arci nuova
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2005
la tessera
arci
servizio civile
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Licenze
La licenza consente allobiettore di
assentarsi dalla sede di servizio per un periodo superiore alla ventiquattro ore.
Lobiettore usufruisce, nel corso del
servizio, della licenza ordinaria, delle licenze brevi, nonché di eventuali licenze straordinarie e speciali
al verificarsi delle fattispecie previste. Lobiettore è ovviamente tenuto,
prima di recarsi in licenza, a fornire allEnte presso cui presta servizio le
informazioni necessarie a garantirne la reperibilità.
La licenza ordinaria, le licenze
brevi e le licenze speciali per ferie natalizie e pasquali non possono essere cumulate fra
loro.
Nel computo dei giorni di licenza
sono sempre compresi i giorni festivi contigui: "fine settimana" (la
domenica o il sabato e la domenica a secondo dellarticolazione dellorario di
servizio), eventuali festività infrasettimanali o giorni di chiusura dellente.
Salvo giustificate eccezioni approvate dallente, è esclusa la possibilità di
licenze infrasettimanali che riguardino soltanto giorni, compresi nellorario di
servizio, non contigui con giorni festivi.
Le licenze vengono fruite
dallobiettore di coscienza, in accordo con lEnte, compatibilmente con
le esigenze del progetto di servizio e della formazione e/o addestramento; di
norma debbono essere richieste al responsabile degli obiettori di coscienza della sede di
assegnazione dellente almeno 48 ore prima della data di inizio.
La licenza ordinaria, le licenze brevi e le
eventuali licenze per ferie natalizie e pasquali costituiscono periodi di riposo la cui
fruizione è obbligatoria nellarco dei 10 mesi del servizio da parte degli
obiettori. Ciò comporta che la licenza ordinaria non può più essere ridotta al
fine di recuperare eventuali assenze per malattia.
Nel prospetto di seguito riportato, onde
facilitare agli Enti e agli Obiettori la consultazione del medesimo, sono indicate le
tipologie delle licenze, il responsabile della loro concessione, nonché le modalità di
fruizione di ognuna.
TIPO |
GIORNI E
DESCRIZIONE |
1. ORDINARIA
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E concessa
dallente possibilmente in ununica soluzione nella misura di 10 gg. viaggi
compresi. La sua fruizione è obbligatoria. |
2. BREVE
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E concessa
dallente per un totale di 15 gg. viaggi compresi. La sua fruizione è possibile in
più soluzioni da 1 a 5 giorni.
E previsto un periodo aggiuntivo per un
totale di 4 gg per quegli obiettori di coscienza che svolgano prevalentemente servizio
nelle seguenti tipologie di progetti:
comunità alloggio;
comunità terapeutiche;
centri diurni ed assistenza domiciliare per
malati terminali, handicap gravi e gravissimi, malati psichiatrici o ex degenti di
ospedali psichiatrici;
case famiglia;
dormitori pubblici e strutture di prima
accoglienza;
istituti di detenzione, riformatori;
progetti di particolare impegno,
riconosciuti dallUfficio su proposta dellEnte.
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3. LICENZE
STRAORDINARIE
a) Imminente pericolo di vita
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E concessa
dallEnte, dietro presentazione di documentazione medica, per un totale di giorni 10
per imminente pericolo di morte o per decesso di genitore, moglie, suoceri, fratelli e
sorelle. |
b) Elezioni
politiche, amministrative; referendum.
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In occasioni di
votazioni viene automaticamente concessa dallente nella misura di:
Lobiettore rientrando in servizio deve
presentare allente il certificato elettorale regolarmente vidimato. |
c) Presidente,
segretario di seggio o scrutatore
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Nel caso
lobiettore ricopra tali incarichi è prevista una licenza di 3 giorni. |
d)
Rappresentante di lista
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Nel caso
lobiettore ricopra tale incarico è prevista una licenza di 3 giorni. |
e) Campagna
elettorale
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All
obiettore di coscienza che si candida è concessa, previa presentazione di apposita
domanda corredata da dichiarazione sostitutiva attestante la validità della candidatura o
da dichiarazione della segreteria comunale, una licenza a partire dalla data di
conclusione dellesame delle candidature da parte dei competenti organi, sino alle
ore 00,00 del giorno antecedente quello del voto. |
f)
Matrimoniale
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E concessa
dallente dietro presentazione dellatto di matrimonio per un totale di giorni
20. |
g) Esami di
licenza media, superiore e per liscrizione ad albi professionali.
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E concessa
dallente in misura massima di giorni 15 frazionabili fra esami scritti ed orali,
previa presentazione di dichiarazione degli istituti scolastici o delle commissioni
esaminatrici. |
h) Esami
universitari e tesi di laurea
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Ai sensi del
decreto legislativo n.504/97 gli obiettori di coscienza possono usufruire di un periodo di
licenza pari a 4 periodi di 8 giorni ciascuno. Per lesame di laurea o diploma
universitario sono previsti 2 giorni.
Ne hanno diritto gli studenti che, pur
sussistendo ancora le condizioni, non hanno usufruito del rinvio e/o quelli che, non
potendo più usufruirne, debbano sostenere non più di 4 esami prima della tesi di laurea.
Per avere diritto a tale licenza lobiettore deve certificare di trovarsi in tali
condizioni. Lobiettore deve altresì certificare lesito positivo
dellesame; in caso contrario i giorni dovranno essere recuperati a fine servizio. |
i) Eccezionali
motivi di carattere privato
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E concessa
dallUfficio per eccezionali motivi di carattere privato, su richiesta documentata
dellinteressato. |
4. LICENZE
SPECIALI
a) Premio
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E concessa
dallUfficio su richiesta motivata dellente nella misura massima di giorni 7. |
b) Per lavori
agricoli
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E concessa
dallUfficio una sola volta durante il periodo dei 10 mesi di servizio, per una
durata di 10 gg. Può essere richiesta solo dagli obiettori inseriti come unità attiva
negli elenchi dei Contributi agricoli unificati, con apposita domanda corredata dal
sopracitato documento almeno 30 gg. prima della data di fruizione. |
c) Per ferie
natalizie e pasquali
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Può essere
concessa dallUfficio. |
d) Donazione
sangue
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Lobiettore
ha diritto alla licenza nel giorno in cui effettua il prelievo ed è tenuto a presentare
attestato della avvenuta donazione Nel corso del servizio non può usufruire di tale
licenza per più di due volte. |
Estero
Circa le località ove gli obiettori si
recano per la fruizione delle licenze, si è constatata linutilità di una specifica
procedura autorizzatoria per i casi in cui lobiettore intenda recarsi in località
estere, tenendo conto che essa è resa superflua dalla nuova disciplina in materia di
rilascio del passaporto ai soggetti obbligati a prestare il servizio di leva, recata
dallarticolo 2, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n.127.
Questa è la ragione per la quale non
si richiede alcuna autorizzazione dellUfficio per lespatrio
dellobiettore durante il servizio.
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