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3 - IL CODICE PENALE
Il regime sanzionatorio riguardante il Patrimonio
Culturale, oltre che compreso nelle singole norme via via emanate,
è contenuto innanzitutto in due articoli del Codice penale Art. 733 – Danneggiamento
al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale(1) Chiunque distrugge, deteriora o comunque
danneggia un monumento o un’altra cosa propria di cui gli
sia noto il rilevante pregio(2), è punito(3), se dal fatto deriva
un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale,
con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda non inferiore
a lire ottocentomila. Può essere ordinata la confisca
(C.P. 240) della cosa deteriorata
o comunque danneggiata. Art. 734 – Distruzione
o deturpamento di bellezze naturali(4) Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni,
o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali
dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’Autorità(5),
è punito con l’ammenda da lire quattrocentomila a due milioni
e quattrocentomila(6). (1) La più recente denominazione
per il patrimonio archeologico, storico e artistico è quella
di: beni culturali (D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42). (2) Sulla individuazione
dei beni culturali, v. il Codice
dei beni culturali e del paesaggio,
pubblicato con D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, parte II e in
particolare gli Artt. 10 e segg. (3) Pena originaria:
“ammenda non inferiore a lire mille”, moltiplicata per
otto in base al D.L. 21 ottobre 1947, n. 1250, e quindi per cento,
in forza dell’Art. 1, comma 2, L. 22 giugno 1956, n. 586.
La pena pecuniaria non è stata modificata dopo l’entrata in
vigore dell’Art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, perché
l’aumento da essa subito in forma peculiare con la L. del
1956, cit., non sembra riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste
dall’Art. 113, L. cit. Secondo una diversa interpretazione
sarebbe invece applicabile il comma 2 dell’Art. 113, L. cit.,
per cui la pena sarebbe “non inferiore a lire quattro milioni”
(risultando così fissa, in quanto il massimo dell’ammenda
è pari a due milioni, ex Art. 26, C.p.). Per le sanzioni penali
aggiornate, in vigore dall’1 luglio 2004, v. gli Artt. 169÷180
del Codice dei beni culturali e del paesaggio pubblicato con D.lgs
n. 42/04 cit. (4) La più recente denominazione
per le bellezze naturali è quella di beni paesaggistici.
Vedi precedente nota (1) alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (5) Sulla individuazione
dei beni paesaggistici, v. il Codice dei beni culturali e del paesaggio,
pubblicato con D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, parte III e in particolare
gli Artt. 136 e segg. Per la tutela delle acque dall’inquinamento,
v. il D.lgs 11 maggio 1999, n. 152. (6) Pena originaria:
“ammenda da lire cinquecento a tremila”, aumentata secondo
i criteri di alla nota all’Art. 733. Secondo la diversa interpretazione
ivi ricordata, la pena sarebbe “da lire due milioni a dodici
milioni”. Per le sanzioni penali aggiornate, in vigore dall’1
luglio 2004, v. l’Art. 181 del Codice dei beni culturali e
del paesaggio pubblicato con D.lgs n. 42/04 cit. come modificato
con L. 15 dicembre 2004, n. 308 Art. 1 commi 36 e 37. Le sanzioni penali sono
oggi interamente riportate negli Artt. da 169 a 180 del Codice già
citato.
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