Associazione Amici di Lengesim Onlus

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Statuto dell'Associazione di Volontariato “Amici di Lengesim”

Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

E’ costituita l’Associazione di Volontariato denominata “Amici di Lengesim“, senza fini di lucro, ai sensi della Legge 266/91 e della Legge regionale n. 12/05, con sede in Piacenza.
La durata dell’Associazione è illimitata.
 
Art. 2
Scopi e attività

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di impegno civile e si prefigge come scopo primario di contribuire a promuovere il consolidamento dei processi di sviluppo e di crescita sociale e culturale del continente africano.
In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
· sviluppare iniziative di sostegno ed aiuto a distanza (raccolta di fondi ed aiuti materiali) a favore della popolazione africana;
· sviluppare iniziative, attraverso l’ideazione di progetti e l’invio degli aiuti, al fine di favorire i processi di sviluppo e di promozione umana locali ;
· promuovere e sviluppare iniziative e campagne di sensibilizzazione intorno alla situazione dell’Africa e del Kenya in particolare;
· promuovere ed attuare iniziative di sensibilizzazione volte a favorire la conoscenza della realtà africana.
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione esclusivamente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere solamente rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
 
Art. 3
Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
· contributi degli aderenti;
· contributi di privati;
· contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
· contributi di organismi internazionali;
· donazioni e lasciti testamentari;
· rimborsi derivanti da convenzioni;
· entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di gennaio. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
 
Art. 4
Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione le persone fisiche che intendono impegnarsi per contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
 
Art. 5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
La qualità di socio si perde:
· per decesso;
· per recesso;
· per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
· per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
· per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
· per l’instaurarsi di un rapporto di natura lavorativa o economica con l’Associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
 
Art. 6
Diritti e doveri degli associati

I soci sono obbligati:
· ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
· a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
· a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
· a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
I soci hanno diritto:
· a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
· a partecipare all’Assemblea con diritto di voto; in particolare il socio maggiorenne ha diritto di voto per l’approvazione e la modifica dello statuto, di eventuali regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione nonché per ogni altra questione che sarà posta in discussione;
· ad accedere alle cariche associative;
· a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
 
Art. 7
Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
· l’Assemblea dei soci;
· il Consiglio direttivo;
· il Presidente.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
 
Art. 8
L’Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
· approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
· nomina i componenti del Consiglio direttivo;
· delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
· stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
· delibera l’esclusione dei soci dall'associazione;
· si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
 
Art. 9
Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri pari a 7, nominati dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Al Consiglio direttivo spetta di:
· nominare al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
· curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
· predisporre il bilancio consuntivo;
· deliberare sulle domande di nuove adesioni;
· provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.
Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
 
Art. 10
Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
 
Art.11
Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.
 
Art. 12
Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le disposizioni di legge.
 
Art.13
Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.
 
IL PRESIDENTE                                                      IL SEGRETARIO
(Alberto Gromi)                                                          (Rita Parenti)