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Licenze

La licenza consente all’obiettore di assentarsi dalla sede di servizio per un periodo superiore alla ventiquattro ore.

L’obiettore usufruisce, nel corso del servizio, della licenza ordinaria, delle licenze brevi, nonché di eventuali licenze straordinarie e speciali al verificarsi delle fattispecie previste. L’obiettore è ovviamente tenuto, prima di recarsi in licenza, a fornire all’Ente presso cui presta servizio le informazioni necessarie a garantirne la reperibilità.

La licenza ordinaria, le licenze brevi e le licenze speciali per ferie natalizie e pasquali non possono essere cumulate fra loro.

Nel computo dei giorni di licenza sono sempre compresi i giorni festivi contigui: "fine settimana" (la domenica o il sabato e la domenica a secondo dell’articolazione dell’orario di servizio), eventuali festività infrasettimanali o giorni di chiusura dell’ente. Salvo giustificate eccezioni approvate dall’ente, è esclusa la possibilità di licenze infrasettimanali che riguardino soltanto giorni, compresi nell’orario di servizio, non contigui con giorni festivi.

Le licenze vengono fruite dall’obiettore di coscienza, in accordo con l’Ente, compatibilmente con le esigenze del progetto di servizio e della formazione e/o addestramento; di norma debbono essere richieste al responsabile degli obiettori di coscienza della sede di assegnazione dell’ente almeno 48 ore prima della data di inizio.

La licenza ordinaria, le licenze brevi e le eventuali licenze per ferie natalizie e pasquali costituiscono periodi di riposo la cui fruizione è obbligatoria nell’arco dei 10 mesi del servizio da parte degli obiettori. Ciò comporta che la licenza ordinaria non può più essere ridotta al fine di recuperare eventuali assenze per malattia.

Nel prospetto di seguito riportato, onde facilitare agli Enti e agli Obiettori la consultazione del medesimo, sono indicate le tipologie delle licenze, il responsabile della loro concessione, nonché le modalità di fruizione di ognuna.

per andare all'estero

 

TIPO

GIORNI E DESCRIZIONE

1. ORDINARIA

  • computabile ai fini del servizio

  • retribuita

E’ concessa dall’ente possibilmente in un’unica soluzione nella misura di 10 gg. viaggi compresi. La sua fruizione è obbligatoria.

2. BREVE

  • computabile ai fini del servizio

  • retribuita

E’ concessa dall’ente per un totale di 15 gg. viaggi compresi. La sua fruizione è possibile in più soluzioni da 1 a 5 giorni.

E’ previsto un periodo aggiuntivo per un totale di 4 gg per quegli obiettori di coscienza che svolgano prevalentemente servizio nelle seguenti tipologie di progetti:

  • comunità alloggio;

  • comunità terapeutiche;

  • centri diurni ed assistenza domiciliare per malati terminali, handicap gravi e gravissimi, malati psichiatrici o ex degenti di ospedali psichiatrici;

  • case famiglia;

  • dormitori pubblici e strutture di prima accoglienza;

  • istituti di detenzione, riformatori;

  • progetti di particolare impegno, riconosciuti dall’Ufficio su proposta dell’Ente.

3. LICENZE STRAORDINARIE

a) Imminente pericolo di vita

  • Computabile ai fini del servizio

  • retribuita

E’ concessa dall’Ente, dietro presentazione di documentazione medica, per un totale di giorni 10 per imminente pericolo di morte o per decesso di genitore, moglie, suoceri, fratelli e sorelle.

b) Elezioni politiche, amministrative; referendum.

  • Computabile ai fini del servizio

  • retribuita

In occasioni di votazioni viene automaticamente concessa dall’ente nella misura di:

  • 1 giorno per gli obiettori di coscienza residenti da 50 a 300 km di distanza dal luogo di servizio;

  • 2 giorni per gli obiettori di coscienza residenti oltre i 300 km di distanza dal luogo di servizio.

L’obiettore rientrando in servizio deve presentare all’ente il certificato elettorale regolarmente vidimato.

c) Presidente, segretario di seggio o scrutatore

  • computabile ai fini del servizio

  • non retribuita

Nel caso l’obiettore ricopra tali incarichi è prevista una licenza di 3 giorni.

d) Rappresentante di lista

  • computabile ai fini del servizio

  • non retribuita

Nel caso l’obiettore ricopra tale incarico è prevista una licenza di 3 giorni.

e) Campagna elettorale

  • non computabile ai fini del servizio

  • non retribuita

All’ obiettore di coscienza che si candida è concessa, previa presentazione di apposita domanda corredata da dichiarazione sostitutiva attestante la validità della candidatura o da dichiarazione della segreteria comunale, una licenza a partire dalla data di conclusione dell’esame delle candidature da parte dei competenti organi, sino alle ore 00,00 del giorno antecedente quello del voto.

f) Matrimoniale

  • computabile ai fini del servizio

  • retribuita

E’ concessa dall’ente dietro presentazione dell’atto di matrimonio per un totale di giorni 20.

g) Esami di licenza media, superiore e per l’iscrizione ad albi professionali.

  • computabile ai fini del servizio

  • retribuita

E’ concessa dall’ente in misura massima di giorni 15 frazionabili fra esami scritti ed orali, previa presentazione di dichiarazione degli istituti scolastici o delle commissioni esaminatrici.

h) Esami universitari e tesi di laurea

  • computabile ai fini del servizio solo in caso di superamento dell’esame

  • non retribuita

Ai sensi del decreto legislativo n.504/97 gli obiettori di coscienza possono usufruire di un periodo di licenza pari a 4 periodi di 8 giorni ciascuno. Per l’esame di laurea o diploma universitario sono previsti 2 giorni.

Ne hanno diritto gli studenti che, pur sussistendo ancora le condizioni, non hanno usufruito del rinvio e/o quelli che, non potendo più usufruirne, debbano sostenere non più di 4 esami prima della tesi di laurea. Per avere diritto a tale licenza l’obiettore deve certificare di trovarsi in tali condizioni. L’obiettore deve altresì certificare l’esito positivo dell’esame; in caso contrario i giorni dovranno essere recuperati a fine servizio.

i) Eccezionali motivi di carattere privato

  • non computabile ai fini del servizio

  • non retribuita

E’ concessa dall’Ufficio per eccezionali motivi di carattere privato, su richiesta documentata dell’interessato.

4. LICENZE SPECIALI

a) Premio

  • computabile ai fini del servizio

  • retribuita

E’ concessa dall’Ufficio su richiesta motivata dell’ente nella misura massima di giorni 7.

b) Per lavori agricoli

  • computabile ai fini del servizio

  • retribuita

E’ concessa dall’Ufficio una sola volta durante il periodo dei 10 mesi di servizio, per una durata di 10 gg. Può essere richiesta solo dagli obiettori inseriti come unità attiva negli elenchi dei Contributi agricoli unificati, con apposita domanda corredata dal sopracitato documento almeno 30 gg. prima della data di fruizione.

c) Per ferie natalizie e pasquali

  • computabile ai fini del servizio

  • retribuita

Può essere concessa dall’Ufficio.

d) Donazione sangue

  • computabile ai fini del servizio

  • retribuita

L’obiettore ha diritto alla licenza nel giorno in cui effettua il prelievo ed è tenuto a presentare attestato della avvenuta donazione Nel corso del servizio non può usufruire di tale licenza per più di due volte.

Estero

Circa le località ove gli obiettori si recano per la fruizione delle licenze, si è constatata l’inutilità di una specifica procedura autorizzatoria per i casi in cui l’obiettore intenda recarsi in località estere, tenendo conto che essa è resa superflua dalla nuova disciplina in materia di rilascio del passaporto ai soggetti obbligati a prestare il servizio di leva, recata dall’articolo 2, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n.127.

Questa è la ragione per la quale non si richiede alcuna autorizzazione dell’Ufficio per l’espatrio dell’obiettore durante il servizio.

 

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