Art.1
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E' costituita la Corale Polifonica Cimbra di Luserna,
quale associazione di promozione sociale, che è una libera Associazione di
fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di
lucro, regolata a norma del Titolo I cap. III, art. 36 e seguenti del codice
civile nonché del presente Statuto |
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Art.2
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La Corale persegue i seguenti scopi:
1. diffondere la cultura musicale in particolare
fra i giovani;
2. ampliare la conoscenza della cultura
musicale in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
3. allargare gli orizzonti in campo musicale
anche trasmettendo l'amore per la cultura musicale come un bene per la
persona e un valore sociale;
4. proporsi come luogo di incontro e di
aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione
sociale di maturazione e crescita umana, civile e religiosa;
5. promuovere e valorizzare la specificità
culturale cimbra nel campo della coralità |
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Art.
3
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La Corale per il raggiungimento dei suoi fini, intende
promuovere varie attività, in particolare, attività culturale: concerti
di musica sacra e serate di canto popolare |
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Art.4
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L'attività è proposta, a titolo gratuito. Per il
raggiungimento dei fini istituzionali pertanto ogni corista è tenuto a
garantire la massima disponibilità ed il costante impegno sia nell'attività
preparatoria che nelle esibizioni canore al fine di valorizzare il lavoro
proprio e degli altri, favorire la reciproca intesa e facilitare l'insegnamento
e l'apprendimento dei canti. Ogni corista è altresì responsabile della divisa
che gli viene consegnata in dotazione entro un anno dall'adesione ed è tenuto a
conservarla con cura per tutto il periodo di adesione alla Corale; in caso di
dimissioni, di allontanamento o di prolungate assenze ingiustificate, lo stesso
è tenuto a riconsegnarla in buono stato, salvo il normale logoramento derivante
dall'uso. |
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Art.5
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Può aderire all’associazione chiunque condivida gli
scopi della stessa e si impegni ad osservare lo Statuto.
L'ammissione dei coristi è deliberata, su domanda del
richiedente sostenuta da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello,
entro 30 giorni, all’assemblea.
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Art.6
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Tutti i coristi sono tenuti a rispettare le norme del
presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni
assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi
pregiudizio agli scopi o al patrimonio della Corale il Consiglio direttivo
dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida,
espulsione.
I coristi espulsi possono ricorrere contro il
provvedimento entro trenta giorni all’assemblea
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Art.7
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Tutti i coristi maggiorenni hanno diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi. Il diritto di voto non può essere escluso
neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
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Art.8
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Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite
da:
- beni mobili;
-
contributi;
-
donazioni e lasciti;
-
rimborsi;
-
eventuali attività marginali di carattere commerciale;
-
ogni altro tipo di entrate.
Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i
lasciti saranno utilizzati in armonia con le finalità statutarie
dell'organizzazione.
I proventi derivanti da eventuali attività commerciali
marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; il
Consiglio direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere
comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della
Corale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge.
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Art.9
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L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio
preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere
approvato dall'assemblea dei coristi ogni anno entro il mese di aprile. Esso
deve essere depositato presso la sede della Corale entro i 15 giorni precedenti
la seduta per poter essere consultato da ogni corista.
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Art.10
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Gli organi della Associazione sono;
1. l'assemblea
dei coristi;
2.
il Consiglio direttivo;
3.
il Presidente;
4.
il revisore dei conti.
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Art.11
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L'assemblea dei coristi è il momento fondamentale di
confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è
composta da tutti i coristi, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è
convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria
quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un
decimo dei coristi.
In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se
è presente la maggioranza dei coristi e delibera validamente con la maggioranza
del presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei
presenti.
L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione
con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei coristi e in seconda
convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso scritto, contenente
l’ordine del giorno, inviato almeno 15 giorni dalla data dell'assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità
mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.
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Art.12
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L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
1.
elegge il Consiglio direttivo e il revisore dei conti;
2.
approva il bilancio preventivo e consuntivo;
3.
approva l'eventuale regolamento interno.
L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei due
terzi dei presenti, sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento
della Corale.
Ogni seduta l'assemblea è presieduta dal presidente e
da un componente del direttivo che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
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Art.13
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Il Consiglio direttivo è composto da 5 membri, eletti
dall'assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno il
Presidente della Associazione.
Il Consiglio è validamente costituito quando sono
presenti almeno 3 membri. I membri svolgono la loro attività gratuitamente e
durano in carica 3 anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato
dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei coristi.
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Art.14
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Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo
dell'associazione. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato:
1.
dal Presidente;
2.
da almeno 3 dei componenti, su richiesta motivata;
3.
su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
1.
predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
2.
formalizzare le proposte per la gestione della Corale;
3. elaborare il bilancio
consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al
periodo di un anno.
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Art.15
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Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale
rappresentante della corale; può aprire e chiudere conti correnti bancari e
postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai coristi procura speciale per la gestione
di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
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Art.16
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Il revisore dei conti è eletto dall’Assemblea al di
fuori dei componenti il Collegio direttivo.
Verifica periodicamente la regolarità formale e
sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al
bilancio preventivo e consuntivo.
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Art.17
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Lo scioglimento della Corale è deliberato
dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad
associazioni o istituzioni locali con finalità analoghe o impegnate per il
bene della comunità.
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Art.18
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Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete il rimborso delle spese varie e di
viaggio regolarmente documentate o certificate.
Per le spese inerenti viaggi effettuati con mezzi propri
il Consiglio direttivo stabilisce l'importo chilometrico da liquidare.
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Art.19
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Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le
norme di legge vigenti in materia.
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