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La definizione di bosco
Un insieme di alberi per i quali sia applicabile la
definizione di bosco assumono ope legis una particolare tutela
sia dal punto di vista forestale che dal punto di vista paesaggistico-ambientale.
In altre parole è necessario che operi la definizione di bosco
per tutelare degli alberi, solo in pochi altri casi è possibile
esercitare dei diritti, altrimenti gli alberi devono essere considerati
semplici elementi del territorio quale qualsiasi altra coltura agricola,
gestibile senza alcun vincolo.
La normativa nazionale non fornisce indicazioni sulla definizione di
bosco e rimanda il tutto alle norme regionali, ed in particolare si
fa riferimento all’art. 3 della L.R. 22/1982.
Definizione positiva di bosco:
formazioni vegetali, di origine naturale o artificiale, e i terreni
su cui esse sorgono, caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea
associata o meno a quella arbustiva, in cui la componente arborea esercita
un a copertura superiore al 20%. Per essere considerate bosco tali formazioni
edi terreni su cui esse sorgono devono avere superficie pari a 1.000
metri quadrati e larghezza media minima pari o superiore a 10 metri.
Sono bosco anche i terreni temporaneamente privi della vegetazione arborea
in seguito a incendio o per altra causa antropica. Viabilità
o canali di larghezza inferiore ai 3 metri non costituiscono interruzione
della superficie boscata.
Definizione negativa di bosco:
a) le formazioni vegetali e terreni (sia pubblici e privati) che ricadono
nelle zone omogenee A e B e nelle aree contigue destinate a servizi
ed attrezzature collettive;
b) i parchi cittadini, i giardini e le aree verdi attrezzate, sia pubblici
che privati;
c) le colture di alberi di Natale di età media inferiore ad anni
trenta;
d) gli impianti di specie a rapido accrescimento, arboreti da legno
e impianti costituiti con altre specie arboree di turno inferiore ad
anni 50, su terreni non boscati (eventuale rinnovazione naturale non
determina il cambiamento in bosco);
e) i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione
naturale da parte di specie arboree da meno di dieci anni dal momento
dell'accertamento;
e bis) le formazioni arboree cresciute negli alvei dei corsi d'acqua
occupati da piene ricorrenti (tempi di ritorno: 30 anni), con esclusione
delle golene, non su argini artificiali e relative fasce di rispetto
(larghezza non maggiore a metri 4);
f) i filari e i viali di piante arboree e/o arbustive ed i frutteti.

Un filare di gelsi del tipico paesaggio agrario friulano, non rientra
nella definizione di bosco e non usufruisce della relativa tutela.
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