Statuto
dell'Associazione di Volontariato
Amici
di Lengesim
Art.
1
Costituzione, denominazione e sede
E costituita lAssociazione di Volontariato denominata Amici di
Lengesim, senza fini di lucro, ai sensi della Legge 266/91 e della Legge regionale
n. 12/05, con sede in Piacenza.
La durata dellAssociazione è illimitata.
Art. 2
Scopi e attività
LAssociazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di impegno
civile e si prefigge come scopo primario di contribuire a promuovere il consolidamento dei
processi di sviluppo e di crescita sociale e culturale del continente africano.
In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore
di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
· sviluppare iniziative di sostegno ed aiuto a distanza (raccolta di fondi ed aiuti
materiali) a favore della popolazione africana;
· sviluppare iniziative, attraverso lideazione di progetti e linvio degli
aiuti, al fine di favorire i processi di sviluppo e di promozione umana locali ;
· promuovere e sviluppare iniziative e campagne di sensibilizzazione intorno alla
situazione dellAfrica e del Kenya in particolare;
· promuovere ed attuare iniziative di sensibilizzazione volte a favorire la conoscenza
della realtà africana.
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono
svolte dall'Associazione esclusivamente tramite le prestazioni personali, volontarie e
gratuite dei propri aderenti. Lattività degli aderenti non può essere retribuita
nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere solamente
rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per lattività prestata, previa
documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dallAssemblea dei soci.
LAssociazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 3
Risorse economiche
LAssociazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento
della propria attività da:
· contributi degli aderenti;
· contributi di privati;
· contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente
al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
· contributi di organismi internazionali;
· donazioni e lasciti testamentari;
· rimborsi derivanti da convenzioni;
· entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Lesercizio finanziario dellAssociazione ha inizio e termine rispettivamente il
1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio
direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone allapprovazione
dellAssemblea dei soci entro il mese di gennaio. Il bilancio deve restare depositato
presso la sede dellAssociazione nei 15 (quindici) giorni che precedono
lAssemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 4
Membri dell'Associazione
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dellAssociazione le persone
fisiche che intendono impegnarsi per contribuire alla realizzazione degli scopi
dellAssociazione.
Art. 5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
Lammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla
presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
Il Consiglio direttivo cura lannotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo
che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente
dall'Assemblea in seduta ordinaria.
Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
La qualità di socio si perde:
· per decesso;
· per recesso;
· per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due
mesi dall'eventuale sollecito;
· per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
· per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
· per linstaurarsi di un rapporto di natura lavorativa o economica con
lAssociazione.
Lesclusione dei soci è deliberata dallAssemblea su proposta del Consiglio
direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per
iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di
replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta
all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative
versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 6
Diritti e doveri degli associati
I soci sono obbligati:
· ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente
adottate dagli organi associativi;
· a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dellAssociazione;
· a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
· a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e
gratuito.
I soci hanno diritto:
· a partecipare a tutte le attività promosse dallAssociazione;
· a partecipare allAssemblea con diritto di voto; in particolare il socio
maggiorenne ha diritto di voto per lapprovazione e la modifica dello statuto, di
eventuali regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dellAssociazione nonché
per ogni altra questione che sarà posta in discussione;
· ad accedere alle cariche associative;
· a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa
alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
Art. 7
Organi dellAssociazione
Sono organi dellAssociazione:
· lAssemblea dei soci;
· il Consiglio direttivo;
· il Presidente.
Lelezione degli organi dellAssociazione non può essere in alcun modo
vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione
allelettorato attivo e passivo.
Art. 8
LAssemblea
LAssemblea è lorgano sovrano dellAssociazione, è composta da tutti i
soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio
potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio
non può ricevere più di due deleghe.
LAssemblea ordinaria indirizza tutta lattività dellAssociazione ed in
particolare:
· approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
· nomina i componenti del Consiglio direttivo;
· delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
· stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
· delibera lesclusione dei soci dall'associazione;
· si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
LAssemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno
una volta lanno per lapprovazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo
stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati
ne ravvisino lopportunità.
LAssemblea straordinaria delibera sulle modifiche dellatto costitutivo e dello
statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.
LAssemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del
Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da
altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere
effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data
della riunione. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui
partecipano di persona o per delega tutti i soci.
LAssemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima
convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In
seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima,
lAssemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o
rappresentati.
Le deliberazioni dellAssemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza
dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento
dellAssociazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere
adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 9
Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri pari a 7, nominati
dallAssemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni
e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada
dallincarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione,
nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere
dellintero Consiglio. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del
Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Al Consiglio direttivo spetta di:
· nominare al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
· curare lesecuzione delle deliberazioni dellAssemblea;
· predisporre il bilancio consuntivo;
· deliberare sulle domande di nuove adesioni;
· provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano
spettanti allAssemblea dei soci.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal
Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.
Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente o
in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei
componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della
maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e
sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto ladunanza, vengono conservati agli
atti.
Art. 10
Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso
nonché lAssemblea dei soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dellAssociazione di fronte ai terzi ed
in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al
Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.
Il Presidente cura lesecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in
casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve
contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Art.11
Gratuità delle cariche associative
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per
gli associati di cui al precedente art. 2.
Art. 12
Scioglimento
In caso di scioglimento dellAssociazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale di volontariato operanti in identico o
analogo settore, secondo le disposizioni di legge.
Art.13
Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice
civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Alberto Gromi)
(Rita Parenti)