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Assistenza Sanitaria In primo luogo, risulta inapplicabile la disciplina dettata dalla Difesa in materia di assistenza sanitaria agli obiettori di coscienza, che non può più essere garantita dalla sanità militare. A tale proposito, si ricorda che l'assistenza sanitaria degli obiettori è garantita, ai sensi dellart. 6, comma 4, della legge 230/98, dal Servizio Sanitario Nazionale ed è assicurata mediante la fruizione delle strutture periferiche territoriali, con le modalità e alle condizioni che saranno definite in accordo tra il Ministero della Sanità e lUfficio nazionale per il servizio civile (di seguito Ufficio). Le strutture sanitarie del Ministero della Difesa si limiteranno soltanto ad effettuare gli accertamenti disposti ai fini della revisione dellesito della visita di leva, quelli per il riconoscimento di infortuni e decessi verificatisi in servizio e per causa di servizio, nonché a prestare lassistenza sanitaria agli obiettori impiegati a seguito di missioni umanitarie allestero, ai sensi di quanto previsto allart. 9, comma 7 della legge 230/98. Procedure in Materia di Assistenza Sanitaria Lobiettore, in caso di malattia o infortunio, ne darà tempestiva comunicazione alla sede dellente di assegnazione, facendo pervenire presso la stessa, entro due giorni dallinizio della assenza, la relativa certificazione sanitaria esclusivamente sui moduli di prescrizione sanitaria rilasciati da medici di base o dalle strutture della Azienda sanitaria locale. Tale documentazione è conservata dallente nella cartella personale dellobiettore di coscienza. Tutti i periodi di malattia, infortunio e convalescenza saranno registrati sulla scheda di servizio dellobiettore e comunicati a fine servizio al distretto militare. Qualora lassenza abbia una durata superiore a 7 giorni è richiesto, allatto della riammissione in servizio, il certificato medico di avvenuta guarigione rilasciato sui moduli sopra indicati. Al termine del periodo di malattia, infortunio o convalescenza, lobiettore può, previa specifica richiesta, essere sottoposto ad accertamenti presso le strutture della sanità militare volti a verificare la persistenza dei requisiti psico fisici già riscontrati durante la visita di leva. E in facoltà del responsabile degli obiettori della sede dellente di assegnazione (individuato ai sensi delle vigenti convenzioni) segnalare allUfficio la necessità di sottoporre gli obiettori riammessi in servizio ad accertamenti presso le strutture della sanità militare, nei casi in cui le condizioni psico-fisiche siano ritenute incompatibili con la prosecuzione del servizio. Computabilità I giorni di malattia, cura e convalescenza relativi agli infortuni o malattie sono computabili, a cura dellEnte, in misura non superiore a 15 giorni. I giorni eccedenti sono automaticamente recuperati alla fine del servizio. Ai fini della computabilità di un numero maggiore di giorni, lobiettore di coscienza, qualora ritenga sussistano particolari elementi o circostanze relative alle modalità dellinfortunio o della malattia, presenta domanda allEnte, che la trasmette allUfficio, unitamente ad una relazione dettagliata, corredata dalla necessaria documentazione sanitaria e da ogni altro elemento ritenuto utile, comprese eventuali dichiarazioni testimoniali. Sono comunque esclusi dalla computabilità aggiuntiva ai primi 15 giorni, i giorni di malattia, cura e convalescenza per patologie o infortuni contratti al di fuori dellorario di servizio e del contesto abituale di svolgimento del medesimo. La paga è corrisposta anche per i giorni computabili ai fini del servizio. I giorni di assenza ingiustificata, contestati in forma scritta allObiettore dal responsabile degli obiettori dellente di assegnazione, non sono computabili e quindi devono essere recuperati a fine servizio, fatti salvi ulteriori provvedimenti.
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