
4.1 IL CODICE – PARTE PRIMA – Disposizioni generali
Vediamo le più importanti
disposizioni.
Nel primo articolo i princìpi che informano la legge
con le prime definizioni implicite di “tutela” e di “valorizzazione”
Art. 1 - …
2. La tutela e la valorizzazione
del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della
comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo
della cultura.
3. Lo Stato, le regioni,
… assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio
culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione(1).
…
5. I privati proprietari,
possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale
sono tenuti a garantirne la conservazione.
…
(1) Nel successivo articolo
però la fruizione pubblica, e dunque anche la “valorizzazione”
del patrimonio culturale pubblico restano subordinati all’uso
“istituzionale” e alle eventuali “ragioni di tutela”.
L’importante
definizione di “patrimonio culturale” nel secondo articolo.
Art. 2 - 1. Il patrimonio culturale
è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le
cose immobili e mobili che … presentano interesse artistico,
storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico
e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali
testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono beni paesaggistici
gli immobili e le aree … costituenti espressione dei valori
storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio,
e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio
culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione
della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale
e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.
E
la più completa enunciazione del significato di “tutela”
Art. 3 - 1. La tutela consiste nell’esercizio
delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla
base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare
i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne
la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
…
L’Art. 9 si occupa
dell’enorme patrimonio culturale di proprietà della Chiesa cattolica
Art. 9 - 1. Per i beni culturali di interesse
religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica
o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di
competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di
culto, d’accordo con le rispettive autorità.
2. Si osservano, altresì,
le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell’Art.
12 dell’Accordo di modificazione del Concordato lateranense
firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con L.
25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle
intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica,
ai sensi dell’Art. 8, comma 3, della Costituzione.
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