Storia di Costalta - 3

(a cura di Alessandro Sacco e Giandomenico Zanderigo)

3 - Marigo e pievano negligenti (1370)

Fra gli altri oneri di carattere pubblico gravanti sui regolieri vi era quello della riparazione di strade e ponti ed apertura dalle nevi (Nota 1). I regolieri vi provvedevano "a pióvego" come per tutti i lavori di interesse comune, prestandosi con "un buon lavoratore" per ogni "fuoco" o famiglia. Lo statuto cadorino del 1338 (Nota 2) dava al marigo, capo della regola, autorità di precettare e punire coloro che non si prestavano al lavoro e prevedeva pene per la negligenza degli stessi marighi.
Riportiamo il caso di un marigo costaltese.

Negligente era anche il pievano di Comelico nell'osservare le "consuetudines" (obblighi liturgici consuetudinari) nella dipendente chiesa di San Pietro, ove già serpeggiava lo scontento dei regolieri.
Il desiderio di una assistenza spirituale più vicina e di indipendenza (anche e soprattutto "spirito di campanile")
impegnò le regole a costruire ciascuna nel proprio villaggio una chiesa ed a mantenervi un sacerdote. Il 23 agosto 1386, ad Udine, si ritrovarono davanti al vicario generale "in spiritualibus et temporalibus" del patriarca d'Aquileia Giacomo pievano di Santo Stefano, prete Delavancio da Trasaga, cappellano a San Pietro. Odorico fu Domenico da Presenaio e Rigono "de Staldevano" da Costalta, questi ultimi quali procuratori della regola di San Pietro, per definire la vertenza per i redditi della cappellania di San Pietro (Nota 3). Nel documento che riportiamo siamo alle prime schermaglie, sedici anni prima: contro il pievano la regola era ricorsa all'arcidiacono, capo della Chiesa cadorina.


1370 giugno 15, Pieve di Cadore. Nota di condanne date dal vicario contro il marigo di San Pietro (Nota 4).

Infrascripte sunt condemnationes et sententie late per dominum Nicolaum de Persiginis vicarium Cadubrii contra infrascriptos homine et personas de centenario de Subtus de Comelico, sub domino Bertoldo capitaneo (Nota 5):
1. ser Antonium Zanblancum de Costalta, maricum, quod tempore debito non fecit aptare viam de Aquatona in libris tribus et pro offitio soldos XX;
2. ser Antonium maricum de Ultrarinum, qui non fecit aptare viam de Aquatona in libris tribus et pro offitio soldos XX.

1370 aprile 25, Pieve di Cadore. L'arcidiacono di Cadore ordina al pievano di Comelico di osservare le "consuetudines" nella chiesa di San Pietro (Nota 6).

Nos presbiter Thomas plebanus Plebis et archidiaconus Cadubrii, cum coram nobis comparuerint Rigus de Aylita mayricus comunis Sancti Petri et Odoricus eius socius, latores presentium conquerentes de vobis domino presbitero Iacobo plebano Comelici de eo quod non observatis eorum consuetudines in celebrando vel celebrari faciendo in ecclesia Sancti Petri, contrate predicte diebus dominicis et principalibus, prout vestri antecessores fecerunt, cum per alias contratas Cadubrii consuetudines per alios plebanos serventur, idcirco committimus et mandamus vobis quatenus sub pena sancte obedientie antiquas et bonas consuetudines predictas observare debeatis, cum ipsi de Sancto Petro asserunt se bene facere de iura vestra, et hoc ut ipsi non habeant de vobis materiam conquerendi; et si reputatis vos fore agravatum, coram nobis personaliter compareatis hinc ad X dies, faciendo citare predictos; de quarum presentatione latori presenti dabimus plenam fidem; has autem ad cautelam fecimus registrari.
Datum in Plebe Cadubrii cum sigillo nostro impresso patenti die XXV aprilis, VIII indictione.

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NOTE:

1)Solo le vie principali, cioè del Canale (Perarolo-Termine) e di Botestagno in Ampezzo, erano mantenute dal comune cadorino; per le altre dovevano provvedere le regole del rispettivo territorio (su Vigo e Lorenzago, ad esempio, gravava la via di Mauria, e quei regolieri, insieme a Lozzo e Domegge, dovevano mantenere il ponte di Pelós).
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2)Statuti cadorini del 1338, VII trattato del I libro.
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3)Della separazione della chiesa di San Pietro da quella di Santo Stefano nonché della fondazione della mansioneria "De Bettin" a Costalta ha scritto ampiamente don P. TAMIS, Storia nostra, nei numeri da aprile 1974 a febbraio 1975 di "Da Postauta a Gio Auto". Copia del documento del 1386 si trova presso la "Biblioteca cadorina", Archivio De Pol, n. 1
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4)G. DE DONA', Divola, p. 2, ms presso la "Biblioteca cadorina". Pubblicato da G. FABBIANI, Alcuni documenti riguardanti Sappada di Cadore, "Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore", XXXIII (1962), p. 60-61
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5)Il vicario, che dal sec. XV è nominato dal consiglio della Comunità, è il giudice cadorino; il capitano, rappresentante del dominio (i patriarchi, Venezia), ha il potere esecutivo.
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6)G. DE DONA', Cadore, II, p. 90, ms presso la "Biblioteca cadorina". La datazione dell'anno non risulta dal documento, ma è integrata dal medesimo De Donà.
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