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Orario di Servizio

L’orario di servizio settimanale è fissato tra un minimo di 36 e un massimo di 40 ore ed è articolato su cinque o sei giorni. Si svolge, di norma, di giorno e l’obiettore ha diritto al riposo settimanale.

Per specifiche esigenze di servizio connesse al progetto di impiego può essere prevista una diversa articolazione dell’orario, sempreché tale orario sia osservato anche dai volontari o dai dipendenti dell’ente convenzionato impegnati nel progetto insieme agli obiettori.

Il superamento del tetto massimo delle 40 ore settimanali comporta per l'obiettore il diritto ad un recupero compensativo pari al numero di ore aggiuntive prestate, da godersi, di norma, entro le due settimane successive. Il superamento del tetto massimo deve essere registrato sulla scheda di servizio, come pure le modalità del recupero.

Eventuali festività infrasettimanali non godute danno diritto ad un recupero compensativo entro i 15 giorni successivi.

Qualora l’orario di servizio giornaliero sia articolato in modo da prevedere una pausa per il pasto ovvero superi le sei ore continuative, l’Ente è tenuto a fornire, a proprie spese, il pasto all’obiettore se il regime di "solo vitto" non è previsto dalla convenzione.

Gli spostamenti da e per la sede di servizio, nonché le pause per i pasti non sono computabili nell’orario di servizio giornaliero.

Ove l’ente ritenga di assumere, senza oneri per l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, il costo delle spese di trasporto con mezzo pubblico sostenute dall’obiettore di coscienza per recarsi in servizio, è autorizzato a rimborsare l’obiettore previa presentazione dei documenti di viaggio.

Orario Notturno

Qualora specifiche esigenze di servizio connesse al progetto di impiego richiedano la presenza di personale dipendente o volontario dell’ente in orario notturno, anche l’obiettore può essere tenuto a prestare servizio in tale fascia oraria, sempreché la sua prestazione avvenga in affiancamento a detto personale. Per orario notturno si intende l’attività prestata dalle ore 22.00 alle ore 6.00.

Il servizio svolto in orario notturno comporta un giorno di riposo aggiuntivo da fruire immediatamente dopo il turno di notte.

Se l’obiettore alloggia presso il centro operativo ove presta servizio, il pernottamento non è considerato come servizio svolto, salvo che non presti servizio notturno eccezionalmente a fronte di situazioni di emergenza, ovvero non sia previsto esplicitamente nel piano d’impiego un turno di notte.

Per gli obiettori di coscienza che non alloggiano presso il centro operativo, ma sono chiamati a svolgere servizio in orario notturno, gli enti non possono chiedere all’Ufficio il rimborso delle spese per l’alloggio messo a disposizione.

 

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