bullet2 La legge di tutela - D.L.gs 42/2004

4.3 IL CODICE – PARTE TERZA – Beni paesaggistici(*)

TITOLO I:  TUTELA E VALORIZZAZIONE

CAPO I - Disposizioni generali

La parte terza affronta le norme che riguardano i beni paesaggistici; all’Art. 131 troviamo le prime definizioni di:

  • “paesaggio”: per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.
  • “tutela e valorizzazione”: salvaguardano i valori che [il paesaggio] esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.

All’Art. 133, il richiamo al rispetto delle Convenzioni internazionali, pare particolarmente riferito alla recente

CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO

La sua sottoscrizione, a Firenze il 20 ottobre 2000, ha preceduto di poco l’emanazione del Codice e segna un positivo avvio della politica comunitaria in materia.

Altra importante definizione è contenuta nell’Art. 134.

Art. 134 - 1. Sono beni paesaggistici:

a) gli immobili e le aree indicati all’Art. 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;

b) le aree indicate all’Art. 142;

c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

Mentre le tipologie a) e b) sono descritte in articoli che, come vedremo, ricalcano l’ordinamento preesistente, cioè rispettivamente la L. 1497 del 1939 e la c.d. L. Galasso del 1985, il punto c), introduce la parte più innovativa alle norme precedenti con una serie di articoli dedicati alla “pianificazione paesaggistica” (Capo III – Artt. 143¸145)

L’articolo successivo conferma la portata di questa innovazione:

Art. 135 - 1. Le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l’intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici".

2. Il piano paesaggistico definisce, con particolare riferimento ai beni di cui all’Art. 134, le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile.

 

L’argomento è particolarmente sentito nella nostra regione in cui, fin dall’attribuzione delle competenze in materia ambientale, nel 1986 (in ritardo rispetto alle altre Regioni alle quali furono assegnate fin dal 1977 in seguito al DPR n°616), non si è mai ritenuto opportuno prevedere e predisporre i PTP (Piani Territoriali Paesaggistici) richiesti dalla L. 431/85 (Galasso) ma già previsti e regolati dall’Art. 5 della L. 1497 del 1939.

Si noti che il riferimento all’intero territorio regionale propone un vero salto di qualità di questo tipo di pianificazione rispetto a quella urbanistica ormai adagiata su comode ma necessariamente ristrette competenze comunali.

Da Luigi Carbone, riporto un commento sull’innovazione introdotta da questo articolo(1):

La norma chiave può essere individuata nel citato Art. 135, dove viene riproposto il “doppio modello” di pianificazione paesistica:

- i piani paesaggistici (pianificazione “dedicata”)

- i piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici (integrazione degli interessi paesaggistici nella pianificazione territoriale ordinaria).

Le Regioni, secondo il legislatore del Codice, continuano ad essere libere di scegliere il modello. Ma è evidente che la scelta del secondo comporta l’effetto di optare per un meccanismo “indiretto” di tutela e/o valorizzazione paesistica, attraverso – innanzitutto – l’uso delle competenze legislative regionali in materia di governo del territorio.

Dunque lo Stato, con l’Art. 135, nell’esercizio della sua potestà legislativa in materia di (tutela-valorizzazione del) paesaggio e tutela dei beni paesaggistici, consente alle Regioni di utilizzare un modello di tutela indiretta che passa dalla competenza legislativa concorrente in materia di governo del territorio, nella quale viene integrata la considerazione degli interessi paesistici.

Il regime di questa potestà regionale, se ed in quanto le Regioni operino una scelta in tale direzione, è certamente quello della legislazione concorrente di cui al terzo comma dell’Art. 117 della Cost. ...

 

CAPO II - Individuazione dei beni paesaggistici

Vediamo ora nell’ordine come sono individuate le tre tipologie di beni paesaggistici indicate nel precedente Art. 134; l’Art. 136 descrive la tipologia a) includendovi precisamente le quattro categorie (ora sottocategorie) indicate nella L.1497 del 1939. Le prime due erano definite “bellezze individue” dall’Art. 10 del R.D. 1357 del 1940 (Regolamento ... sulla protezione delle bellezze naturali)(2), le altre due “bellezze d’insieme”

Art. 136 - 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Questo primo elenco di beni è individuato su proposta delle Commissioni provinciali nominate con atto regionale (Art. 137). La Regione ... emana il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ... il provvedimento di dichiarazione ... degli immobili indicati alle lettere a) e b) ... è notificato al proprietario ... depositato presso il comune, nonché trascritto ... nei registri immobiliari (Art. 140)

L’elenco dell’Art. 142 riguarda il ben noto complesso di beni paesaggistici tutelati per legge. Il testo proviene integralmente dalla L. 431 del 1985 (Galasso); è la tipologia b) dell’Art. 134:

Art. 142 - 1. Fino all’approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell’Art. 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’Art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448,

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;

b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’Art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall’Art. 141, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all’Art. 157.

L'ampliamento immediato delle superfici soggette a tutela paesaggistica prodotto dalla Legge Galasso è stato stimato pari a circa 10 volte quello fino ad allora sottoposto a tutela secondo i "vincoli" basati sull'elencazione dei beni come previsto dalla L. 1497 del 1939.

CAPO III - Pianificazione paesaggistica

Riporto di seguito integralmente l’Art. 143, molto lungo e complesso, che riguarda il già citato “piano paesaggistico” e comprende la tipologia c) dell’Art. 134; ritengo che l’argomento, essendo del tutto nuovo per la nostra regione, possa portare motivi di trasformazione e di crescita in ambito politico e urbanistico, in un campo nel quale, dopo gli entusiasmi degli anni ’70, con la redazione del PUR, si è assistito a una certa involuzione e a un adattarsi al minimo che ha fatto progressivamente rinunciare alla “visione d’insieme” e al controllo delle trasformazioni di lungo periodo:

Art. 143 - 1. In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, il piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati.

2. In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il piano attribuisce a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica. Gli obiettivi di qualità paesaggistica prevedono in particolare:

a. il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;

b. la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO e delle aree agricole;

c. il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli.

3. Il piano paesaggistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo. La sua elaborazione si articola nelle seguenti fasi:

a. ricognizione dell’intero territorio, attraverso l’analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;

b. analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

c. individuazione degli ambiti paesaggistici e dei relativi obiettivi di qualità paesaggistica;

d. definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l’uso del territorio compreso negli ambiti individuati;

e. determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;

f. individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate;

g. individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;

h. individuazione, ai sensi dell’Art. 134, lettera c), di eventuali categorie di immobili o di aree, diverse da quelle indicate agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.

4. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua distintamente le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 3, lettere d), e), f) e g), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche parametri vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell’Art. 145.

5. Il piano può altresì individuare:

a) le aree, tutelate ai sensi dell’Art. 142, nelle quali la realizzazione delle opere e degli interventi consentiti, in considerazione del livello di eccellenza dei valori paesaggistici o della opportunità di valutare gli impatti su scala progettuale, richiede comunque il previo rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159;

b) le aree, non oggetto di atti e provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali, invece, la realizzazione di opere ed interventi può avvenire sulla base della verifica della conformità alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico, effettuata nell’ambito del procedimento inerente al titolo edilizio e con le modalità previste dalla relativa disciplina, e non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159;

c) le aree significativamente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159.

6. L’entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 5, lettera b), è subordinata all’approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico ai sensi dell’Art. 145. Dalla medesima consegue la modifica degli effetti derivanti dai provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, nonché dall’inclusione dell’area nelle categorie elencate all’Art. 142.

7. Il piano può subordinare l’entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed interventi ai sensi del [comma(3)] 5, lettera b), all’esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l’effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 5, lettera b), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che l’accertamento di un significativo grado di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell’obbligo dell’autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

10. Le regioni, il Ministero e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio possono stipulare accordi per l’elaborazione d’intesa dei piani paesaggistici. Nell’accordo è stabilito il termine entro il quale è completata l’elaborazione d’intesa, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano. Qualora all’elaborazione d’intesa del piano non consegua il provvedimento regionale, il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Il decreto non è soggetto alle disposizioni dell’Art. 3 della L. 14 gennaio 1994, n. 20.

11. L’accordo di cui al comma 10 stabilisce altresì presupposti, modalità e tempi per la revisione periodica del piano, con particolare riferimento alla eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.

12. Qualora l’accordo di cui al comma 10 non venga stipulato, ovvero ad esso non segua l’elaborazione congiunta del piano, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.

 

CAPO IV – Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

Il proprietario degli immobili sottoposti a provvedimenti (Art.157), oggetto di proposta (Artt. 138 e 141) o tutelati (Art.142) non può distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione (Art.146); per ogni trasformazione ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica Regionale (o Comunale) che viene concessa o negata entro max. 40+60+20gg (Art.146 commi 6,7,8).

Nella fase transitoria (Art. 159), fino all’approvazione dei piani paesaggistici, l’autorizzazione viene concessa o negata entro 60gg, la Soprintendenza ha altri 60gg per annullare l'autorizzazione (in FVG l'autorizzazione in virtù di una norma della L.R. 52/91 è valida dopo 90gg dal rilascio)

L’Art. 148 è dedicato alle Commissioni per il paesaggio:

Art. 148 - 1. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice le regioni promuovono l’istituzione della commissione per il paesaggio presso gli enti locali ai quali sono attribuite le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica.

2. La commissione è composta da soggetti con particolare e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.

3. La commissione esprime il parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146, 147 e 159.

4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero alle attività della commissione per il paesaggio. In tal caso, il parere di cui all’Art. 146, comma 7, è espresso in quella sede secondo le modalità stabilite nell’accordo, ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’Art. 146, commi 10, 11 e 12.

La legge urbanistica nella nostra regione (L.R. 52/91) ha previsto le “commissioni edilizie integrate” e l’adeguamento alle indicazioni dell’Art. 148, a più di un anno dall’entrata in vigore, non c’è stata. Oggi è molto difficile prevedere se questa attuazione avverrà.

L'Art. 149 elenca le opere per le quali non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica:

Art. 149 - 1.  ... non è comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall’Art. 146, dall’Art. 147 e dall’Art. 159:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da  eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’Art. 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Prima delle norme transitorie, già richiamate, contenute nel Capo V della Parte Terza, il codice stabilisce l’obbligo di autorizzazione per la collocazione di cartelli pubblicitari nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici (Art. 153) e la possibilità, per regioni e comuni, di disporre norme di armonizzazione per i colori delle facciate degli edifici inclusi nelle zone di cui ai punti c) “complessi” e d) “bellezze panoramiche” dell’Art. 136 (dette “bellezze d’insieme”).

 
Di grande importanza anche il richiamo contenuto nell’art. 158 sulla validità del già citato Regolamento emanato con R.D. 3 giugno 1949 n. 1347, Applicazione della legge sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, infatti detto regolamento, in verità molto disapplicato, all’art. 16 riporta ad es. una importante indicazione sulla validità quinquennale della “autorizzazione” che oggi intendiamo come “paesaggistica” e all’art. 25 richiama la responsabilità dei Sindaci che non possono concedere licenza di costruzione se non previo favorevole avviso della competente soprintendenza.


Infine l’art. 159 stabilisce le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni nel regime transitorio cioè fino all'approvazione dei piani territoriali paesaggistici (in Friuli Venezia Giulia
siamo oggi in regime transitorio).



(*) Nell'affrontare l'argomento qui trattato il termine "paesaggio" e i suoi derivati deve ormai sostituire quello di "ambiente" troppo generico. Anche il termine improprio "paesistico" andrà sostituito con "paesaggistico".

(1) Estratto da “Ambiente, Paesaggio e Beni Culturali e Ambientali” – Luigi Carbone (Consigliere di Stato) – 7 ottobre 2004 – Pubblicato su federalismi.it, rivista telematica, n°19/2004.

(2) Ricordo che in quanto applicabile questo regolamento rimane in vigore anche dopo l’emanazione del Codice (Art. 158)

(3) Vi è un evidente errore tipografico nel testo pubblicato in G.U. dove invece di “comma” troviamo “Art.”.