Come per altri beni di valore ambientale, anche il bosco è
quindi tutelato da più normative, cioè forestali, idrogeologiche,
paesaggistico-ambientali, urbanistiche.
L’albero fuori foresta perde sia la tutela forestale che quella
paesaggistico-ambientale, in generale quindi non è facile assicurarne
la difesa. Tuttavia ci sono alcune residuali possibilità:
• Alberi presenti in zona non boscata soggetta comunque
a vincolo paesaggistico ambientale – è frequentissimo
trovare alberi, siepi o boschetti ad esempio lungo i corsi di fiumi,
in tal caso si dovrà verificare se l’abbattimento o l’estirpazione
di alberi non costituisca una modifica permanente dello stato dei
luoghi, in tal caso va ottenuta preliminarmente l’autorizzazione
comunale o regionale;
• Alberi in zone omogenee soggette a particolare tutela
dal Piano Regolatore Generale Comunale – molti comuni,
soprattutto in aree già destinate ad un futuro parco naturale
o comunque di pregio ambientale, hanno regolamentato il taglio anche
di singoli alberi, che necessita di autorizzazione o concessione;
• Alberi presenti in parchi o giardini storici
- dove è operante la tutela del Decreto 490/1999, è
necessaria l’autorizzazione per ogni intervento sulle piante,
anche semplici potature; si tratta però di casi ben definiti
in regione e non numerosi. Attenzione quindi, si tratta solo di quei
giardini che, per la loro singolare bellezza, sono stati meritevoli
di tutela e sono iscritti in apposito elenco;
• Alberi monumentali – I soggetti sono
catalogati e possono fruire degli interventi di manutenzione e cura
che si rendessero necessari. La norma prevede che non si possano effettuare
danneggiamenti alle piante elencate, e tali violazioni sono soggette
a sanzione amministrativa. Si deve quindi ricordare che non sono applicabili
a queste piante le sanzioni penali previste dal decreto 490/99, salvo
che non si trovino in zona sottoposta comunque a vincolo paesaggistico-ambientale.