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2 - IL CODICE CIVILE
Stabilisce che il Patrimonio Culturale di proprietā
pubblica fa parte del Demanio Pubblico e che le cose di interesse
culturale da chiunque ritrovate nel sottosuolo, sono patrimonio indisponibile
dello Stato: Art. 822 - Demanio
pubblico Appartengono allo Stato e fanno parte del
demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti;
i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche
dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del
demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le
autostrade, e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti;
gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico
e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei
musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche …(1) Art. 823 - Condizione
giuridica del demanio pubblico I beni che fanno parte del demanio pubblico
sono inalienabili … se non nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi che li riguardano(2) … Art. 826 - Patrimonio
dello Stato, delle provincie e dei comuni I beni appartenenti allo Stato, alle provincie
e ai comuni, i quali non siano demanio pubblico costituiscono il
patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle provincie e dei
comuni. Fanno parte del patrimonio
indisponibile delle Stato le foreste che a norma delle leggi in
materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere,
le cave e torbiere quando la disponibilitā ne č sottratta al proprietario
del fondo, le cose d’interesse storico, archeologico paletnologico,
paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate
nel sottosuolo … (1) I beni della specie di quelli indicati a
questo comma, se appartengono alle Regioni per acquisizione a qualsiasi
titolo, costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime
previsto dal c.c. per i beni del demanio pubblico (Art.11, primo
comma, della L. 16 mag. 1970, n. 281); lo stesso vale se appartengono
alle provincie o ai comuni (Art. 824 del c.c.) (2) In effetti il Codice
dei beni culturali e del paesaggio, in vigore dal 1 luglio 2004,
ha introdotto vaste eccezioni all’inalienabilitā sancita a
suo tempo dal Codice Civile. Sulla disciplina delle
alienazioni di beni immobili del Demanio storico e artistico esisteva
un “regolamento”, emanato con DPR n. 283 del 7 settembre
2000, rimasto in vigore fino al 1 luglio 2004. Il regolamento č stato
abrogato con l’entrata in vigore del Codice dei beni culturali
e del paesaggio nel quale, parzialmente modificato, č stato incluso.
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