2
- Costalta entra nella storia (1258-1292)
Nella convenzione del 1278,
che già abbiamo citato, marigo della regola di San Pietro è
"Giovanni detto Marengono da Costalta".
Il villaggio di Costalta ci risulta nei documenti già
da qualche anno: un inventario dei beni del lume (Nota
1) della chiesa di San Pietro del 1258 elenca, accanto a quelli di Presenaio,
Valle, Colle e Stavello, anche alcuni affittuari di Costalta: Lando, Benvenuta,
Todrada (Nota 2).
Per tutto il sec. XIII i pochi
documenti costaltesi sembrano interessarsi soprattutto delle decime: a differenza
della proprietà comune regoliera, i campi ed i prati "di piano",
vicini all'abitato e di proprietà individuale di persone libere,
sono spesso soggetti a gravami; fra questi in particolar modo la decima,
per la quale è dovuta al "dominus" la decima parte del
raccolto. Originariamente questo tributo era dovuto per i bisogni della
chiesa e la sovvenzione dei poveri. Feudalizzate e laicizzate, nel secolo
XIV queste decime erano già verso il declino: appartenenti a più
proprietari (si formavano consorzi di decima) spesso distanti, venivano
cedute a più intraprendenti personaggi locali, in specie notai, od
acquisite dalle regole (si garantivano con ciò anche il controllo
dei beni "di piano") per il patrimonio del lumi delle loro chiese
(Nota 3).
Il 10 maggio 1285 "Samuel
Albus de Costalta" lasciò per testamento alla chiesa di San
Pietro, ove voleva essere sopolto, tutta la decima "in confinibus de
Costalta", cessagli nel 1278 dal notaio Alteprano Pedevaca da Santo
Stefano (Nota 4).
Ci sono giunti diversi inventari di decime del sec. XIII.
Nelle pertinenze di Oltrerino possedevano una vasta decima
alcuni consorti di Vallesella. Dalle dichiarazioni dei decimarii si ricavavano
interessanti particolari sui nomi di persona e di luogo, sull'estensione
ed i tipi di coltura nelle zone intorno ai villaggi. 1292 luglio 9,
Campolongo. Dichiarazione-inventario della decima ad Odorico Malnipote da
Viale (stralcio) (Nota 5)
(S) Anno Domini millesimo ducentesimo
nonagesimo secundo, indictione quinta, die mercurii nono intrante iulio,
prcsentibus Odrico notario de Mesola (Nota 6),
Pençone de Campolongo, Stavello et aliis, coram me Riçardo
notario et officiali (Nota 7) in Cadubrio, pro
nobili viro domino Gerardo de Camino omnes infrascripsi homines et persone
(Nota 8) iuraverunt ad Sancta Dei evangelia
manifestare omnes terras et possessiones quas habent, tenent aut laborant,
per quas olim reddebant decimam dominis Girardino et Articho dicto Lillo
et Vendramo de Vallesella fratribus et nepotibus dicti domini Vendrami,
et que decima nunc est Odorici Malnepotis de Viale, et ipsam decimam dare
et recte facere dari et consignare et facere consignari dicto Odorico Malnepoti
secundum quod ei contingit (Nota 9).
Primo quidem Enguldeus Barufaldus.
Ibique Girardinus de Stavello iuravit et manifestavit medietatem decime
unius pecie terre (Nota 10) cum prato apud iacentis
in Stavello, que firmat de supra in possessione Paisii filii Meliorati quondam
et de subtus in possessione Iohanis filii Girardi de Stavello. Item manifestavit
nedietatem decime unius pecie terre iacentis ad Çerçenadum
cum prato apud, que firmat de supra in possessione Girardi de Pradeto et
desubtus in possessione Paisuti filii Meliorati. Item manifestavit medietatem
decime unius pecie prati iacentis in Pecollo, que firmat de supra in possessione
Paisuti filii Meliorati et de subtus in possessione curie (Nota
11). Item manifestavit medietatem decime unius pecie prati iacentis
ad Vallesellam, que firmat de supra in possessione monasteri de Fulina (Nota 12) et de subtus in possessione Dominici filii
Girardi de Stavello. Item manifestavit medietatem decime unius pecie prati
iacentis ad Festile. que firmat de supra in via comuni et de subtus in comuni
pasculo. Item manifestavit medietatem decime unius pecie prati iacentis
in Camorçaio, que firmat et dixit quod redebat decimam de omnia dictis
dominis de Vallesella, sed nescit si dictus Odericus Malnepotis emit eam.
Ego Riçardus imperiali auctoritate notarius interfui et bona fide
scripsi rogatus.
TOP
NOTE:
1)"Lume" corrisponde
alla odierna fabbriceria, ed è amministrato da "giurati"
eletti dall'assemblea dei regolieri. I lumi delle chiese cadorine possiedono
nel sec. XIII consistenti patrimoni di campi e prati, che vanno incrementando
soprattutto con più legati testamentari; i possessori di questi beni
rendono annualmente un canone (in genere non molto gravoso), impiegato "ad
luminandum" e nella ordinaria manutenzione della chiesa.
Back
2)Regesto in G.DE DONA', Cadore,
IV, p.46-47, ms presso la "Biblioteca cadorina".
Back
3)Lo statuto cadorino del 1338
disciplina le decime con il III trattato del II libro.
Back
4)Regesto in G.DE DONA', Cadore,
II, p.40-41. Il testamento è interessante anche per altri legati,
tra i quali una presa (terreno bonificato sottratto al pascolo comune) a
favore degli abitanti di Costalta: si tratta di una sanatoria "pro
male ablatis"?
Back
5)Pergamena originale presso
la "Biblioteca cadorina" . pergamene, ARSS.15/1-2.
Back
6)Presso Santo Stefano.
Back
7)L'officiale, nel periodo che
seguì il dominio dei CAminesi e fino all'inizio del sec. XIX, era
un notaio eletto dall'assemblea del centenaro (sono le dieci suddivisioni
amministrative del territorio cadorino), era giudice nelle piccole cause
ed ufficiale di polizia, partecipava, con altri due consiglieri al consiglio
della Magnifica Comunità. Qui l'officiale è ancora "pro
domino Gerardo de Camino" (Gerardo III, feudatario del Cadore dal 1274
al 1307).
Back
8)La donna e gli altri soggetti
che non hanno piena capacità giuridica sono "persone".
Back
9)Cioè per la sua quota,
che risulta essere 1/2 della decima.
Back
10)'Terra" è il
campo coltivato.
Back
11) Possesso probabilmente della
curia cadorina, cioè del feudatario.
Back
12) E' il monastero di Follina
(TV).
Back |