3 - IL CODICE PENALE

 

Il regime sanzionatorio riguardante il Patrimonio Culturale, oltre che compreso nelle singole norme via via emanate, è contenuto innanzitutto in due articoli del Codice penale

Art. 733Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale(1)

Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un’altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio(2), è punito(3), se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda non inferiore a lire ottocentomila.

Può essere ordinata la confisca (C.P. 240)  della cosa deteriorata o comunque danneggiata.

Art. 734Distruzione o deturpamento di bellezze naturali(4)

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’Autorità(5), è punito con l’ammenda da lire quattrocentomila a due milioni e quattrocentomila(6).

 

(1) La più recente denominazione per il patrimonio archeologico, storico e artistico è quella di: beni culturali (D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42).

(2) Sulla individuazione dei beni culturali, v. il Codice dei beni culturali e del paesaggio, pubblicato con D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, parte II e in particolare gli Artt. 10 e segg.

(3) Pena originaria: “ammenda non inferiore a lire mille”, moltiplicata per otto in base al D.L. 21 ottobre 1947, n. 1250, e quindi per cento, in forza dell’Art. 1, comma 2, L. 22 giugno 1956, n. 586. La pena pecuniaria non è stata modificata dopo l’entrata in vigore dell’Art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, perché l’aumento da essa subito in forma peculiare con la L. del 1956, cit., non sembra riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall’Art. 113, L. cit. Secondo una diversa interpretazione sarebbe invece applicabile il comma 2 dell’Art. 113, L. cit., per cui la pena sarebbe “non inferiore a lire quattro milioni” (risultando così fissa, in quanto il massimo dell’ammenda è pari a due milioni, ex Art. 26, C.p.). Per le sanzioni penali aggiornate, in vigore dall’1 luglio 2004, v. gli Artt. 169÷180 del Codice dei beni culturali e del paesaggio pubblicato con D.lgs n. 42/04 cit.

(4) La più recente denominazione per le bellezze naturali è quella di beni paesaggistici. Vedi precedente nota (1) alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3

(5) Sulla individuazione dei beni paesaggistici, v. il Codice dei beni culturali e del paesaggio, pubblicato con D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, parte III e in particolare gli Artt. 136 e segg. Per la tutela delle acque dall’inquinamento, v. il D.lgs 11 maggio 1999, n. 152.

(6) Pena originaria: “ammenda da lire cinquecento a tremila”, aumentata secondo i criteri di alla nota all’Art. 733. Secondo la diversa interpretazione ivi ricordata, la pena sarebbe “da lire due milioni a dodici milioni”. Per le sanzioni penali aggiornate, in vigore dall’1 luglio 2004, v. l’Art. 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio pubblicato con D.lgs n. 42/04 cit. come modificato con L. 15 dicembre 2004, n. 308 Art. 1 commi 36 e 37.

Le sanzioni penali sono oggi interamente riportate negli Artt. da 169 a 180 del Codice già citato.