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- Marigo e pievano negligenti (1370)
Fra gli altri oneri di carattere
pubblico gravanti sui regolieri vi era quello della riparazione di strade
e ponti ed apertura dalle nevi (Nota 1). I regolieri
vi provvedevano "a pióvego" come per tutti i lavori di
interesse comune, prestandosi con "un buon lavoratore" per ogni
"fuoco" o famiglia. Lo statuto cadorino del 1338 (Nota
2) dava al marigo, capo della regola, autorità di precettare
e punire coloro che non si prestavano al lavoro e prevedeva pene per la
negligenza degli stessi marighi.
Riportiamo il caso di un marigo costaltese.
Negligente era anche il pievano di Comelico nell'osservare
le "consuetudines" (obblighi liturgici consuetudinari) nella dipendente
chiesa di San Pietro, ove già serpeggiava lo scontento dei regolieri.
Il desiderio di una assistenza spirituale più vicina e di indipendenza
(anche e soprattutto "spirito di campanile") impegnò le regole a costruire ciascuna nel proprio villaggio
una chiesa ed a mantenervi un sacerdote. Il 23 agosto 1386, ad Udine, si
ritrovarono davanti al vicario generale "in spiritualibus et temporalibus"
del patriarca d'Aquileia Giacomo pievano di Santo Stefano, prete Delavancio
da Trasaga, cappellano a San Pietro. Odorico fu Domenico da Presenaio e
Rigono "de Staldevano" da Costalta, questi ultimi quali procuratori
della regola di San Pietro, per definire la vertenza per i redditi della
cappellania di San Pietro (Nota 3). Nel documento
che riportiamo siamo alle prime schermaglie, sedici anni prima: contro il
pievano la regola era ricorsa all'arcidiacono, capo della Chiesa cadorina.
1370 giugno
15, Pieve di Cadore. Nota di condanne date dal
vicario contro il marigo di San Pietro (Nota 4).
Infrascripte sunt condemnationes et sententie late per dominum Nicolaum
de Persiginis vicarium Cadubrii contra infrascriptos homine et personas
de centenario de Subtus de Comelico, sub domino Bertoldo capitaneo (Nota 5):
1. ser Antonium Zanblancum de Costalta, maricum, quod tempore debito non
fecit aptare viam de Aquatona in libris tribus et pro offitio soldos XX;
2. ser Antonium maricum de Ultrarinum, qui non fecit aptare viam de Aquatona
in libris tribus et pro offitio soldos XX.
1370 aprile
25, Pieve di Cadore. L'arcidiacono di Cadore ordina
al pievano di Comelico di osservare le "consuetudines" nella chiesa
di San Pietro (Nota 6).
Nos presbiter Thomas plebanus Plebis et archidiaconus Cadubrii,
cum coram nobis comparuerint Rigus de Aylita mayricus comunis Sancti Petri
et Odoricus eius socius, latores presentium conquerentes de vobis domino
presbitero Iacobo plebano Comelici de eo quod non observatis eorum consuetudines
in celebrando vel celebrari faciendo in ecclesia Sancti Petri, contrate
predicte diebus dominicis et principalibus, prout vestri antecessores fecerunt,
cum per alias contratas Cadubrii consuetudines per alios plebanos serventur,
idcirco committimus et mandamus vobis quatenus sub pena sancte obedientie
antiquas et bonas consuetudines predictas observare debeatis, cum ipsi de
Sancto Petro asserunt se bene facere de iura vestra, et hoc ut ipsi non
habeant de vobis materiam conquerendi; et si reputatis vos fore agravatum,
coram nobis personaliter compareatis hinc ad X dies, faciendo citare predictos;
de quarum presentatione latori presenti dabimus plenam fidem; has autem
ad cautelam fecimus registrari.
Datum in Plebe Cadubrii cum sigillo nostro impresso patenti die XXV aprilis,
VIII indictione.
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NOTE:
1)Solo le vie principali, cioè
del Canale (Perarolo-Termine) e di Botestagno in Ampezzo, erano mantenute
dal comune cadorino; per le altre dovevano provvedere le regole del rispettivo
territorio (su Vigo e Lorenzago, ad esempio, gravava la via di Mauria, e
quei regolieri, insieme a Lozzo e Domegge, dovevano mantenere il ponte di
Pelós).
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2)Statuti cadorini del 1338,
VII trattato del I libro.
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3)Della separazione della
chiesa di San Pietro da quella di Santo Stefano nonché della fondazione
della mansioneria "De Bettin" a Costalta ha scritto ampiamente
don P. TAMIS, Storia nostra, nei numeri da aprile 1974 a febbraio 1975 di
"Da Postauta a Gio Auto". Copia del documento del 1386 si trova
presso la "Biblioteca cadorina", Archivio De Pol, n. 1
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4)G. DE DONA', Divola, p.
2, ms presso la "Biblioteca cadorina". Pubblicato da G. FABBIANI,
Alcuni documenti riguardanti Sappada di Cadore, "Archivio storico di
Belluno, Feltre e Cadore", XXXIII (1962), p. 60-61
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5)Il vicario, che dal sec.
XV è nominato dal consiglio della Comunità, è il giudice
cadorino; il capitano, rappresentante del dominio (i patriarchi, Venezia),
ha il potere esecutivo.
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6)G. DE DONA', Cadore, II,
p. 90, ms presso la "Biblioteca cadorina". La datazione dell'anno
non risulta dal documento, ma è integrata dal medesimo De Donà.
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