bullet1ROBERTO BAROCCHI - Come si tutela l'ambiente ed in particolare il paesaggio

bullet2 Come si puņ tutelare l'ambiente con gli strumenti di pianificazione - La tutela dell'ambiente č anche urbanistica.

Dell’ambiente fisico, il clima poco può essere tutelato dagli strumenti urbanistici, a parte il microclima, sul quale possono influire le trasformazioni del territorio. Molto invece si può fare per la tutela dell’assetto idrogeologico operando con corrette localizzazioni. Si possono infatti evitare molti disastri vietando di costruire in aree franose, valanghive, esondabili. Vietando di costruire sulle sponde dei fiumi e soprattutto di restringere i loro alvei si può evitare che, in caso di piena, l’acqua, non trovando sufficiente spazio in larghezza, lo cerchi in altezza provocando inondazioni. Costruendo in aree con bassa risposta sismica si possono evitare o ridurre i danni causati dai terremoti. Nella nostra regione ogni piano regolatore deve essere corredato da una relazione geologica che deve ottenere l’approvazione del Servizio geologico regionale. Nei comuni valanghivi i piani regolatori devono tenere conto delle aree valanghive, che sono riportate su apposite carte all’1:25.000 dalla Direzione regionale delle foreste. (Vedansi nella parte della pubblicazione relativa ai documenti gli articoli 16 – 20 delle norme di attuazione del progetto di PTRG terminato nel 1997 e rimasto a livello di proposta).
Anche la tutela dall’inquinamento si può giovare degli strumenti di pianificazione territoriale. Se la ferriera di Servola a Trieste fosse stata costruita in un’area non circondata da edifici di abitazione (e attorno alla ferriera non fossero state costruite altre case) non avremmo oggi i problemi di inquinamento da polveri che ha oggi Servola. (V. appendice, artt. 16 – 22).
Gli strumenti di pianificazione territoriale sono anche potenti mezzi di tutela dell’ambiente naturale. Con il PURG (piano urbanistico regionale generale entrato in vigore nel lontano 1978) sono stati individuati i parchi e le aree da destinare a riserve naturali, preservandole da altre destinazioni. ma, oltre a queste aree in cui gli aspetti naturalistici sono preminenti (erano ben il 31% del territorio regionale), in altre vaste parti del territorio il PURG ha riconosciuto un valore naturalistico compresente e quindi degno di più generale tutela: gli ambiti boschivi, di alta montagna, silvozootecnici.
Nel progetto di PTRG (piano territoriale regionale generale) redatto dal Servizio regionale della pianificazione territoriale, che dirigevo, e terminato nel maggio 1997 dopo alcuni anni di duro lavoro, erano stati riportato i parchi e le riserve naturali istituiti con la LR 42/1996 e destinato a tutela per gli aspetti naturali altre vaste aree denominate AIA (ambiti di interesse ambientale). Anche delle ARIA (aree di preminente interesse ambientale) previste dalla LR 42/1996, di cui sono state istituite una dozzina (fu una lunga battaglia da parte mia e dell’ufficio che dirigevo convincere i Comuni a dare l’assenso per la loro istituzione) la legge prevede una tutela urbanistica mediante varianti ai piani regolatori.
Nel progetto di PTRG inserimmo anche i fenomeni geomorfologici come oggetto di tutela naturalistica, sia ipogei (grotte), sia epigei e gli ambiti di interesse geomorfologico, aree in cui le trasformazioni andrebbero compiute rispettando tali fenomeni. (V. appendice, artt. 24 – 30).
L’ambiente storico è, per la parte immobile (edifici e centri storici) il regno degli architetti e quindi non c’è dubbio che la pianificazione urbanistica è essenziale per la sua tutela. Nel progetto di PTRG abbiamo inserito numerosi elementi:

- le aree di interesse archeologico (oltre 2000 nella regione), prescrivendo che siano recepite nei piani regolatori e che tali piani siano corredati da relazioni archeologiche (inventai in tale occasione la figura del tecnico archeologo, un professionista che dovrebbe essere per l’archeologia quello che è il geologo professionista per la geologia) (v. appendice, artt. 31 – 36);
- le aree e gli elementi storici, dai centri storici alle aree storiche delle grandi guerre, soprattutto della prima guerra mondiale agli elementi lineari: strade costruite per collegare castelli e ville con il contado,che oggi sono dei segni forti nel territorio (v. appendice, artt. 37 – 40);

Sull’ambiente sociale la pianificazione urbanistica influisce indirettamente: un’edilizia e una struttura urbana correttamente progettate migliorano di molto le nostre condizioni di vita e quindi anche il nostro ambiente sociale.
Il paesaggio, infine, è un aspetto dell’ambiente per il quale una buona pianificazione è essenziale. L’ex legge Galasso, ora confluita nel D.Lgs.490/1999, prescrive che le regioni formino un piano paesistico ovvero un piano territoriale di coordinamento con contenuti paesistici. Il vecchio PURG ha certamente contenuti paesistici, ma non adeguati all’attuale normativa, anche se, dopo l’entrata in vigore della legge Galasso, fu, con una legge regionale, falsamente dichiarato conforme alla legge nazionale.
Il progetto di PTRG licenziato dall’ufficio che dirigevo ha contenuti paesaggistici adeguati, soprattutto di natura metodologica poiché contiene norme per la redazione sotto il profilo paesistico dei piani di grado subordinato e anche per la redazione dei progetti di opere. È invece carente per quanto riguarda il riconoscimento delle aree di valore paesistico di interesse regionale: la carta dell’assetto paesistico che fa parte del piano contiene infatti solo una ricognizione delle aree soggette a vincolo. In tal senso sarebbe stato bene indicare anche le principali aree aventi eccezionale valore paesistico di interesse regionale anche se già tutelate dal vincolo.
L’ipotesi di PTRS (Piano Territoriale Regionale Strategico) redatta dalla facoltà di ingegneria dell’Università di Udine e presentata nel 2002 ha contenuti paesistici a mio parere insufficienti e, quei pochi, sbagliati.
Infatti non contiene neanche un capitolo sul paesaggio, nonostante l’obbligo di legge di essere anche piano paesistico e tratta del paesaggio nel capitolo sulle cosiddette aree rurali (nelle città non esiste paesaggio?) rinviando ad un’inutile classificazione del paesaggio regionale in tipi e unità che nella redazione del progetto di PTRG avevo scartato in quanto non portava a indicazioni operative.
I piani regolatori comunali, come specificai nel progetto di PTRG, devono essere i veri piani paesistico, poiché solo alla loro scala (1:5.000) e non alla scala 1: 150.000 del piano regionale si possono fare scelte dettagliate che tengano conto del valore estetico e identificativo dei luoghi. In tal senso le norme di attuazione del progetto di PTRG contengono specifiche indicazioni per la redazione dei PRGC. (V. appendice, artt. 43 – 45).