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Orario di Servizio Lorario di servizio settimanale è fissato tra un minimo di 36 e un massimo di 40 ore ed è articolato su cinque o sei giorni. Si svolge, di norma, di giorno e lobiettore ha diritto al riposo settimanale. Per specifiche esigenze di servizio connesse al progetto di impiego può essere prevista una diversa articolazione dellorario, sempreché tale orario sia osservato anche dai volontari o dai dipendenti dellente convenzionato impegnati nel progetto insieme agli obiettori. Il superamento del tetto massimo delle 40 ore settimanali comporta per l'obiettore il diritto ad un recupero compensativo pari al numero di ore aggiuntive prestate, da godersi, di norma, entro le due settimane successive. Il superamento del tetto massimo deve essere registrato sulla scheda di servizio, come pure le modalità del recupero. Eventuali festività infrasettimanali non godute danno diritto ad un recupero compensativo entro i 15 giorni successivi. Qualora lorario di servizio giornaliero sia articolato in modo da prevedere una pausa per il pasto ovvero superi le sei ore continuative, lEnte è tenuto a fornire, a proprie spese, il pasto allobiettore se il regime di "solo vitto" non è previsto dalla convenzione. Gli spostamenti da e per la sede di servizio, nonché le pause per i pasti non sono computabili nellorario di servizio giornaliero. Ove lente ritenga di assumere, senza oneri per lUfficio Nazionale per il Servizio Civile, il costo delle spese di trasporto con mezzo pubblico sostenute dallobiettore di coscienza per recarsi in servizio, è autorizzato a rimborsare lobiettore previa presentazione dei documenti di viaggio. Orario Notturno Qualora specifiche esigenze di servizio connesse al progetto di impiego richiedano la presenza di personale dipendente o volontario dellente in orario notturno, anche lobiettore può essere tenuto a prestare servizio in tale fascia oraria, sempreché la sua prestazione avvenga in affiancamento a detto personale. Per orario notturno si intende lattività prestata dalle ore 22.00 alle ore 6.00. Il servizio svolto in orario notturno comporta un giorno di riposo aggiuntivo da fruire immediatamente dopo il turno di notte. Se lobiettore alloggia presso il centro operativo ove presta servizio, il pernottamento non è considerato come servizio svolto, salvo che non presti servizio notturno eccezionalmente a fronte di situazioni di emergenza, ovvero non sia previsto esplicitamente nel piano dimpiego un turno di notte. Per gli obiettori di coscienza che non alloggiano presso il centro operativo, ma sono chiamati a svolgere servizio in orario notturno, gli enti non possono chiedere allUfficio il rimborso delle spese per lalloggio messo a disposizione.
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