1 - LA COSTITUZIONE

 

Le fonti del diritto in materia di Patrimonio Culturale vanno esaminate innanzitutto a partire dalla:

COSTITUZIONE ITALIANA

princìpi fondamentali

Art. 9 - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio(1) e il patrimonio storico e artistico(2) della Nazione.

(1) Il termine paesaggio proviene dalla L. 30 giugno 1939, n. 1497, già in vigore al momento della proclamazione della Costituzione, ed è stato reintrodotto solo di recente nelle norme e nelle istituzioni di tutela

(2) La più recente denominazione di patrimonio storico e artistico è quella di beni culturali (D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42)

recentemente integrata con:

LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001, n. 3

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

(G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001)

Art. 3 - L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

     

      s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

      ...

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

      ...

      valorizzazione dei beni culturali e ambientali(1) e promozione e organizzazione di attività culturali;

      ...

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.”

(1) La più recente denominazione per i beni ambientali è quella di: beni paesaggistici o paesaggio;

Va osservato che la diversa traduzione del termine “beni ambientali”, introdotto nel 2001 nell’Art. 117 della Costituzione, con i due possibili di beni paesaggistici e paesaggio, impiegati nel 2004 dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42) è di grande portata per due ragioni principali: una viene dal termine utilizzato nella stessa Costituzione: “la Repubblica ... tutela il paesaggio” (Art. 9), l’altra, alla luce della recente Convenzione europea del Paesaggio (sottoscritta a Firenze, 20 ottobre 2000) e del nuovo Codice, dal fatto che per “paesaggio” si potrebbe intendere l’intero territorio nazionale (Art. 131), mentre per “beni paesaggistici” (Art. 134) una porzione limitata del territorio stesso. Se dunque fra le materie concorrenti vi fosse la valorizzazione del “paesaggio” tout court, lo Stato avrebbe di fatto riacquistato, nei confronti delle Regioni, la facoltà di partecipare alla politica del territorio, con finalità di indirizzo della pianificazione benché solo per individuare le linee fondamentali e solo riguardo alla tutela del paesaggio (sempre nel Codice, Art. 145).

Per un approfondimento in materia di funzioni dello Stato e delle Regioni nella tutela e valorizzazione del paesaggio, rimando a un importante contributo di Riccardo Priore “Verso l’applicazione della Convenzione europea del Paesaggio in Italia” qui allegato.