2 - IL CODICE CIVILE

 

Stabilisce che il Patrimonio Culturale di proprietā pubblica fa parte del Demanio Pubblico e che le cose di interesse culturale da chiunque ritrovate nel sottosuolo, sono patrimonio indisponibile dello Stato:

Art. 822 - Demanio pubblico

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade, e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche …(1)

Art. 823 - Condizione giuridica del demanio pubblico

I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili … se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano(2) …

Art. 826 - Patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni

I beni appartenenti allo Stato, alle provincie e ai comuni, i quali non siano demanio pubblico costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle provincie e dei comuni.

Fanno parte del patrimonio indisponibile delle Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilitā ne č sottratta al proprietario del fondo, le cose d’interesse storico, archeologico paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo

 (1) I beni della specie di quelli indicati a questo comma, se appartengono alle Regioni per acquisizione a qualsiasi titolo, costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime previsto dal c.c. per i beni del demanio pubblico (Art.11, primo comma, della L. 16 mag. 1970, n. 281); lo stesso vale se appartengono alle provincie o ai comuni (Art. 824 del c.c.)

(2) In effetti il Codice dei beni culturali e del paesaggio, in vigore dal 1 luglio 2004, ha introdotto vaste eccezioni all’inalienabilitā sancita a suo tempo dal Codice Civile.

Sulla disciplina delle alienazioni di beni immobili del Demanio storico e artistico esisteva un “regolamento”, emanato con DPR n. 283 del 7 settembre 2000, rimasto in vigore fino al 1 luglio 2004. Il regolamento č stato abrogato con l’entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio nel quale, parzialmente modificato, č stato incluso.