bullet1 GABRIELE CRAGNOLINI
Alberi e bosco nella tutela del paesaggio

bullet2 La definizione di bosco

Un insieme di alberi per i quali sia applicabile la definizione di bosco assumono ope legis una particolare tutela sia dal punto di vista forestale che dal punto di vista paesaggistico-ambientale. In altre parole è necessario che operi la definizione di bosco per tutelare degli alberi, solo in pochi altri casi è possibile esercitare dei diritti, altrimenti gli alberi devono essere considerati semplici elementi del territorio quale qualsiasi altra coltura agricola, gestibile senza alcun vincolo.
La normativa nazionale non fornisce indicazioni sulla definizione di bosco e rimanda il tutto alle norme regionali, ed in particolare si fa riferimento all’art. 3 della L.R. 22/1982.

Definizione positiva di bosco:
formazioni vegetali, di origine naturale o artificiale, e i terreni su cui esse sorgono, caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea associata o meno a quella arbustiva, in cui la componente arborea esercita un a copertura superiore al 20%. Per essere considerate bosco tali formazioni edi terreni su cui esse sorgono devono avere superficie pari a 1.000 metri quadrati e larghezza media minima pari o superiore a 10 metri.
Sono bosco anche i terreni temporaneamente privi della vegetazione arborea in seguito a incendio o per altra causa antropica. Viabilità o canali di larghezza inferiore ai 3 metri non costituiscono interruzione della superficie boscata.

Definizione negativa di bosco:
a) le formazioni vegetali e terreni (sia pubblici e privati) che ricadono nelle zone omogenee A e B e nelle aree contigue destinate a servizi ed attrezzature collettive;
b) i parchi cittadini, i giardini e le aree verdi attrezzate, sia pubblici che privati;
c) le colture di alberi di Natale di età media inferiore ad anni trenta;
d) gli impianti di specie a rapido accrescimento, arboreti da legno e impianti costituiti con altre specie arboree di turno inferiore ad anni 50, su terreni non boscati (eventuale rinnovazione naturale non determina il cambiamento in bosco);
e) i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di dieci anni dal momento dell'accertamento;
e bis) le formazioni arboree cresciute negli alvei dei corsi d'acqua occupati da piene ricorrenti (tempi di ritorno: 30 anni), con esclusione delle golene, non su argini artificiali e relative fasce di rispetto (larghezza non maggiore a metri 4);
f) i filari e i viali di piante arboree e/o arbustive ed i frutteti.


Un filare di gelsi del tipico paesaggio agrario friulano, non rientra nella definizione di bosco e non usufruisce della relativa tutela.