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Distacco Temporaneo

Per quanto attiene la disciplina relativa ai distacchi di obiettori assegnati presso un Ente convenzionato, si ritiene che l’ente convenzionato possa distaccare gli obiettori, previa acquisizione del loro consenso, presso proprie sedi periferiche o presso altro ente convenzionato, sia al fine di soddisfare esigenze connesse all'attuazione di specifici progetti di impiego dell’ente distaccante o dell’ente presso il quale l’obiettore sarà distaccato, sia per cause di forza maggiore, quando vengano a mancare le caratteristiche di funzionalità delle sedi operative dell’ente previste nella convenzione.

Il distacco è disposto per il periodo di tempo sufficiente al raggiungimento degli scopi per cui è stato adottato.

Durante il periodo di distacco la gestione dell’obiettore, per ciò che attiene agli aspetti sanitari, previdenziali ed economici, permane in capo all'ente o alla sede periferica di prima assegnazione. Eventuali spese ed oneri aggiuntivi conseguenti al distacco restano a carico degli Enti interessati.

Al termine del periodo di distacco deve essere trasmessa all’Ufficio, a cura degli enti interessati, una relazione contenente l'attività svolta ed i risultati conseguiti in riferimento al progetto d'impiego.

La procedura sopra indicata relativa ai distacchi non si applica alle fattispecie relative a progetti che prevedano una articolazione stagionale che impegnino gli obiettori in servizio in attività diverse nella stessa sede o in altre sedi, al fine di dare corso ad attività che possono svolgersi soltanto in determinati periodi dell’anno.

In caso di calamità o di avvenimenti di particolare gravità l'Ufficio può predisporre, previo accordo con gli enti, forme di distacco degli obiettori in servizio presso enti convenzionati operanti nella zona ove si verificano tali eventi, specificando nel provvedimento le condizioni e le regole del distacco.

Trasferimenti

Per quanto attiene invece la disciplina relativa ai trasferimenti di obiettori assegnati ad un Ente convenzionato presso altro Ente, l’Ufficio nazionale subentra nella gestione alle strutture dell’Amministrazione della Difesa, e può adottare il provvedimento di trasferimento:

a) in accoglimento di domande degli obiettori;

b) d’ufficio;

c) su richiesta degli enti convenzionati per particolari e motivate esigenze degli stessi.

L’obiettore può chiedere il trasferimento per le seguenti motivazioni:

a) avvicinamento alla famiglia;

b) avvicinamento per esercizio di cariche elettive pubbliche;

c) avvicinamento a sede desiderata per motivi di studio;

d) avvicinamento a sede desiderata per motivi di lavoro;

e) avvicinamento per svolgimento di attività di studio e ricerca, di particolare rilievo, in ambito scientifico, artistico e culturale che, a seguito dell'assenza dell'interessato, potrebbero subire rallentamento o interruzione;

f) avvicinamento per svolgimento di attività sportiva di livello agonistico;

g) prosecuzione di attività di volontariato, tirocinio o collaborazione presso gli enti convenzionati;

h) impossibilità di impiego per declassamento nel profilo sanitario a seguito di nuovi accertamenti sanitari;

i) precettazione presso Ente diverso da quello che ha avanzato richiesta nominativa nei suoi confronti, motivata da pregressa attività formativa svolta presso l’Ente o pregressa attività di volontariato debitamente documentata.

La richiesta di trasferimento deve essere inoltrata all’Ufficio, per conto dell’obiettore, dal responsabile obiettori che verifica la completezza della documentazione.

L’Ufficio adotta il provvedimento di trasferimento d’ufficio, nei casi previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 230/98 ovvero successivamente all’adozione del provvedimento di distacco temporaneo di cui sopra qualora ciò si renda necessario per il soddisfacimento delle esigenze che hanno dato luogo al distacco stesso.

Anche l’ente convenzionato può richiedere il trasferimento dell’obiettore nelle seguenti ipotesi:

a) impossibilità di ultimare il progetto d’impiego nel quale e’ inserito l’obiettore;

b) completamento dell’attività intrapresa presso l’ente ove l’obiettore e’ stato distaccato;

c) indisponibilità sopravvenuta delle strutture garantite per la fornitura del vitto e dell’alloggio.

 

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