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Presentazione in servizio

L'obiettore, nel giorno stabilito dal provvedimento di avvio al servizio, è tenuto a presentarsi presso la sede di assegnazione.

L’avvenuta presentazione in servizio dell’obiettore è comunicata dal responsabile obiettori della sede di assegnazione al Distretto Militare competente.

Il responsabile obiettori provvede, inoltre, ad accogliere l’obiettore e ad informarlo relativamente ai progetti d’impiego, ai centri operativi presso i quali sono realizzati, all'orario di servizio, alle modalità di modifica dell’orario settimanale, alle condizioni di fruizione del vitto e dell'alloggio se previsti, alle modalità della formazione e dell’addestramento.

Il responsabile obiettori provvede, altresì a consegnare all’obiettore il tesserino personale di riconoscimento; copia della presente nota e di altre eventuali prescrizioni definite dall’Ufficio in materia di gestione del servizio civile; la regolamentazione di altri aspetti del medesimo; copia, se richiesta, della convenzione stipulata tra l’ente presso cui presta servizio e l’Ufficio nonché del piano o progetto d’impiego, ponendogli anche in visione l’eventuale polizza assicurativa stipulata dall’ente convenzionato.

Il responsabile degli obiettori deve predisporre una cartella personale per ogni obiettore che assume servizio, nella quale viene conservata tutta la documentazione riferita all’interessato.

Mancata Presentazione in Servizio

In caso di mancata presentazione, l’obiettore è tenuto, entro cinque giorni dalla data prevista per l’assunzione in servizio, a fornire all’Ufficio e contestualmente al responsabile obiettori della sede dell’ente di assegnazione, le giustificazioni in ordine alle cause che gli hanno impedito di presentarsi.

In mancanza di tale comunicazione, il responsabile obiettori, trascorsi i cinque giorni, provvede ad acquisire dall’obiettore tutte le informazioni utili a motivare la mancata presentazione, trasmettendo, entro il decimo giorno dalla data prevista per l’assunzione in servizio, all’Ufficio - se del caso anche tramite la sede centrale dell’Ente convenzionato – tali informazioni con la relativa, eventuale documentazione (es. certificato di riforma o attestato di temporanea inidoneità rilasciato dalle strutture sanitarie militari, ritardo per motivi di studio, dichiarazioni sostitutive, etc.) ovvero comunicando all’Ufficio la irreperibilità dell’obiettore.

Qualora un obiettore non residente sia assegnato ad ente senza vitto ed alloggio, o che abbia esaurito la disponibilità dei posti con vitto e alloggio previsti in convenzione, e richieda la prestazione di tali servizi, l’Ente è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Ufficio nazionale, che provvederà alla riassegnazione dell’obiettore in questione presso altro ente. Nel periodo che intercorre tra la presentazione in servizio nell’ente non in grado di accoglierlo per i su esposti motivi, e la nuova presentazione in servizio presso altro ente disposta dall’Ufficio nazionale, l’obiettore è da considerarsi in licenza illimitata senza assegni, computabile ai fini del servizio.

 

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