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Come si puņ tutelare l'ambiente con gli strumenti di pianificazione -
La tutela dell'ambiente č anche urbanistica.
Dell’ambiente fisico, il clima poco può
essere tutelato dagli strumenti urbanistici, a parte il microclima, sul
quale possono influire le trasformazioni del territorio. Molto invece
si può fare per la tutela dell’assetto idrogeologico operando
con corrette localizzazioni. Si possono infatti evitare molti disastri
vietando di costruire in aree franose, valanghive, esondabili. Vietando
di costruire sulle sponde dei fiumi e soprattutto di restringere i loro
alvei si può evitare che, in caso di piena, l’acqua, non
trovando sufficiente spazio in larghezza, lo cerchi in altezza provocando
inondazioni. Costruendo in aree con bassa risposta sismica si possono
evitare o ridurre i danni causati dai terremoti. Nella nostra regione
ogni piano regolatore deve essere corredato da una relazione geologica
che deve ottenere l’approvazione del Servizio geologico regionale.
Nei comuni valanghivi i piani regolatori devono tenere conto delle aree
valanghive, che sono riportate su apposite carte all’1:25.000 dalla
Direzione regionale delle foreste. (Vedansi nella parte della pubblicazione
relativa ai documenti gli articoli 16 – 20 delle norme
di attuazione del progetto di PTRG terminato nel 1997 e rimasto a
livello di proposta).
Anche la tutela dall’inquinamento si può giovare degli strumenti
di pianificazione territoriale. Se la ferriera di Servola a Trieste fosse
stata costruita in un’area non circondata da edifici di abitazione
(e attorno alla ferriera non fossero state costruite altre case) non avremmo
oggi i problemi di inquinamento da polveri che ha oggi Servola. (V. appendice,
artt. 16 – 22).
Gli strumenti di pianificazione territoriale sono anche potenti mezzi
di tutela dell’ambiente naturale. Con il PURG (piano urbanistico
regionale generale entrato in vigore nel lontano 1978) sono stati individuati
i parchi e le aree da destinare a riserve naturali, preservandole da altre
destinazioni. ma, oltre a queste aree in cui gli aspetti naturalistici
sono preminenti (erano ben il 31% del territorio regionale), in altre
vaste parti del territorio il PURG ha riconosciuto un valore naturalistico
compresente e quindi degno di più generale tutela: gli ambiti boschivi,
di alta montagna, silvozootecnici.
Nel progetto di PTRG (piano territoriale regionale generale) redatto dal
Servizio regionale della pianificazione territoriale, che dirigevo, e
terminato nel maggio 1997 dopo alcuni anni di duro lavoro, erano stati
riportato i parchi e le riserve naturali istituiti con la LR 42/1996 e
destinato a tutela per gli aspetti naturali altre vaste aree denominate
AIA (ambiti di interesse ambientale). Anche delle ARIA (aree di preminente
interesse ambientale) previste dalla LR 42/1996, di cui sono state istituite
una dozzina (fu una lunga battaglia da parte mia e dell’ufficio
che dirigevo convincere i Comuni a dare l’assenso per la loro istituzione)
la legge prevede una tutela urbanistica mediante varianti ai piani regolatori.
Nel progetto di PTRG inserimmo anche i fenomeni geomorfologici come oggetto
di tutela naturalistica, sia ipogei (grotte), sia epigei e gli ambiti
di interesse geomorfologico, aree in cui le trasformazioni andrebbero
compiute rispettando tali fenomeni. (V. appendice, artt. 24 – 30).
L’ambiente storico è, per la parte immobile (edifici e centri
storici) il regno degli architetti e quindi non c’è dubbio
che la pianificazione urbanistica è essenziale per la sua tutela.
Nel progetto di PTRG abbiamo inserito numerosi elementi:
- le aree di interesse archeologico
(oltre 2000 nella regione), prescrivendo che siano recepite nei piani
regolatori e che tali piani siano corredati da relazioni archeologiche
(inventai in tale occasione la figura del tecnico archeologo, un professionista
che dovrebbe essere per l’archeologia quello che è il geologo
professionista per la geologia) (v. appendice, artt. 31 – 36);
- le aree e gli elementi storici, dai centri storici alle aree
storiche delle grandi guerre, soprattutto della prima guerra mondiale
agli elementi lineari: strade costruite per collegare castelli e ville
con il contado,che oggi sono dei segni forti nel territorio (v. appendice,
artt. 37 – 40);
Sull’ambiente sociale la pianificazione urbanistica
influisce indirettamente: un’edilizia e una struttura urbana correttamente
progettate migliorano di molto le nostre condizioni di vita e quindi anche
il nostro ambiente sociale.
Il paesaggio, infine, è un aspetto dell’ambiente per il quale
una buona pianificazione è essenziale. L’ex legge Galasso,
ora confluita nel D.Lgs.490/1999, prescrive che le regioni formino un
piano paesistico ovvero un piano territoriale di coordinamento con contenuti
paesistici. Il vecchio PURG ha certamente contenuti paesistici, ma non
adeguati all’attuale normativa, anche se, dopo l’entrata in
vigore della legge Galasso, fu, con una legge regionale, falsamente dichiarato
conforme alla legge nazionale.
Il progetto di PTRG licenziato dall’ufficio che dirigevo ha contenuti
paesaggistici adeguati, soprattutto di natura metodologica poiché
contiene norme per la redazione sotto il profilo paesistico dei piani
di grado subordinato e anche per la redazione dei progetti di opere. È
invece carente per quanto riguarda il riconoscimento delle aree di valore
paesistico di interesse regionale: la carta dell’assetto paesistico
che fa parte del piano contiene infatti solo una ricognizione delle aree
soggette a vincolo. In tal senso sarebbe stato bene indicare anche le
principali aree aventi eccezionale valore paesistico di interesse regionale
anche se già tutelate dal vincolo.
L’ipotesi di PTRS (Piano Territoriale Regionale Strategico) redatta
dalla facoltà di ingegneria dell’Università di Udine
e presentata nel 2002 ha contenuti paesistici a mio parere insufficienti
e, quei pochi, sbagliati.
Infatti non contiene neanche un capitolo sul paesaggio, nonostante l’obbligo
di legge di essere anche piano paesistico e tratta del paesaggio nel capitolo
sulle cosiddette aree rurali (nelle città non esiste paesaggio?)
rinviando ad un’inutile classificazione del paesaggio regionale
in tipi e unità che nella redazione del progetto di PTRG avevo
scartato in quanto non portava a indicazioni operative.
I piani regolatori comunali, come specificai nel progetto di PTRG, devono
essere i veri piani paesistico, poiché solo alla loro scala (1:5.000)
e non alla scala 1: 150.000 del piano regionale si possono fare scelte
dettagliate che tengano conto del valore estetico e identificativo dei
luoghi. In tal senso le norme di attuazione del progetto di PTRG contengono
specifiche indicazioni per la redazione dei PRGC. (V. appendice, artt.
43 – 45).
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