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Vitto e Alloggio

Altre modificazioni che, a seguito delle novità introdotte dalla legge 230/98, si rendono necessarie alle prescrizioni gestionali oggi in vigore riguardano il servizio di vitto e alloggio assicurato dagli Enti convenzionati agli obiettori. Infatti, mentre prima tale servizio era garantito dagli Enti nella misura indicata dall’ Amministrazione della Difesa, con la legge 230/98 il servizio di vitto e alloggio viene fornito dagli Enti che intendono garantirlo per soddisfare le richieste dell’obiettore e/o per esigenze legate all’attuazione del progetto di impiego.

Al fine di garantire le condizioni di corretta gestione amministrativa nel rispetto della legge n. 230/98, si rende necessario che gli Enti che intendono offrire vitto e alloggio agli obiettori possono farlo solo nella misura prevista dalla convenzione con l’Ufficio nazionale.

Gli obiettori, residenti e non, assegnati ad un Ente che fornisce vitto e alloggio per ragioni connesse al progetto di impiego, si adeguano alle prescrizioni dell’Ente in ordine alla fruizione di detti servizi. La rinuncia al servizio di vitto e alloggio comporta automaticamente la rinuncia anche alla fruizione dei pasti, eccezion fatta per l’eventuale pasto corrisposto dall’ente in funzione dell’orario di servizio.

Previo accordo con l’Ente e sempreché non sia pregiudicata la qualità del servizio, gli obiettori che fruiscono del vitto ed alloggio, possono saltuariamente non utilizzare detti servizi.

Gli obiettori che usufruiscono di vitto e alloggio sono tenuti al rispetto delle indicazioni circa l’uso e gli orari della struttura ricettiva, gli orari e le modalità di erogazione dei pasti fornite dall’Ente o dal gestore di tali servizi.

Le strutture utilizzate dagli enti per l’alloggio degli obiettori devono essere in regola con la normativa vigente e, di norma, non debbono essere condivise da utenti, assistiti o frequentatori dell’ente.

L’ente convenzionato può fornire agli obiettori, se previsto in convenzione, il servizio di vitto e alloggio oppure il servizio di solo vitto. Questo secondo regime può essere offerto anche nell’ambito dei posti previsti in convenzione con vitto e alloggio.

Il regime di "solo vitto" (che consiste nella fornitura di un solo pasto giornaliero) è reso dall’ente nel caso in cui l’orario di servizio si articoli in più di sei ore consecutive o preveda una pausa per il pasto, di norma con le stesse modalità utilizzate per la fornitura del pasto al personale dipendente o volontario dell’Ente. La fornitura del pasto in questione è comunque obbligatoria per gli enti che adottano l’orario di servizio per il quale essa è prevista. Gli enti che non hanno registrato in convenzione il regime corrispondente, possono provvedere direttamente a sostenere l’intero costo del servizio in questione, ovvero richiedere all’Ufficio nazionale la modifica relativa della convenzione

Ai sensi dell’art. 11, comma 3, della legge 230/98, l’Ente convenzionato che fornisce i servizi di vitto e alloggio o "solo vitto" riceve dall’Ufficio un corrispettivo, a titolo di rimborso spese, parametrato al numero e alla tipologia dei servizi resi, previsti in convenzione, previa presentazione all’Ufficio stesso dei prospetti mensili relativi alle presenze in servizio degli obiettori assegnati alle distinte tipologie di regime convenzionale.

Nell’ambito di quanto previsto in convenzione, l’Ente può procedere a variazioni di tipologia di regime di servizi che l’obiettore utilizza solo al termine di ogni periodo di rendicontazione.

 

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