ASSEMBLEA COSTITUENTE ROMANA
ART. I
Il Papato è decaduto di fatto e di diritto dal Governo temporale dello Stato Romano.
ART. III
La forma del Governo dello Stato Romano sarà la democrazia pura, e prenderà il glorioso nome di Repubblica Romana.
ART. II
Il Pontefice Romano avrà tutte le guarentigie necessarie per la indipendenza nell’esercizio della sua potestà spirituale.
ART. IV
La Repubblica Romana avrà col resto d’Italia le relazioni che esige la nazionalità comune.
IL PRESIDENTE