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4.4 IL CODICE –
PARTE QUARTA – Sanzioni
TITOLO I: AMMINISTRATIVE
CAPO I - Relative alla parte seconda (Beni culturali)
La sanzione amministrativa è la reintegrazione
oppure, se ciò non fosse possibile come nei casi di danneggiamento
o perdita del Bene culturale, la monetizzazione del danno.
Art. 160 - 1. Se per effetto
della violazione degli obblighi di protezione e conservazione
stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte
seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina
al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie
alla reintegrazione.
...
4. Quando
la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto
a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa
perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
...
Nel caso
di violazioni in atti giuridici ( compravendite, convenzioni, locazioni,
...) la sanzione è la nullità dell’atto (Art. 164); considerando
che un atto nullo non può avere alcun effetto, se è all’origine
di una catena di atti, come una serie di compravendite successive
l’una all’altra, anche questi divengono nulli in cascata.
CAPO II - Relative alla parte terza (Beni paesaggistici)
Nell’Art. 167, anche nel caso
di violazione degli obblighi e degli ordini riguardanti la
tutela paesaggistica, vale lo stesso principio, applicato per i Beni
culturali: reintegrazione e/o monetizzazione.
La somma da pagare è fissata al
maggiore importo fra il danno arrecato e il profitto conseguito.
TITOLO II: PENALI
CAPO I - Relative alla parte seconda (Beni culturali)
Art. 169 - 1. E’
punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda
da euro 775 a euro 38.734, 50:
a) chiunque
senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero
esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell’Art.
10;
b) chiunque,
senza l’autorizzazione del soprintendente, procede al distacco
di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri
ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche
se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall’Art.
13;
c) chiunque
esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili
per evitare danni notevoli ai beni indicati nell’Art. 10,
senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero
senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi
per l’autorizzazione.
2. La stessa
pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell’ordine
di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi
dell’Art. 28.
Le stesse
pene sono applicate in caso di uso illecito (Art. 170), a chi
omette di fissare ... nel modo indicato o per l’omessa
segnalazione dello spostamento di Beni culturali (Art. 171),
per l’inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta
(Art. 172); la pena pecuniaria è doppia per violazioni in materia
di alienazione (Art. 173); per uscita o esportazione illecite la pena
è l’arresto da uno a quattro anni o una multa da 258 a 5.165€.
Altre pene sono previste per violazioni nelle ricerche archeologiche,
per appropriazione di Beni culturali dello Stato, per contraffazione
di opere d’arte.
CAPO II- Relative alla parte terza (Beni paesaggistici)
Per le opere in assenza o in difformità
dell’autorizzazione paesaggistica, l’Art. 181 è stato
recentemente modificato, con L. 308 del 15.12.2004 . In seguito ad
accertamento di compatibilità paesaggistica, da parte dell’autorità
preposta (normalmente il Comune o la Regione) è consentita la sanatoria
delle violazioni (ma solo sotto il profilo penale). Si noti che per
le violazioni in materia di Beni culturali lo strumento di sanatoria
equivalente non è previsto.
Art. 181 - 1. Chiunque,
senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue
lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con
le pene previste dall'articolo 20 della L. 28 febbraio 1985,
n. 47(1).
1-bis.
La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori
di cui al comma 1:
a) ricadano
su immobili od aree che, ai sensi dell'articolo 136, per le loro
caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole
interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca
antecedente alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano
su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo
142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al
trenta per cento della volumetria della costruzione originaria
o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta
metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione
con una volumetria superiore ai mille metri cubi.
1-ter.
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie
o pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa
competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure
di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma
1 non si applica:
a) per
i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione
paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici
utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per
l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per
i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria
o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1-quater.
Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile
o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter
presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione
del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica
degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia
sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni,
previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro
il termine perentorio di novanta giorni.
1-quinquies.
La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti
a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che
venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque
prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al
comma 1.
2. Con
la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino
dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza
è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata
commessa la violazione.
(1)Norme
in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie.
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