bullet2 La legge di tutela - D.L.gs 42/2004

4.2 IL CODICE – PARTE SECONDA – Beni culturali

La parte seconda, dedicata dunque ai BENI CULTURALI, è la più vasta e articolata. Suddivisa in tre “titoli”, divisi in “capi” a loro volta costituiti da “sezioni”.

Lo spazio maggiore (91 articoli) è riservato al

TITOLO I:  TUTELA.

CAPO I - Oggetto della tutela

Il Titolo I inizia con l’Art. 10 ed elenca le diverse categorie di “beni culturali”. Nel tentativo di rendere più agevole la consultazione ho inserito le suddivisioni del Codice in una tabella; nella seconda colonna il testo estratto dall’Art. 10:

 

Proprietà pubblica o, solo per 1., di persone giuridiche private senza fini di lucro

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili … che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a)  le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi …;

b)  gli archivi e i singoli documenti …;

c)  le raccolte librarie delle biblioteche ….

Proprietà privata o, solo per d) ed e), di chiunque.

Con obbligo di “dichiarazione”(1)

3. Sono … beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione(1) prevista dall’Art. 13:

a)  le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, …;

b)  gli archivi e i singoli documenti, … che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c)  le raccolte librarie, … di eccezionale interesse culturale;

d)  le cose immobili e mobili, … che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e)  le collezioni o serie di oggetti, … che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

(1) Il termine “dichiarazione” dovrà sostituire d’ora in poi quello più comunemente e impropriamente usato di “vincolo”

Maggiori precisazioni sui beni elencati ai precedenti commi 1 e 3 lettera a)

(Per i beni privati resta pertanto l’obbligo di “dichiarazione”)

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a)  le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b)  le cose di interesse numismatico;

c)  i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d)  le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e)  le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f)   le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h)  i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i)   le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l)   le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale

Esclusioni

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Ricordo che questa elencazione ha suscitato sempre molto interesse e molti contrasti non solo e non tanto nell'ambito giuridico quanto in quello scientifico. Nel dopoguerra i confronti più accesi furono intorno all'opera dalla cosiddetta Commissione Franceschini, dei primi anni '60. L'attività scientifica e giuridica della Commissione Franceschini, durata diversi anni, condizionò fortemente la formazione e l'evoluzione delle idee in materia di tutela dei beni culturali, i suoi effetti sull'attività legislativa italiana si protrassero a lungo. I lavori della Commissione ispirarono per esempio la creazione del nuovo “Ministero dei Beni Culturali e Ambientali”, avvenuta a metà degli anni '70, lo sviluppo e l'ampliamento normativo in materia di tutela del Paesaggio con l'emanazione della legge detta Galasso (1985) ora inclusa nel Codice, parte terza, e anche le recenti definizioni contenute nel D.lgs n. 112/98 Artt. 148÷157 su “conferimento di funzioni dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”.

L’elenco comunque è in gran parte la rielaborazione di quello del T.U. (e della L. 1089/39) con la riunione di alcune tipologie (ad es. i beni etnoantropologici) sotto lo stesso articolo e l’importante esclusione delle “nuove categorie” già indicate nel T.U. all’Art. 4 e nel D.lgs 112/98, Art. 148 (ora abrogato) per beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà individuabili a parte dalla Legge. Molti in questa definizione vedevano il superamento della definizione di bene culturale esclusivamente fra le “cose” o gli “oggetti” con l’inclusione dei c.d. “beni immateriali”. Da questo punto di vista dunque il nuovo Codice riconduce la definizione di bene culturale strettamente all’interno dei “beni materiali”.

I commi 1. e 3.a) racchiudono l’insieme più numeroso e più importante di beni culturali.

Per la nostra regione non esistono elenchi, se non parziali, ma potremmo tentare una stima di 1.800 immobili privati(1) (non tutti dichiarati e trascritti), fra 4.000 e 6.000 immobili pubblici o religiosi (quasi mai notificati, né trascritti) più oltre 10.000 beni mobili, soprattutto di proprietà di enti ecclesiastici (anche questi solo in minima parte individuati con decreto notificato).

E’ interessante notare a questo proposito che mentre le opere artistiche di proprietà ecclesiastica: altari, pale, tele che arredano le chiese, le chiese stesse, le canoniche sono tutte soggette ex lege in virtù del 1° comma, fino a “verifica”, come vedremo all’Art. 12, in base alla formulazione del 2° comma, gli archivi parrocchiali (per es.) non lo sono se non in presenza di una specifica “dichiarazione” (di cui si parlerà agli Artt. 13÷16). Gli enti ecclesiastici infatti sono considerati giuridicamente “privati senza fini di lucro”.

Va ribadito che l’individuazione dei beni culturali di proprietà pubblica è operata in primo luogo dalla Legge (ed era già così nel testo della L. 1089 del 1939 confermata dal T.U.) mentre per quelli di proprietà privata si procede successivamente per mezzo della “dichiarazione”. Da qui l’enorme vantaggio di una individuazione generalizzata per tutti i beni pubblici (di oltre 50 anni e di autore morto) che permette di salvaguardare innanzitutto il patrimonio pubblico. Purtroppo sono stati ugualmente numerosi i casi di perdita, manomissione, alienazione o distruzione di beni culturali pubblici a causa della ignoranza della legge. E’ desolante constatare che ancora oggi, dopo quasi 70 anni dalla emanazione della L. 1089/39, molti amministratori o funzionari pubblici, responsabili di enti religiosi, non sappiano che le proprietà delle loro istituzioni: immobili, archivi, biblioteche, opere d’arte, sono sottoposte alla legge di tutela e all’autorità del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nell'Art. 11 si trova un distinto elenco di beni culturali salva l’applicazione dell’Art. 10 cioè anche in aggiunta ai beni prima elencati e anche in assenza della “dichiarazione” se privati, ma solo in quanto oggetto di specifiche disposizioni riportate nel Codice stesso.

Art. 11 - 1. … sono beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del presente Titolo:

a - gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all’Art. 50, comma 1;

b - gli studi d’artista, di cui all’Art. 51;

c - le aree pubbliche di cui all’Art. 52;

d - le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65;

e - le opere dell’architettura contemporanea di particolare valore artistico, di cui all’Art. 37;

f - le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, di cui all’Art. 65;

g - i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2;

h - i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, di cui all’Art. 65;

i- le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all’Art. 50, comma 2.

Al punto a) si riportano i beni già indicati dall'Art. 13 della Legge 1089/39.

Questa individuazione è da sempre oggetto di dispute giuridiche per la vastità e dunque per la velleità insita in una individuazione così generica. Trattandosi persino di tutti gli ornamenti degli edifici esposti o non alla pubblica vista, la loro precisa individuazione è impossibile e l’applicazione della norma può diventare arbitraria; vada per gli affreschi devozionali, le targhe, le iscrizioni; ma sono comprese le antiche indicazioni dei nomi di via e dei numeri civici? E i fregi, i cornicioni o ad altre decorazioni come stipiti, colonne, architravi? La legge tutelerebbe anche quanto non visibile dall'esterno dunque le pitture, anche interne; ma da quale livello di complessità, di antichità o altro cominciamo a chiamarle “ornamenti”?; impossibile una stima sul numero di beni che possono rientrare in questa tipologia, sia per l’intera regione che per qualunque singola località. La norma, sconosciuta e pochissimo applicata, andrebbe pubblicata quantomeno fra le norme di attuazione dei piani regolatori comunali. Anche sull'unica disposizione specifica, reperibile al successivo Art. 50, che vieta di disporre ed eseguire il distacco senza l'autorizzazione del Soprintendente, sorgono spontanei i dubbi su quali strumenti abbia l'Autorità di tutela per controllare il restauro, le ridipinture o tutte quelle operazioni che senza comportare il distacco di questi ornamenti possono però ugualmente portare alla loro distruzione, a volte basta una pittura sintetica, una vernice instabile o un intonaco cementizio.

Al punto b) sono individuati gli studi d'artista (l'Art. 51 protegge l'artista dallo sfratto e i locali dalle trasformazioni , ma solo in presenza di provvedimento ministeriale).

Il punto c) riguarda le aree pubbliche di interesse monumentale (l'Art. 52 vieta o limita il commercio per aree predefinite dal Soprintendente o da norme di polizia).

I punti d) ed e), nuovi rispetto al T.U., riguardano:

- il primo, settori già in precedenza regolati da specifiche norme sull’attestazione di autenticità nel commercio e sull’esportazione di opere o oggetti d’arte contemporanea esclusi dalla precedente elencazione dell’Art. 10 (Artt. 64 e 65),

- il secondo, totalmente innovativo, il restauro dell’architettura contemporanea con la possibilità di concedere contributi statali a condizione che il soprintendente abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico (Art.37).

Ai punti f), g), h) si definiscono beni culturali rispettivamente: i materiali fotografici e cinematografici aventi più di 25 anni, i mezzi di trasporto con più di 75 anni, gli strumenti di interesse storico tecnico scientifico aventi più di 50 anni. La loro definizione, sempre che non sia intervenuta una specifica “dichiarazione” o non si tratti di cose di proprietà pubblica, riguarda esclusivamente la procedura di eventuale esportazione (Art. 65) oppure, solo per i mezzi di trasporto, l’uscita temporanea dall’Italia per raduni o manifestazioni (Art. 67).

Il punto i), è anch’esso nuovo rispetto al T.U. ma necessario in seguito all’emanazione della

Legge 7 marzo 2001, n. 78

TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO

DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

(G.U. n. 75 del 30 marzo 2001)

La specifica disposizione riguarda appunto il divieto di distacco o rimozione di vestigia della Grande Guerra senza la necessaria autorizzazione del Soprintendente (Art. 50).

L’Art. 12 produce una importante variazione rispetto al T.U., disponendo la “verifica” per i beni individuati ex lege (soprattutto i beni pubblici e quelli ecclesiastici di cui ho già riferito a proposito dei commi 1 e 2, Art. 10). L’introduzione di una procedura a questo riguardo era molto sentita a causa dell’incertezza che da sempre si è registrata sulla consistenza di un vincolo così esteso e generalizzato. Ciò nondimeno la procedura scelta appare talmente gravosa per gli uffici periferici del Ministero che molte verifiche potrebbero concludersi con l’esclusione dalla dichiarazione non sul merito ma per decorrenza dei termini.

L’Art. 13 introduce la definizione di “dichiarazione” (impropriamente detta finora “decreto di vincolo”)

Art. 13 - 1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell’interesse richiesto dall’Art. 10, comma 3. …

Nei successivi articoli 14 e 15 si fissano le procedure per l’emanazione della dichiarazione, attribuendone la competenza al Soprintendente, per la notifica ai proprietari e, nel caso di beni immobili, per la trascrizione al registro della Conservatoria Immobiliare (l’ex Ufficio Ipoteche) al fine di mantenerne l’efficacia nei confronti di ogni futuro proprietario.

Alla fine del CAPO I, l’Art. 17 tratta la “catalogazione” dei beni culturali, i modi e le istituzioni ad essa proposti. In Friuli Venezia Giulia questa attività, a partire dalla fine degli anni ’70, è stata svolta soprattutto dalla Regione; ora grazie all’attività del Centro Regionale di Catalogazione di Passariano, un grandissimo patrimonio di schede è disponibile in Internet. Recentemente la qualità di questa catalogazione è molto migliorata; negli anni passati invece si registrava un certo distacco fra l’attività degli istituti statali preposti e quella degli uffici regionali. Le schede regionali più vecchie infatti non riportano quasi mai la corrispondenza con la, non sempre esistente, dichiarazione. Molti beni e oggetti catalogati non sono dichiarati e alcuni beni dichiarati non sono catalogati. La Regione è intervenuta in passato con importanti restauri o contributi su beni catalogati, senza il controllo della Soprintendenza o senza che fossero dichiarati, inoltre non ha mai disposto che gli immobili catalogati fossero regolamentati e persino nemmeno semplicemente segnalati nei piani regolatori comunali.

CAPO II - Vigilanza e Ispezione

E’ composto di due soli articoli (18 e 19); la vigilanza sui beni culturali è assegnata al Ministero, la competenza ispettiva è del Soprintendente.

CAPO III - Protezione e Conservazione

La norma sulla protezione vieta la distruzione di beni culturali e impone che ogni intervento sia “autorizzato”:

Art. 20 - 1. I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. …

 

Art. 21 - 1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione;

b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;

c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;

d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’Art. 13;

e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi di soggetti giuridici privati.

2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione.

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente

5. L’autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell’intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni.

All’Art. 29 vengono definite le operazioni di conservazione, in particolare il significato di “prevenzione”, “manutenzione” e “restauro”. In seguito è individuata la figura del restauratore e stabilita la sua formazione.

Le definizioni sono importanti dal punto di vista giuridico, quella del termine “restauro” segue e ricalca quella già contenuta nel T.U. e resta la più autorevole perché formulata nel contesto di norme riguardanti esclusivamente il patrimonio storico, artistico e paesaggistico:

Art. 29 - 1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.

2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.

3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti.

4. Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale.

5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.

6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.

7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell’Art. 17, comma 3, della L. n. 400 del 1988, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni.

8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell’Art. 17, comma 3, della L. n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l’insegnamento del restauro.

9. L’insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell’Art. 9 del D.lgs 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 (Mediante appositi accordi o intese il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, … [incluse le] scuole di alta formazione per l’insegnamento del restauro.)

 

E' interessante confrontare ad es. la definizione di restauro con altre, pure contenute in contesti normativi vigenti. Una fra queste è la definizione di restauro contenuta nella Legge Urbanistica Regionale del Friuli Venezia Giulia (L.R. 52/91) alla quale fanno riferimento quasi tutti i PRGC in vigore nella nostra regione:

  • Operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza di un’opera o di un manufatto; (definizione attenta alla funzione non al valore culturale) (Art. 2 del regolamento attuativo della L. 109/94, detta Merloni ter)
  • Serie organica di operazioni tecniche specifiche indirizzate alla tutela e valorizzazione dei caratteri storico-artistici dei beni culturali e alla conservazione della loro consistenza materiale (Art. 212 del regolamento Merloni)
  • Interventi … rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. ,,, Comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio (Art. 31 della L. 457/78)
  • Insieme sistematico di opere … finalizzato ad assicurare la funzionalità [dell’edificio] salvaguardando e valorizzando i particolari valori artistici, storici o documentali, … desumibili dallo studio filologico contenuto nel progetto. … comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino e il rinnovo … dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti …, l'eliminazione degli elementi estranei. (prevale l’aspetto “funzionale” anche qui è inclusa arbitrariamente la “valorizzazione”, che non è restauro). (L.R. 52/91 e segg.)

All’Art. 30 è stabilito per la prima volta un chiaro obbligo per lo Stato e l’Ente pubblico proprietario; in precedenza la norma era rivolta genericamente ai “possessori”.

Art. 30 - 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.

… 3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione…

La sezione riguardante la conservazione prosegue fino all’Art. 44 e include le norme per gli interventi diretti dello Stato o di quelli per il finanziamento o la contribuzione da parte dello Stato per il restauro di beni culturali pubblici o privati. Per esoneri e agevolazioni fiscali è necessario riferirsi ad altra fonte normativa come la L. 512/82.

La sezione successiva (Art. 45) si occupa di altre forme di protezione; la più importante fra queste è la “protezione indiretta”. Anch’essa già contenuta nella L. 1089/39 (Art. 21), riguarda ciò che veniva comunemente chiamato “vincolo indiretto” o “vincolo di rispetto”; ad esserne interessato infatti non è il bene culturale (immobile) oggetto della tutela “diretta” ma un altro immobile posto nelle sue vicinanze nei confronti del quale vengono imposte specifiche “prescrizioni”.

Art. 45 - 1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.

Per questo tipo di vincolo viene prescritta la stessa forma che per la “dichiarazione” cioè la “notifica” al proprietario e la trascrizione nel Registro per la Conservatoria Immobiliare.

Il più grande vincolo di rispetto in regione è quello sull’intera città di Palmanova, imposto nel 1961 nel “rispetto” della cinta fortificata (le prescrizioni imposte in quel caso però non hanno consentito di riconoscere anche alla città e al suo splendido disegno rinascimentale un valore di "bene culturale" e hanno pure fallito nel modesto compito di preservare il rapporto dell'abitato con la cinta fortificata (2)); altri vincoli di rispetto sono stati posti ad Aquileia (intorno alla basilica) a intorno agli abitati storici di Erto e Venzone e intorno a Villa Manin.

CAPO IV - Circolazione in ambito nazionale

Non poche polemiche ha suscitato alla sua emanazione questa parte del Codice che modifica il precedente regime giuridico dei beni culturali, in particolare quello dei beni culturali, immobili, di proprietà pubblica, che diventano in buona parte “alienabili”. Si riporta di seguito il testo degli Artt. 53 (definizione di demanio culturale) 54 e 55 (beni inalienabili e procedura per la sdemanializzazione).

Art. 53 - 1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all’Art. 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale.

...

Art. 54 - 1. Sono inalienabili i beni culturali demaniali di seguito indicati:

a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;

b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi forza di legge;

c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;

d) gli archivi.

2. Sono altresì inalienabili:

a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all’Art. 10, comma 1, … fino a quando non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica previsto dall’Art. 12;

b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all’Art. 53;

c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all’Art. 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo Art. 53;

d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all’Art. 53 dichiarate di interesse particolarmente importante quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose, ai sensi dell’Art. 10, comma 3, lettera d).

3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali.

Art. 55 - 1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell’Art. 54, commi 1 e 2, non possono essere alienati senza l’autorizzazione del Ministero.

… 3. L’autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione dei beni culturali cui essa si riferisce. Tali beni restano sottoposti a tutela ai sensi dell’Art. 12, comma 6.

Di fatto la nuova norma, al contrario di quella preesistente che impediva la vendita per tutti i beni culturali pubblici, esclude ora questa possibilità solo per pochissimi casi. Per esempio: la cinta fortificata demaniale della città di Palmanova è stata dichiarata monumento nazionale con DPR n.972 del 21 luglio 1960, ma un DPR non può essere definito “atto avente forza di legge” perciò la fortezza di Palmanova ora potrebbe essere alienata; per lo stesso motivo a Palmanova su pressioni del Comune pare sia appena stato sdemanializzato il seicentesco “Palazzo del Ragionato”.

Un altro motivo di preoccupazione per i proprietari di immobili vincolati è sorto con la norma contenuta nell’Art. 59 (denuncia di trasferimento)

Art. 59 – 1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.

2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:

a) dall’alienante o dal cedente la detenzione …;

b) dall’acquirente, in caso … vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza …;

c) dall’erede o dal legatario, in caso di successione ....

Trasferire la “detenzione” comprende gli atti di locazione e di questo si sono accorte le associazioni dei proprietari immobiliari solo nella primavera del 2004 (il Codice è entrato in vigore il 1° luglio 2004); posso testimoniare che nella Soprintendenza BAAAAS del FVG – oggi BAPPSAE – nessuno se ne era mai accorto benché una simile espressione fosse già contenuta nella L.1089 del 1939, perciò le locazioni di immobili vincolati non erano quasi mai “denunciate”; La denuncia tardiva poteva portare conseguenze per il denunciante ma l’omissione poteva provocare la nullità degli atti e gravi sanzioni per gli inadempienti. Per fortuna i precedenti L. 1089/39 e T.U. ponevano questo obbligo a carico del “detentore”, dunque il passaggio di quest’obbligo in capo al “cedente” ha almeno consentito di evitare ogni conseguenza penale ai proprietari che hanno denunciato tardivamente i loro contratti di locazione.

PRELAZIONE

Gli articoli da 60 a 62 trattano di questo importante diritto che lo Stato riserva a sé e, dall’emanazione del T.U., anche alla regione o altro ente pubblico territoriale interessato.

Il diritto di “prelazione” consente di acquistare, entro 60gg dalla ricezione della denuncia (Art. 59) un bene culturale che viene alienato a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione. E’ il caso recente dell’acquisto del Castello di Duino da parte della Regione autonoma F. V. G.

CAPO V - Circolazione in ambito internazionale

Il capo V contiene 23 articoli dedicati ai richiami alle norme internazionali e alla regolamentazione dell’uscita, definitiva o temporanea, dell’ingresso, dell’esportazione, dentro e fuori dal territorio dell’Unione europea, della restituzione di beni culturali rubati o trafugati.

CAPO VI - Ritrovamenti e scoperte

Un importantissimo capitolo della legge si apre al Capo VI del Codice con l'Art. 88 e riguarda i ritrovamenti, le scoperte, la proprietà dei Beni Culturali. Si tratta essenzialmente dei REPERTI ARCHEOLOGICI.

La RICERCA in qualunque parte del territorio nazionale è riservata esclusivamente al Ministero (Art. 88) che può rilasciare concessioni (Art. 89) ed eroga dei premi in caso di scoperta fortuita, da denunciare entro 24 ore (Art. 90), in ragione del valore della cosa scoperta fino a 1/4 allo scopritore, al concessionario e al proprietario del terreno dove la scoperta è avvenuta (Artt. 92, 93)

I beni mobili e immobili ritrovati sono DI PROPRIETÀ DELLO STATO

Art. 91 - 1. Le cose indicate nell’Art. 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.

E' questa la norma che differenzia maggiormente l'ordinamento giuridico italiano da quasi tutti gli altri ordinamenti nazionali (specie quelli di ispirazione anglosassone) in materia di Beni Culturali.

L’Art. 94 richiama la convenzione UNESCO sui ritrovamenti marini entro le 12 miglia oltre le acque territoriali.

CAPO VII - Espropriazione

Sei articoli su un argomento che già era trattato in modo analogo nel T.U. L’espropriazione di beni culturali nella nostra regione è stata applicata soprattutto in ambito archeologico ad Aquileia. E’ recente l’esproprio di un “castelliere”, cioè il sito di un insediamento protostorico, a Gradisca sul Cosa, in comune di Spilimbergo, ed è in corso quello di un piccolo edificio romano scoperto a Zuglio.

TITOLO II:          FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE.

In questo titolo torna l’aspetto dei rapporti fra lo Stato e gli enti pubblici territoriali, le recenti modifiche al Titolo V della Costituzione hanno riformato questi rapporti richiamandosi al generale principio di sussidiarietà.

CAPO I - Fruizione dei beni culturali

Nel capo I, troviamo una sezione di cinque articoli, dedicata ai principi generali, riguarda la definizione di “istituti e luoghi della cultura” (si tratta soprattutto di musei, bibliotiche, archivi, aree e parchi aricheologici, complessi monumentali), la loro fruizione e i modi di coordinamento fra Stato, regioni e altri enti proprietari (pubblici o privati) per la loro gestione e la loro fruizione pubblica. La sezione II (altri cinque articoli) è dedicata all’uso dei beni culturali, ai diritti di riproduzione, dei calchi, dei canoni di concessione, delle foto e fissa infine la destinazione dei proventi.

Ricordo che i musei statali nella nostra regione sono oggi, quello del Castello e del parco di Miramare a Trieste, quello Archeologico di Cividale del Friuli, quello Archeologico di Aquileia dove, oltre alle diverse aree degli scavi, esiste un secondo complesso museale Paleocristiano di Monastero; è stata chiusa da poco la Galleria d’Arte antica di Trieste che verrà ricollocata nelle scuderie del Castello di Miramare inoltre è in progetto l’apertura a Cividale di una Pinacoteca a fianco del Museo Archeologico. In regione abbiamo inoltre due biblioteche statali: quella Isontina a Gorizia e quella del Popolo a Trieste. Infine, in ogni capoluogo di provincia esiste un Archivio di Stato. Tutte queste strutture, dipendono oggi dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Per l’elenco dei numerosi “istituti e luoghi della cultura” civici, diocesani, provinciali, regionali rimando ai siti Internet delle quattro provincie di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine.

CAPO II - Principi della valorizzazione dei beni culturali

Vi ritroviamo una nuova importante definizione di “attività di valorizzazione dei beni culturali”

Art. 111 - 1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all’Art. 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.

2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.

3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.

4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

Come riferito a proposito della riforma al Titolo V della costituzione, la valorizzazione dei beni culturali è materia di legislazione concorrente fra Stato e regioni.

Gli articoli seguenti precisano le modalità, gli obblighi e i rapporti fra le istituzioni in questa materia, nella promozione e nella ricerca inclusa la “diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole” (Art. 119)

L’Art. 120 definisce la “sponsorizzazione di beni culturali”

Art. 120 1. E’ sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o all’attuazione di iniziative del Ministero, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività dei soggetti medesimi.

2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l’associazione del nome, del marchio, dell’immagine, dell’attività o del prodotto all’iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.

CAPO III - Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza

Art. 122 1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:

a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell’Art. 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;

b) di quelli contenenti i dati sensibili …

Quest’ultimo capo, sei articoli sulla consultabilità dei documenti, tenta di tutelare coloro che, nelle proprie ricerche o per lavoro, consultano abitualmente i documenti pubblici incontrando spesso inspiegabili difficoltà.

TITOLO III:        NORME TRANSITORIE E FINALI

In tre soli articoli è richiamata la validità degli antichi Decreti Ministeriali notificati ai sensi delle leggi 364 del 1909 e 778 del 1922, la validità di tutti i vincoli emanati in base alla L. 1089 del 1939 e al DPR 1049 del 1963 e la validità di quelli notificati dopo l’emanazione del T.U. del 1999.

Resta il grande problema di come si possano far valere vincoli emanati prima della L. 1089 del 1939 in base a norme (L. 364 del 1909) che non prevedevano la trascrizione al registro della Conservatoria Immobiliare (in Friuli Venezia Giulia sono circa 150 i vincoli non reiterati in base alle leggi successive, concentrati soprattutto a: Cividale, Pordenone, Tolmezzo, Udine e pochi altri centri), esistono inoltre vasti vincoli, “diretti” o “di rispetto” emanati negli anni ’60 e ’70 come quello di Palmanova (UD) o di Erto (PN) che sono stati semplicemente pubblicati su F.A.L. o su G.U., non notificati, non trascritti (come già accennato si tratta di oltre un migliaio di ditte proprietarie). L’unica possibilità è di rifare singolarmente tutte queste dichiarazioni, seguendo l’intero iter che comprende: l’avvio del procedimento, la notifica, la trascrizione, ecc., ma gli uffici della Soprintendenza non paiono in grado oggi di affrontare un simile carico di lavoro straordinario. Come vedremo nella PARTE IV, dedicata alle Sanzioni, gli atti di trasferimento di questi immobili, non denunciati per la “prelazione”, potrebbero essere giudicati nulli e i “detentori” cedenti, entro il periodo di prescrizione del reato di 10 anni, potrebbero incorrere in una denuncia penale (reclusione fino a un anno – Art 173). Evidentemente la sola pubblicazione del Decreto Ministeriale non può implicare la sua conoscenza per tutto il tempo seguente da parte dei proprietari; alcune sentenze riconoscono l’insussistenza del vincolo non trascritto nel caso di proprietario diverso da colui al quale fu a suo tempo notificato. In questi casi propendo per la tesi di alcuni autori i quali suggeriscono che la dichiarazione sussista solo per gli obblighi che lo Stato ha nei confronti del Bene Culturale e del suo “detentore”, non per quelli che la Legge impone al detentore stesso.

L’ultimo articolo (Art. 130) di questa parte seconda ci ricorda che in attesa del regolamento attuativo, visto che quello relativo alla L.1089/39 non fu mai emanato, restano tutt’ora in vigore, per quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 1163 del 1911 e 363 del 1913.

 



(1) Una “dichiarazione” può interessare molti proprietari o comproprietari. Per “immobile” considero qui un edificio o un complesso vincolato con un singolo provvedimento; ma ricordo che, ad esempio, i Decreti Ministeriali per la dichiarazione di Erto e di Palmanova, quelli per diversi siti archeologici e altri, contano così per un solo “immobile” anche se interessano molte “ditte catastali”. L’insieme di queste sole dichiarazioni cumulative interessa centinaia di particelle catastali e migliaia di proprietari nella nostra regione.
(2) Si veda quanto avvenne nel 1999 con il progetto della Piazza Grande, orribilmente deturpata al solo scopo di spendere oltre 10 mld di Lire, senza nessuna preoccupazione per le vicende e le ragioni storiche che avevano prodotto la piazza allora esistente. La Soprintendenza e il Ministero approvarono tra l'altro "in quanto le opere proposte non alterano il tessuto storico della piazza, ma esaltano le caratteristiche dell'impianto e riprendono gli assetti originari sia nelle tipologie che nell'uso dei materiali"; bella faccia tosta! In allegato il documento con cui Il Circolo di Udine di Legambiente aveva manifestato la propria opposizione.