bullet2La legge di tutela - D.L.gs 42/2004

4.4 IL CODICE – PARTE QUARTA – Sanzioni

TITOLO I: AMMINISTRATIVE

CAPO I - Relative alla parte seconda (Beni culturali)

La sanzione amministrativa è la reintegrazione oppure, se ciò non fosse possibile come nei casi di danneggiamento o perdita del Bene culturale, la monetizzazione del danno.

Art. 160 - 1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.

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4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.

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Nel caso di violazioni in atti giuridici ( compravendite, convenzioni, locazioni, ...) la sanzione è la nullità dell’atto (Art. 164); considerando che un atto nullo non può avere alcun effetto, se è all’origine di una catena di atti, come una serie di compravendite successive l’una all’altra, anche questi divengono nulli in cascata.

CAPO II - Relative alla parte terza (Beni paesaggistici)

Nell’Art. 167, anche nel caso di violazione degli obblighi e degli ordini riguardanti la tutela paesaggistica, vale lo stesso principio, applicato per i Beni culturali: reintegrazione e/o monetizzazione.

La somma da pagare è fissata al maggiore importo fra il danno arrecato e il profitto conseguito.

TITOLO II: PENALI

CAPO I - Relative alla parte seconda (Beni culturali)

Art. 169 - 1. E’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50:

a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell’Art. 10;

b) chiunque, senza l’autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall’Art. 13;

c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell’Art. 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l’autorizzazione.

2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell’ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell’Art. 28.

Le stesse pene sono applicate in caso di uso illecito (Art. 170), a chi omette di fissare ... nel modo indicato o per l’omessa segnalazione dello spostamento di Beni culturali (Art. 171), per l’inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta (Art. 172); la pena pecuniaria è doppia per violazioni in materia di alienazione (Art. 173); per uscita o esportazione illecite la pena è l’arresto da uno a quattro anni o una multa da 258 a 5.165€. Altre pene sono previste per violazioni nelle ricerche archeologiche, per appropriazione di Beni culturali dello Stato, per contraffazione di opere d’arte.

CAPO II- Relative alla parte terza (Beni paesaggistici)

Per le opere in assenza o in difformità dell’autorizzazione paesaggistica, l’Art. 181 è stato recentemente modificato, con L. 308 del 15.12.2004 . In seguito ad accertamento di compatibilità paesaggistica, da parte dell’autorità preposta (normalmente il Comune o la Regione) è consentita la sanatoria delle violazioni (ma solo sotto il profilo penale). Si noti che per le violazioni in materia di Beni culturali lo strumento di sanatoria equivalente non è previsto.

Art. 181 - 1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 20 della L. 28 febbraio 1985, n. 47(1).

1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:

a) ricadano su immobili od aree che, ai sensi dell'articolo 136, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;

b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1.

2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

(1)Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie.