Storia di Costalta - 2

(a cura di Alessandro Sacco e Giandomenico Zanderigo)

2 - Costalta entra nella storia (1258-1292)

Nella convenzione del 1278, che già abbiamo citato, marigo della regola di San Pietro è "Giovanni detto Marengono da Costalta".

Il villaggio di Costalta ci risulta nei documenti già da qualche anno: un inventario dei beni del lume (Nota 1) della chiesa di San Pietro del 1258 elenca, accanto a quelli di Presenaio, Valle, Colle e Stavello, anche alcuni affittuari di Costalta: Lando, Benvenuta, Todrada (Nota 2).

Per tutto il sec. XIII i pochi documenti costaltesi sembrano interessarsi soprattutto delle decime: a differenza della proprietà comune regoliera, i campi ed i prati "di piano", vicini all'abitato e di proprietà individuale di persone libere, sono spesso soggetti a gravami; fra questi in particolar modo la decima, per la quale è dovuta al "dominus" la decima parte del raccolto. Originariamente questo tributo era dovuto per i bisogni della chiesa e la sovvenzione dei poveri. Feudalizzate e laicizzate, nel secolo XIV queste decime erano già verso il declino: appartenenti a più proprietari (si formavano consorzi di decima) spesso distanti, venivano cedute a più intraprendenti personaggi locali, in specie notai, od acquisite dalle regole (si garantivano con ciò anche il controllo dei beni "di piano") per il patrimonio del lumi delle loro chiese (Nota 3).

Il 10 maggio 1285 "Samuel Albus de Costalta" lasciò per testamento alla chiesa di San Pietro, ove voleva essere sopolto, tutta la decima "in confinibus de Costalta", cessagli nel 1278 dal notaio Alteprano Pedevaca da Santo Stefano (Nota 4).

Ci sono giunti diversi inventari di decime del sec. XIII.

Nelle pertinenze di Oltrerino possedevano una vasta decima alcuni consorti di Vallesella. Dalle dichiarazioni dei decimarii si ricavavano interessanti particolari sui nomi di persona e di luogo, sull'estensione ed i tipi di coltura nelle zone intorno ai villaggi.


1292 luglio 9, Campolongo. Dichiarazione-inventario della decima ad Odorico Malnipote da Viale (stralcio) (Nota 5)

(S) Anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo, indictione quinta, die mercurii nono intrante iulio, prcsentibus Odrico notario de Mesola (Nota 6), Pençone de Campolongo, Stavello et aliis, coram me Riçardo notario et officiali (Nota 7) in Cadubrio, pro nobili viro domino Gerardo de Camino omnes infrascripsi homines et persone (Nota 8) iuraverunt ad Sancta Dei evangelia manifestare omnes terras et possessiones quas habent, tenent aut laborant, per quas olim reddebant decimam dominis Girardino et Articho dicto Lillo et Vendramo de Vallesella fratribus et nepotibus dicti domini Vendrami, et que decima nunc est Odorici Malnepotis de Viale, et ipsam decimam dare et recte facere dari et consignare et facere consignari dicto Odorico Malnepoti secundum quod ei contingit (Nota 9).

Primo quidem Enguldeus Barufaldus. Ibique Girardinus de Stavello iuravit et manifestavit medietatem decime unius pecie terre (Nota 10) cum prato apud iacentis in Stavello, que firmat de supra in possessione Paisii filii Meliorati quondam et de subtus in possessione Iohanis filii Girardi de Stavello. Item manifestavit nedietatem decime unius pecie terre iacentis ad Çerçenadum cum prato apud, que firmat de supra in possessione Girardi de Pradeto et desubtus in possessione Paisuti filii Meliorati. Item manifestavit medietatem decime unius pecie prati iacentis in Pecollo, que firmat de supra in possessione Paisuti filii Meliorati et de subtus in possessione curie (Nota 11). Item manifestavit medietatem decime unius pecie prati iacentis ad Vallesellam, que firmat de supra in possessione monasteri de Fulina (Nota 12) et de subtus in possessione Dominici filii Girardi de Stavello. Item manifestavit medietatem decime unius pecie prati iacentis ad Festile. que firmat de supra in via comuni et de subtus in comuni pasculo. Item manifestavit medietatem decime unius pecie prati iacentis in Camorçaio, que firmat et dixit quod redebat decimam de omnia dictis dominis de Vallesella, sed nescit si dictus Odericus Malnepotis emit eam. Ego Riçardus imperiali auctoritate notarius interfui et bona fide scripsi rogatus.

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NOTE:

1)"Lume" corrisponde alla odierna fabbriceria, ed è amministrato da "giurati" eletti dall'assemblea dei regolieri. I lumi delle chiese cadorine possiedono nel sec. XIII consistenti patrimoni di campi e prati, che vanno incrementando soprattutto con più legati testamentari; i possessori di questi beni rendono annualmente un canone (in genere non molto gravoso), impiegato "ad luminandum" e nella ordinaria manutenzione della chiesa.
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2)Regesto in G.DE DONA', Cadore, IV, p.46-47, ms presso la "Biblioteca cadorina".
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3)Lo statuto cadorino del 1338 disciplina le decime con il III trattato del II libro.
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4)Regesto in G.DE DONA', Cadore, II, p.40-41. Il testamento è interessante anche per altri legati, tra i quali una presa (terreno bonificato sottratto al pascolo comune) a favore degli abitanti di Costalta: si tratta di una sanatoria "pro male ablatis"?
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5)Pergamena originale presso la "Biblioteca cadorina" . pergamene, ARSS.15/1-2.
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6)Presso Santo Stefano.
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7)L'officiale, nel periodo che seguì il dominio dei CAminesi e fino all'inizio del sec. XIX, era un notaio eletto dall'assemblea del centenaro (sono le dieci suddivisioni amministrative del territorio cadorino), era giudice nelle piccole cause ed ufficiale di polizia, partecipava, con altri due consiglieri al consiglio della Magnifica Comunità. Qui l'officiale è ancora "pro domino Gerardo de Camino" (Gerardo III, feudatario del Cadore dal 1274 al 1307).
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8)La donna e gli altri soggetti che non hanno piena capacità giuridica sono "persone".
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9)Cioè per la sua quota, che risulta essere 1/2 della decima.
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10)'Terra" è il campo coltivato.
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11) Possesso probabilmente della curia cadorina, cioè del feudatario.
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12) E' il monastero di Follina (TV).
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