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Assistenza Sanitaria

In primo luogo, risulta inapplicabile la disciplina dettata dalla Difesa in materia di assistenza sanitaria agli obiettori di coscienza, che non può più essere garantita dalla sanità militare. A tale proposito, si ricorda che l'assistenza sanitaria degli obiettori è garantita, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 230/98, dal Servizio Sanitario Nazionale ed è assicurata mediante la fruizione delle strutture periferiche territoriali, con le modalità e alle condizioni che saranno definite in accordo tra il Ministero della Sanità e l’Ufficio nazionale per il servizio civile (di seguito Ufficio).

Le strutture sanitarie del Ministero della Difesa si limiteranno soltanto ad effettuare gli accertamenti disposti ai fini della revisione dell’esito della visita di leva, quelli per il riconoscimento di infortuni e decessi verificatisi in servizio e per causa di servizio, nonché a prestare l’assistenza sanitaria agli obiettori impiegati a seguito di missioni umanitarie all’estero, ai sensi di quanto previsto all’art. 9, comma 7 della legge 230/98.

Procedure in Materia di Assistenza Sanitaria

L’obiettore, in caso di malattia o infortunio, ne darà tempestiva comunicazione alla sede dell’ente di assegnazione, facendo pervenire presso la stessa, entro due giorni dall’inizio della assenza, la relativa certificazione sanitaria esclusivamente sui moduli di prescrizione sanitaria rilasciati da medici di base o dalle strutture della Azienda sanitaria locale.

Tale documentazione è conservata dall’ente nella cartella personale dell’obiettore di coscienza.

Tutti i periodi di malattia, infortunio e convalescenza saranno registrati sulla scheda di servizio dell’obiettore e comunicati a fine servizio al distretto militare.

Qualora l’assenza abbia una durata superiore a 7 giorni è richiesto, all’atto della riammissione in servizio, il certificato medico di avvenuta guarigione rilasciato sui moduli sopra indicati.

Al termine del periodo di malattia, infortunio o convalescenza, l’obiettore può, previa specifica richiesta, essere sottoposto ad accertamenti presso le strutture della sanità militare volti a verificare la persistenza dei requisiti psico – fisici già riscontrati durante la visita di leva.

E’ in facoltà del responsabile degli obiettori della sede dell’ente di assegnazione (individuato ai sensi delle vigenti convenzioni) segnalare all’Ufficio la necessità di sottoporre gli obiettori riammessi in servizio ad accertamenti presso le strutture della sanità militare, nei casi in cui le condizioni psico-fisiche siano ritenute incompatibili con la prosecuzione del servizio.

Computabilità

I giorni di malattia, cura e convalescenza relativi agli infortuni o malattie sono computabili, a cura dell’Ente, in misura non superiore a 15 giorni. I giorni eccedenti sono automaticamente recuperati alla fine del servizio.

Ai fini della computabilità di un numero maggiore di giorni, l’obiettore di coscienza, qualora ritenga sussistano particolari elementi o circostanze relative alle modalità dell’infortunio o della malattia, presenta domanda all’Ente, che la trasmette all’Ufficio, unitamente ad una relazione dettagliata, corredata dalla necessaria documentazione sanitaria e da ogni altro elemento ritenuto utile, comprese eventuali dichiarazioni testimoniali.

Sono comunque esclusi dalla computabilità aggiuntiva ai primi 15 giorni, i giorni di malattia, cura e convalescenza per patologie o infortuni contratti al di fuori dell’orario di servizio e del contesto abituale di svolgimento del medesimo.

La paga è corrisposta anche per i giorni computabili ai fini del servizio.

I giorni di assenza ingiustificata, contestati in forma scritta all’Obiettore dal responsabile degli obiettori dell’ente di assegnazione, non sono computabili e quindi devono essere recuperati a fine servizio, fatti salvi ulteriori provvedimenti.

 

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