremo ora.
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7)Sindaci e giurati del lume erano gli addetti alla amministrazione delle chiese di San Pietro e di Presenaio. Lume sta per chiesa.
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8)Monaco è il sacrestano.
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9)Era un regoliere incaricato della manutenzione delle strade.
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10)Il 22 febbraio, celebrazione della cattedra di San Pietro, era la prima importante assemblea in tutte le regole del Comelico.
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11)Dopieto, monte da identificare con l'attuale Manzon.
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12)Scelte
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13)Fàola o favola sta per assemblea.
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14)Affinché.
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